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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8326 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1407/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1407 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
socio unico, C.F. e P. IVA: con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1 alla via dei Valtorta n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Castellammare di Parte_2
Stabia (NA), alla via G. Leopardi n. 5, presso lo studio dell'avv. Marco
Longobardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
P.IVA: , con sede in Firenze, al viale G. CP_1 P.IVA_2
Matteotti n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 17/B, presso lo studio degli avv.ti Francesco Brunelli e Francesco Marciano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la adiva in via monitoria il CP_1
Tribunale di Napoli, onde ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti della per l'importo di € 18.313,17 oltre interessi ex D. Lgs. Parte_1
231/2002 e spese.
A sostegno della domanda esponeva che:
- la in data 15.01.2021, sottoscriveva in Napoli, contratto di CP_1 appalto con la società avente ad oggetto lavori all' immobile sito Parte_1 in Giugliano (NA), alla via S. Maria a Cubito;
- per la esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, le parti pattuivano un compenso pari ad €.
60.000,00 oltre IVA;
- a fronte della corretta esecuzione dei lavori in questione la CP_1 emetteva la fattura n. 25 del 24-03-2021, per l'importo di €. 24.090,12-, e la fattura n. 34 del 10.05.2021, per l'ulteriore importo di €. 30.500,00;
- successivamente, la società 1. richiedeva alla società appaltatrice CP_2 ulteriori lavorazioni, a fronte delle quali veniva emessa la ulteriore fattura n.
57 del 15.07.2021, per l'importo di €. 13.086, 68;
- in relazione alla somma totale di €. 67.676,80, di cui alle predette fatture , la versava alla società appaltatrice la minore somma di € 46.590, Parte_1
12;
- 2 -
- sul residuo di €. 21.086, 68, la praticava uno sconto di €. CP_1
2.773,63, in considerazione di accordi commerciali intercorsi tra le parti, per cui la restava debitrice per l'importo di e. 18.313,17; Parte_1
-la società creditrice sollecitava più volte la debitrice al pagamento dell'importo residuo, ma la GDM S.r.
1. ad oggi è rimasta inadempiente.
Con decreto ingiuntivo n. 8849/2021 del 28/29-11- 2021 (R.G.N.
22155/2021), il Tribunale di Napoli, ingiungeva alla società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di €
18.313,17 in favore della società oltre interessi ai sensi del D. CP_1
Lgs n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati a mezzo
PEC in data 07-12-2021.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione la la quale in Parte_1 fatto eccepiva che:
-a società gestore di diversi punti vendita a marchio Coop, sul Parte_1 territorio della Regione Campania, acquisiva la gestione e la disponibilità dell'Ipermercato Coop. sito all'interno del centro commerciale “Quarto
Nuovo”;
-stante la necessità di eseguire interventi di ristrutturazione nonché di adeguamento degli spazi del suindicato punto vendita, in data 03-07-2020, sottoscriveva con la società un contratto di appalto per CP_1
l'esecuzione di tali lavori;
-il 23-07-2020 la emetteva la fattura n. 38/2020 per un importo di CP_1
122.000,00 quale acconto per i lavori da realizzare nel punto vendita di
Quarto;
-con il bonifico del 05-10-2020 la versava alla la Parte_1 CP_1 somma di € 30.000,00 per le opere da eseguire presso il suddetto punto vendita;
-in data 26-03-2021 la società appaltatrice emetteva la nota di credito n.
2/2021 per l'importo di € 92.00,00 nonché in data 14-05-2021 la nota di
- 3 -
credito n. 3/2021 per la somma di € 30.000,00 in quanto nessun lavoro era stato iniziato presso il centro commerciale di Quarto e nessun acconto era dovuto alla stessa;
-le parti addivenivano dunque ad una risoluzione consensuale del contratto di appalto ed il 30-03-2021 sottoscrivevano atto di transazione prendendo atto che la somma bonificata dalla alla risultava essere Parte_1 CP_1 superiore alle opere effettivamente rese. Quantificavano, dunque, in €
6.000,00 oltre IVA ( pari a complessivi € 7320,00) l'importo dovuto per l'attività di cantierizzazione dei lavori e concordavano la restituzione dilazionata della somma non dovuta, pari ad € 22.680,00, da parte di CP_1 prevedendo che l'opponente avrebbe trattenuto una percentuale sui
[...] successivi lavori a farsi. Stabilivano, inoltre, che la società non CP_1 avrebbe potuto rifiutare in alcun modo gli affidamenti proposti dalla società ingiunta e che in caso di rifiuto sarebbe stata compensata la quota parte del corrispettivo;
-successivamente la società in ossequio all'accordo transattivo, Parte_1 affidava alla società opposta mediante la sottoscrizione di un contratto di appalto, i lavori del punto vendita di Giugliano in Campania;
-nel corso dei lavori venivano rilevate diverse inadempienze, ciò nonostante, la società committente effettuava ulteriori due pagamenti in favore della società appaltatrice ovvero il primo pari ad € 24.090,12, effettuato in data 6 aprile 2021 ed un secondo pagamento in data 24 maggio 2021 di € 22.500,00;
-a fronte di fatture emesse dalla società per un importo di € CP_1
74.996,80, la società avrebbe corrisposto la maggior somma di € Parte_1
76.590,12 per cui la società appaltatrice sarebbe debitrice nei confronti della della somma di € 1.593,32. Parte_1
Su tale premessa l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto alla restituzione della somma di € 22.680,00, pari cioè alla differenza fra l'importo corrisposto a mezzo bonifico in data 05-10-
2020 di € 30.000,00 e quello effettivamente dovuto e riconosciuto con l'atto
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di transazione, pari ad € 7.320,00 (ovvero € 6.000 + Iva al 22%) affermando che tale restituzione sarebbe dovuta avvenire in parte a mezzo compensazione del credito vantato dalla ed in parte con l'accertamento CP_1 dell'obbligo della società creditrice di restituzione della somma non dovuta.
Rilevava inoltre il mancato adempimento degli obblighi contrattuali inerenti all'appalto per i lavori presso il punto vendita di da Controparte_3 parte della eccependo, al riguardo, che l'appaltatrice non aveva CP_1 provveduto all'ultimazione delle opere commissionate mentre le lavorazioni eseguite presentano diversi vizi ed erano, tra l'altro, prive dei requisiti tecnici stabiliti dal capitolato.
Sulla base di tali rilievi rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 8849/2021, r.g. n. 22155/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 28 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 29 novembre 2021, notificato in data 7 dicembre 2021, qui opposto, per essere esso infondato e non sorretto dalle necessarie condizioni di legge, così come ricostruito nel corpo del presente atto;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 8849/2021, r.g. n. 22155/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli, in data 28 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 29 novembre
2021, notificato in data 7 dicembre 2021, qui opposto, in quanto nulla è dovuto dalla società alla per le ragioni tutte Parte_1 CP_1 indicate in parte motiva, anche in ragione del fatto che le lavorazioni commissionate non sono mai state ultimate;
3) per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
8849/2021, r.g. n. 22155/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 28 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 29 novembre 2021, notificato in data 7 dicembre 2021, qui opposto;
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4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società
[...] alla restituzione da parte della società in persona del Pt_1 CP_1 legale rappresentante p.t., della somma di € 22.680,00, indebitamente trattenuta dalla e per l'effetto condannare la in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di €
22.680,00 alla società anche a mezzo di compensazione della Parte_1 minor somma che sarà ritenuta dovuta alla per i lavori eseguiti;
CP_1
5) in via subordinata, qualora il Giudice non ritenesse sussistente
l'inadempimento contrattuale, condannare la società “ , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della medesima somma, di cui sub 4), o a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua in favore della in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di Parte_1 indebito arricchimento realizzato in favore della opposta società CP_1 senza giusta causa, oltre gli accessori di legge;
[...]
6) ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare accertare (sic!) il grave inadempimento della società agli obblighi assunti con il CP_1 contratto di appalto intercorso con e dichiarare risolto il contratto Parte_1 intercorso fra le parti;
7) conseguentemente condannare la società in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., a pagare in favore di la somma che Parte_1 sarà ritenuta dovuta all'esito anche di CTU tecnica che sin d'ora si richiede, corrispondente all'importo dei lavori non eseguiti e di cui ha ingiustamente ottenuto il pagamento, di tutti gli acconti indebitamente percepiti dalla stessa società opposta, oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e
[...] diritto con conseguente conferma del decreto opposto e provvisoria esecutorietà dello stesso.
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Disattesa l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per il pagamento di fatture relative a prestazione poste in essere dalla opposta per conto della società opponente in forza del contratto di appalto avente ad oggetto lavori all' immobile sito in
Giugliano (NA), alla via S. Maria a Cubito.
L'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni ivi comprese non sono contestate tra le parti. Ciò che ha contestato l'opponente è
l'esistenza di vizi e difetti delle opere eseguite, di cui parte opposta ne ha eccepito sia la decadenza che l'infondatezza dell'eccezione.
E' quindi onere della parte attrice provare che gli eventuali vizi siano stati tempestivamente eccepiti. Senonché tale prova non è stata fornita in corso di causa. Infatti le fatture oggetto di causa riguardano prestazioni poste in essere nell'anno 2021 e, al riguardo, non vi sono lettere di contestazione prima del presente giudizio di opposizione.
La Corte di Cassazione ha più volte statuito che “In tema di appalto, allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori)” (Cass. 10579/12,
Cass. 4908/15).
Nella presente fattispecie i vizi lamentati sono tutti facilmente visibili, avendo ad oggetto pannelli di cartongesso erroneamente montati, pareti con filo superiore non livellato, botole instabili, tombini di ispezione in area vendita
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con copertura diversa da quella convenuta, la omessa delimitazione dell'area di cantiere con teloni antipolvere da applicare alla serranda.
Detti vizi sono da qualificare come riconoscibili e non occulti e pertanto, avendo l'appaltatore eccepito la decadenza del committente dalla garanzia disposta dall'art. 1667 c.c., incombe su questi l'onere di dimostrare di averli, invece, tempestivamente denunziati, essendo la denuncia condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore (Cass.
8187/00).
La prova della tempestività della denuncia, inoltre, deve essere correlata all'esecuzione dei lavori e, nel caso in questione, anche alla presenza di un direttore degli stessi.
Al riguardo, quindi, l'attore avrebbe dovuto provare il momento dell'esecuzione dei lavori e della conoscenza dei vizi riconoscibili, che non poteva non essere intervenuta che a breve distanza dalla loro esecuzione, anche per l'indicata presenza di un direttore dei lavori, così come prevista all'art. 6 del contratto di appalto.
L'opponente non ha al contrario assolto al suo onere probatorio e pertanto l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dall'opposta deve essere accolta.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale svolta dalla opponente avente ad oggetto la compensazione del credito per l'importo di € 22.680,00, Parte di cui la società assume avere nei confronti dell'opposta, per effetto dell'accordo transattivo del 30-03-2021 inter partes intervenuto.
Invero, all'art. 3 del mentovato accordo transattivo le parti hanno convenuto che: “In conseguenza e per effetto della risoluzione consensuale di cui sopra, con la sottoscrizione della presente la e la CP_1 [...] convengono e stabiliscono che la maggiore differenza di €.17.400,00= Pt_1 oltre IVA che la prima società dovrebbe restituire alla seconda, verrà di volta in volta compensata parzialmente con il corrispettivo che sarà dovuto dalla committente all'appaltatrice in relazione ai lavori che da oggi in avanti
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verranno commissionati, stabilendo sin d'ora che tale restituzione sarà per ciascun appalto nella misura pari al 5% del corrispettivo d'appalto pattuito, per ogni singolo affidamento.
