CASS
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato GIUSEPPE BELCASTRO, che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2132 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 20 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Cosenza - che aveva respinto l'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ( disposta con ordinanza applicativa del 02 agosto 2022) con gli arresti domiciliari, avanzata nell'interesse di AN CA, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a lui imputandosi di far parte del 'gruppo criminale denominato 'Banana', riconducibile al 'sistema' criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo 'ndranghetista, operante nel territorio cosentino, egli occupandosi, secondo l'Accusa, di specifiche azioni esecutive del programma associativo, in particolare, da ultimo, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l'attività di narcotraffico. 1.1. L'istanza difensiva era fondata su elementi di novità costituiti dall'apporto del neo collaboratore di giustizia TO PO, indiscusso elemento di vertice del sodalizio di cui al capo 1), e dalle dichiarazioni del Maggiore C.C. PE SA e dell'ispettore della P.S. Marco Bilotta, testi escussi nel dibattimento in corso, i quali, riferendo delle indagini svolte, non menzionavano il CA tra i partecipi del gruppo degli 'Italiani', nonché dalle dichiarazioni di AN NE, il quale aveva collocato il ricorrente vicino agli 'Italiani', piuttosto che ai gruppi dei 'Banana' e degli 'Zingari', ai quali avrebbe fatto riferimento il ricorrente, secondo l'Accusa.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge sette motivi, con i quali denuncia vizi della motivazione afferenti al quadro indiziario, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Vizi della motivazione per avere il Giudice distrettuale, nella valutazione della gravità indiziaria, ritenuto - in violazione degli artt. 125, 273, 299 cod. proc. pen. - non attendibile il narrato del collaboratore di ST AN NE, membro apicale del gruppo degli 'Zingari', e, comunque, inconferente il narrato di questi e dei testi escussi nel dibattimento in corso. Espone la ES che le dichiarazioni del NE sono perfettamente sovrapponibili con quelle rese, in particolare, da altro collaboratore di giustizia, TO PO - a capo del gruppo degli 'Italiani', e ritenuto dagli inquirenti reggente della confederazione 'ndranghetista oggetto di indagine - il quale, al pari del primo, ha escluso che il ricorrente fosse in rapporti criminali con i gruppi degli 'zingari' e dei 'banana' e che fosse coinvolto nelle dinamiche associative. PO ha riferito che il ricorrente si era trovato coinvolto come intermediario con il gruppo dei 'Banana' esclusivamente nella vicenda del terreno di IN SS;
a riscontro delle dichiarazioni del NE - che escludeva l'inserimento del CA nel gruppo dei 'Banana', piuttosto avvicinandolo al gruppo degli 'Italiani' - il Maggiore dei carabinieri SA, che ha concentrato la sua attività di indagine proprio su tale ultimo gruppo, non ha indicato tra i sodali di consorteria il CA. D'altro canto, l'ispettore di polizia Bilotta, che ha ricostruito in dibattimento i rapporti con il gruppo dei 'Banana', non menziona il CA quale soggetto intraneo a detta compagine. 2 2.2. Vizi della motivazione per avere ritenuto non attendibile il narrato di TO PO, svuotandolo di significato sul rilievo che si trattasse di dichiarazioni rese in epoca talmente recente da non potere essere valorizzate in chiave dimostrativa, senza confrontarsi con le dichiarazioni del Maggiore SA, e, comunque, senza considerare che esse si ponevano in stretto collegamento con le propalazioni del NE. L'illogicità della motivazione sta nell'avere fatto discendere dalla interruzione del percorso collaborativo la inattendibilità del dichiarante, in contrasto con principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e specificamente richiamata nel ricorso, secondo cui il tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare approfonditamente la credibilità del dichiarante, soprattutto alla luce dei riscontri offerti dalla ES. 2.3. Vizi della motivazione sono denunciati anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO AB e RA ES, i quali, dal canto loro, hanno escluso rapporti di natura illecita tra il ricorrente e la famiglia AB, posta dalla Procura ai vertici del gruppo 'Banana', consorzio criminale all'interno del quale viene collocato il CA. Si tratta di dichiarazioni delle quali la ES è venuta a conoscenza successivamente al deposito dell'atto di appello, in quanto rese nell'udienza dibattimentale del 7 e 9 maggio 2024. Il Tribunale ha omesso di vagliare le dichiarazioni di AB, che ha escluso rapporti illeciti del ricorrente con lui e i suoi fratelli;
