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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 396 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 28/03/2025, vertente
TRA
(codice fiscale ), nato a Parte_1 C.F._1
RC PO di OT (ME) il 24 agosto 1955 e ivi residente in [...]
Garibaldi n. 161, (codice fiscale Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
PO di OT (ME) in Via Garibaldi n. 165, Parte_3
(codice fiscale ), nata RC PO di OT (ME) il 24 C.F._3 gennaio 1957 ed ivi residente in [...], Parte_4
(codice fiscale ), nata a [...]
[...] C.F._4
OT (ME) il 24 febbraio 1959 e residente a [...],
(codice fiscale ), nata a [...] Parte_5 C.F._5
PO di OT (ME) il 4 giugno 1963 ed ivi residente in [...],
(codice fiscale Parte_6
), nata a [...] il [...] e C.F._6 residente a [...] in Vico II Brigandì n. 11, in proprio e nella qualità di eredi di (codice fiscale ), nato a [...] Persona_1 C.F._7 di OT (ME) il 13 marzo 1917 e ivi deceduto l'11 settembre 2002, di Parte_2
(codice fiscale ), nato a [...], il
[...] C.F._8
21 aprile 1913 e ivi deceduto il 15 gennaio 1993, di (codice Parte_2 fiscale ), nato a [...] il 13 marzo C.F._9
1917 e ivi deceduto il 13 marzo 2011, di (codice fiscale Persona_2
), nato a [...] il [...] e C.F._10 deceduto a ZZ (ME) il 6 maggio 2008, e di (codice fiscale Per_3 Per_4
), nata a [...] il [...] e C.F._11 ivi deceduta il 6 ottobre 2015, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Guglielmo D'Anna del Foro di RC P.G. (codice fiscale ), Cettina Costa del Foro di RC P.G. (codice C.F._12 fiscale ), Antonio Sottile del Foro di Messina (codice fiscale C.F._13
) e Alessio Papa del Foro di Messina (codice fiscale C.F._14
), per procura in atti, C.F._15
APPELLATI – RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
, p. VA , con sede in S. Donato Milanese (MI), piazza Santa Controparte_1 P.IVA_1
AR 7 (codice fiscale P. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Parisi (codice fiscale ) per C.F._16
procura in atti
APPELLANTE – RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio - appello avverso sentenza del Tribunale di RC
PO di OT 4 giugno 2019, n. 578 – Servitù di metanodotto – risarcimento del danno.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Motivi della decisione
pag. 2/15 1. Questa Corte di appello è chiamata pronunciarsi definitivamente nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n° 10741 del 5 giugno 2020, emessa in esito ad un annoso contenzioso promosso innanzi al Tribunale di Messina dai signori (classe 1917), , Parte_2 Persona_2 [...]
e , con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 1988 Per_1 Parte_2 contro la CP_1
1.1 - Gli attori, con l'iniziale atto di citazione hanno premesso:
- di essere comproprietari di un fondo sito nel Comune di ZZ (in catasto al mappale 461 del foglio 10), oggetto di occupazione in via d'urgenza per mq. 1250 da parte della per un periodo di due anni giusta decreto dell'Assessore CP_1 all'Industria della Regione Siciliana n. 100 del 30 gennaio 1985 per la costruzione di un metanodotto (che, come specificato nelle difese successive, era stato realizzato nel biennio);
- che non era stato pronunciato nel termine predetto il decreto di asservimento del fondo;
- che con Decreto assessoriale n. 111 del 30 gennaio 1987 era stato disposto il deposito presso la DD.PP. della somma di lire 1.000.000 (pari ad attuali € 516,46) quale CP_2 indennità per l'occupazione biennale, in forza di convenzione del 7 novembre 1984 inter partes.
Tutto ciò premesso, essi hanno convenuto in giudizio la (poi CP_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Messina, formulando in sintesi le seguenti domande:
[...]
a) dichiarare l'illegittimità dell'occupazione in oggetto per il decorso del biennio e quindi disapplicare, in quanto illegittimi, i decreti assessoriali sopra citati.
B) di conseguenza:
1) condannare la rimuovere il condotto già collocato ed a ripristinare la CP_1 situazione dei luoghi;
2) Condannare, inoltre, la al risarcimento dei danni, per tutte le voci CP_1 indicate in citazione (risarcimento integrale dei danni per la devastazione e la temporanea occupazione del fondo), nella misura che andrà a risultare, oltre rivalutazione e interessi;
C) in ipotesi subordinata, rispetto a B): pag. 3/15 1) Dichiarare costituita, a carico del fondo , la servitù di metanodotto, per Pt_1 effetto della irreversibile realizzazione di quest'ultimo:
2) Condannare quindi la al risarcimento di tutti i danni subìti (indennità CP_1 per l'asservimento del fondo, avente destinazione edificatoria industriale, deprezzamento della parte residua, sconvolgimento del suolo e delle colture preesistenti, mancata fruttificazione), liquidandoli in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, anche su ciascuna annualità di fruttificazione.
D) Se ritenuto tuttora efficace il decreto assessoriale 30/1/1987, condannare la
[...]
a consegnare l'originale della quietanza di deposito dell'indennità di occupazione CP_1
1.2 - Nella resistenza della società convenuta, trasmessi gli atti per competenza territoriale sopravvenuta al Tribunale di RC P.G. (istituito nelle more del giudizio), quest'ultimo, con sentenza n. 225/2007:
a) ha rigettato la domanda attorea di rimozione del metanodotto,
b) ha accolto la domanda di costituzione di servitù per il passaggio di metanodotto, a carico del fondo attoreo ed in favore della Controparte_1
c) disconoscendo la valenza della convenzione del 7 novembre 1984 per i motivi ivi esposti, ha condannato la società al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 330.406,00, oltre interessi dalla data di deposito della CTU a titolo di indennità per l'occupazione ai fini dell'asservimento e per l'imposizione della servitù, detraendo da tale somma quella di euro 516,46 (già £. 1.000.000) versata a suo tempo dalla , CP_1 oltre al pagamento delle spese processuali.
2. A seguito di appello proposto dalla società soccombente, nel relativo giudizio si sono costituiti – resistendo e proponendo anche appello incidentale - i signori Parte_2
(classe 1917) e , nonché quale coerede
[...] Persona_2 Controparte_3 di , e , , Persona_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4
, , e , quali
[...] Parte_6 Parte_5 Parte_2 coeredi sia di sia di . Persona_1 Parte_2
Quindi, questa Corte con sentenza n. 6/2014 del 13 gennaio 2014, ha accolto il gravame, costituendo la servitù di metanodotto ex art. 2932 c.c. in forza della convenzione del 7 novembre 1984 disattesa dal primo giudice, con le modalità e i limiti convenuti nella predetta convenzione e, pertanto, statuendo che la somma dovuta agli pag. 4/15 attori/appellati era quella concordata di lire 1.000.000 (pari ad € 516,45) e non la maggiore determinata dal Tribunale in euro 330.406,00 a titolo di indennità per l'occupazione ai fini dell'asservimento e per l'imposizione della servitù.
3. Adita dagli appellati soccombenti, la Suprema Corte, con sentenza n. 10741 del 5 giugno 2020, ha annullato la sentenza di appello con rinvio in relazione ai motivi accolti
(primo e terzo), statuendo che al momento dell'attivazione del procedimento espropriativo da parte della non esisteva alcun valido negozio Controparte_1 inter partes (inteso come contratto in forma scritta), tale non potendosi ritenere la scrittura di convenzione del 7 novembre 1984, non sottoscritta dalla stessa. CP_1
4. La causa è stata, quindi, riassunta dagli odierni ricorrenti, eredi legittimi di
[...]
, cioè i suoi sei figli , CP_3 Parte_3 Parte_1 [...]
, , e Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_5
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
1) anche in applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10741/20, dichiarare inammissibile o rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di RC PO di OT n. Controparte_1
225/2007;
2) confermare l'appellata sentenza del Tribunale di RC PO di OT n.
225/2007 in tutte le sue parti e statuizioni, escluse quelle impugnate con l'appello incidentale (con il quale erano state contestate le statuizioni inerenti alla costituzione della servitù e la quantificazione – ritenuta riduttiva, della indennità in questione);
3) accogliere l'appello incidentale proposto dagli odierni appellati in riassunzione e, in parziale riforma della detta sentenza del Tribunale di RC PO di OT n.
225/2007,
3a) dichiarare inammissibile o rigettare la domanda avversaria di costituzione coattiva della servitù di metanodotto e di conseguenza condannare la a Controparte_1 rimuovere la conduttura interrata nel fondo de quo, ripristinando la situazione dei luoghi;
3b) procedere al ricalcolo di tutte le somme spettanti ad essi deducenti in base ai criteri indicati nei motivi secondo e terzo dell'appello incidentale e sulla scorta di tutte le considerazioni tecniche e giuridiche fatte valere in corso di causa;
pag. 5/15 3c) rivalutare tutte le somme liquidate o da liquidare per le voci dedotte, secondo quanto esposto nel quarto motivo dell'appello incidentale, fino al momento del passaggio in giudicato della decisione;
4) con vittoria di spese e compensi del giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del precedente procedimento di secondo grado.
Con sentenza non definitiva del 11/10/2023 questa Corte ha così deciso: “
1. dichiara inammissibile, per intervenuto giudicato, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda di rimozione del metanodotto, sollevata dalla società convenuta in riassunzione;
2. accoglie il primo motivo di appello incidentale proposto dai e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado Pt_1 appellata, rigettato l'appello originariamente formulato dalla di Controparte_1 costituzione della servitù di metanodotto, condanna la predetta società a rimuovere dal fondo di controparte la conduttura interrata del metanodotto ed ogni altra opera accessoria ivi posta ed esistente, ripristinando integralmente la situazione dei luoghi ante occupazione;
3. dispone con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo, riservando all'esito ogni altra decisione.”
Con ordinanza in pari data la Corte ha rimesso la causa sul ruolo onerando le parti a depositare copia della consulenza tecnica d'ufficio del 31/01/2004 disposta in primo grado.
La causa è stata poi rimessa al collegio ed assegnata in decisione con ordinanza del
28/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Giova in proposito ricordare quanto precisato da questa Corte nella suddetta sentenza non definitiva e cioè “Osserva la Corte che al proprietario del fondo oggetto di posa in opera di un manufatto quale un metanodotto interrato, compete innanzitutto l'indennità per il periodo di occupazione legittima ma anche il risarcimento del danno per la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione (Cass. SSUU n.
735/2015 cit.; Cass. SSUU 27 giugno 2005, n. 13714). – Sotto il primo profilo
(indennità di occupazione legittima), non può farsi riferimento alla somma di lire
1.000.000 liquidata nella scrittura di convenzione del 7 novembre 1984, avendo la
Suprema Corte con la sentenza n. 10741/2020 annullato la sentenza di appello che aveva valorizzato quel documento. – Sotto il secondo aspetto, il risarcimento del danno pag. 6/15 per il periodo successivo alla scadenza dell'occupazione legittima va a intercettare, come accennato, il thema decidendum cristallizzato nell'originario atto di citazione, senza possibilità di accedere a domande nuove, vietate ex art. 345 c.p.c. anche nel testo applicabile ratione temporis”.
Sul secondo aspetto va precisato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori, per il caso di ripristino della situazione dei luoghi e quindi rimozione del metanodotto, hanno chiesto, fra gli altri, il risarcimento per la temporanea occupazione del bene.
Si evince dalla produzione degli atti di causa che la non ha ancora provveduto a CP_1 rimuovere l'opera realizzata e che quindi ancora oggi permane l'occupazione da ritenersi illegittima a partire dalla conclusione dell'inziale biennio autorizzato;
in sostanza, quindi, per il primo biennio dal 01/02/1985 al 31/01/1987 l'occupazione va considerata legittima, mentre a partire dal 01/02/1987 in poi è da considerarsi illegittima.
Va quindi disposto in favore dei proprietari il pagamento della corrispondente indennità evidenziando che, per come rilevato dalla difesa della , con la sentenza non CP_1 definitiva di questa Corte, gli attori hanno già ottenuto il risarcimento del Pt_1 danno, conseguente alla posa del metanodotto, in forma specifica ex art. 2058 cod. civ. avendo ottenuto il riconoscimento del diritto alla rimozione della tubazione, il che esclude la possibilità di procedere anche alla liquidazione del danno per equivalente: una volta eliminata la tubazione vengono meno sia i danni al fondo conseguenti al passaggio del metanodotto, sia i danni alle parti residue del fondo che non Pt_1 subirà più alcuna diminuzione di valore, mentre fino a quando la tubazione rimarrà, i proprietari avranno diritto di continuare a percepire l'indennità di occupazione che viene in tal modo a costituire una indennità risarcitoria per il mancato reddito derivante dall'impossibilità di utilizzo del bene.
