Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2025, proposto da
CL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO:
della sentenza del Tribunale di Pavia n. 374/2024, depositata e resa pubblica il 31.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 755/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni ZU e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Considerato che:
- con il presente ricorso l’esponente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe;
- all’udienza camerale dell’8.7.2025 il Collegio rilevava che la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, costituita dalla certificazione di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., era stata prodotta senza alcuna sottoscrizione e senza l’autenticazione;
- la causa era pertanto rinviata alla successiva udienza del 22.4.2026 per consentire il deposito del citato documento nella forma corretta;
- in vista dell’udienza del 22.4.2026 l’esponente non effettuava però alcun deposito sicché non forniva idonea prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, in violazione dell’art. 112 comma 2 del c.p.a.;
- il ricorso in epigrafe deve quindi essere dichiarato inammissibile con integrale compensazione delle spese di lite, posto che l’Avvocatura erariale si è limitata al deposito di una comparsa di mero stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE UN, Presidente
Giovanni ZU, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni ZU | LE UN |
IL SEGRETARIO