Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 571
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del potere impositivo

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, poiché l'art. 1, comma 158, della Legge n. 197/2022 ha prorogato di un anno i termini di decadenza per le cartelle relative al 2019, rendendo la notifica tempestiva.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa erariale

    La Corte ritiene il credito R&S non spettante per difetto di prova sostanziale, non essendo stata prodotta la relazione tecnica e la certificazione contabile obbligatoria. Inoltre, la dichiarazione integrativa non ha efficacia sanante e la condotta della società nel Modello Redditi 2020 configura una confessione stragiudiziale.

  • Rigettato
    Illegittimità del recupero tramite procedura automatizzata

    La Corte osserva che il recupero di tali imposte, derivante dal disconoscimento di crediti non spettanti o da omessi/tardivi versamenti, può essere legittimamente operato mediante la procedura di liquidazione automatica ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72, senza necessità di previo avviso di accertamento.

  • Accolto
    Applicazione del principio del favor rei

    La Corte, pur confermando la legittimità del recupero, applica il principio del favor rei introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, rideterminando le sanzioni nella misura del 25% dell'imposta dovuta, in luogo della previgente aliquota del 30%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 571
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 571
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo