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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2024, n. 16124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16124 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il processo è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. ME JA, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 luglio 2023 che, pe- quanto di interesse, ne Penale Sent. Sez. 5 Num. 16124 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2024 ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Pisa, il 10 agosto 2022. 2. L'atto d'impugnazione è stato affidato ad un solo motivo, che ha dedotto inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., dal momento che il maltolto era stato occasionalmente abbandonato dalle persone offese nell'abitacolo del veicolo parcheggiato sulla strada, mentre l'elemento circostanziale sarebbe configurabile solo nel caso di dotazioni proprie del mezzo;
non comunque nel caso in esame, perché gli interessati avrebbero potuto lasciare i bagagli in custodia in un albergo prima di fare la gita pedonale in città. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il collegio ritiene di condividere, in tema di sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, l'interpretazione tradizionale, secondo la quale il fondamento giuridico della più profonda tutela delle cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" è rappresentato proprio dall'allentamento della custodia da parte del proprietario, che, in determinate situazioni, è obbligato o quantomeno facoltizzato a "sostituire" l'apprestamento di presidi individuali con il diritto di confidare nel senso di rispetto da parte degli altri consociati. La "pubblica fede", nell'evocare il principio dell'affidamento posto nei terzi a che sia rispettato il diritto di proprietà o il possesso di un bene, rappresenta esplicazione del più generale principio di buona fede e di correttezza nei rapporti giuridici tra privati e non è tanto rivolto a vincolare chi ne sia titolare ad una sempre più scrupolosa attivazione di meccanismi di vigilanza sulla cosa o di "assicurazione" della cosa, quanto - piuttosto - ad imporre agli altri il dovere di non profittare indebitamente di una più agevole possibilità di sottrazione, determinata proprio da un'assenza di custodia generalmente giustificata dal contesto. Ed è sulla base di tale ratio, incentrata su quel «senso del rispetto da parte di terzi» e sul «senso di affidamento verso la proprietà altrui» (su quest'ultimo punto, cfr. Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv.269393), che si ritiene di convenire c:on l'opzione della Corte territoriale, la quale, nell'applicare al furto in esame l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., si è evidentemente riferita a una nozione di consuetudine - rilevante per il caso di specie - corrispondente «alla pratica di fatto, rientrante negli usi e nelle abitudini sociali di un determinato luogo, di lasciare incustodite certe cose in determinate circostanze» 2 (Sez. 2, n. 12014 del 21/04/1976, Rv. 134784 - 01; recentemente, Sez. 5, n. 37288 del 07/07/2022, Tripodo, non massimata); è stata dunque ritenuta rispondente agli usi quotidiani, sotto tale profilo e come avvenuto nella specie, la sistemazione di oggetti pesanti od ingombranti nell'abitacolo di un'autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, per attendere ad altre incombenze (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari Nadir, Rv. 277119); e con tale scenario è pienamente compatibile la collocazione dei bagagli e delle valigie, con gli effetti personali e le disponibilità necessarie ad un soggiorno turistico, all'interno dell'auto parcheggiata sulla pubblica strada, per recarsi a far visita di passeggio ai luoghi più noti di una città d'arte. Del resto, come puntualizzato dalla sentenza della Corte territoriale - con la cui motivazione la ragione di ricorso omette in toto di confrontarsi - i due turisti brasiliani erano giunti a Pisa quello stesso giorno, verso le 11, e dunque poco prima della consumazione del furto, ed avevano parcheggiato il veicolo, preso a nolo, per andare a far visita alla Piazza dei Miracoli, luogo di ubicazione della storica Torre. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il 4residente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il processo è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. ME JA, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 luglio 2023 che, pe- quanto di interesse, ne Penale Sent. Sez. 5 Num. 16124 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2024 ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso in Pisa, il 10 agosto 2022. 2. L'atto d'impugnazione è stato affidato ad un solo motivo, che ha dedotto inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., dal momento che il maltolto era stato occasionalmente abbandonato dalle persone offese nell'abitacolo del veicolo parcheggiato sulla strada, mentre l'elemento circostanziale sarebbe configurabile solo nel caso di dotazioni proprie del mezzo;
non comunque nel caso in esame, perché gli interessati avrebbero potuto lasciare i bagagli in custodia in un albergo prima di fare la gita pedonale in città. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il collegio ritiene di condividere, in tema di sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, l'interpretazione tradizionale, secondo la quale il fondamento giuridico della più profonda tutela delle cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede" è rappresentato proprio dall'allentamento della custodia da parte del proprietario, che, in determinate situazioni, è obbligato o quantomeno facoltizzato a "sostituire" l'apprestamento di presidi individuali con il diritto di confidare nel senso di rispetto da parte degli altri consociati. La "pubblica fede", nell'evocare il principio dell'affidamento posto nei terzi a che sia rispettato il diritto di proprietà o il possesso di un bene, rappresenta esplicazione del più generale principio di buona fede e di correttezza nei rapporti giuridici tra privati e non è tanto rivolto a vincolare chi ne sia titolare ad una sempre più scrupolosa attivazione di meccanismi di vigilanza sulla cosa o di "assicurazione" della cosa, quanto - piuttosto - ad imporre agli altri il dovere di non profittare indebitamente di una più agevole possibilità di sottrazione, determinata proprio da un'assenza di custodia generalmente giustificata dal contesto. Ed è sulla base di tale ratio, incentrata su quel «senso del rispetto da parte di terzi» e sul «senso di affidamento verso la proprietà altrui» (su quest'ultimo punto, cfr. Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv.269393), che si ritiene di convenire c:on l'opzione della Corte territoriale, la quale, nell'applicare al furto in esame l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., si è evidentemente riferita a una nozione di consuetudine - rilevante per il caso di specie - corrispondente «alla pratica di fatto, rientrante negli usi e nelle abitudini sociali di un determinato luogo, di lasciare incustodite certe cose in determinate circostanze» 2 (Sez. 2, n. 12014 del 21/04/1976, Rv. 134784 - 01; recentemente, Sez. 5, n. 37288 del 07/07/2022, Tripodo, non massimata); è stata dunque ritenuta rispondente agli usi quotidiani, sotto tale profilo e come avvenuto nella specie, la sistemazione di oggetti pesanti od ingombranti nell'abitacolo di un'autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, per attendere ad altre incombenze (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari Nadir, Rv. 277119); e con tale scenario è pienamente compatibile la collocazione dei bagagli e delle valigie, con gli effetti personali e le disponibilità necessarie ad un soggiorno turistico, all'interno dell'auto parcheggiata sulla pubblica strada, per recarsi a far visita di passeggio ai luoghi più noti di una città d'arte. Del resto, come puntualizzato dalla sentenza della Corte territoriale - con la cui motivazione la ragione di ricorso omette in toto di confrontarsi - i due turisti brasiliani erano giunti a Pisa quello stesso giorno, verso le 11, e dunque poco prima della consumazione del furto, ed avevano parcheggiato il veicolo, preso a nolo, per andare a far visita alla Piazza dei Miracoli, luogo di ubicazione della storica Torre. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla pronunzia di rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il 4residente