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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso dott. Carlo Baggio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2604/2024 in data 3.6.2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
POLETTO ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE COSSETTI N. 22, PORDENONE, attori opponenti contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOTTARDO
[...] P.IVA_1
LUISA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in CORSO GARIBALDI 5, PADOVA, convenuta opposta
*** avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria,
***
CONCLUSIONI
- per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4
“NEL MERITO, in via principale:
- accertarsi e dichiararsi la nullità delle fideiussioni omnibus di cui in premesse per violazione dell'art. 2, co. II, lett. a, legge “antitrust” n. 287/1990, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti;
- revocarsi, annullarsi e dichiararsi nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 176/12 D.I., emesso dal Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Castelfranco Veneto in data 16.03.2012, perché infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in atti;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dai IG.ri Parte_1
, in favore della
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 convenuta opposta, per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti e comunque rigettarsi tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
NEL MERITO, in subordine: ridursi l'importo asseritamente vantato dalla convenuta opposta a quanto risultante di giustizia.
In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta una CTU tecnico – contabile affinché venga rideterminato il rapporto complessivo di debito – credito tra le parti accertando l'importo delle somme incamerate dalla banca in forza delle tre clausole nulle con conseguente detrazione dall'eventuale credito della banca per essere tali somme illegittime, non dovute o comunque costituenti indebito arricchimento.”
- per Controparte_1
:
[...]
“Nel merito:
Respingersi, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte in corso di causa, le domande ed eccezioni tutte formulate nel presente giudizio dai IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei confronti di e Controparte_2 confermarsi il decreto ingiuntivo n. 176/2012 Ing. emesso in data 16.3.2012 dal Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Castelfranco Veneto;
Nel merito, in via subordinata:
- Condannarsi, in relazione ai titoli di cui al ricorso per ingiunzione che ha condotto al de-creto ingiuntivo n. 176/2012 Ing. emesso in data 16.3.2012 dal Tribunale di Treviso Sezione distaccata di Castelfranco Veneto, i IG.ri , Parte_1 Parte_2
e in via solidale tra loro, al pagamento, a favore della Parte_3 Parte_4
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, quanto alla IG.ra , della somma Parte_1 di Euro 797.221,50, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso del 5.30% sulla somma di Euro 352.802,49, al tasso del 7,15% sulla somma di Euro 348.450,16, al tasso del 12,00% sulla somma di Euro 16.838,94 ed al tasso del 12,00% sulla somma di Euro 78.593,43 dal 12.11.2011 al saldo effettivo e quanto ai IG.ri , Parte_3
e della somma di Euro 353.063,24 oltre agli interessi Parte_2 Parte_4 convenzionali di mora al tasso del 5,30% sulla somma di Euro 352.802,49 dal
Pag. 2 di 6 12.11.2011 al saldo effettivo, oltre spese, in via tra tutti solidale, liquidate in Euro 647,50 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre alle spese generali oltre IVA e CPA.
In via istruttoria:
Respingersi, per le ragioni tutte di cui alla memoria ex art. 171ter c.p.c. n.3, le istanze istruttorie di parte opponente.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 opposizione tardiva, sulla scorta dei principi affermati da Cass. SU 9479/2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2012, asserendo di dover essere qualificati quali consumatori e lamentando la nullità (totale o, in subordine, parziale), dei contratti di fideiussione posti a fondamento della domanda monitoria, per violazione della normativa antitrust (essendo detti contratti conformi allo schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) della L. 287/1990).
La convenuta si è Controparte_2 costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
L'opposizione tardiva deve senz'altro ritenersi inammissibile quanto a Parte_3 avendo egli già a suo tempo proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, rigettata con sentenza n. 1344/2015, passata in giudicato. Una seconda opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo non può considerarsi ammissibile nemmeno facendo applicazione dei principi affermati dalla citata pronuncia Cass. SU 9479/2023, facendo la stessa riferimento solo al caso in cui il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del consumatore “non sia stato oggetto di opposizione da parte del debitore”, non al caso in cui una precedente opposizione fosse stata rigettata. In quest'ultima ipotesi, infatti, essendo la parte debitamente assistita dal proprio difensore, non sussistono più le esigenze di protezione del consumatore che consentono di derogare al principio di intangibilità del giudicato che si pongono, invece, nel caso della mera mancata opposizione al decreto ingiuntivo (in quanto provvedimento emesso in assenza di contraddittorio col debitore).
Pag. 3 di 6 In ogni caso, l'opposizione oggetto del presente giudizio deve comunque ritenersi inammissibile con riferimento a tutti gli attori (quindi anche con riferimento alle parti che non avevano all'epoca proposto tempestiva opposizione). La possibilità di introdurre l'opposizione tardiva al di fuori delle ipotesi testualmente individuate dall'art. 650 CPC è stata individuata da Cass. SU 9479/2023 solo al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, con riferimento alle clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. In altri termini, è solo laddove il consumatore intenda far valere l'abusività (secondo la terminologia della Direttiva 93/13) / vessatorietà (secondo la terminologia del DLGS 206/2005, Codice del Consumo, attuativo della direttiva predetta) che può giustificarsi la deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato formatosi in conseguenza della mancata tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo regolarmente notificato e di cui l'ingiunto ha a tutti gli effetti avuto conoscenza. Al di fuori di tale ristretta ipotesi (quindi laddove l'ingiunto intenda far valere motivi di opposizione che non si fondano sulla vessatorietà delle clausole contrattuali) non vi è invece alcuna giustificazione alla deroga ai principi generali.
Nella presente fattispecie gli ingiunti si sono limitati ad eccepire la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni per l'asserito contrasto con la normativa antitrust (ossia perché l'adesione uniforme allo schema ABI sarebbe lesiva della concorrenza). È però immediatamente evidente che la tutela della concorrenza non ha alcuna attinenza con la tutela dei diritti del consumatore in riferimento alla vessatorietà delle clausole contrattuali.
***
Si deve altresì ritenere che anche laddove gli attori avessero contestato la vessatorietà di taluna delle clausole contrattuali ai sensi del DLGS 206/2005 (il che, lo si ribadisce, non è), comunque l'opposizione tardiva dovrebbe essere considerata inammissibile, non potendosi ritenere che gli opponenti avessero concluso i contratti di fideiussione in qualità di consumatori.
Per orientamento oramai consolidato, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso e non del distinto contratto principale ed occorre dunque accertare se, in concreto, il garante avesse concluso il contratto di fideiussione nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero per finalità estranee alla stessa, dovendosi quindi verificare se la prestazione della fideiussione costituisse o meno atto espressivo di tale attività e fosse funzionale al suo svolgimento, accertandosi a tal fine la condizione soggettiva del fideiussore (cfr. Cass. 1666/2020), i suoi rapporti col debitore principale (cfr. Cass. 742/2020) e, soprattutto, l'entità della partecipazione al capitale sociale nonché l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. Cass. 32225/2018).
Pag. 4 di 6 Si osserva anzitutto che è irrilevante accertare se gli attori e Pt_2 Pt_3 Parte_4 fossero o meno consumatori, posto che gli stessi sono stati ingiunti quali eredi dell'originario fideiussore per cui occorre verificare se quest'ultimo Persona_1 avesse concluso o meno il contratto quale consumatore (l'art. 3 cod. cons. definisce quale consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”: l'uso del verbo “agisce” chiarisce come si debba fare riferimento alla qualità della persona che ha sottoscritto il contratto).
Tanto premesso, risulta per tabulas che all'epoca delle fideiussioni (15.3.1990, 6.4.2000 e 4.7.2001) sia che erano soci per un terzo ciascuno Parte_1 Persona_1
(unitamente ad per l'altro terzo) della debitrice principale Accessori Parte_5
CI CH SN di CH ON e C., partecipazione senz'altro rilevante, e ne erano tutti amministratori, tanto da aver attivamente operato nella gestione della società (sia l'apertura di credito del 1990 che il mutuo fondiario del 2004, docc. 4 e 7 conv., vennero sottoscritti da tutti e tre i predetti soci e legali rappresentanti della società). Alla luce di tali dati, è evidente come i contratti di fideiussione fossero stati conclusi da e da proprio nell'esercizio della loro attività Parte_1 Persona_1 imprenditoriale.
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Quanto sin qui osservato è già di per sé sufficiente alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Per mera completezza si osserva che l'opposizione, quand'anche ammissibile, sarebbe comunque infondata.
Sicuramente destituita di fondamento sarebbe l'eccezione di nullità integrale delle fideiussioni prestate dagli opponenti, come affermato da Cass. SSUU 41994/2021, non potendosi ritenere che la nullità delle sole tre clausole giudicate dalla Banca d'Italia come lesive della concorrenza (c.d. clausola “di reviviscenza”, clausola “di sopravvivenza” e clausola di deroga all'art. 1957 CC) sia idonea a comportare la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 1 CC, essendo innegabile da un lato che il garante avrebbe concluso ugualmente il contratto senza quelle clausole che, invero, lo penalizzano e, dall'altro, che per la banca è oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale.
Nemmeno avrebbe concreta rilevanza la nullità delle tre clausole di cui si è detto, non essendo stata sollevata dagli attori alcuna eccezione che si fondi su tale nullità.
In particolare, non avrebbe alcun rilievo, ai fini dell'opposizione, l'eventuale nullità della clausola di deroga all'art. 1957 CC, per la semplice ragione che gli attori nemmeno hanno ritualmente eccepito la decadenza della creditrice ai sensi della
Pag. 5 di 6 disposizione codicistica in esame (e trattasi senz'altro di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio). Peraltro, il termine semestrale di cui all'art. 1957 CC risulterebbe comunque essere stato rispettato, se si considera che l'istituto di credito revocò gli affidamenti nel novembre 2011 (doc. 11 conv.) e depositò il ricorso monitorio nel marzo 2012.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria (limitatasi al deposito delle memorie ex art. 171-ter CPC).
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta dagli attori avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2012, che pertanto viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2. condanna gli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido, a rifondere alla convenuta Pt_4 Controparte_2
le spese di lite del presente procedimento,
[...] liquidate in € 22.426,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 18 luglio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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