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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2321/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2321/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Cassino Via Parte_1
Arigni n. 45 presso lo studio dell'Avv. Paolo Marandola che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti, e nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Parte_2
Cassino (FR) in Via Marconi n.53 presso lo studio dell'Avv. Lorenza Apruzzese che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 7.06.2008 a NA (FR); che dallo loro unione nascevano il 27.10.20210) Per_1
e (il 5.08.2012), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle Per_2 condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento presso la madre;
3) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Pt_2
4) obbligo per il sig. di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, Parte_1 la somma complessiva di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie;
5) l'assegno unico a favore dei figli verrà diviso al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 24.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2321/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in NA (FR) il 7.06.2008, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (FR) dell'anno 2008, al n.1, parte II, Serie A, Ufficio 1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2321/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Cassino Via Parte_1
Arigni n. 45 presso lo studio dell'Avv. Paolo Marandola che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti, e nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Parte_2
Cassino (FR) in Via Marconi n.53 presso lo studio dell'Avv. Lorenza Apruzzese che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 24.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 7.06.2008 a NA (FR); che dallo loro unione nascevano il 27.10.20210) Per_1
e (il 5.08.2012), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle Per_2 condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso dei minori ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocamento presso la madre;
3) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; Pt_2
4) obbligo per il sig. di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, Parte_1 la somma complessiva di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie;
5) l'assegno unico a favore dei figli verrà diviso al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 24.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2321/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 24.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in NA (FR) il 7.06.2008, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (FR) dell'anno 2008, al n.1, parte II, Serie A, Ufficio 1);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 24.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi