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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 02/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALAZZI MARIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15949/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. C.a. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37610 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13359/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Fiumicino la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 37610 del 16/06/2024, emesso dal Comune di Fiumicino (area Bilancio e P.E.
F. Settore Entrate), relativo a un asserito parziale versamento dell'I.M.U., relativo all'annualità 2019 per l'immobile sito in Fregene, Via Indirizzo_1, notificato in data 29/07/2024, per l'importo di €. 1.593,00 a titolo di differenza di imposta dovuto, €.477,90 a titolo di sanzione ed €. 274,76
a titolo di interessi, oltre ad €. 7,83 per spese di notifica e - €. 0,49 per arrotondamento, per un totale di €.
2.353,00.
La contribuente eccepiva che il Comune di Fiumicino avrebbe calcolato l'importo dell'Imposta sulla base di una classe dell'immobile più alta di quella corretta e precisamente sulla classe 7 in luogo della classe
3.
Osservava come L'aumento della classe fosse stato operato arbitrariamente senza alcuna comunicazione alla Contribuente l'avvenuta modifica.
Evidenziava, inoltre, diversi errori e inesattezze nella visura storica dell'immobile (variazione toponomastica, intestazione al precedente proprietario.
Rappresentava come l'immobile di Via Indirizzo_1 fosse stato acquistato dalla ricorrente in data 16/05/1991, avesse avuto sempre la classe 3 (con rendita di circa €. 590,00) e fosse stata sempre corrisposta l'I.M.U.
Per soprammercato precisava come immobili attigui dello stesso complesso sono rimasti in classe 3 come lo erano tutti sin dalla costruzione, oppure sono passati in classe 5 (comunque inferiore a quella attribuita all'immobile della Ricorrente) dopo aver subito dei lavori di ristruttura-zione con aumento dei vani esistenti.
Si costituiva il Comune di Fiumicino che si limitava ad osservare come i provvedimenti di variazione di classamento catastale fossero adottati non già dall'Ente Comunale ma dall'Agenzia del Territorio, non evocata in giudizio dalla controparte e che si trovava pertanto nell'impossibilità giuridica e materiale di dimostrare l'avvenuta notifica della variazione o di argomentare nel merito della stessa.
Seguiva il deposito di memorie da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La richiesta – illegittima – del Comune si basa sì su un atto di altro Ente ma fondativo della propria richiesta, sicchè l'Ente territoriale ha piena legittimazione passiva e non si è peritata neppure di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Peraltro è stata la stessa parte ricorrente ad avere, diligentemente, fornito prova sia dell'avvenuta modifica catastale (a suo dire non notificata) che della erroneità della stessa. In assenza della prova di corretta e formale comunicazione di tale modifica alla ricorrente, proprietaria all'epoca, e a prescindere dalla valutazione in merito, essa è del tutto inefficace, sicchè l'atto impugnato deve essere annullato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite liquidate omnia in €. 500 Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 AR AZ
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALAZZI MARIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15949/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. C.a. Dalla Chiesa 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37610 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13359/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Fiumicino la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 37610 del 16/06/2024, emesso dal Comune di Fiumicino (area Bilancio e P.E.
F. Settore Entrate), relativo a un asserito parziale versamento dell'I.M.U., relativo all'annualità 2019 per l'immobile sito in Fregene, Via Indirizzo_1, notificato in data 29/07/2024, per l'importo di €. 1.593,00 a titolo di differenza di imposta dovuto, €.477,90 a titolo di sanzione ed €. 274,76
a titolo di interessi, oltre ad €. 7,83 per spese di notifica e - €. 0,49 per arrotondamento, per un totale di €.
2.353,00.
La contribuente eccepiva che il Comune di Fiumicino avrebbe calcolato l'importo dell'Imposta sulla base di una classe dell'immobile più alta di quella corretta e precisamente sulla classe 7 in luogo della classe
3.
Osservava come L'aumento della classe fosse stato operato arbitrariamente senza alcuna comunicazione alla Contribuente l'avvenuta modifica.
Evidenziava, inoltre, diversi errori e inesattezze nella visura storica dell'immobile (variazione toponomastica, intestazione al precedente proprietario.
Rappresentava come l'immobile di Via Indirizzo_1 fosse stato acquistato dalla ricorrente in data 16/05/1991, avesse avuto sempre la classe 3 (con rendita di circa €. 590,00) e fosse stata sempre corrisposta l'I.M.U.
Per soprammercato precisava come immobili attigui dello stesso complesso sono rimasti in classe 3 come lo erano tutti sin dalla costruzione, oppure sono passati in classe 5 (comunque inferiore a quella attribuita all'immobile della Ricorrente) dopo aver subito dei lavori di ristruttura-zione con aumento dei vani esistenti.
Si costituiva il Comune di Fiumicino che si limitava ad osservare come i provvedimenti di variazione di classamento catastale fossero adottati non già dall'Ente Comunale ma dall'Agenzia del Territorio, non evocata in giudizio dalla controparte e che si trovava pertanto nell'impossibilità giuridica e materiale di dimostrare l'avvenuta notifica della variazione o di argomentare nel merito della stessa.
Seguiva il deposito di memorie da parte della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La richiesta – illegittima – del Comune si basa sì su un atto di altro Ente ma fondativo della propria richiesta, sicchè l'Ente territoriale ha piena legittimazione passiva e non si è peritata neppure di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Peraltro è stata la stessa parte ricorrente ad avere, diligentemente, fornito prova sia dell'avvenuta modifica catastale (a suo dire non notificata) che della erroneità della stessa. In assenza della prova di corretta e formale comunicazione di tale modifica alla ricorrente, proprietaria all'epoca, e a prescindere dalla valutazione in merito, essa è del tutto inefficace, sicchè l'atto impugnato deve essere annullato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite liquidate omnia in €. 500 Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025 AR AZ