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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1519/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4737/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5714/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030200791 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030200791 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030200791 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 747/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto, la originaria parte ricorrente - Ricorrente_2
in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore sig. Ricorrente_1, esponeva di aver avuto notificato in data 23 aprile 2024 l'avviso di accertamento n. TF7030200791/2024 emesso dalla Ag. Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, per il periodo d'imposta 2021, con il quale si attuava il disconoscimento della deduzione dei costi sostenuti per spese di personale e per prestazioni professionali di terzi asseritamente non sostenuti.
Con riguardo al rilievo sui costi per il personale non riconosciuto dalla Guardia di Finanza di Aversa secondo la quale parte di essi sono costi “non sostenuti” riferiva che la Guardia di Finanza di Aversa aveva ritenuto che i costi del 2021 -per presunzione rispetto a quelli del 2020- siano costi creati artificiosamente, indicando che il numero corretto degli stessi fosse di 20 unità rispetto alle 30 circa di media.
Spiegava che il centro commerciale Società_3 si estende su una area di circa 5.000 metri quadrati con numero due parcheggi;
insiste su due livelli (piano terra e primo piano) e ha tre ingressi;
apre al pubblico alle 9:00
e chiude alle 21:00 ad eccezione della domenica che apre alle ore 10:00 per chiudere sempre alle ore 21:00.
Precisava anche che la Ricorrente_2 è l'unica società che nel corso del 2021 ha prestato servizi di vigilanza e pulizia.
Con riguardo all'altro rilievo, relativo ai costi di esercizio per fatture non rilevate, cosi come dichiarato nel verbale della Guardia di Finanza del 30/11/2022 alla pagina 8 allegava tutte le fatture richieste ad eccezione di quelle riguardanti Nominativo_1 , Nominativo_2 e Nominativo_3 in quanto imprenditori o professionisti in regime forfettario o occasionali, ma dei quali allegava le relative certificazioni uniche che attestano il relativo costo e versamento della ritenuta ove dovuta.
Chiedeva, dunque, di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Ufficio con memoria depositata tempestivamente.
Ribadiva innanzitutto la legittimità formale del proprio operato, quindi l'infondatezza, nel merito, del ricorso così come proposto.
Con sentenza n. 5714 del 02.12.2024, depositata il 23.12.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I° di
Caserta il ricorso veniva parzialmente accolto e le spese compensate. Si legge, in particolare nella sentenza, nella parte favorevole al contribuente, che: “per quanto concerne gli ulteriori costi non riconosciuti per fatture non rilevate, la ricorrente ha prodotto in giudizio tutte le fatture richieste ad eccezione di quelle riguardanti Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 in quanto si tratta di imprenditori o professionisti in regime forfettario o occasionali, per le prestazioni dei quali sono state allegate le relative certificazioni uniche che attestano il relativo costo ed il versamento della ritenuta ove dovuta”.
Con appello ritualmente notificato all'ufficio la parte privata impugnava la predetta sentenza della Corte di
Primo Grado nella sola parte ovviamente oggetto di rigetto da parte del primo Collegio adito, ripercorrendo sostanzialmente tutte le eccezioni già poste dinanzi alla corte di primo grado.
Resisteva anche in tale grado l'Agenzia delle Entrate.
Chiariva che a suo avviso i primi giudici si sono espressi in modo puntuale e coerente in ordine al mancato riconoscimento di costi per dipendenti da parte dell'Ufficio evidenziando che l'accertamento impugnato risultava avallato da riscontri oggettivi e documentati, a differenza delle asserzioni di parte ricorrente.
Con successiva memoria del 22.01.2026 la difesa istante deduceva ancora una volta l'effettività dei rapporti di lavoro instaurati che non possano in alcun modo essere considerati fittizi e depositava (tardivamente quindi) ulteriore documentazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del proposto appello, la conferma della sentenza opposta e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, dunque, deve essere rigettato.
Osserva, innanzitutto, questo Collegio come la presente sentenza avrà ad oggetto unicamente il motivo oggetto dell'appello proposto dalla contribuente essendo le altre questioni alla base della sentenza di primo grado non oggetto di alcuna censura da parte appellante e non essendo stato proposto appello incidentale.
Osserva, ancora in via preliminare questo Collegio come sul punto controverso in questa sede sia del tutto condivisibile la statuizione operata dalla Corte di primo grado laddove ha statuito che: “per quanto concerne il primo motivo di doglianza, costituito dal mancato riconoscimento di costi per dipendenti, la Cooperativa ha contestato l'accertamento per l'esercizio 2021 nella parte in cui è stato disconosciuto tra i “costi di produzione” alla voce “costo totale del personale” l'importo complessivo di euro 692.038,00, derivante da un asserito numero medio di addetti pari a 30 unità. Tale importo ha influito in deduzione in sede di determinazione dell'utile di esercizio indicato per euro 15.128,00.
