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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5368/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008796633000 REC. CREDITO IM 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 04 giugno 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, relativa al recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP per l'anno 2019, oltre a sanzioni e interessi. La pretesa erariale, pari a complessivi Euro 100.799,39, traeva origine dal disconoscimento di un credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) indebitamente compensato, nonché dal rilievo di tardivi versamenti delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto emergente dalla liquidazione automatica.
La ricorrente deduce :
In via pregiudiziale: la decadenza del potere impositivo ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, ritenendo il termine spirato il 31/12/2023. Nel merito: l'infondatezza della pretesa, asserendo la spettanza del credito e l'avvenuta regolarizzazione tramite presentazione di un Modello Redditi Integrativo in data 25/06/2024. In via subordinata: l'illegittimità del recupero di IRES, IVA e IRAP tramite procedura automatizzata, ritenendo necessario un previo avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - DP Cosenza, resistendo al ricorso e rilevando: la tempestività della notifica per effetto della proroga ex art. 1, comma 158, L. n. 197/2022; l'assenza di documentazione tecnica a supporto del credito R&S; la confessione stragiudiziale operata dalla società nel Modello Redditi
2020 (rigo RU2).
All'udienza del 20/01/2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
L'eccezione di decadenza è infondata.
Sebbene il termine ordinario per le dichiarazioni presentate nel 2020 scadesse il 31/12/2023, l'art. 1, comma
158, della Legge n. 197/2022 ha disposto una deroga espressa, prorogando di un anno i termini di decadenza per le cartelle relative al 2019. Essendo il termine prorogato al 31/12/2024, la notifica del 04/06/2024 è da considerarsi tempestiva.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che tali proroghe "speciali" assorbono quelle generaliste legate al periodo COVID (Cass. n. 17668/2025), confermando la legittimità dell'azione erariale, atteso, che tali proroghe speciali assorbono le sospensioni generaliste del periodo COVID, prevalendo come norma speciale.
Sulla legittimità del recupero IRES, IVA e IRAP tramite controllo automatizzato.
La Corte osserva che il recupero di IRES, IVA e IRAP, derivante dal disconoscimento di crediti non spettanti o da omessi/tardivi versamenti, può essere legittimamente operato mediante la procedura di liquidazione automatica ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72. Quando l'irregolarità è rilevabile dal confronto tra i dati esposti in dichiarazione (quadro RU) e i versamenti effettuati (modelli F24), non è necessario il previo avviso di accertamento.
La Cassazione ha ribadito (sent. n. 21017/2020 e n. 23342/2024) che l'inosservanza degli adempimenti dichiarativi legittima l'iscrizione a ruolo diretta della maggiore imposta dovuta. In materia di agevolazioni fiscali, sussistenza del credito R&S, il contribuente assume il ruolo di "attore in senso sostanziale" (Cass. n. 24841/2025) e ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto.
Tale onere deve essere assolto mediante la produzione della relazione tecnica e della certificazione contabile obbligatoria ex art. 3 D.L. 145/2013.
Nel caso di specie, la società non ha prodotto la Relazione Tecnica descrittiva né la Certificazione Contabile obbligatoria ex art. 3 D.L. 145/2013.
L'assenza di tali documenti, che devono attestare i criteri di novità, creatività e incertezza (Manuale di
Frascati), rende il credito "non spettante" per difetto di prova sostanziale, atteso, che all'esito dell'esame degli atti di causa, risulta indimostrato il carattere innovativo dell'attività e legittimando il recupero delle imposte compensate.
La dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente il 25/06/2024 non ha efficacia sanante. Sebbene la dichiarazione sia un atto di scienza emendabile, le Sezioni Unite (Sent. n. 13378/2016) hanno stabilito che l'integrazione "in bonam partem" oltre il termine dell'anno successivo richiede la prova rigorosa dell'errore in sede contenziosa. Tale prova è mancata, essendosi la società limitata a un adempimento formale tardivo privo di supporto tecnico.
Risulta tuttavia dirimente la condotta della società che, nel Modello Redditi 2020 (rigo RU2), indicava un credito residuo da dichiarazione precedente pari a euro 57.500,00. Tale indicazione, configurando una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., è logicamente incompatibile con la tesi dell'integrale utilizzo del credito in compensazione nel 2019 sostenuta in sede di ricorso.
Il credito è qualificato come "non spettante" e non "inesistente", poiché l'anomalia era rilevabile mediante controllo automatizzato 36-bis (Cass. SS.UU. n. 34419/2023). In virtù del principio del favor rei introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, la sanzione applicabile è rideterminata nella misura del 25% (in luogo del previgente
30%).
Tuttavia, la gravità della violazione e l'assenza di incertezza normativa (vista la chiarezza degli obblighi documentali dal 2018) non consentono la disapplicazione totale delle stesse.
Accertata, dunque, la legittimità del recupero IIRES, IVA e IRAP, si deve tuttavia applicare il principio del favor rei introdotto dal d.lgs. n. 87/202 e poiché l'irregolarità era riscontrabile via 36-bis, il credito è qualificato come "non spettante" (Cass. SS.UU. n. 34419/2023), la sanzione amministrativa deve essere rideterminata nella misura del 25% dell'imposta recuperata, in luogo della previgente aliquota del 30%. le spese seguono la rEgola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in ordine al recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP e dei relativi interessi eridetermina le sanzioni amministrative nella misura del 25% dell'imposta dovuta, ai sensi del d.lgs. n. 87/2024. Condanna la società Ricorrente_1 S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:50 con la seguente composizione collegiale:
STASSANO MAURA, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5368/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008796633000 REC. CREDITO IM 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 04 giugno 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, relativa al recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP per l'anno 2019, oltre a sanzioni e interessi. La pretesa erariale, pari a complessivi Euro 100.799,39, traeva origine dal disconoscimento di un credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) indebitamente compensato, nonché dal rilievo di tardivi versamenti delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto emergente dalla liquidazione automatica.