In altre parole, per ciascun appalto la società Committente tratterrà un importo pari al 5% del corrispettivo pattuito per ciascun affidamento, che Parte costituirà compensazione dell'importo che dovrà restituire a . CP_4
Parte Tale trattenuta avverrà per ciascuna fattura emessa da a ”. CP_1
Il successivo art. 4 dispone che: “Le parti espressamente convengono che le Parte nuove lavorazioni dovranno essere commissionate dalla alla CP_1 entro il termine del 31.12.2022. Resta inteso fra le parti che nel caso in cui gli Parte affidamenti di ad non dovessero essere sufficienti per coprire CP_1
l'intera somma, la maggiore differenza di €. 17.400.00-, oltre IVA che quest'ultima dovrebbe restituire alla prima con le predetta modalità, ovvero quella minore eventualmente risultante in virtù di eventuali compensazioni che dovessero comunque avvenire a seguito dell'affidamento di nuovi lavori, la restante parte verrà definitivamente trattenuta a titolo di penale per la risoluzione consensuale di cui al precedente art. 2 (….)”.
Orbene, dal ricorso monitorio emerge che la predetta condizione è stata correttamente osservata dalla società opposta, quest'ultima infatti ha riferito che “ sul residuo di €. 21.086, 68, la praticava uno sconto di €. CP_1
2.773,63, in considerazione di accordi commerciali intercorsi tra le parti, per cui la restava debitrice per l'importo di e. 18.313,17”. Parte_1
L'importo di €. 2.773,63, dunque, non è altro che lo sconto applicato nella misura del 5% sul corrispettivo totale dell'appalto pattuito, al netto dell'IVA
(55.472,79 x 5 :100= € 2.773,63). Sicché alla somma di € 17.400,00 oltre
IVA, richiesta dall'opponente in via riconvenzionale, va sottratta la somma di
2.773,63 e la differenza, pari ad € 14.013,16, in assenza di prova di ulteriori affidamenti, deve considerarsi come definitivamente trattenuta dalla opposta a titolo di penale, per effetto del disposto di cui all'art. 4 dell'atto transattivo del 30-03-2021.
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In conclusione il decreto ingiuntivo deve essere confermato e, secondo il principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere integralmente le spese a favore di parte opposta, ex D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8849/2021,, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida CP_1 in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA ed CPA, nelle aliquote previste.
Così deciso in Napoli, il 25 -09 -2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1407 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vertente
TRA
socio unico, C.F. e P. IVA: con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1 alla via dei Valtorta n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Castellammare di Parte_2
Stabia (NA), alla via G. Leopardi n. 5, presso lo studio dell'avv. Marco
Longobardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
P.IVA: , con sede in Firenze, al viale G. CP_1 P.IVA_2
Matteotti n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Antonio Gramsci n. 17/B, presso lo studio degli avv.ti Francesco Brunelli e Francesco Marciano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la adiva in via monitoria il CP_1
Tribunale di Napoli, onde ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti della per l'importo di € 18.313,17 oltre interessi ex D. Lgs. Parte_1
231/2002 e spese.
A sostegno della domanda esponeva che:
- la in data 15.01.2021, sottoscriveva in Napoli, contratto di CP_1 appalto con la società avente ad oggetto lavori all' immobile sito Parte_1 in Giugliano (NA), alla via S. Maria a Cubito;
- per la esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, le parti pattuivano un compenso pari ad €.
60.000,00 oltre IVA;
- a fronte della corretta esecuzione dei lavori in questione la CP_1 emetteva la fattura n. 25 del 24-03-2021, per l'importo di €. 24.090,12-, e la fattura n. 34 del 10.05.2021, per l'ulteriore importo di €. 30.500,00;
- successivamente, la società 1. richiedeva alla società appaltatrice CP_2 ulteriori lavorazioni, a fronte delle quali veniva emessa la ulteriore fattura n.
57 del 15.07.2021, per l'importo di €. 13.086, 68;
- in relazione alla somma totale di €. 67.676,80, di cui alle predette fatture , la versava alla società appaltatrice la minore somma di € 46.590, Parte_1
12;
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- sul residuo di €. 21.086, 68, la praticava uno sconto di €. CP_1
2.773,63, in considerazione di accordi commerciali intercorsi tra le parti, per cui la restava debitrice per l'importo di e. 18.313,17; Parte_1
-la società creditrice sollecitava più volte la debitrice al pagamento dell'importo residuo, ma la GDM S.r.
1. ad oggi è rimasta inadempiente.
