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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 2792/2021
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la DANNI A COSE seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2792/2021 R.G., promossa da
(P.I. Parte_1
e C.F. ) con l'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
SA IA
ATTRICE
Contro
(P.I. ) con gli Controparte_1 P.IVA_3 avv.ti ALESSIA TERRENI e TIZIANA MANNOCCI
CONVENUTA
e
(P.I. Controparte_2
) con gli avv.ti ALFONSO NT e P.IVA_4
AC NT
TE TA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato l'attore promuoveva avanti all'intestato Tribunale un'azione risarcitoria, invocando la responsabilità contrattuale della in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore , Controparte_3 in virtù di contratto sorto a seguito del deposito, in data
17.7.2018, dell'auto Mod BMW targata FM 474 BG, di proprietà dell'attore ed in uso al sig. . Parte_2
In quella circostanza, la vettura in oggetto subiva un furto parziale ad opera di ignoti i quali, procedendo a sfondare il finestrino anteriore lato passeggero, si introducevano all'interno dell'abitacolo e asportavano schermo multimediale e parte del cruscotto, come da foto in atti.
A fondamento della richiesta condanna al risarcimento del danno, parte attrice allega la conclusione di un contratto atipico di c.d. posteggio, da ricondurre nello schema generale del contratto di deposito – ex art. 1776 c.c. – che impone al depositario di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
Allega, inoltre, quali conseguenze dell'inadempimento, il danno emergente, rappresentato dalla somma di euro 14.531,64, pari al valore dei beni sottratti e al danneggiamento subito
(emergente da perizia allegata, doc.4); euro 250,00 di danno da fermo, in virtù dell'impossibilità di utilizzo dell'auto trovandosi in
2 carrozzeria per le necessarie riparazioni, di ulteriori euro 250,00 per il danno da fermo tecnico a carico del proprietario, nonché di euro 2.750,00, corrispondente al compenso per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dal difensore.
In data 22.12.2021, si è costituita in giudizio parte convenuta
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione ad agire della in Parte_1 quanto le spese circa le riparazioni della vettura sarebbero state sostenute dalla compagnia assicuratrice.
Nel merito, ha contestato la domanda attorea sia con riferimento all'an - rilevando che parte attrice non avesse mai assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, omettendo la produzione di documentazione idonea a dimostrare le spese di cui chiede il rimborso - che al quantum.
Il giudice assegnatario, con ordinanza del 13.1.2022, ha autorizzato parte convenuta a chiamare in causa il terzo
[...] il quale, regolarmente Controparte_4 costituitosi in data 1.6.2022, si è associato alle eccezioni - in fatto e in diritto, preliminari e nel merito - articolate da
[...]
Parte_3
i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata
[...] istruita sia documentalmente in ragione delle produzioni di parte, sia tramite escussione dei testi e interrogatorio del legale rappresentante della società convenuta.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le parti hanno, quindi, concluso come in epigrafe e con ordinanza del 10.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 3.7.2025.
3 Non è fondata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire in giudizio di non vi è Parte_1 contestazione circa la proprietà del mezzo, né vi è prova della circostanza allegata dalla convenuta relativa alle spese di fatto sostenute dalla compagnia assicuratrice.
Il teste dipendente della carrozzeria presso la Testimone_1 quale viene ricoverata in un primo momento l'auto, ha, del resto, affermato sì che la stessa carrozzeria fosse convenzionata sia con che con la TÀ IC , ma che l'auto Pt_1 CP_2 venne comunque ritirata da parte attrice prima della riparazione.
In base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, del resto, “l'azione di risarcimento danni per la perdita di una cosa mobile non è riservata al proprietario, ben potendo il diritto al risarcimento spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, possa risentire un pregiudizio sul suo patrimonio”
(Cass. civile sez. III, Ordinanza 8 agosto 2025 n.22865).
Dunque, indubbia la legittimazione ad agire del proprietario, al più si potrebbe figurare come legittimario l'utilizzatore, avendo in quel dato momento disponibilità materiale del bene.
Ciò posto, nel merito, la richiesta attorea deve essere accolta.
In base alla giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo,
e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista; è innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento
4 ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore
l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo;
conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021).
L'inquadramento normativo suggerito dall'attore è dunque corretto.
