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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32132/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. LD MANUEL Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. Controparte_1
], con l'avv. QUERCIOLI ALESSANDRO P.IVA_1
LD IN [C.F. C.F._2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.). deducevaGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata alla controparte l'attore -dopo aver proposto preliminarmente ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. della sentenza n.9262/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 10/11/2021- conveniva in giudizio e LD IN quale litisconsorte necessario, al fine di sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
“accertata e dichiarata la legittimità e l'esistenza di legittimo titolo del ricorrente di occupazione dell'immobile oggetto di esecuzione, accertare l'inesistenza, oppure la nullità,
e/o comunque l'inefficacia e/o la non opponibilità al sig. del titolo Parte_2
esecutivo posto da a fondamento della procedura esecutiva per i motivi sopra CP_2
esposti; Con vittoria di spese di lite, rappresentando come il ricorrente risulti ammesso al patrocinio a spese dello stato”;
“In Via Istruttoria: La causa risulta documentale, occorrendo si chiede vogliano acquisirsi
i fascicoli di parte e d'ufficio dei giudizi Trib. Milano Rg 35591/19 e Corte Appello Milano
R.G. 3433/21”.
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva: che con la sentenza di cui in premessa, il Tribunale di Milano dichiarava risolto il contratto di locazione corrente tra e LD IN, relativo all'immobile di , CP_1 CP_1
Via Omodeo 21; che, successivamente al deposito di detta sentenza ed a quella emessa in sede di appello,
gli comunicava il subentro nel contratto di locazione de quo;
CP_1
che, pertanto, il titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione risultava a lui inopponibile.
Si costituiva regolarmente che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, CP_1
chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda, così concludendo: “rigettare integralmente la domanda giudiziale ex artt. 615 e 163 c.p.c. avanzata dal sig.
[...]
contro in quanto Parte_2 Controparte_3
infondata in fatto e diritto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere prova contraria, anche in riferimento alle difese avversarie.”
Non si costituiva in giudizio LD IN, che pertanto deve essere dichiarato contumace.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Costituisce circostanza pacifica che: in data 08/11/2021 il Tribunale di Milano ha giudizialmente dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato tra e LD IN;
CP_1
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
con successiva sentenza emessa in data 14/09/2022, la Corte d'Appello di Milano – per quanto qui di interesse- ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in punto di risoluzione del contratto.
Indi, il titolo contrattuale posto all'origine dell'odierno contenzioso ha cessato i propri effetti sin dal 08/11/2021.
L'attore sostiene che, poiché in data 05/10/2022 ( ovvero in data successiva al deposito della sentenza d'appello), gli ha comunicato il “subentro nell'assegnazione dell'alloggio” CP_1
in oggetto, la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla convalida nei confronti di
LD IN sarebbe a lui inopponibile.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte: “in tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che
l'assegnazione, unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per “facta concludentia” in quanto la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari
(Cass., n. 12957/2023; n. 4262/2024)” ( cfr. Cass. 22341/2025).
Nel caso che ci occupa, la domanda di subentro nell'ormai risolto contratto di locazione è stata presentata in data 30/09/2022 ( ovvero successivamente anche al deposito della sentenza di appello) sicchè - evidentemente- nessun subentro era ormai possibile, avendo riacquisito la disponibilità dell'immobile precedentemente assegnato “ libero” da CP_1
contratti personali di godimento, e ciò sin dal deposito della sentenza di primo grado ( novembre 2021).