Con decreto ingiuntivo n. 8849/2021 del 28/29-11- 2021 (R.G.N.
22155/2021), il Tribunale di Napoli, ingiungeva alla società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di €
18.313,17 in favore della società oltre interessi ai sensi del D. CP_1
Lgs n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati a mezzo
PEC in data 07-12-2021.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione la la quale in Parte_1 fatto eccepiva che:
-a società gestore di diversi punti vendita a marchio Coop, sul Parte_1 territorio della Regione Campania, acquisiva la gestione e la disponibilità dell'Ipermercato Coop. sito all'interno del centro commerciale “Quarto
Nuovo”;
-stante la necessità di eseguire interventi di ristrutturazione nonché di adeguamento degli spazi del suindicato punto vendita, in data 03-07-2020, sottoscriveva con la società un contratto di appalto per CP_1
l'esecuzione di tali lavori;
-il 23-07-2020 la emetteva la fattura n. 38/2020 per un importo di CP_1
122.000,00 quale acconto per i lavori da realizzare nel punto vendita di
Quarto;
-con il bonifico del 05-10-2020 la versava alla la Parte_1 CP_1 somma di € 30.000,00 per le opere da eseguire presso il suddetto punto vendita;
-in data 26-03-2021 la società appaltatrice emetteva la nota di credito n.
2/2021 per l'importo di € 92.00,00 nonché in data 14-05-2021 la nota di
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credito n. 3/2021 per la somma di € 30.000,00 in quanto nessun lavoro era stato iniziato presso il centro commerciale di Quarto e nessun acconto era dovuto alla stessa;
-le parti addivenivano dunque ad una risoluzione consensuale del contratto di appalto ed il 30-03-2021 sottoscrivevano atto di transazione prendendo atto che la somma bonificata dalla alla risultava essere Parte_1 CP_1 superiore alle opere effettivamente rese. Quantificavano, dunque, in €
6.000,00 oltre IVA ( pari a complessivi € 7320,00) l'importo dovuto per l'attività di cantierizzazione dei lavori e concordavano la restituzione dilazionata della somma non dovuta, pari ad € 22.680,00, da parte di CP_1 prevedendo che l'opponente avrebbe trattenuto una percentuale sui
[...] successivi lavori a farsi. Stabilivano, inoltre, che la società non CP_1 avrebbe potuto rifiutare in alcun modo gli affidamenti proposti dalla società ingiunta e che in caso di rifiuto sarebbe stata compensata la quota parte del corrispettivo;
-successivamente la società in ossequio all'accordo transattivo, Parte_1 affidava alla società opposta mediante la sottoscrizione di un contratto di appalto, i lavori del punto vendita di Giugliano in Campania;
-nel corso dei lavori venivano rilevate diverse inadempienze, ciò nonostante, la società committente effettuava ulteriori due pagamenti in favore della società appaltatrice ovvero il primo pari ad € 24.090,12, effettuato in data 6 aprile 2021 ed un secondo pagamento in data 24 maggio 2021 di € 22.500,00;
-a fronte di fatture emesse dalla società per un importo di € CP_1
74.996,80, la società avrebbe corrisposto la maggior somma di € Parte_1
76.590,12 per cui la società appaltatrice sarebbe debitrice nei confronti della della somma di € 1.593,32. Parte_1
Su tale premessa l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del diritto alla restituzione della somma di € 22.680,00, pari cioè alla differenza fra l'importo corrisposto a mezzo bonifico in data 05-10-
2020 di € 30.000,00 e quello effettivamente dovuto e riconosciuto con l'atto
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di transazione, pari ad € 7.320,00 (ovvero € 6.000 + Iva al 22%) affermando che tale restituzione sarebbe dovuta avvenire in parte a mezzo compensazione del credito vantato dalla ed in parte con l'accertamento CP_1 dell'obbligo della società creditrice di restituzione della somma non dovuta.
Rilevava inoltre il mancato adempimento degli obblighi contrattuali inerenti all'appalto per i lavori presso il punto vendita di da Controparte_3 parte della eccependo, al riguardo, che l'appaltatrice non aveva CP_1 provveduto all'ultimazione delle opere commissionate mentre le lavorazioni eseguite presentano diversi vizi ed erano, tra l'altro, prive dei requisiti tecnici stabiliti dal capitolato.