ha chiarito il ruolo del CA, a cui si imputa di avere fatto da intermediario per il mancato pagamento di una partita di droga da parte degli AB;
ha chiarito, altresì, che gli incontri presso l'officina di RA CA - titolare di un'attività di autodemolizione - erano da contestualizzare nel periodo 2012 - 2013, laddove il CA non è più proprietario dell'attività dal 2005, e comunque ha precisato che l'indicazione doveva essere intesa come riferita alla denominazione storica del luogo in cui avvenivano gli incontri tra i sodali, non alla circostanza che fosse presente anche il CA. Ancora, si denuncia che ii Giudici di merito non hanno tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore AM NI, altro elemento di spicco del 'clan degli Zingari', il quale collocava una riunione svoltasi negli anni 2012-2013 in luogo diverso dall'officina del CA;
allo stesso modo, sono state trascurate le dichiarazioni del collaboratore RA ES, che ha riferito di non avere mai fatto il nome del CA, confermando la estraneità del ricorrente alle dinamiche del gruppo dei 'Banana'. 2.4. Travisamento della intercettazione citata nell'ordinanza impugnata, nel corso della quale i fratelli AB concordavano un incontro presso la carrozzeria di CA per riscuotere i proventi di estorsione, giacchè in essa non vi è alcun accenno alla partecipazione del ricorrente all'attività illecita in questione. 2.5. Vizi di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, in relazione all'episodio del tentato omicidio di AL RU, contestandosi al Tribunale distrettuale di avere valorizzato le dichiarazioni di IA IM- che ha delineato il ruolo del CA quale intermediario nella vicenda omicidiaria - sebbene dette dichiarazioni non trovino riscontro in quanto narrato da altri collaboratori, tra cui ZO De RO, che colloca l'incontro conciliativo avvenuto subito dopo ii fatto, non presso la carrozzeria di CA, ma presso gli 'Zingari', e riferisce della attività di 3 mediazione svolta, invece, da AT LO. Si richiamano, ancora, le dichiarazioni di AN NE e del collaboratore UC Pellicori, nessuno dei quali attribuisce un ruolo a CA nella vicenda del tentato omicidio di AL RU. Dunque, le dichiarazioni di IN sono del tutto prive di qualsivoglia riscontro. 2.6. Vizi della motivazione, sempre con riguardo al quadro indiziario, sono denunciati per avere il Tribunale illogicamente affermato che i nuovi elementi addotti dalla ES non appaiono idonei a incidere sul quadro indiziario, senza motivare in merito alle sopravvenute risultanze processuali, costituite dalle fonti dichiarative acquisite nel dibattimento. 2.7. Vizi della motivazione in punto di dimostrazione della partecipazione del CA al consorzio 'Banana' o ad altro sottogruppo del 'Sistema' ipotizzato dalla Procura, venendo così meno anche l'affectio societatis e i caratteri strutturali della partecipazione associativa, non essendo dimostrato lo stabile inserimento del CA nella societas sceleris. Evoca altri giudizi di legittimità risoltisi con annullamento con rinvio in relazione alle posizioni dei coimputati. D'altro canto, anche per la posizione del CA, questa Corte si è già pronunciata due volte annullando con rinvio precedenti ordinanza adottate in materia de libertate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, per quanto si dirà. 2.L'ordinanza impugnata omette il dovuto confronto con i punti di novità segnalati dalla difesa. In particolare, ci si riferisce alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN NE, quale membro apicale del gruppo degli 'Zingari', il quale ha escluso che CA sia stato mai "vicino" al suo gruppo, tantomeno ai 'Banana', nel cui novero è inserito dall'Accusa anche il CA, analogamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia NO AB e RA ES, esponenti di primo piano del clan dei 'Banana'; al propalato di TO PO, considerato dagli inquirenti esponente di vertice del gruppo degli 'Italiani' e reggente della stessa confederazione, il quale ha dichiarato che CA non è stato mai coinvolto nelle dinamiche associative;
