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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16156/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240190552465000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2022. Eccepisce inesistenza della notifica da indirizzo di posta elettronica certificata non presente in pubblici elenchi.
Eccepisce altresì inesistenza della notifica in quanto avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, avvocato, che viene utilizzata per attività professionale e, pertanto, visibile anche da collaboratori di studio. Chiede accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Regione Lazio che conferma l'omesso pagamento della tassa automobilistica da parte della ricorrente. Nessun fenomeno prescrizionale si è realizzato, considerato che, la tassa automobilistica può essere richiesta entro i tre anni successivi a quelli in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, tenuto altresì conto del fatto che la cartella è stata notificata il 17.7.2024. Inoltre, per richiedere il pagamento della tassa automobilistica, non occorre la previa notifica dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che conferma la ritualità della notifica avvenuta a mezzo di casella di posta elettronica certificata riferibile all'agente della riscossione. Eccepisce difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa.
Con successiva memoria la ricorrente insiste con le motivazioni del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come illustrato in fatto, l'avv. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2022. Eccepisce inesistenza della notifica da indirizzo di posta elettronica certificata non presente in pubblici elenchi. Eccepisce altresì inesistenza della notifica in quanto avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, avvocato, che viene utilizzata per attività professionale e, pertanto, visibile anche da collaboratori di studio.
Tali eccezioni sono infondate.
In primo luogo, con riguardo alla notifica della cartella avvenuta da un indirizzo di posta elettronica non presente in pubblici elenchi, in disparte che la ricorrente ha dimostrato di aver comunque ricevuto detta notifica, avendo proposto tempestivo ricorso allegando allo stesso la cartella impugnata, deve considerarsi che, con una recente pronuncia riferita ad un caso analogo a quello del presente giudizio, Cass. n. 982/2023
(confermando il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 15979/2022) ha affermato la validità di una notifica siffatta, per inesistenza della violazione del diritto di difesa del contribuente. La rigidità della inclusione nei pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata vale per il destinatario degli atti impositivi, non per il mittente che, comunque, nel caso di specie è chiaramente evincibile, seppure l'indirizzo non sia presente nei pubblici elenchi. Inoltre, il richiamo all'art.
3-bis L. n. 53/94 non è pertinente, poiché tale norma riguarda le notifiche degli atti giudiziari eseguite dagli avvocati, e non è applicabile estensivamente al caso di specie. A ciò si aggiunga che l'art. 26, comma 1bis, DPR n. 602/73, prevede la possibilità di notifica della cartella mediante indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante da pubblici elenchi, come avvenuto nel caso di specie, nel quale la cartella è stata notificata all'indirizzo p.e.c. del contribuente, avvocato del libero foro, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Parimenti infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, avvocato del libero foro, come tale visibile anche dai collaboratori di studio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la notifica della cartella al predetto indirizzo di posta elettronica certificata è valido, in quanto eseguito ai sensi dell'art. 26, comma 1bis, DPR n. 602/73, che prevede la possibilità di notifica della cartella mediante indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante da pubblici elenchi, come nel caso di specie. Il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, richiamato dalla ricorrente, è inconferente in quanto si riferisce al diverso caso di notifica di sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada, situazione diversa e non assimilabile alla fattispecie del presente giudizio, oltretutto in presenza di una norma speciale che autorizza la notifica della cartella di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata presente in pubblici elenchi.
Infine, si appalesa infondata l'eccezione di omessa notifica del previo avviso di accertamento in quanto, come rilevato dalla Regione Lazio, in tema di tassa automobilistica, tale adempimento non è necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011. Nè alcun fenomeno prescrizionale può dirsi realizzato, considerato che la tassa automobilistica può essere richiesta entro i tre anni successivi a quelli in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, tenuto altresì conto del fatto che la cartella è stata notificata il
17.7.2024 e si riferisce a tassa 2022.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti e costituite, delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti e costituite, delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 (cento/00) da ripartire in parti uguali tra le stesse.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
NI EP
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16156/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240190552465000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2022. Eccepisce inesistenza della notifica da indirizzo di posta elettronica certificata non presente in pubblici elenchi.
Eccepisce altresì inesistenza della notifica in quanto avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, avvocato, che viene utilizzata per attività professionale e, pertanto, visibile anche da collaboratori di studio. Chiede accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Regione Lazio che conferma l'omesso pagamento della tassa automobilistica da parte della ricorrente. Nessun fenomeno prescrizionale si è realizzato, considerato che, la tassa automobilistica può essere richiesta entro i tre anni successivi a quelli in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, tenuto altresì conto del fatto che la cartella è stata notificata il 17.7.2024. Inoltre, per richiedere il pagamento della tassa automobilistica, non occorre la previa notifica dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che conferma la ritualità della notifica avvenuta a mezzo di casella di posta elettronica certificata riferibile all'agente della riscossione. Eccepisce difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa.
Con successiva memoria la ricorrente insiste con le motivazioni del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come illustrato in fatto, l'avv. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento per tassa automobilistica 2022. Eccepisce inesistenza della notifica da indirizzo di posta elettronica certificata non presente in pubblici elenchi. Eccepisce altresì inesistenza della notifica in quanto avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, avvocato, che viene utilizzata per attività professionale e, pertanto, visibile anche da collaboratori di studio.
Tali eccezioni sono infondate.
In primo luogo, con riguardo alla notifica della cartella avvenuta da un indirizzo di posta elettronica non presente in pubblici elenchi, in disparte che la ricorrente ha dimostrato di aver comunque ricevuto detta notifica, avendo proposto tempestivo ricorso allegando allo stesso la cartella impugnata, deve considerarsi che, con una recente pronuncia riferita ad un caso analogo a quello del presente giudizio, Cass. n. 982/2023
(confermando il precedente orientamento espresso nella sentenza n. 15979/2022) ha affermato la validità di una notifica siffatta, per inesistenza della violazione del diritto di difesa del contribuente. La rigidità della inclusione nei pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata vale per il destinatario degli atti impositivi, non per il mittente che, comunque, nel caso di specie è chiaramente evincibile, seppure l'indirizzo non sia presente nei pubblici elenchi. Inoltre, il richiamo all'art.
3-bis L. n. 53/94 non è pertinente, poiché tale norma riguarda le notifiche degli atti giudiziari eseguite dagli avvocati, e non è applicabile estensivamente al caso di specie. A ciò si aggiunga che l'art. 26, comma 1bis, DPR n. 602/73, prevede la possibilità di notifica della cartella mediante indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante da pubblici elenchi, come avvenuto nel caso di specie, nel quale la cartella è stata notificata all'indirizzo p.e.c. del contribuente, avvocato del libero foro, circostanza non contestata dalla ricorrente.
Parimenti infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica avvenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata della ricorrente, avvocato del libero foro, come tale visibile anche dai collaboratori di studio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la notifica della cartella al predetto indirizzo di posta elettronica certificata è valido, in quanto eseguito ai sensi dell'art. 26, comma 1bis, DPR n. 602/73, che prevede la possibilità di notifica della cartella mediante indirizzo di posta elettronica del destinatario, risultante da pubblici elenchi, come nel caso di specie. Il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, richiamato dalla ricorrente, è inconferente in quanto si riferisce al diverso caso di notifica di sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada, situazione diversa e non assimilabile alla fattispecie del presente giudizio, oltretutto in presenza di una norma speciale che autorizza la notifica della cartella di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata presente in pubblici elenchi.
Infine, si appalesa infondata l'eccezione di omessa notifica del previo avviso di accertamento in quanto, come rilevato dalla Regione Lazio, in tema di tassa automobilistica, tale adempimento non è necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 85, L.R. n. 12/2011. Nè alcun fenomeno prescrizionale può dirsi realizzato, considerato che la tassa automobilistica può essere richiesta entro i tre anni successivi a quelli in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, tenuto altresì conto del fatto che la cartella è stata notificata il
17.7.2024 e si riferisce a tassa 2022.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti e costituite, delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti e costituite, delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 (cento/00) da ripartire in parti uguali tra le stesse.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
NI EP