Sulla base di tali rilievi rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 8849/2021, r.g. n. 22155/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 28 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 29 novembre 2021, notificato in data 7 dicembre 2021, qui opposto, per essere esso infondato e non sorretto dalle necessarie condizioni di legge, così come ricostruito nel corpo del presente atto;
2) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto ingiuntivo n. 8849/2021, r.g. n. 22155/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli, in data 28 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 29 novembre
2021, notificato in data 7 dicembre 2021, qui opposto, in quanto nulla è dovuto dalla società alla per le ragioni tutte Parte_1 CP_1 indicate in parte motiva, anche in ragione del fatto che le lavorazioni commissionate non sono mai state ultimate;
3) per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
8849/2021, r.g. n. 22155/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 28 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 29 novembre 2021, notificato in data 7 dicembre 2021, qui opposto;
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4) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società
[...] alla restituzione da parte della società in persona del Pt_1 CP_1 legale rappresentante p.t., della somma di € 22.680,00, indebitamente trattenuta dalla e per l'effetto condannare la in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di €
22.680,00 alla società anche a mezzo di compensazione della Parte_1 minor somma che sarà ritenuta dovuta alla per i lavori eseguiti;
CP_1
5) in via subordinata, qualora il Giudice non ritenesse sussistente
l'inadempimento contrattuale, condannare la società “ , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della medesima somma, di cui sub 4), o a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua in favore della in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di Parte_1 indebito arricchimento realizzato in favore della opposta società CP_1 senza giusta causa, oltre gli accessori di legge;
[...]
6) ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare accertare (sic!) il grave inadempimento della società agli obblighi assunti con il CP_1 contratto di appalto intercorso con e dichiarare risolto il contratto Parte_1 intercorso fra le parti;
7) conseguentemente condannare la società in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., a pagare in favore di la somma che Parte_1 sarà ritenuta dovuta all'esito anche di CTU tecnica che sin d'ora si richiede, corrispondente all'importo dei lavori non eseguiti e di cui ha ingiustamente ottenuto il pagamento, di tutti gli acconti indebitamente percepiti dalla stessa società opposta, oltre al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti dall'attore nella misura che sarà ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_1 quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e
[...] diritto con conseguente conferma del decreto opposto e provvisoria esecutorietà dello stesso.
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Disattesa l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove orali e produzioni documentali e sulle conclusioni indicate in epigrafe veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per il pagamento di fatture relative a prestazione poste in essere dalla opposta per conto della società opponente in forza del contratto di appalto avente ad oggetto lavori all' immobile sito in
Giugliano (NA), alla via S. Maria a Cubito.
L'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni ivi comprese non sono contestate tra le parti. Ciò che ha contestato l'opponente è
l'esistenza di vizi e difetti delle opere eseguite, di cui parte opposta ne ha eccepito sia la decadenza che l'infondatezza dell'eccezione.
E' quindi onere della parte attrice provare che gli eventuali vizi siano stati tempestivamente eccepiti. Senonché tale prova non è stata fornita in corso di causa. Infatti le fatture oggetto di causa riguardano prestazioni poste in essere nell'anno 2021 e, al riguardo, non vi sono lettere di contestazione prima del presente giudizio di opposizione.
La Corte di Cassazione ha più volte statuito che “In tema di appalto, allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori)” (Cass. 10579/12,
Cass. 4908/15).
Nella presente fattispecie i vizi lamentati sono tutti facilmente visibili, avendo ad oggetto pannelli di cartongesso erroneamente montati, pareti con filo superiore non livellato, botole instabili, tombini di ispezione in area vendita
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con copertura diversa da quella convenuta, la omessa delimitazione dell'area di cantiere con teloni antipolvere da applicare alla serranda.
Detti vizi sono da qualificare come riconoscibili e non occulti e pertanto, avendo l'appaltatore eccepito la decadenza del committente dalla garanzia disposta dall'art. 1667 c.c., incombe su questi l'onere di dimostrare di averli, invece, tempestivamente denunziati, essendo la denuncia condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore (Cass.