allo stesso modo, vengono in rilievo le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria PE SA e Marco Bilotta, che, relazionando in merito ai risultati delle indagini, relative, rispettivamente, al gruppo degli 'Italiani', facente capo a PO, e a quello dei 'Banana', facente capo agli AB, non hanno menzionato il CA tra gli appartenenti a tali contesti associativi. 3. A fronte di ali elementi di novità segnalati dalla ES, l'ordinanza impugnata, per un verso, non si è misurata con le dichiarazioni di NE, AB e ES a proposito della intraneità (da loro negata) del CA nel gruppo dei 'Banana'; dall'altro, si è limitata a un atteggiamento attendista in merito allo scrutinio di attendibilità delle propalazioni di PO, segnalando sia che, trattandosi di propalazioni molto recenti, esse sarebbero inidonee a essere valorizzate in chiave dimostrativa, sia la mancanza delle necessarie verifiche da parte degli inquirenti in merito alle dichiarazioni collaborative, anche sottolineando la interruzione del percorso collaborativo con revoca del programma di collaborazione. Il tribunale si è, dunque, 4 sottratto allo scrutinio della attendibilità del PO, a cui era tenuto a prescindere dallo stato del percorso collaborativo, risultando del tutto apodittica, in quanto non esplicata, la affermazione che la già riconosciuta sua attendibilità sarebbe venuta meno per effetto della interruzione della collaborazione. 4.Illogica risulta anche l'affermata incongruenza dimostrativa delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, AN NE, che, pur escludendo la vicinanza del CA al gruppo degli 'Zingari', di cui il propalante era espressione di vertice, lo ha descritto come vicino al gruppo degli 'Italiani', esternazione che, secondo il tribunale distrettuale, collocherebbe comunque il CA nel più generale contesto associativo di cui si discute. E, tuttavia, al di là del fatto che al CA è contestato proprio di essere un'espressione dello specifico gruppo dei 'Banana', e, quindi, degli 'Zingari', non spiega l'ordinanza impugnata come si concili la riferita vicinanza del CA agli 'Italiani' con quanto dichiarato dal PO ( che ha escluso che CA fosse coinvolto in dinamiche associative) e, in udienza, dal maggiore SA, che, come si è detto, non lo ha menzionato tra gli aderenti a tale ultimo gruppo. 5.Parimenti omesso, del tutto immotivatamente, anche il confronto con le dichiarazioni dei testi di p.g., maggiore SA e ispettore Bilotta, con riguardo al profilo, segnalato dalla difesa, che essi non hanno menzionato, durante l'esame dibattimentale, il CA né quale partecipe del gruppo degli 'Italiani' né quale intraneo a quello degli 'Zingari' o dei 'Banana'. 6. Ancora, non può non segnalarsi come si presenti apodittica l'affermazione del pieno coinvolgimento del CA nel tentato omicidio di AL RU, quale mediatore tra gli AB e i parenti della vittima, ruolo di intermediario che egli avrebbe svolto anche in merito al mancato pagamento della partita di droga da parte degli AB. 6.1. A proposito del tentato omicidio, a fronte della chiamata in reità da parte del collaboratore IA IM, valorizzata dal Tribunale, risulta del tutto obliterato il confronto con altre propalazioni, ovvero con quanto dichiarato da AB, che ha escluso rapporti illeciti del CA con lui e i suoi fratelli;
da ZO De RO, che ha fatto il nome di un altro mediatore ( AT LO) e ha riferito che l'incontro era avvenuto presso gli 'zingari', non presso l'autocarrozzeria di CA;
così come l'ordinanza ha sorvolato sulla circostanza che NE, che si è assunto la paternità del tentativo omicidiario, interpellato sull"episodio, non abbia menzionato il CA. E' chiaro, dunque, che, su tale specifico episodio, che pure viene indicato come elemento di primaria significatività della intraneità del CA, il Tribunale del riesame si è sottratto al compito di individuare riscontri alle dichiarazioni accusatorie di IM. 6.2. Con riferimento all'altro episodio poc'anzi ricordato, la difesa aveva segnalato le dichiarazioni dell'AB, che aveva escluso qualsiasi ruolo del CA nella trattativa per risolvere il mancato pagamento della droga, e riferito che gli incontri presso l'autodernolizione del CA si sarebbero svolti senza la sua partecipazione e, comunque, in un periodo successivo in cui il ricorrente non era più proprietario dell'autodemolizione. Anche di tale contributo dichiarativo proveniente dal predetto collaboratore di giustizia manca il dovuto scrutinio critico. 5 • 7. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro sui punti evidenziati, conformandosi al principio di diritto, recentemente espresso dalle Sezioni Unite 'Galati', a tenore del quale, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.(Sez. U., n. 15403 del 30/11/2023 Cc. (dep. 12/04/2024 ) Rv. 286155).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il Co here est s re
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato GIUSEPPE BELCASTRO, che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 2132 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 17/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 20 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Cosenza - che aveva respinto l'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere ( disposta con ordinanza applicativa del 02 agosto 2022) con gli arresti domiciliari, avanzata nell'interesse di AN CA, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a lui imputandosi di far parte del 'gruppo criminale denominato 'Banana', riconducibile al 'sistema' criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo 'ndranghetista, operante nel territorio cosentino, egli occupandosi, secondo l'Accusa, di specifiche azioni esecutive del programma associativo, in particolare, da ultimo, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l'attività di narcotraffico. 1.1. L'istanza difensiva era fondata su elementi di novità costituiti dall'apporto del neo collaboratore di giustizia TO PO, indiscusso elemento di vertice del sodalizio di cui al capo 1), e dalle dichiarazioni del Maggiore C.C. PE SA e dell'ispettore della P.S. Marco Bilotta, testi escussi nel dibattimento in corso, i quali, riferendo delle indagini svolte, non menzionavano il CA tra i partecipi del gruppo degli 'Italiani', nonché dalle dichiarazioni di AN NE, il quale aveva collocato il ricorrente vicino agli 'Italiani', piuttosto che ai gruppi dei 'Banana' e degli 'Zingari', ai quali avrebbe fatto riferimento il ricorrente, secondo l'Accusa.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge sette motivi, con i quali denuncia vizi della motivazione afferenti al quadro indiziario, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Vizi della motivazione per avere il Giudice distrettuale, nella valutazione della gravità indiziaria, ritenuto - in violazione degli artt. 125, 273, 299 cod. proc. pen. - non attendibile il narrato del collaboratore di ST AN NE, membro apicale del gruppo degli 'Zingari', e, comunque, inconferente il narrato di questi e dei testi escussi nel dibattimento in corso. Espone la ES che le dichiarazioni del NE sono perfettamente sovrapponibili con quelle rese, in particolare, da altro collaboratore di giustizia, TO PO - a capo del gruppo degli 'Italiani', e ritenuto dagli inquirenti reggente della confederazione 'ndranghetista oggetto di indagine - il quale, al pari del primo, ha escluso che il ricorrente fosse in rapporti criminali con i gruppi degli 'zingari' e dei 'banana' e che fosse coinvolto nelle dinamiche associative. PO ha riferito che il ricorrente si era trovato coinvolto come intermediario con il gruppo dei 'Banana' esclusivamente nella vicenda del terreno di IN SS;
a riscontro delle dichiarazioni del NE - che escludeva l'inserimento del CA nel gruppo dei 'Banana', piuttosto avvicinandolo al gruppo degli 'Italiani' - il Maggiore dei carabinieri SA, che ha concentrato la sua attività di indagine proprio su tale ultimo gruppo, non ha indicato tra i sodali di consorteria il CA. D'altro canto, l'ispettore di polizia Bilotta, che ha ricostruito in dibattimento i rapporti con il gruppo dei 'Banana', non menziona il CA quale soggetto intraneo a detta compagine. 2 2.2. Vizi della motivazione per avere ritenuto non attendibile il narrato di TO PO, svuotandolo di significato sul rilievo che si trattasse di dichiarazioni rese in epoca talmente recente da non potere essere valorizzate in chiave dimostrativa, senza confrontarsi con le dichiarazioni del Maggiore SA, e, comunque, senza considerare che esse si ponevano in stretto collegamento con le propalazioni del NE. L'illogicità della motivazione sta nell'avere fatto discendere dalla interruzione del percorso collaborativo la inattendibilità del dichiarante, in contrasto con principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e specificamente richiamata nel ricorso, secondo cui il tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare approfonditamente la credibilità del dichiarante, soprattutto alla luce dei riscontri offerti dalla ES. 2.3. Vizi della motivazione sono denunciati anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO AB e RA ES, i quali, dal canto loro, hanno escluso rapporti di natura illecita tra il ricorrente e la famiglia AB, posta dalla Procura ai vertici del gruppo 'Banana', consorzio criminale all'interno del quale viene collocato il CA. Si tratta di dichiarazioni delle quali la ES è venuta a conoscenza successivamente al deposito dell'atto di appello, in quanto rese nell'udienza dibattimentale del 7 e 9 maggio 2024. Il Tribunale ha omesso di vagliare le dichiarazioni di AB, che ha escluso rapporti illeciti del ricorrente con lui e i suoi fratelli;