In casi come questo trova, pertanto, applicazione la disciplina contenuta negli artt. 1766 ss c.c., assumendo dunque il gestore del parcheggio l'obbligo di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato: “al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento” (Cass. civ.
22807/2014).
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, sempre ritenuto che il “contratto atipico di posteggio” – in cui deve essere ricompreso il rapporto sub specie, caratterizzato dalla possibilità concessa all'attore di usufruire, dietro pagamento di un corrispettivo, come specificato dal teste Tes_2 in risposta al capitolo di prova 13 della memoria
[...] istruttoria di parte convenuta, di un ricovero per la vettura in oggetto - di un veicolo vada inquadrato nello schema generale del contratto di deposito (Cass. 8615/1990; Cass. 1787/1985;
Cass. 7557/1983; Cass. Civ. 1144/1981).
5 L'obbligo del gestore di parcheggio al risarcimento del danno - ove la cosa depositata venga sottratta o danneggiata - sussiste ove lo stesso non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'evento nonostante la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. 7363/2000).
È dunque corretto l'assunto di parte convenuta in costituzione
“sarà dunque onere di parte attrice fornire idonea prova della responsabilità della società comparente per i fatti contestati” ma
è altrettanto corretto che la prova del caso fortuito, tale da interrompere il nesso di causalità, gravasse inevitabilmente sulla stessa parte convenuta, rimasta sotto questo profilo inadempiente.
Con la produzione delle fotografie (all. doc.5 di parte attrice) raffiguranti le condizioni dell'auto a seguito del furto,
[...] ha dato prova dei danni di cui chiede il risarcimento Parte_1 nel presente giudizio, la cui stima ci viene restituita da perizia tecnica, debitamente allegata (all. doc.4 di parte attrice).
Lo stato dell'auto viene in gran parte confermato anche dal teste
, legale rappresentate pro tempore di Controparte_3 [...]
, quando, alla domanda sul capitolo di prova n. 7 della CP_1 memoria istruttoria attrice, risponde “il danno che ha avuto la vettura è stato la rottura del vetro compreso la gommina forzata del vetro posteriore e il furto del display elettronico, i graffi che si vedono nelle foto che raffigurano gli pneumatici non li riconosco, non li ho visti”.
Di contro, non ha adempiuto all'onere di cui all'art. CP_1
1218 c.c., non fornendo prova adeguata circa l'imprevedibilità dell'evento dannoso che ha condotto al furto di parte dell'autovettura.
6 Invero, la dichiarazione di parte convenuta circa la presenza, all'interno del parcheggio, di tutti i sistemi idonei al controllo e alla sorveglianza costante – “si evidenzia come la Controparte_1 abbia attuato nel caso di specie tutte le cautele dovute per la protezione dei veicoli custoditi, avendo in atto protezioni fisiche
(muro recinzione, cancello, varchi…) ed allarme all'interno dell'area di parcheggio, oltre che la presenza di personale di vigilanza 24 ore su 24. Il fatto vandalico occorso al veicolo di parte attrice era dunque non prevedibile né preventivabile avuto riguardo ai sistemi di protezioni predetti, con la conseguenza che deve ricondursi al caso fortuito. Sarà dunque onere di parte attrice fornire idonea prova della responsabilità della società comparente per i fatti contestati” – circostanza confermata anche in sede di escussione testimoniale, non risulta sufficiente a dimostrare in punto di diritto l'imprevedibilità dell'evento, su cui la Suprema Corte non ammette eccezioni.
A nulla rileva, in quanto non adeguatamente provato in istruttoria, l'eventuale rinvenimento delle componenti smarrite dell'autovettura.
Invero, non è stata mai compiuta una verifica effettiva circa l'esatta corrispondenza di quanto ritrovato con la vettura oggetto del furto e, a prescindere dalla circostanza che tale mancanza possa essere associata o meno a negligenza di parte attrice, rimane elemento non provato che in nessun modo può ricondurre ad esenzione completa di responsabilità di parte convenuta.
Ha specificato, sul punto, il teste “non ho visto i Testimone_1 beni oggetto di furto, il proprietario del parcheggio, penso che sia il sig. , disse che erano stati ritrovati dei pezzi, ma io CP_3 non li ho visti;
mi sembra di ricordare che ci erano stati
7 comunicati dei codici presenti sui pezzi ritrovati che potevano essere compatibili con quelli da rimontare sulla macchina ma non si è verificato perché non abbiamo riparato”.