8187/00).
La prova della tempestività della denuncia, inoltre, deve essere correlata all'esecuzione dei lavori e, nel caso in questione, anche alla presenza di un direttore degli stessi.
Al riguardo, quindi, l'attore avrebbe dovuto provare il momento dell'esecuzione dei lavori e della conoscenza dei vizi riconoscibili, che non poteva non essere intervenuta che a breve distanza dalla loro esecuzione, anche per l'indicata presenza di un direttore dei lavori, così come prevista all'art. 6 del contratto di appalto.
L'opponente non ha al contrario assolto al suo onere probatorio e pertanto l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dall'opposta deve essere accolta.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale svolta dalla opponente avente ad oggetto la compensazione del credito per l'importo di € 22.680,00, Parte di cui la società assume avere nei confronti dell'opposta, per effetto dell'accordo transattivo del 30-03-2021 inter partes intervenuto.
Invero, all'art. 3 del mentovato accordo transattivo le parti hanno convenuto che: “In conseguenza e per effetto della risoluzione consensuale di cui sopra, con la sottoscrizione della presente la e la CP_1 [...] convengono e stabiliscono che la maggiore differenza di €.17.400,00= Pt_1 oltre IVA che la prima società dovrebbe restituire alla seconda, verrà di volta in volta compensata parzialmente con il corrispettivo che sarà dovuto dalla committente all'appaltatrice in relazione ai lavori che da oggi in avanti
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verranno commissionati, stabilendo sin d'ora che tale restituzione sarà per ciascun appalto nella misura pari al 5% del corrispettivo d'appalto pattuito, per ogni singolo affidamento.
In altre parole, per ciascun appalto la società Committente tratterrà un importo pari al 5% del corrispettivo pattuito per ciascun affidamento, che Parte costituirà compensazione dell'importo che dovrà restituire a . CP_4
Parte Tale trattenuta avverrà per ciascuna fattura emessa da a ”. CP_1
Il successivo art. 4 dispone che: “Le parti espressamente convengono che le Parte nuove lavorazioni dovranno essere commissionate dalla alla CP_1 entro il termine del 31.12.2022. Resta inteso fra le parti che nel caso in cui gli Parte affidamenti di ad non dovessero essere sufficienti per coprire CP_1
l'intera somma, la maggiore differenza di €. 17.400.00-, oltre IVA che quest'ultima dovrebbe restituire alla prima con le predetta modalità, ovvero quella minore eventualmente risultante in virtù di eventuali compensazioni che dovessero comunque avvenire a seguito dell'affidamento di nuovi lavori, la restante parte verrà definitivamente trattenuta a titolo di penale per la risoluzione consensuale di cui al precedente art. 2 (….)”.
Orbene, dal ricorso monitorio emerge che la predetta condizione è stata correttamente osservata dalla società opposta, quest'ultima infatti ha riferito che “ sul residuo di €. 21.086, 68, la praticava uno sconto di €. CP_1
2.773,63, in considerazione di accordi commerciali intercorsi tra le parti, per cui la restava debitrice per l'importo di e. 18.313,17”. Parte_1
L'importo di €. 2.773,63, dunque, non è altro che lo sconto applicato nella misura del 5% sul corrispettivo totale dell'appalto pattuito, al netto dell'IVA
(55.472,79 x 5 :100= € 2.773,63). Sicché alla somma di € 17.400,00 oltre
IVA, richiesta dall'opponente in via riconvenzionale, va sottratta la somma di
2.773,63 e la differenza, pari ad € 14.013,16, in assenza di prova di ulteriori affidamenti, deve considerarsi come definitivamente trattenuta dalla opposta a titolo di penale, per effetto del disposto di cui all'art. 4 dell'atto transattivo del 30-03-2021.
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In conclusione il decreto ingiuntivo deve essere confermato e, secondo il principio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata a rifondere integralmente le spese a favore di parte opposta, ex D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8849/2021,, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida CP_1 in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA ed CPA, nelle aliquote previste.
Così deciso in Napoli, il 25 -09 -2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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