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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2912/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
RU CA, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16507/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Leg. Rapp.te Rapp.te_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJN 21000319 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1935/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione n. TJN – 21000319, per l'importo di € 6.143,96, relativo all'omesso versamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2021, per il veicolo targato Targa_1, di alimentazione ibrida. Il ricorrente contesta la legittimità dell'atto sopraindicato, per i seguenti motivi:
-carenza di legittimazione passiva rispetto all'atto impugnato;
-violazione dell'art. 5, comma 14, legge di stabilità regionale 2014 del Lazio n. 13. Secondo il ricorrente, il veicolo, poiché è stato immatricolato in data 28.06.2021, gode senza dubbio del beneficio abrogato per le vetture immatricolate dopo il 31.12.2022. Conclude chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Società_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e, nel merito, l'annullamento dell'atto di accertamento n. TJN –
21000319, con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, esponendo di aver adottato il provvedimento di sgravio del contribuente dall'importo richiesto con l'atto impugnato. Chiede la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente ha condiviso le censure della ricorrente, annullando la cartella impugnata nei termini richiesti, poco dopo l'impugnativa. Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate per la metà, in quanto l'Amministrazione ha condiviso le doglianze del ricorrente provvedendo ad annullare tempestivamente l'atto impugnato ( precisamente, in data 13/09/2024) senza documentare, però, la notifica dell'annullamento al contribuente prima della notifica del ricorso (avvenuta in data 8/10/2024), circostanza quest'ultima che giustifica la condanna dell'Amministrazione a versare al ricorrente le spese processuali nella misura della residua metà.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate per la metà e per la residua metà poste a carico dell'Amministrazione, condannata al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di euro 500,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato.
Roma 21.1.2026
Il Cons. est. Il Presidente
ER GA SO VI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
RU CA, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16507/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Leg. Rapp.te Rapp.te_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJN 21000319 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1935/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione n. TJN – 21000319, per l'importo di € 6.143,96, relativo all'omesso versamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2021, per il veicolo targato Targa_1, di alimentazione ibrida. Il ricorrente contesta la legittimità dell'atto sopraindicato, per i seguenti motivi:
-carenza di legittimazione passiva rispetto all'atto impugnato;
-violazione dell'art. 5, comma 14, legge di stabilità regionale 2014 del Lazio n. 13. Secondo il ricorrente, il veicolo, poiché è stato immatricolato in data 28.06.2021, gode senza dubbio del beneficio abrogato per le vetture immatricolate dopo il 31.12.2022. Conclude chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Società_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e, nel merito, l'annullamento dell'atto di accertamento n. TJN –
21000319, con vittoria di spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, esponendo di aver adottato il provvedimento di sgravio del contribuente dall'importo richiesto con l'atto impugnato. Chiede la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La resistente ha condiviso le censure della ricorrente, annullando la cartella impugnata nei termini richiesti, poco dopo l'impugnativa. Va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate per la metà, in quanto l'Amministrazione ha condiviso le doglianze del ricorrente provvedendo ad annullare tempestivamente l'atto impugnato ( precisamente, in data 13/09/2024) senza documentare, però, la notifica dell'annullamento al contribuente prima della notifica del ricorso (avvenuta in data 8/10/2024), circostanza quest'ultima che giustifica la condanna dell'Amministrazione a versare al ricorrente le spese processuali nella misura della residua metà.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese di lite compensate per la metà e per la residua metà poste a carico dell'Amministrazione, condannata al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di euro 500,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato.
Roma 21.1.2026
Il Cons. est. Il Presidente
ER GA SO VI