Per il calcolo dell'indennità si applica il disposto del DDPR 327/2001 che prevede:
Art. 42-bis. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico: 1.
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non pag. 7/15 retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2.
Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo
37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
- Art. 50. Indennità per l'occupazione; Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Ne consegue che ai proprietari spetta per il primo biennio di occupazione legittima un importo pari a un dodicesimo del valore venale del bene (cioè della indennità di esproprio) mentre per ogni successivo anno di occupazione illegittima un importo pari al cinque per cento del valore venale.
Per tale ragione con provvedimento in pari data la Corte ha ordinato la produzione in atti di copia della consulenza tecnica d'ufficio del 31 gennaio 2004 disposta in primo grado (causa n. 488/1988 R.G. Trib. Messina); la parte attrice in riassunzione ha quindi prodotto quanto da essa rintracciato, per quanto si tratti di produzione incompleta, fermo restando che dalla ulteriore documentazione in atti nonché dal contenuto dei pag. 8/15 rispettivi atti difensivi delle parti, possono evincersi utili elementi necessari e sufficienti per procedere alla determinazione dei valori, anche in considerazione della mancata contestazione fra le parti su quello che è il contenuto delle risultanze della CTU riportato e trascritto negli scritti di causa oggi presenti nel fascicolo.
Osserva inoltre la Corte che a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale del 2007
e del 2011 e in applicazione dei principi dettati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'indennità di espropriazione deve corrispondere al valore di mercato del bene espropriato, considerata la natura del terreno e le possibili utilizzazioni dello stesso consentite dalle leggi e dallo strumento urbanistico.
La Corte ritiene quindi di potere confermare il valore inizialmente individuato dal CTU pari a lire 76.000 mq, corrispondente ad Euro 39,25, importo contestato dagli attori in riassunzione ma che, tuttavia, in base alla propria giurisprudenza questa Corte, porta a considerare equo e giusto;
stante la porzione di terreno effettivamente occupato dall'opera e cioè 1452 mq, il valore totale dell'area interessata è di Euro 56.992,06, calcolato alla data della CTU e quindi non rivalutato ad oggi.
In ragione dei criteri previsti dai citati articoli de DPR 327/2001 ne consegue che per il primo biennio spetta una indennità pari ad Euro 4.749,33 per ciascuno dei due anni ( e cioè un dodicesimo di Eur0 56.992,06).
Per i successivi anni dal terzo in poi e cioè dal 01/02/1987 spetta l'importo pari ogni anno al cinque per cento del valore del bene e quindi ad Euro 2.849,60 per ciascun anno (cinque per cento di Euro 56.992.06).
Gli attori in riassunzione hanno chiesto la rivalutazione monetaria e gli interessi su dette somme.
Sul punto, in particolare, l'art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dispone che: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni
Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse
pag. 9/15 generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Ebbene, secondo la Corte EDU, l'indennità di esproprio di un'area per pubblica utilità, quand'anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria, non essendo sufficiente prevedere, quale importo della indennità di esproprio, il solo valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione, oltre interessi. In difetto di rivalutazione monetaria la privazione della proprietà costituirebbe una interferenza eccessiva ed ingiustificata alla luce della citata disposizione ( Per_5
c/Italia del 14.04.2015).
Sorge quindi un problema di raccordo fra le norme nazionali (e la relativa interpretazione domestica) con le disposizioni della Convenzione EDU (su cui pronunciano i giudici della Corte di Strasburgo).
Con Ordinanza n. 19508 del 16/06/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che il debito conseguente alla liquidazione dell'indennità di espropriazione non è suscettibile di automatica rivalutazione e quindi “In tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto Europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo”.
In conclusione, secondo la Suprema Corte è pacifico nel nostro ordinamento il principio secondo cui le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, e non di valore, “sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima”. Ancora Cassazione civile sez. I, 17/07/2024, n.19775: “Nel contesto delle pag. 10/15 indennità di espropriazione, il diritto alla rivalutazione dell'importo liquidato è condizionato alla dimostrazione del maggior danno causato dal ritardo nel pagamento del debito. Il creditore deve domandare specificamente il risarcimento del danno, anche in via presuntiva, dimostrando che il rendimento dei titoli di Stato durante la mora supera gli interessi legali. Questo principio, sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, non contrasta con il diritto del soggetto espropriato a un'indennità adeguata per la perdita della proprietà, come previsto dal Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU. L'art. 1224, secondo comma, codice civile fornisce un meccanismo per compensare i danni del ritardo nel pagamento, assicurando un risarcimento che supera
l'inflazione.”
