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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2228/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3292/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1665/2026 depositato il 13/02/2026
Pag. 1 di 2 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490070808, datato 28 ottobre 2024 e riferito come notificato in data 15 novembre 2024, con il quale Roma Capitale le ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.736,00 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di
Ta.Ri. per gli anni 2019-22 contestandole omessa dichiarazione e omesso versamento in relazione all'immobile ubicato in Indirizzo_1.
Deduce dunque la ricorrente di essere residente in [...]e che l'immobile in questione era occupato dal figlio Nominativo_1, che era regolarmente subentrato nella relativa utenza, versando le somme dovute anno per anno come da documentazione prodotta, così deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Roma Capitale comunicando di avere provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto impugnato così richiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, istanza alla quale si è infine associata anche la parte ricorrente.
Motivi della decisione Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come Roma Capitale abbia provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto gravato senza che parte ricorrente abbia obiettato alcunché su tale aspetto, con il che la pretesa azionata in ricorso ha avuto completa soddisfazione.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 546/1992.
Stante la prontezza dell'annullamento, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EN ID OL Pag. 2 di 2
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3292/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070808 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1665/2026 depositato il 13/02/2026
Pag. 1 di 2 Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490070808, datato 28 ottobre 2024 e riferito come notificato in data 15 novembre 2024, con il quale Roma Capitale le ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.736,00 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di
Ta.Ri. per gli anni 2019-22 contestandole omessa dichiarazione e omesso versamento in relazione all'immobile ubicato in Indirizzo_1.
Deduce dunque la ricorrente di essere residente in [...]e che l'immobile in questione era occupato dal figlio Nominativo_1, che era regolarmente subentrato nella relativa utenza, versando le somme dovute anno per anno come da documentazione prodotta, così deducendo l'illegittimità dell'atto impugnato. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio Roma Capitale comunicando di avere provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto impugnato così richiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, istanza alla quale si è infine associata anche la parte ricorrente.
Motivi della decisione Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come Roma Capitale abbia provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto gravato senza che parte ricorrente abbia obiettato alcunché su tale aspetto, con il che la pretesa azionata in ricorso ha avuto completa soddisfazione.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 546/1992.
Stante la prontezza dell'annullamento, ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico
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