TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/11/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, visti gli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6451/2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 14 novembre 2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente TRA nata a [...], il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], C.F.: , elettivamente C.F._1 domiciliata in Genzano di Roma (RM), via Molise n. 10 presso lo studio dell'avvocato Avv. Gianfranco Cecchini (C.F: ), che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione.
(ATTORE) E
con sede in Roma, Via G. Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale Giacomo Matteotti n. 55, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rosano (CF. ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta. (CONVENUTO) Oggetto: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300006853000 notificatole dall' il Controparte_1
17 novembre 2023 per il mancato adempimento delle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 09720120008035135000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720120174167103000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720130198053728000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720140183083135000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720150053857691000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720170078416432000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720170148429357000 per omesso versamento tassa automobilistica;
- Cartella di pagamento n. 09720190038746335000, limitatamente alla parte relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica.
- Cartella di pagamento n. 09720120236766615000 per contravvenzione al codice della strada;
- Cartella di pagamento n. 09720150110036769000 per contravvenzione del codice della strada;
- Cartella di pagamento n. 09720150120575285000 per contravvenzione del codice della strada;
- Cartella di pagamento n. 09720150146934119000 per contravvenzione del codice della strada;
- Cartella di pagamento n. 09720130283020144000 per contravvenzione del codice della strada;
- Cartella di pagamento n. 09720140024622859000 per contravvenzione del codice della strada;
*
A sostegno della spiegata domanda l'attore ha contestato l'insussistenza del diritto della convenuta di procedere all'iscrizione del fermo amministrativo in ragione dell'intervenuta prescrizione dei diritti di credito sottesi alle cartelle di pagamento, eccependo altresì l'irregolarità del procedimento notificatorio (per avvenuta consegna del plico a persona non inclusa nel nucleo familiare).
Si è costituita in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, il parziale difetto di giurisdizione del giudice adito e, in via subordinata, chiedendo il rigetto delle avverse pretese con condanna alle spese di lite. Istruita la causa in via meramente documentale, con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, la stessa veniva assegnata al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025. Veniva quindi fissata l'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14 novembre 2025. All'esito, preso atto del deposito delle note scritte, il processo è stato incamerato per la decisione.
*** Dall'esame della documentazione versata in atti dall'agente della riscossione e, segnatamente, dall'analisi del dettaglio delle somme di cui al preavviso di fermo amministrativo si evince che le singole voci di credito che sorreggono le cartelle di pagamento impugnate, attengono a somme di natura tributaria (tassa automobilistica), ovvero all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni alle regole del codice della strada. Ebbene, avuto riguardo ai crediti aventi natura strettamente tributaria, l'attore avrebbe dovuto impugnare il preavviso di fermo amministrativo dinanzi alla Corte tributaria competente, nella qualità di organo giudiziario deputato al vaglio e all'esame esame delle contestazioni avverso importi di natura tributaria (cfr. art. 2 comma 1, d.lgs. n. 546/1992: sono oggetto di giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio). Ed infatti, sebbene l'attore qualifichi l'azione come opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c., la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il preavviso di fermo amministrativo non rappresenti un atto strettamente esecutivo bensì un provvedimento avente natura latamente cautelare e strettamente sanzionatoria (al quale non necessariamente fa seguito l'espropriazione del bene); di conseguenza l'impugnazione dell'atto assume natura di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria che lo sorregge (Cass. sez. un., 7 maggio 2010 n. 11087). In ragione di ciò, avuto riguardo al riparto di competenza giurisdizionale tra Giudice di Ordinario e Commissione Tributaria la più recente giurisprudenza individua il seguente criterio: se il fermo amministrativo è disposto per crediti tributari, la relativa opposizione andrà sollevata dinanzi al Giudice Tributario;
se, invece, il credito per il quale viene disposto il fermo ha natura “non tributaria”, il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono (ex art. 103 Cost.) al riparto di giurisdizione: e poiché il fermo ha natura cautelare (e non è un atto amministrativo), il Giudice dinanzi al quale proporre l'opposizione sarà il Giudice Ordinario che, nel caso di specie in ragione della competenza esclusiva per materia, deve essere individuato nel Giudice di Pace. Alla luce di quanto sopra, in ordine alla domanda spiegata dall'attore, avuto riguardo alle cartelle di pagamento che recano importi relativi a pretese tributarie (cartelle nn. 09720120008035135000, 09720120174167103000, 09720130198053728000, 09720140183083135000, 09720150053857691000, 09720170078416432000 09720170148429357000, 09720190038746335000), deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione della commissione tributaria. Ad abundantiam si osserva peraltro che identica domanda avanzata in questa sede (estinzione dei diritti di credito per decorso dei termini di prescrizione in relazione alle medesime cartelle di pagamento) è stata azionata dall'attore in data 5 luglio 2022 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, con sentenza n. 8282 del 19 giugno 2023 (cfr. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ha rigettato le doglianze dell'odierno attore sulla scorta della documentata sussistenza di atti interruttivi del decorso dei termini di prescrizione;
ne conseguono evidenti riflessi in punto di ne bis in idem che, tuttavia, risultano postergati rispetto alla all'eccepito difetto di giurisdizione, avente valore pregiudiziale rispetto all'esistenza di una statuizione giudiziale con valore di giudicato. In merito alle ulteriori cartelle di pagamento emesse per somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, tenuto conto di quanto sopra osservato in ordine alla natura dell'azione (di accertamento negativo e, dunque, estranea a quella delle opposizioni esecutive), occorre in questa sede richiamare quanto già officiosamente rilevato con ordinanza endoprocedimentale del 23 ottobre 2024, nella parte in cui si era osservato che “con riferimento alle somme richieste a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudizio avente ad oggetto l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada va proposto al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, comma 3, e 7, del D.lgs n. 150 del 2011” (cfr. Cass. civi., sez. 6 - 3, ordinanza n. 15143 del 22/07/2016); Ne consegue che in riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09720120236766615000, 09720150110036769000, 09720150120575285000, 09720150146934119000, 09720130283020144000; 09720140024622859000, deve essere rilevata l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quella per materia del Giudice di Pace. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in adesione ai parametri di cui al d.m. 55/2014: la liquidazione è operata mediante applicazione dei parametri medi ridotti nella misura massima consentita dall'art. 4 del d.m. cit., tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della non complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sez. civile, in persona del Giudice monocratico, dott. Davide Rizzuti, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice tributario avuto riguardo alle cartelle di pagamento nn. 09720120008035135000, 09720120174167103000, 09720130198053728000, 09720140183083135000, 09720150053857691000, 09720170078416432000 09720170148429357000, 09720190038746335000;
2. Assegna termine di legge, ovvero mesi tre, per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice tributario.
3. Dichiara la propria incompetenza in favore di quella per materia del Giudice di Pace in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09720120236766615000, 09720150110036769000, 09720150120575285000, 09720150146934119000, 09720130283020144000; 09720140024622859000.
4. Assegna termine di legge, ovvero mesi tre, per la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
5. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell' convenuta, che liquida nella Controparte_1 somma di €1.700,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v..a nella misura di legge.
6. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Velletri in data 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Davide Rizzuti