Non si dubita, tuttavia, della diligenza con cui il gestore del parcheggio abbia curato – ex post - l'accaduto.
Di estremo rilievo è la pronta denuncia di parte convenuta alle autorità competenti – Stazione dei Carabinieri di Navacchio - di cui pure si dà prova documentale (all. doc.4 di parte convenuta)
e testimoniale da parte dell'appuntato scelto dei Carabinieri
Di Iuorio. Per_1
È stato confermato, inoltre, che parte convenuta abbia messo a disposizione di un'auto a noleggio, in modo da sopperire al Pt_1 danno da fermo tecnico a cui la stessa sarebbe andata incontro nel periodo di giacenza dell'autovettura presso la carrozzeria.
Tale circostanza viene attestata sia tramite la produzione di fattura da parte di (all. doc. 7 di parte convenuta) ma CP_1 anche tramite la dichiarazione del teste Testimone_3 consulente aziendale in qualità di libero professionista di Fly
, il quale risponde positivamente alla domanda sul CP_1 capitolo di prova n. 13 di parte convenuta.
Ciò posto, è fondata la domanda di parte attrice relativa alla quantificazione del danno unicamente per la componente di danni materiali provati da perizia, e dunque per la somma di euro 14.531,64.
Infondata, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico, avuto riguardo all'assegnazione di veicolo sostitutivo.
A seguito della richiesta di manleva di Fly nei confronti di CP_1
in assenza di Controparte_4
8 contestazioni, il risarcimento del danno sarà a carico di quest'ultima.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta al contratto atipico di posteggio, la condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato nella somma di € 14.531,64, oltre rivalutazione dalla data della spesa al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate, in assenza di notula, in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Condanna parte terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta dalle conseguenze economiche della condanna.
Così deciso in Pisa, il 27/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
r.g. 2792/2021
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la DANNI A COSE seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2792/2021 R.G., promossa da
(P.I. Parte_1
e C.F. ) con l'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
SA IA
ATTRICE
Contro
(P.I. ) con gli Controparte_1 P.IVA_3 avv.ti ALESSIA TERRENI e TIZIANA MANNOCCI
CONVENUTA
e
(P.I. Controparte_2
) con gli avv.ti ALFONSO NT e P.IVA_4
AC NT
TE TA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato l'attore promuoveva avanti all'intestato Tribunale un'azione risarcitoria, invocando la responsabilità contrattuale della in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore , Controparte_3 in virtù di contratto sorto a seguito del deposito, in data
17.7.2018, dell'auto Mod BMW targata FM 474 BG, di proprietà dell'attore ed in uso al sig. . Parte_2
In quella circostanza, la vettura in oggetto subiva un furto parziale ad opera di ignoti i quali, procedendo a sfondare il finestrino anteriore lato passeggero, si introducevano all'interno dell'abitacolo e asportavano schermo multimediale e parte del cruscotto, come da foto in atti.
A fondamento della richiesta condanna al risarcimento del danno, parte attrice allega la conclusione di un contratto atipico di c.d. posteggio, da ricondurre nello schema generale del contratto di deposito – ex art. 1776 c.c. – che impone al depositario di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
Allega, inoltre, quali conseguenze dell'inadempimento, il danno emergente, rappresentato dalla somma di euro 14.531,64, pari al valore dei beni sottratti e al danneggiamento subito
(emergente da perizia allegata, doc.4); euro 250,00 di danno da fermo, in virtù dell'impossibilità di utilizzo dell'auto trovandosi in
2 carrozzeria per le necessarie riparazioni, di ulteriori euro 250,00 per il danno da fermo tecnico a carico del proprietario, nonché di euro 2.750,00, corrispondente al compenso per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dal difensore.
In data 22.12.2021, si è costituita in giudizio parte convenuta
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di CP_1 legittimazione ad agire della in Parte_1 quanto le spese circa le riparazioni della vettura sarebbero state sostenute dalla compagnia assicuratrice.
Nel merito, ha contestato la domanda attorea sia con riferimento all'an - rilevando che parte attrice non avesse mai assolto all'onere della prova gravante sulla stessa, omettendo la produzione di documentazione idonea a dimostrare le spese di cui chiede il rimborso - che al quantum.
