Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 953
TAR
Decreto cautelare 3 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 25 giugno 2024
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CS
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
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CS
Decreto cautelare 5 settembre 2025
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CS
Ordinanza cautelare 19 settembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione vincolo paesaggistico

    Il vincolo paesaggistico deriva da una delibera regionale e non direttamente dal Codice dei beni culturali, pertanto il Commissario straordinario aveva il potere di deroga. Inoltre, è stata presentata una relazione paesaggistica e gli enti competenti non hanno sollevato rilievi negativi.

  • Rigettato
    Violazione vincolo paesaggistico

    Le questioni relative al vincolo paesaggistico sono state già risolte. Le distanze da luoghi sensibili sono state considerate condizionanti e non escludenti, e i poteri derogatori del Commissario sono rilevanti. Le doglianze sulla normativa Seveso II sono inammissibili perché proposte con motivi aggiunti tardivi.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia su distanze da luoghi sensibili e normativa Seveso II

    Il TAR ha considerato le distanze come fattori condizionanti e non escludenti, e ha ritenuto i poteri derogatori del Commissario applicabili. Le doglianze relative alla Seveso II sono state dichiarate irricevibili in primo grado perché proposte con motivi aggiunti tardivi.

  • Rigettato
    Irrazionalità e illogicità della sentenza per difetto di motivazione e violazione direttiva 92/43/CEE

    Le distanze sono state considerate condizionanti e non escludenti. I poteri derogatori del Commissario sono applicabili. La vicinanza a siti Rete Natura 2000 non è stata ritenuta ostativa.

  • Rigettato
    Irrazionalità della sentenza per aver ritenuto non impugnabile la determinazione regionale del 2020

    La determinazione regionale ha approvato il PAUR e la localizzazione del progetto, e le contestazioni sull'impianto e la sua localizzazione sono state avanzate solo successivamente, con ricorso tardivo.

  • Rigettato
    Irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili perché tardivi, in quanto le censure potevano essere articolate nel ricorso introduttivo, basandosi su documenti già conoscibili tramite link nell'ordinanza impugnata.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 13 DL 76/2020 per violazione artt. 9, 32, 76 e 117 Cost.

    I poteri del Commissario Straordinario consentono di derogare alla legge, inclusa la modalità di svolgimento della conferenza di servizi, senza violare la Costituzione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di precauzione

    Il richiamo al principio di precauzione è generico, basato su rischi ipotetici non comprovati e già vagliati nell'istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 953
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 953
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo