Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08109/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2022, proposto da
IN CE, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Brigida n.39;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione:
dell’Ordinanza di demolizione n. 49 del 25.11.2021 e dell’Ordinanza di demolizione n. 50 del 25.11.2021, entrambe notificate il 03.12.2021, adottate dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 la dott.ssa GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta la ricorrente di essere proprietaria di un immobile sito in Marano di Napoli al C.so Mediterraneo n. 116, registrato catastalmente alla p.lla 375, fg. 7 e di aver realizzato una struttura di circa 34 mq. al di sopra della quale veniva posizionato un container, censito catastalmente al sub.15, nonché di aver posizionato strutture in ferro ed in lamiera poste a copertura dei posti auto relativi al detto immobile, censite rispettivamente ai sub. 11, 12, 13, 14 e 17.
2. Il Comune di Marano, con ordinanza n. 49 del 25.11.2021 – notificata il 03.12.2021 – ingiungeva la demolizione del richiamato manufatto e del container; con ordinanza n. 50 del 25.11.2021, intimava la demolizione delle tettoie in ferro, contestando la mancata acquisizione da parte della ricorrente dei titoli edilizi abilitanti i detti interventi.
3. Avverso le predette ordinanze di demolizione la ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame, chiedendone l’annullamento.
3.1 Con il primo motivo è dedotto il vizio di violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990: il Comune di Marano non avrebbe specificato l’interesse pubblico sotteso alla rimozione di interventi fondamentalmente privi di rilievo urbanistico, difformemente al preciso obbligo di motivazione che la legge pone in capo all’amministrazione procedente.
Erroneamente, poi, l’amministrazione avrebbe rilevato la realizzazione di tettoie, laddove si tratterebbe di pergolati a copertura di posti auto che come tali dovrebbero rientrare nell’edilizia libera.
4. Si è costituito il Comune di Marano difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. Il ricorso è infondato.
5.1 Per giurisprudenza costante di questo TAR (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20 ottobre 2003, n. 4107 del 16 luglio 2002; TAR Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, n. 10122 ), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici e non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza concessione edilizia (oggi permesso di costruire) allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (in termini Consiglio di Stato, Sez. V^, 13 marzo 2001 n. 1442, sez. II^, 5 febbraio 1997, n. 336, TAR Lazio, Sez. II^ n. 1055 del 15 febbraio 2002, TAR Parma n. 114 del 6 marzo 2003).
4.2 Le opere di cui si verte infatti – in relazione alle dimensioni ed alla modalità di realizzazione- devono senz’altro considerarsi una “costruzione” che, oltre a richiedere per la sua realizzazione l’esistenza di un titolo abilitativo, determina indubbiamente un aumento volumetrico.
Nel caso di specie, si tratta di cinque tettoia ciascuna di circa 200 mq con evidente trasformazione edilizia dell’area su cui insistono e autonoma destinazione.
Per quanto riguarda il manufatto di 34 mq posizionato su base di cemento, anche esso integra un’opera di trasformazione del territorio mediante creazione di nuova volumetria e, pertanto, in assenza di un titolo edilizio idoneo a legittimarne la costruzione, legittimamente il Comune ne ha disposto la demolizione.
5. Pure sono infondate le altre censure.
L’ordinanza di demolizione, quale provvedimento vincolato, esaurisce legittimamente il proprio impianto motivazionale nella puntuale descrizione delle opere abusive, non dovendo l’Amministrazione né esplicitare l’interesse pubblico sotteso alla demolizione né bilanciarlo con quello del privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 marzo 2022, n. 1739, Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2019, n. 3208; Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Marano delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UC, Presidente
GE NT, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | RI UC |
IL SEGRETARIO