Orbene, nell'accertamento sono stati disconosciuti tali voci di costo, perché nel corso dell'attività di controllo
è emerso che la maggior parte dei rapporti di lavoro rendicontati dalla Ricorrente_2
e dal punto di vista economico “ribaltati” alla committente Società_4 SRL sono stati artificiosamente creati solo allo scopo di poter incassare maggiori somme dalla Società appaltante i servizi, evidenziando che la procedura veniva controllata per entrambe le società dal medesimo soggetto, tal Nominativo_5.
I verbalizzanti hanno accertato, sulla base delle postazioni lavorative da ricoprire, dei turni da svolgere, oltre che delle effettive mansioni, che si doveva ritenere congruo il numero massimo di 22 dipendenti, peraltro coincidente con il numero di addetti effettivamente impiegati nel 2020 dalla stessa Cooperativa.
Soprattutto hanno riscontrato i verbalizzanti che “nel controllo effettuato per il personale si è proceduto ad un'analisi della forza lavoro effettivamente impiegata. Infatti in relazione alle dichiarazioni dei responsabili della cooperativa sono stati effettuati sopralluoghi e riscontri alle registrazioni video sorveglianza da cui è emerso un carico di personale sovrastimato e non effettivamente impiegato nei servizi. Dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del parcheggio, dove insiste il foglio firma dei dipendenti, si evidenzia la presenza alternata di massimo due/tre dipendenti addetti alla vigilanza dei parcheggi, i quali, comunque non si attenevano agli orari previsti dalle turnazioni di servizio e che quanto sostenuto dalla ricorrente non risulta suffragato da alcun dato certo”.
Dunque l'accertamento impugnato risulta avallato da riscontri oggettivi e documentati, mentre l'assunto della ricorrente è sfornito di qualunque prova idonea”.
Ciò posto, osserva questo Collegio del gravame come la contribuente appellante non pare confrontarsi adeguatamente con la predetta motivazione ed infatti affida a supporto del motivo di gravame unicamente una diversa interpretazione delle dichiarazioni (di parte) rilasciate da uno dei soci fondatori della cooperativa, sig. Nominativo_6 (e trascritte per stralcio nell'atto di appello), dalla cui soggettiva lettura vorrebbe far discendere l'infondatezza dell'accertamento operato dall'ufficio e fondato, invece, come detto, su riscontri di tipo oggettivo e documentale.
Tanto premesso, osserva conclusivamente il Collegio come le suggestive allegazioni di cui al ricorso in appello, non siano state suffragate da alcun supporto di tipo probatorio documentale, rimanendo, allo stato, delle mere suggestioni.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese non possono che seguire l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti della parte appellata che liquida in complessivi euro 2000,00
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4737/2025 depositato il 22/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5714/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030200791 IRES-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030200791 IVA-ALIQUOTE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030200791 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 747/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto, la originaria parte ricorrente - Ricorrente_2
in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore sig. Ricorrente_1, esponeva di aver avuto notificato in data 23 aprile 2024 l'avviso di accertamento n. TF7030200791/2024 emesso dalla Ag. Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, per il periodo d'imposta 2021, con il quale si attuava il disconoscimento della deduzione dei costi sostenuti per spese di personale e per prestazioni professionali di terzi asseritamente non sostenuti.
Con riguardo al rilievo sui costi per il personale non riconosciuto dalla Guardia di Finanza di Aversa secondo la quale parte di essi sono costi “non sostenuti” riferiva che la Guardia di Finanza di Aversa aveva ritenuto che i costi del 2021 -per presunzione rispetto a quelli del 2020- siano costi creati artificiosamente, indicando che il numero corretto degli stessi fosse di 20 unità rispetto alle 30 circa di media.
Spiegava che il centro commerciale Società_3 si estende su una area di circa 5.000 metri quadrati con numero due parcheggi;
insiste su due livelli (piano terra e primo piano) e ha tre ingressi;
apre al pubblico alle 9:00
e chiude alle 21:00 ad eccezione della domenica che apre alle ore 10:00 per chiudere sempre alle ore 21:00.
Precisava anche che la Ricorrente_2 è l'unica società che nel corso del 2021 ha prestato servizi di vigilanza e pulizia.
Con riguardo all'altro rilievo, relativo ai costi di esercizio per fatture non rilevate, cosi come dichiarato nel verbale della Guardia di Finanza del 30/11/2022 alla pagina 8 allegava tutte le fatture richieste ad eccezione di quelle riguardanti Nominativo_1 , Nominativo_2 e Nominativo_3 in quanto imprenditori o professionisti in regime forfettario o occasionali, ma dei quali allegava le relative certificazioni uniche che attestano il relativo costo e versamento della ritenuta ove dovuta.
Chiedeva, dunque, di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.
Si costituiva l'Ufficio con memoria depositata tempestivamente.
Ribadiva innanzitutto la legittimità formale del proprio operato, quindi l'infondatezza, nel merito, del ricorso così come proposto.
Con sentenza n. 5714 del 02.12.2024, depositata il 23.12.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I° di
Caserta il ricorso veniva parzialmente accolto e le spese compensate. Si legge, in particolare nella sentenza, nella parte favorevole al contribuente, che: “per quanto concerne gli ulteriori costi non riconosciuti per fatture non rilevate, la ricorrente ha prodotto in giudizio tutte le fatture richieste ad eccezione di quelle riguardanti Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 in quanto si tratta di imprenditori o professionisti in regime forfettario o occasionali, per le prestazioni dei quali sono state allegate le relative certificazioni uniche che attestano il relativo costo ed il versamento della ritenuta ove dovuta”.
Con appello ritualmente notificato all'ufficio la parte privata impugnava la predetta sentenza della Corte di
Primo Grado nella sola parte ovviamente oggetto di rigetto da parte del primo Collegio adito, ripercorrendo sostanzialmente tutte le eccezioni già poste dinanzi alla corte di primo grado.
Resisteva anche in tale grado l'Agenzia delle Entrate.
Chiariva che a suo avviso i primi giudici si sono espressi in modo puntuale e coerente in ordine al mancato riconoscimento di costi per dipendenti da parte dell'Ufficio evidenziando che l'accertamento impugnato risultava avallato da riscontri oggettivi e documentati, a differenza delle asserzioni di parte ricorrente.
Con successiva memoria del 22.01.2026 la difesa istante deduceva ancora una volta l'effettività dei rapporti di lavoro instaurati che non possano in alcun modo essere considerati fittizi e depositava (tardivamente quindi) ulteriore documentazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del proposto appello, la conferma della sentenza opposta e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, dunque, deve essere rigettato.
Osserva, innanzitutto, questo Collegio come la presente sentenza avrà ad oggetto unicamente il motivo oggetto dell'appello proposto dalla contribuente essendo le altre questioni alla base della sentenza di primo grado non oggetto di alcuna censura da parte appellante e non essendo stato proposto appello incidentale.
Osserva, ancora in via preliminare questo Collegio come sul punto controverso in questa sede sia del tutto condivisibile la statuizione operata dalla Corte di primo grado laddove ha statuito che: “per quanto concerne il primo motivo di doglianza, costituito dal mancato riconoscimento di costi per dipendenti, la Cooperativa ha contestato l'accertamento per l'esercizio 2021 nella parte in cui è stato disconosciuto tra i “costi di produzione” alla voce “costo totale del personale” l'importo complessivo di euro 692.038,00, derivante da un asserito numero medio di addetti pari a 30 unità. Tale importo ha influito in deduzione in sede di determinazione dell'utile di esercizio indicato per euro 15.128,00.
Orbene, nell'accertamento sono stati disconosciuti tali voci di costo, perché nel corso dell'attività di controllo
è emerso che la maggior parte dei rapporti di lavoro rendicontati dalla Ricorrente_2
e dal punto di vista economico “ribaltati” alla committente Società_4 SRL sono stati artificiosamente creati solo allo scopo di poter incassare maggiori somme dalla Società appaltante i servizi, evidenziando che la procedura veniva controllata per entrambe le società dal medesimo soggetto, tal Nominativo_5.
I verbalizzanti hanno accertato, sulla base delle postazioni lavorative da ricoprire, dei turni da svolgere, oltre che delle effettive mansioni, che si doveva ritenere congruo il numero massimo di 22 dipendenti, peraltro coincidente con il numero di addetti effettivamente impiegati nel 2020 dalla stessa Cooperativa.
Soprattutto hanno riscontrato i verbalizzanti che “nel controllo effettuato per il personale si è proceduto ad un'analisi della forza lavoro effettivamente impiegata. Infatti in relazione alle dichiarazioni dei responsabili della cooperativa sono stati effettuati sopralluoghi e riscontri alle registrazioni video sorveglianza da cui è emerso un carico di personale sovrastimato e non effettivamente impiegato nei servizi. Dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del parcheggio, dove insiste il foglio firma dei dipendenti, si evidenzia la presenza alternata di massimo due/tre dipendenti addetti alla vigilanza dei parcheggi, i quali, comunque non si attenevano agli orari previsti dalle turnazioni di servizio e che quanto sostenuto dalla ricorrente non risulta suffragato da alcun dato certo”.
Dunque l'accertamento impugnato risulta avallato da riscontri oggettivi e documentati, mentre l'assunto della ricorrente è sfornito di qualunque prova idonea”.
Ciò posto, osserva questo Collegio del gravame come la contribuente appellante non pare confrontarsi adeguatamente con la predetta motivazione ed infatti affida a supporto del motivo di gravame unicamente una diversa interpretazione delle dichiarazioni (di parte) rilasciate da uno dei soci fondatori della cooperativa, sig. Nominativo_6 (e trascritte per stralcio nell'atto di appello), dalla cui soggettiva lettura vorrebbe far discendere l'infondatezza dell'accertamento operato dall'ufficio e fondato, invece, come detto, su riscontri di tipo oggettivo e documentale.
Tanto premesso, osserva conclusivamente il Collegio come le suggestive allegazioni di cui al ricorso in appello, non siano state suffragate da alcun supporto di tipo probatorio documentale, rimanendo, allo stato, delle mere suggestioni.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese non possono che seguire l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti della parte appellata che liquida in complessivi euro 2000,00