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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/10/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1146/2025
Il Giudice EA NC OR, all'udienza del 27/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SPANÒ FILIPPO. Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli A. A. S. S. 2020/2021,
2021/2022 e 2024/2025; - conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del , al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto Controparte_4
e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente sarà fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 1.500,00 che le sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della
Carta per gli anni richiesti, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della difesa e del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis, come da nota spese calcolata ai medi o, in subordine ai minimi, comunque, inderogabili, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”.
Per la parte resistente: “In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il , per Parte_1 Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo il proprio stato matricolare (doc. sub 2 fascicolo parte ricorrente).
È documentato che la ricorrente attualmente presta servizio come supplente presso l'I.C. Santa Maria Della Versa con contratto sino al 31/08/2026 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
Pag. 2 di 4 le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena
Pag. 3 di 4 descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.500 ed un aumento ai sensi dell'art. 4 comma
1 bis del medesimo decreto quantificato nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici, 2020/21, 2021/22 e 2024/25 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.133 per compenso professionale oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 28/10/2025
Il Giudice
EA NC OR
Pag. 4 di 4
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1146/2025
Il Giudice EA NC OR, all'udienza del 27/10/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SPANÒ FILIPPO. Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli A. A. S. S. 2020/2021,
2021/2022 e 2024/2025; - conseguentemente condannare il , in Controparte_1 persona del , al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto Controparte_4
e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale la ricorrente sarà fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 1.500,00 che le sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della
Carta per gli anni richiesti, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della difesa e del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis, come da nota spese calcolata ai medi o, in subordine ai minimi, comunque, inderogabili, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”.
Per la parte resistente: “In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il , per Parte_1 Controparte_1 domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo il proprio stato matricolare (doc. sub 2 fascicolo parte ricorrente).
È documentato che la ricorrente attualmente presta servizio come supplente presso l'I.C. Santa Maria Della Versa con contratto sino al 31/08/2026 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
Pag. 2 di 4 le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena
Pag. 3 di 4 descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.500 ed un aumento ai sensi dell'art. 4 comma
1 bis del medesimo decreto quantificato nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici, 2020/21, 2021/22 e 2024/25 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 1.133 per compenso professionale oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 28/10/2025
Il Giudice
EA NC OR
Pag. 4 di 4