Il giudice assegnatario, con ordinanza del 13.1.2022, ha autorizzato parte convenuta a chiamare in causa il terzo
[...] il quale, regolarmente Controparte_4 costituitosi in data 1.6.2022, si è associato alle eccezioni - in fatto e in diritto, preliminari e nel merito - articolate da
[...]
Parte_3
i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., la causa è stata
[...] istruita sia documentalmente in ragione delle produzioni di parte, sia tramite escussione dei testi e interrogatorio del legale rappresentante della società convenuta.
Successivamente, il procedimento è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
Le parti hanno, quindi, concluso come in epigrafe e con ordinanza del 10.4.2025 la causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini massimi per memorie e repliche ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 3.7.2025.
3 Non è fondata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione ad agire in giudizio di non vi è Parte_1 contestazione circa la proprietà del mezzo, né vi è prova della circostanza allegata dalla convenuta relativa alle spese di fatto sostenute dalla compagnia assicuratrice.
Il teste dipendente della carrozzeria presso la Testimone_1 quale viene ricoverata in un primo momento l'auto, ha, del resto, affermato sì che la stessa carrozzeria fosse convenzionata sia con che con la TÀ IC , ma che l'auto Pt_1 CP_2 venne comunque ritirata da parte attrice prima della riparazione.
In base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, del resto, “l'azione di risarcimento danni per la perdita di una cosa mobile non è riservata al proprietario, ben potendo il diritto al risarcimento spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, possa risentire un pregiudizio sul suo patrimonio”
(Cass. civile sez. III, Ordinanza 8 agosto 2025 n.22865).
Dunque, indubbia la legittimazione ad agire del proprietario, al più si potrebbe figurare come legittimario l'utilizzatore, avendo in quel dato momento disponibilità materiale del bene.
Ciò posto, nel merito, la richiesta attorea deve essere accolta.
In base alla giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al contratto de quo,
e conseguentemente al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista; è innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento
4 ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore
l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo;
conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021).
L'inquadramento normativo suggerito dall'attore è dunque corretto.
In casi come questo trova, pertanto, applicazione la disciplina contenuta negli artt. 1766 ss c.c., assumendo dunque il gestore del parcheggio l'obbligo di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato: “al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento” (Cass. civ.
22807/2014).
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, sempre ritenuto che il “contratto atipico di posteggio” – in cui deve essere ricompreso il rapporto sub specie, caratterizzato dalla possibilità concessa all'attore di usufruire, dietro pagamento di un corrispettivo, come specificato dal teste Tes_2 in risposta al capitolo di prova 13 della memoria
[...] istruttoria di parte convenuta, di un ricovero per la vettura in oggetto - di un veicolo vada inquadrato nello schema generale del contratto di deposito (Cass. 8615/1990; Cass. 1787/1985;
Cass. 7557/1983; Cass. Civ. 1144/1981).
5 L'obbligo del gestore di parcheggio al risarcimento del danno - ove la cosa depositata venga sottratta o danneggiata - sussiste ove lo stesso non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'evento nonostante la diligenza del buon padre di famiglia (Cass. 7363/2000).
È dunque corretto l'assunto di parte convenuta in costituzione
“sarà dunque onere di parte attrice fornire idonea prova della responsabilità della società comparente per i fatti contestati” ma
è altrettanto corretto che la prova del caso fortuito, tale da interrompere il nesso di causalità, gravasse inevitabilmente sulla stessa parte convenuta, rimasta sotto questo profilo inadempiente.
Con la produzione delle fotografie (all. doc.5 di parte attrice) raffiguranti le condizioni dell'auto a seguito del furto,
[...] ha dato prova dei danni di cui chiede il risarcimento Parte_1 nel presente giudizio, la cui stima ci viene restituita da perizia tecnica, debitamente allegata (all. doc.4 di parte attrice).
Lo stato dell'auto viene in gran parte confermato anche dal teste
, legale rappresentate pro tempore di Controparte_3 [...]
, quando, alla domanda sul capitolo di prova n. 7 della CP_1 memoria istruttoria attrice, risponde “il danno che ha avuto la vettura è stato la rottura del vetro compreso la gommina forzata del vetro posteriore e il furto del display elettronico, i graffi che si vedono nelle foto che raffigurano gli pneumatici non li riconosco, non li ho visti”.
Di contro, non ha adempiuto all'onere di cui all'art. CP_1
1218 c.c., non fornendo prova adeguata circa l'imprevedibilità dell'evento dannoso che ha condotto al furto di parte dell'autovettura.
6 Invero, la dichiarazione di parte convenuta circa la presenza, all'interno del parcheggio, di tutti i sistemi idonei al controllo e alla sorveglianza costante – “si evidenzia come la Controparte_1 abbia attuato nel caso di specie tutte le cautele dovute per la protezione dei veicoli custoditi, avendo in atto protezioni fisiche
(muro recinzione, cancello, varchi…) ed allarme all'interno dell'area di parcheggio, oltre che la presenza di personale di vigilanza 24 ore su 24. Il fatto vandalico occorso al veicolo di parte attrice era dunque non prevedibile né preventivabile avuto riguardo ai sistemi di protezioni predetti, con la conseguenza che deve ricondursi al caso fortuito. Sarà dunque onere di parte attrice fornire idonea prova della responsabilità della società comparente per i fatti contestati” – circostanza confermata anche in sede di escussione testimoniale, non risulta sufficiente a dimostrare in punto di diritto l'imprevedibilità dell'evento, su cui la Suprema Corte non ammette eccezioni.
A nulla rileva, in quanto non adeguatamente provato in istruttoria, l'eventuale rinvenimento delle componenti smarrite dell'autovettura.
Invero, non è stata mai compiuta una verifica effettiva circa l'esatta corrispondenza di quanto ritrovato con la vettura oggetto del furto e, a prescindere dalla circostanza che tale mancanza possa essere associata o meno a negligenza di parte attrice, rimane elemento non provato che in nessun modo può ricondurre ad esenzione completa di responsabilità di parte convenuta.
Ha specificato, sul punto, il teste “non ho visto i Testimone_1 beni oggetto di furto, il proprietario del parcheggio, penso che sia il sig. , disse che erano stati ritrovati dei pezzi, ma io CP_3 non li ho visti;
mi sembra di ricordare che ci erano stati
7 comunicati dei codici presenti sui pezzi ritrovati che potevano essere compatibili con quelli da rimontare sulla macchina ma non si è verificato perché non abbiamo riparato”.
Non si dubita, tuttavia, della diligenza con cui il gestore del parcheggio abbia curato – ex post - l'accaduto.
Di estremo rilievo è la pronta denuncia di parte convenuta alle autorità competenti – Stazione dei Carabinieri di Navacchio - di cui pure si dà prova documentale (all. doc.4 di parte convenuta)
e testimoniale da parte dell'appuntato scelto dei Carabinieri
Di Iuorio. Per_1
È stato confermato, inoltre, che parte convenuta abbia messo a disposizione di un'auto a noleggio, in modo da sopperire al Pt_1 danno da fermo tecnico a cui la stessa sarebbe andata incontro nel periodo di giacenza dell'autovettura presso la carrozzeria.
Tale circostanza viene attestata sia tramite la produzione di fattura da parte di (all. doc. 7 di parte convenuta) ma CP_1 anche tramite la dichiarazione del teste Testimone_3 consulente aziendale in qualità di libero professionista di Fly
, il quale risponde positivamente alla domanda sul CP_1 capitolo di prova n. 13 di parte convenuta.
Ciò posto, è fondata la domanda di parte attrice relativa alla quantificazione del danno unicamente per la componente di danni materiali provati da perizia, e dunque per la somma di euro 14.531,64.
Infondata, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico, avuto riguardo all'assegnazione di veicolo sostitutivo.
A seguito della richiesta di manleva di Fly nei confronti di CP_1
in assenza di Controparte_4
8 contestazioni, il risarcimento del danno sarà a carico di quest'ultima.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta al contratto atipico di posteggio, la condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato nella somma di € 14.531,64, oltre rivalutazione dalla data della spesa al saldo, e oltre interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno in base agli indici
Istat dei prezzi al consumo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate, in assenza di notula, in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Condanna parte terza chiamata a tenere indenne la parte convenuta dalle conseguenze economiche della condanna.
Così deciso in Pisa, il 27/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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