ha chiarito il ruolo del CA, a cui si imputa di avere fatto da intermediario per il mancato pagamento di una partita di droga da parte degli AB;
ha chiarito, altresì, che gli incontri presso l'officina di RA CA - titolare di un'attività di autodemolizione - erano da contestualizzare nel periodo 2012 - 2013, laddove il CA non è più proprietario dell'attività dal 2005, e comunque ha precisato che l'indicazione doveva essere intesa come riferita alla denominazione storica del luogo in cui avvenivano gli incontri tra i sodali, non alla circostanza che fosse presente anche il CA. Ancora, si denuncia che ii Giudici di merito non hanno tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore AM NI, altro elemento di spicco del 'clan degli Zingari', il quale collocava una riunione svoltasi negli anni 2012-2013 in luogo diverso dall'officina del CA;
allo stesso modo, sono state trascurate le dichiarazioni del collaboratore RA ES, che ha riferito di non avere mai fatto il nome del CA, confermando la estraneità del ricorrente alle dinamiche del gruppo dei 'Banana'. 2.4. Travisamento della intercettazione citata nell'ordinanza impugnata, nel corso della quale i fratelli AB concordavano un incontro presso la carrozzeria di CA per riscuotere i proventi di estorsione, giacchè in essa non vi è alcun accenno alla partecipazione del ricorrente all'attività illecita in questione. 2.5. Vizi di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, in relazione all'episodio del tentato omicidio di AL RU, contestandosi al Tribunale distrettuale di avere valorizzato le dichiarazioni di IA IM- che ha delineato il ruolo del CA quale intermediario nella vicenda omicidiaria - sebbene dette dichiarazioni non trovino riscontro in quanto narrato da altri collaboratori, tra cui ZO De RO, che colloca l'incontro conciliativo avvenuto subito dopo ii fatto, non presso la carrozzeria di CA, ma presso gli 'Zingari', e riferisce della attività di 3 mediazione svolta, invece, da AT LO. Si richiamano, ancora, le dichiarazioni di AN NE e del collaboratore UC Pellicori, nessuno dei quali attribuisce un ruolo a CA nella vicenda del tentato omicidio di AL RU. Dunque, le dichiarazioni di IN sono del tutto prive di qualsivoglia riscontro. 2.6. Vizi della motivazione, sempre con riguardo al quadro indiziario, sono denunciati per avere il Tribunale illogicamente affermato che i nuovi elementi addotti dalla ES non appaiono idonei a incidere sul quadro indiziario, senza motivare in merito alle sopravvenute risultanze processuali, costituite dalle fonti dichiarative acquisite nel dibattimento. 2.7. Vizi della motivazione in punto di dimostrazione della partecipazione del CA al consorzio 'Banana' o ad altro sottogruppo del 'Sistema' ipotizzato dalla Procura, venendo così meno anche l'affectio societatis e i caratteri strutturali della partecipazione associativa, non essendo dimostrato lo stabile inserimento del CA nella societas sceleris. Evoca altri giudizi di legittimità risoltisi con annullamento con rinvio in relazione alle posizioni dei coimputati. D'altro canto, anche per la posizione del CA, questa Corte si è già pronunciata due volte annullando con rinvio precedenti ordinanza adottate in materia de libertate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, per quanto si dirà. 2.L'ordinanza impugnata omette il dovuto confronto con i punti di novità segnalati dalla difesa. In particolare, ci si riferisce alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN NE, quale membro apicale del gruppo degli 'Zingari', il quale ha escluso che CA sia stato mai "vicino" al suo gruppo, tantomeno ai 'Banana', nel cui novero è inserito dall'Accusa anche il CA, analogamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia NO AB e RA ES, esponenti di primo piano del clan dei 'Banana'; al propalato di TO PO, considerato dagli inquirenti esponente di vertice del gruppo degli 'Italiani' e reggente della stessa confederazione, il quale ha dichiarato che CA non è stato mai coinvolto nelle dinamiche associative;