In conclusione sugli importi spettanti a titolo di indennità per occupazione legittima spettano solo gli interessi legali da calcolarsi su ciascuna annualità dalla sua scadenza fino al soddisfo;
atteso che il calcolo è stato effettuato sulla base degli importi alla data del CTU e non alla data odierna, per il calcolo degli interessi sulle singole annualità non deve procedersi con devalutazione delle stesse.
Con riferimento al periodo dalla terza annualità in poi, esso, come detto, è da considerarsi occupazione illegittima, trovando origine in un fatto illecito della p.a. ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.; il comportamento di una p.a., la quale abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupazione d'urgenza, ma senza tuttavia adottare il provvedimento definitivo di esproprio, non può giammai determinare un effetto traslativo della proprietà, ma deve essere qualificato come un'occupazione senza titolo, ossia come un illecito di carattere permanente. Del resto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo non è richiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e spettando all'Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in un errore scusabile (fattispecie relativa la mancata adozione di rituale decreto di esproprio a seguito dell'occupazione d'urgenza di suoli).
L'importo di conseguenza dovuto costituisce un'obbligazione di valore su cui devono riconoscersi d'ufficio la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali sulla somma pag. 11/15 rivalutata: la somma complessiva determinata, trattandosi di debito di valore, va rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'illecito
(nella specie perdita di efficacia del decreto di occupazione di urgenza) oltre interessi legali sulla somma non rivalutata, oltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione, dalla relativa maturazione (cioè dalla scadenza di ogni anno successivo alla consumazione dell'illecito secondo il cosiddetto criterio “a scalare” individuato dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 1712/1995).
Va altresì considerato che, per come evidenziato dagli attori in riassunzione, la sentenza
(non definitiva) n. 890/2023 di questa Corte che ha condannato la alla rimozione CP_1 della conduttura interrata del metanodotto, è insuscettibile di poter essere portata ad esecuzione ad iniziativa degli attori, essendo ragionevole considerare che gli stessi non sono in condizione di poter sostenere i costi relativi alla modificazione della rete di distribuzione del metano con spostamento della conduttura in altro sito di proprietà di terzi, la cui occupazione potrà essere autorizzata dall'autorità amministrativa solo in favore della;
sostengono gli attori in riassunzione che è quindi interesse di CP_1 CP_1 mantenere lo stato attuale e quindi la società non si attiverà in alcun modo, non potendo peraltro accedere all'acquisizione sanante dell'immobile prevista dall'art. 42-bis del
D.P.R. n. 327/2001, perché tale disposizione non si applica alle occupazioni sine titulo anteriori al 30/09/1996 (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 03/01/2024, n. 159).
In argomento la Suprema Corte ha stabilito che la quantificazione del danno forfettaria non preclude al giudice di merito di modularla in base alle prove fornite dalle parti
(Cass SS.UU Sentenza 20/07/ 2021, n. 20691). L'art. 42-bis sopra citato, al terzo comma, seconda parte, prevede una forma di liquidazione forfetizzata del pregiudizio per l'occupazione senza titolo antecedente al decreto di acquisizione del bene, che costituisce una voce dell'unitario e complessivo indennizzo dovuto al proprietario, sempre che dagli atti del procedimento non risulti la prova di una diversa entità del danno;
in ragione di ciò ne consegue che al giudice di merito è rimessa una valutazione da compiere all'attualità, “con riferimento al momento del trasferimento della proprietà di esso, sicché non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione” come rilevato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 71 del 2015) per fugare il dubbio di legittimità della norma, prospettato sotto il profilo che “la norma pag. 12/15 avrebbe trasformato il precedente regime risarcitorio in un indennizzo derivante da atto lecito, che di conseguenza assumerebbe natura di debito di valuta non automaticamente soggetto alla rivalutazione monetaria”. In secondo luogo, il pregiudizio per l'occupazione senza titolo, di cui si discute, è compensato mediante il pagamento di un importo determinato in via forfettaria in misura corrispondente al cinque per cento annuo sul valore venale del bene, ma modulabile dal giudice - in melius o in pejus - in sintonia con le istanze e le prove delle parti nel caso concreto, secondo una valutazione riservata al giudice di merito sulla base di una “clausola di salvaguardia, in base alla quale viene fatta salva la prova di una diversa entità del danno”. (Corte cost. cit.,
Considerato 6.6.2). Il giudice potrà tenere conto di ogni elemento idoneo a giustificare una quantificazione diversa, in senso riduttivo su impulso dell'autorità emittente o migliorativo su impulso del danneggiato, il quale potrebbe dimostrare un pregiudizio eccedente.