Ciò è confermato dal tenore letterale dell'art. 21 c.5 Regolamento Regionale Lombardia che, in esecuzione della l.r. 16/2016 ha espressamente previsto che:“ (…)In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente proprietario o gestore(…)”
Vi è poi che, successivamente alla comunicazione di subentro, nessun contratto di locazione inter partes è stato mai sottoscritto, con la conseguenza che l'attore non possiede alcun diritto, né correlativo titolo, che legittimi la sua permanenza nell'immobile.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di bassa complessità) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
Le spese di lite nei confronti di LD IN, non costituitosi in giudizio, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 32132/ 2024 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite in favore di LD IN.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 22/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Pagina nr. 4
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32132/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. LD MANUEL Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. Controparte_1
], con l'avv. QUERCIOLI ALESSANDRO P.IVA_1
LD IN [C.F. C.F._2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.). deducevaGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata alla controparte l'attore -dopo aver proposto preliminarmente ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. della sentenza n.9262/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 10/11/2021- conveniva in giudizio e LD IN quale litisconsorte necessario, al fine di sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
“accertata e dichiarata la legittimità e l'esistenza di legittimo titolo del ricorrente di occupazione dell'immobile oggetto di esecuzione, accertare l'inesistenza, oppure la nullità,
e/o comunque l'inefficacia e/o la non opponibilità al sig. del titolo Parte_2
esecutivo posto da a fondamento della procedura esecutiva per i motivi sopra CP_2
esposti; Con vittoria di spese di lite, rappresentando come il ricorrente risulti ammesso al patrocinio a spese dello stato”;
“In Via Istruttoria: La causa risulta documentale, occorrendo si chiede vogliano acquisirsi
i fascicoli di parte e d'ufficio dei giudizi Trib. Milano Rg 35591/19 e Corte Appello Milano
R.G. 3433/21”.
A sostegno dell'opposizione, l'attore deduceva: che con la sentenza di cui in premessa, il Tribunale di Milano dichiarava risolto il contratto di locazione corrente tra e LD IN, relativo all'immobile di , CP_1 CP_1
Via Omodeo 21; che, successivamente al deposito di detta sentenza ed a quella emessa in sede di appello,
gli comunicava il subentro nel contratto di locazione de quo;
CP_1
che, pertanto, il titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione risultava a lui inopponibile.
Si costituiva regolarmente che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, CP_1
chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda, così concludendo: “rigettare integralmente la domanda giudiziale ex artt. 615 e 163 c.p.c. avanzata dal sig.
[...]
contro in quanto Parte_2 Controparte_3
infondata in fatto e diritto.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere prova contraria, anche in riferimento alle difese avversarie.”
Non si costituiva in giudizio LD IN, che pertanto deve essere dichiarato contumace.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Costituisce circostanza pacifica che: in data 08/11/2021 il Tribunale di Milano ha giudizialmente dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato tra e LD IN;
CP_1
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
con successiva sentenza emessa in data 14/09/2022, la Corte d'Appello di Milano – per quanto qui di interesse- ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in punto di risoluzione del contratto.
Indi, il titolo contrattuale posto all'origine dell'odierno contenzioso ha cessato i propri effetti sin dal 08/11/2021.
L'attore sostiene che, poiché in data 05/10/2022 ( ovvero in data successiva al deposito della sentenza d'appello), gli ha comunicato il “subentro nell'assegnazione dell'alloggio” CP_1
in oggetto, la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla convalida nei confronti di
LD IN sarebbe a lui inopponibile.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte: “in tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che
l'assegnazione, unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per “facta concludentia” in quanto la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari
(Cass., n. 12957/2023; n. 4262/2024)” ( cfr. Cass. 22341/2025).
Nel caso che ci occupa, la domanda di subentro nell'ormai risolto contratto di locazione è stata presentata in data 30/09/2022 ( ovvero successivamente anche al deposito della sentenza di appello) sicchè - evidentemente- nessun subentro era ormai possibile, avendo riacquisito la disponibilità dell'immobile precedentemente assegnato “ libero” da CP_1
contratti personali di godimento, e ciò sin dal deposito della sentenza di primo grado ( novembre 2021).
Ciò è confermato dal tenore letterale dell'art. 21 c.5 Regolamento Regionale Lombardia che, in esecuzione della l.r. 16/2016 ha espressamente previsto che:“ (…)In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente proprietario o gestore(…)”
Vi è poi che, successivamente alla comunicazione di subentro, nessun contratto di locazione inter partes è stato mai sottoscritto, con la conseguenza che l'attore non possiede alcun diritto, né correlativo titolo, che legittimi la sua permanenza nell'immobile.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato di bassa complessità) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.
Le spese di lite nei confronti di LD IN, non costituitosi in giudizio, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 32132/ 2024 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite in favore di LD IN.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 22/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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