allo stesso modo, vengono in rilievo le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria PE SA e Marco Bilotta, che, relazionando in merito ai risultati delle indagini, relative, rispettivamente, al gruppo degli 'Italiani', facente capo a PO, e a quello dei 'Banana', facente capo agli AB, non hanno menzionato il CA tra gli appartenenti a tali contesti associativi. 3. A fronte di ali elementi di novità segnalati dalla ES, l'ordinanza impugnata, per un verso, non si è misurata con le dichiarazioni di NE, AB e ES a proposito della intraneità (da loro negata) del CA nel gruppo dei 'Banana'; dall'altro, si è limitata a un atteggiamento attendista in merito allo scrutinio di attendibilità delle propalazioni di PO, segnalando sia che, trattandosi di propalazioni molto recenti, esse sarebbero inidonee a essere valorizzate in chiave dimostrativa, sia la mancanza delle necessarie verifiche da parte degli inquirenti in merito alle dichiarazioni collaborative, anche sottolineando la interruzione del percorso collaborativo con revoca del programma di collaborazione. Il tribunale si è, dunque, 4 sottratto allo scrutinio della attendibilità del PO, a cui era tenuto a prescindere dallo stato del percorso collaborativo, risultando del tutto apodittica, in quanto non esplicata, la affermazione che la già riconosciuta sua attendibilità sarebbe venuta meno per effetto della interruzione della collaborazione. 4.Illogica risulta anche l'affermata incongruenza dimostrativa delle dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, AN NE, che, pur escludendo la vicinanza del CA al gruppo degli 'Zingari', di cui il propalante era espressione di vertice, lo ha descritto come vicino al gruppo degli 'Italiani', esternazione che, secondo il tribunale distrettuale, collocherebbe comunque il CA nel più generale contesto associativo di cui si discute. E, tuttavia, al di là del fatto che al CA è contestato proprio di essere un'espressione dello specifico gruppo dei 'Banana', e, quindi, degli 'Zingari', non spiega l'ordinanza impugnata come si concili la riferita vicinanza del CA agli 'Italiani' con quanto dichiarato dal PO ( che ha escluso che CA fosse coinvolto in dinamiche associative) e, in udienza, dal maggiore SA, che, come si è detto, non lo ha menzionato tra gli aderenti a tale ultimo gruppo. 5.Parimenti omesso, del tutto immotivatamente, anche il confronto con le dichiarazioni dei testi di p.g., maggiore SA e ispettore Bilotta, con riguardo al profilo, segnalato dalla difesa, che essi non hanno menzionato, durante l'esame dibattimentale, il CA né quale partecipe del gruppo degli 'Italiani' né quale intraneo a quello degli 'Zingari' o dei 'Banana'. 6. Ancora, non può non segnalarsi come si presenti apodittica l'affermazione del pieno coinvolgimento del CA nel tentato omicidio di AL RU, quale mediatore tra gli AB e i parenti della vittima, ruolo di intermediario che egli avrebbe svolto anche in merito al mancato pagamento della partita di droga da parte degli AB. 6.1. A proposito del tentato omicidio, a fronte della chiamata in reità da parte del collaboratore IA IM, valorizzata dal Tribunale, risulta del tutto obliterato il confronto con altre propalazioni, ovvero con quanto dichiarato da AB, che ha escluso rapporti illeciti del CA con lui e i suoi fratelli;
da ZO De RO, che ha fatto il nome di un altro mediatore ( AT LO) e ha riferito che l'incontro era avvenuto presso gli 'zingari', non presso l'autocarrozzeria di CA;
così come l'ordinanza ha sorvolato sulla circostanza che NE, che si è assunto la paternità del tentativo omicidiario, interpellato sull"episodio, non abbia menzionato il CA. E' chiaro, dunque, che, su tale specifico episodio, che pure viene indicato come elemento di primaria significatività della intraneità del CA, il Tribunale del riesame si è sottratto al compito di individuare riscontri alle dichiarazioni accusatorie di IM. 6.2. Con riferimento all'altro episodio poc'anzi ricordato, la difesa aveva segnalato le dichiarazioni dell'AB, che aveva escluso qualsiasi ruolo del CA nella trattativa per risolvere il mancato pagamento della droga, e riferito che gli incontri presso l'autodernolizione del CA si sarebbero svolti senza la sua partecipazione e, comunque, in un periodo successivo in cui il ricorrente non era più proprietario dell'autodemolizione. Anche di tale contributo dichiarativo proveniente dal predetto collaboratore di giustizia manca il dovuto scrutinio critico. 5 • 7. Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catanzaro sui punti evidenziati, conformandosi al principio di diritto, recentemente espresso dalle Sezioni Unite 'Galati', a tenore del quale, nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.(Sez. U., n. 15403 del 30/11/2023 Cc. (dep. 12/04/2024 ) Rv. 286155).
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 Il Co here est s re