La permanenza dell'opera nel terreno ha comportato e comporta verosimilmente un danno ulteriore rispetto al mancato utilizzo dell'area direttamente interessata e consistente nel deprezzamento della restante area limitrofa per come rilevato dal CTU;
tale danno, proprio sulla scorta delle valutazioni peritali riportate negli atti di causa, è stato oggetto della decisione del Tribunale che ha riconosciuto la svalutazione parziale del terreno residuo e limitrofo alla strada”, stimata dal CTU al 30% per un importo di lire 174.123.600, pari ad euro 89.927,34, e il “deprezzamento parziale per il terreno a monte della conduttura per intersecazione ed interclusione ai fini di una autonoma edificabilità industriale”, stimata dal CTU al 45% del valore per un importo di lire
426.025.600, pari ad euro 220.023,86. Il tutto per complessivi Euro 309.951,12, somma che va quindi riconosciuta una tantum in favore dei proprietari a titolo risarcitorio e che questa Corte ritiene di confermare non discostandosi anche sul punto dalle determinazioni peritali. Detta somma va rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dalla data dell'illecito (nella specie perdita di efficacia del decreto di occupazione di urgenza) oltre interessi legali sino al soddisfo.
Va infine considerato, per come evidenziato dalla difesa della e non contestato CP_1 dagli attori in riassunzione, che la società a seguito della sentenza di primo grado ha già versato l'importo di euro 408.424,05 che conseguentemente, è da conteggiare e detrarre pag. 13/15 dall'importo risultante oggi riconosciuto ai proprietari, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo di rivalutazione ed interessi in corrispondenza della data di effettivo pagamento del suddetto importo.
La domanda in riassunzione va quindi accolta nei termini di cui sopra.
Spese e compensi dei gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio,
a seguito di sentenza della Suprema Corte n. 10741/2020, sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di RC PO di OT 4 giugno 2019, n. 578
[...] nei confronti di , , , Parte_3 Parte_1 Parte_6
, e e sull'appello incidentale da Parte_2 Parte_4 Parte_5
questi ultimi proposto, facendo seguito alla sentenza non definitiva dell'11 ottobre 2023, n.
___:
1) rigetta l'appello principale,
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in ulteriore riforma della sentenza appellata, condanna la in persona del leale rappresentante p.t. Controparte_1
al pagamento in favore degli appellati/attori in riassunzione, dell'importo di Euro
4.749,33 per ciascuno dei due anni di occupazione legittima dal 01/02/1985 al
31/01/1987 e dell'importo di Euro 2.849,60 per occupazione illegittima per ciascuno degli anni successivi a partire dal 01/02/1987 e fino alla completa rimozione dell'opera eseguita e restituzione del possesso materiale e giuridico del terremo alle medesime inziali condizioni;
oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
3) Condanna la in persona del leale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento in favore degli attori in riassunzione, dell'importo di Euro 309.951,12 a titolo risarcitorio per ulteriori danni per svalutazione parziale del terreno residuo limitrofo alla strada e per deprezzamento parziale per il terreno a monte della conduttura per intersecazione ed interclusione ai fini di una autonoma edificabilità industriale;
oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
pag. 14/15 4) Condanna la in persona del leale rappresentante p.t. al rimborso Controparte_1 in favore degli attori in riassunzione, per come dagli stessi chiesto, delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del precedente procedimento di secondo grado che liquida in complessivi Euro 100.00 per spese ed Euro 14.500,00 per compensi del giudizio di secondo grado, Euro 2.550,00 per spese ed Euro 10.500,00 per compensi del giudizio di legittimità ed Euro 1.900,00 per spese ed Euro 13.000,00 per compensi del giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e con distrazione, relativamente al presente giudizio di rinvio, in favore dei difensori Avv. Cettina Costa, Avv. Guglielmo
D'Anna, Avv. Antonio Sottile e Avv. Alessio ex art. 93 c.p.c..
Messina, camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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