La ricorrente deduce :
In via pregiudiziale: la decadenza del potere impositivo ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, ritenendo il termine spirato il 31/12/2023. Nel merito: l'infondatezza della pretesa, asserendo la spettanza del credito e l'avvenuta regolarizzazione tramite presentazione di un Modello Redditi Integrativo in data 25/06/2024. In via subordinata: l'illegittimità del recupero di IRES, IVA e IRAP tramite procedura automatizzata, ritenendo necessario un previo avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - DP Cosenza, resistendo al ricorso e rilevando: la tempestività della notifica per effetto della proroga ex art. 1, comma 158, L. n. 197/2022; l'assenza di documentazione tecnica a supporto del credito R&S; la confessione stragiudiziale operata dalla società nel Modello Redditi
2020 (rigo RU2).
All'udienza del 20/01/2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
L'eccezione di decadenza è infondata.
Sebbene il termine ordinario per le dichiarazioni presentate nel 2020 scadesse il 31/12/2023, l'art. 1, comma
158, della Legge n. 197/2022 ha disposto una deroga espressa, prorogando di un anno i termini di decadenza per le cartelle relative al 2019. Essendo il termine prorogato al 31/12/2024, la notifica del 04/06/2024 è da considerarsi tempestiva.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che tali proroghe "speciali" assorbono quelle generaliste legate al periodo COVID (Cass. n. 17668/2025), confermando la legittimità dell'azione erariale, atteso, che tali proroghe speciali assorbono le sospensioni generaliste del periodo COVID, prevalendo come norma speciale.
Sulla legittimità del recupero IRES, IVA e IRAP tramite controllo automatizzato.
La Corte osserva che il recupero di IRES, IVA e IRAP, derivante dal disconoscimento di crediti non spettanti o da omessi/tardivi versamenti, può essere legittimamente operato mediante la procedura di liquidazione automatica ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72. Quando l'irregolarità è rilevabile dal confronto tra i dati esposti in dichiarazione (quadro RU) e i versamenti effettuati (modelli F24), non è necessario il previo avviso di accertamento.
La Cassazione ha ribadito (sent. n. 21017/2020 e n. 23342/2024) che l'inosservanza degli adempimenti dichiarativi legittima l'iscrizione a ruolo diretta della maggiore imposta dovuta. In materia di agevolazioni fiscali, sussistenza del credito R&S, il contribuente assume il ruolo di "attore in senso sostanziale" (Cass. n. 24841/2025) e ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto.
Tale onere deve essere assolto mediante la produzione della relazione tecnica e della certificazione contabile obbligatoria ex art. 3 D.L. 145/2013.
Nel caso di specie, la società non ha prodotto la Relazione Tecnica descrittiva né la Certificazione Contabile obbligatoria ex art. 3 D.L. 145/2013.
L'assenza di tali documenti, che devono attestare i criteri di novità, creatività e incertezza (Manuale di
Frascati), rende il credito "non spettante" per difetto di prova sostanziale, atteso, che all'esito dell'esame degli atti di causa, risulta indimostrato il carattere innovativo dell'attività e legittimando il recupero delle imposte compensate.
La dichiarazione integrativa presentata dalla ricorrente il 25/06/2024 non ha efficacia sanante. Sebbene la dichiarazione sia un atto di scienza emendabile, le Sezioni Unite (Sent. n. 13378/2016) hanno stabilito che l'integrazione "in bonam partem" oltre il termine dell'anno successivo richiede la prova rigorosa dell'errore in sede contenziosa. Tale prova è mancata, essendosi la società limitata a un adempimento formale tardivo privo di supporto tecnico.
Risulta tuttavia dirimente la condotta della società che, nel Modello Redditi 2020 (rigo RU2), indicava un credito residuo da dichiarazione precedente pari a euro 57.500,00. Tale indicazione, configurando una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., è logicamente incompatibile con la tesi dell'integrale utilizzo del credito in compensazione nel 2019 sostenuta in sede di ricorso.
Il credito è qualificato come "non spettante" e non "inesistente", poiché l'anomalia era rilevabile mediante controllo automatizzato 36-bis (Cass. SS.UU. n. 34419/2023). In virtù del principio del favor rei introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, la sanzione applicabile è rideterminata nella misura del 25% (in luogo del previgente
30%).
Tuttavia, la gravità della violazione e l'assenza di incertezza normativa (vista la chiarezza degli obblighi documentali dal 2018) non consentono la disapplicazione totale delle stesse.
Accertata, dunque, la legittimità del recupero IIRES, IVA e IRAP, si deve tuttavia applicare il principio del favor rei introdotto dal d.lgs. n. 87/202 e poiché l'irregolarità era riscontrabile via 36-bis, il credito è qualificato come "non spettante" (Cass. SS.UU. n. 34419/2023), la sanzione amministrativa deve essere rideterminata nella misura del 25% dell'imposta recuperata, in luogo della previgente aliquota del 30%. le spese seguono la rEgola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in ordine al recupero delle imposte IRES, IVA e IRAP e dei relativi interessi eridetermina le sanzioni amministrative nella misura del 25% dell'imposta dovuta, ai sensi del d.lgs. n. 87/2024. Condanna la società Ricorrente_1 S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Cosenza il 20 gennaio 2026.