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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2186/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Genny Chiacchio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe Diaco
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249007271078000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
“a) 37120160001403836000 per euro 2759,44 presumibilmente notificato in data
13.05.2016 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno 2015;
b) 37120160011627869000 per euro 2733,63 presumibilmente notificata in data 08.12.2016 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno 2015;
c) 37120170002615344000 per euro 1071,18 presumibilmente notificato in data 23.08.2017 avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017;
d) 37120170002992907000 per euro 800,11 presumibilmente notificato in data 12.08.2017 ed avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno
2017;
e) 37120170008328675000 per euro 5489,40 presumibilmente notificato in data
30.10.2017 ed avente ad oggetto contributi IVS per l'anno 2016;
f) 371201700128864830000 per euro 798,00 presumibilmente notificato in data 20.10.2017 avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017;
g) 37120170015293870000 per euro 3066,32 presumibilmente notificato in data 15.12.2017 avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017”;
notificata in data 29.1.2024, per il mancato pagamento di contributi previdenziali IVS e DM dovuti all' . CP_1
La stessa ha dedotto: l'omessa notifica delle cartelle;
l'intervenuta decadenza;
l'illegittimità delle sanzioni;
la prescrizione dei crediti.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“-dichiararsi l'illegittimità, in parte qua, dell'impugnato provvedimento per le ragioni indicate in ricorso;
2 -dichiarare l'annullamento delle indicate cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione
e/o decadenza nonchè per le ragioni indicate in atti;
b) in via subordinata, accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte;
c) Vinte le spese e le competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario”.
Non si costituiva la pertanto se ne dichiara la contumacia. CP_4
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al CP_1 Controparte_3
ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
In particolare, l' eccepiva in memoria, altresì, l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
adito in favore del Tribunale di Napoli con riferimento alle cartelle nn.:
-37120170002615344000;
-37120170002992907000;
-371201700128864830000;
-37120170015293870000;
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante con separata ordinanza ha dichiarato l'incompetenza territoriale del
Tribunale in epigrafe con riguardo alle cartelle nn.:
-37120170002615344000;
-37120170002992907000;
-371201700128864830000;
-37120170015293870000;
mentre ha disposto il prosieguo del giudizio in relazione agli avvisi nn.:
3 -37120160001403836000;
-37120160011627869000;
-37120170008328675000;
decidendo la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
4 L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della
5 cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 giorni dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18
d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva sia per i vizi formali sia per i vizi di merito.
Deve essere dichiarato, poi, il difetto di legittimazione passiva della poiché il CP_4
giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Parte ricorrente, dunque, propone il ricorso deducendo l'assenza di notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito maturata sia in data antecedente sia in quella successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento. Al riguardo, giova rammentare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione secondo cui “come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie,
6 quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del
29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016)” (Corte di
Cassazione, VI Sez., ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 3005).
Con riferimento al termine di prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
7 acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_1
122 del 2010)” (cfr. S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016).
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In applicazione della suddetta disciplina, quindi, si evince che i crediti oggetto del presente giudizio soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, la questione può essere risolta sulla base del principio della ragione più liquida.
Ed infatti, giova evidenziare che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
8 trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Dagli atti di causa si evince che tutte le tre cartelle innanzi menzionate, ovvero le nn.:
-37120160001403836000;
-37120160011627869000;
-37120170008328675000;
sono state portate a conoscenza del ricorrente in quanto oggetto dell'intimazione n.
07120229002366477000 notificata in data 4.3.2022.
A quanto precede consegue che tra la data di notifica della predetta intimazione (4.3.2022) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata (29.1.2024), non è decorso il termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto. Ciò anche in considerazione della prescrizione c.d. Covid eccepita dall' . Per i crediti di natura contributiva, infatti, trova CP_1
applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020,
n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”;
9 “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
Pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.
Altresì, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dell'iscrizione al ruolo proposta dal ricorrente. A tal proposito, è opportuno evidenziare che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 preclude
l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito” (Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021,
n.38).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, considerata l'irretrattabilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato, con il ricorso per cui è causa l'istante non può far valere vizi inerenti alla cartella regolarmente notificata e non impugnata, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
In ordine alle sanzioni, poi, occorre rilevare quanto segue.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 116 co. 8 l 388/00, rubricato” Misure per favorire
l'emersione del lavoro irregolare”, secondo cui “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
10 a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Può ritenersi possibile l'applicazione di tale regime sanzionatorio anche ai lavoratori autonomi, al di là della rubrica della norma e del termine “datore di lavoro”, tanto discendendo dal riferimento, ripetuto due volte, alla categoria dei “soggetti” e dalla finalità della norma di sanzionare tutte le categorie professionali, nessuna testualmente esclusa, che non provvedano a presentare le prescritte denunce o nascondano alcune poste contabili.
A questo punto va risolta la questione in ordine al regime sanzionatorio applicabile al caso in esame e verificare se la fattispecie concreta sia sussumibile in quello più grave dell'evasione o piuttosto in quello più favorevole, in termini economici, dell'omissione.
In via preliminare, la disciplina dell'omissione contributiva deve essere tenuta distinta dalla possibilità per il contribuente di pagamento delle sanzioni in misura ridotta in presenza di un ragionevole affidamento generato dalla prassi applicativa e dall'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2 co. 26 l. 335/95, ipotesi prospettata dall'opponente al fine di escludere il dolo. In quest'ultimo caso, infatti, il dato normativo di riferimento è l'art. 116 co. 15 lett. a) l. 388/2000 in base al quale "fermo restando l'integrale pagamento dei
11 contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124 c.p., comma 1, all'autorità giudiziaria".
Orbene, è possibile la riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali [art. 116 co. 15 lett a)], a tre condizioni: che il soggetto produca apposita domanda amministrativa motivata di riduzione, che si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione, e infine che non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. Il contribuente o un suo intermediario presentano l'istanza di riduzione delle sanzioni, nonché il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, in via telematica.
Costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre all'apposita delibera del consiglio di amministrazione dell'ente impositore e la ricorrenza di una delle tre ipotesi previste dalla norma (incertezza applicativa, fatto doloso del terzo, crisi aziendale) infatti, l'integrale pagamento della contribuzione controversa. Il che è confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28637/2018) secondo cui “l'applicabilità delle sanzioni in misura ridotta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse
a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 01/03/2016 n. 4077,
10/12/2013n. 27513), presuppone l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, situazione che qui non viene dedotta, in disparte il fatto che il medesimo comma 15 richiede a tal fine un provvedimento di competenza del
12 consiglio di amministrazione dell'ente impositore, sulla base di direttive impartite in sede ministeriale (Cass. n. 15897 del 26/06/2017)”.
Considerazioni analoghe devono essere effettuate anche per l'ipotesi di riduzione automatica di cui all'art. 116 co. 10 l. cit. secondo cui “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Allo stesso modo, deve essere esclusa la possibilità di applicare direttamente l'ipotesi di omissione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) per assenza del dolo.
Il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, infatti, deve essere limitato solo ed esclusivamente all'ipotesi del mero inadempimento all'obbligazione contributiva a seguito della presentazione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge e dell'osservanza di tutti gli obblighi formali e procedimentali mentre il regime sanzionatorio dell'evasione si applica ogni qual volta risulti violato uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo in quanto funzionali al regolare svolgimento dell'attività dell'ente previdenziale.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. 4808/05) secondo cui “non può negarsi, infatti, che l'ipotesi meno grave, di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 217, si articola in due sub-ipotesi, ravvisabili: a1) nel mancato
o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie;
a2) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie. Nell'ipotesi sub
a1) la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre l'ipotesi sub a2), pur nella sua apparente contraddittorietà si spiega perché vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, pur sussistendo l'obbligo della denuncia (come nel caso di collaboratori familiari) sicché è sufficiente, perché si abbia omissione contributiva, che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento. Pertanto, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato
13 pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti
- in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione. Supporta tale conclusione la considerazione - fatta propria dalle citate sentenze nn. 1552/2003 e 5386/2003 - che, diversamente opinando, non troverebbe mai applicazione l'ipotesi particolare - ricadente appunto nella lettera b) e non nella lettera a) secondo l'espressa previsione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 217, cit. - della spontanea denuncia tardiva (c.d. ravvedimento operoso) entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi se il ritardo nella denuncia dovesse equipararsi per ciò solo (e quindi sempre) alla fattispecie del mero mancato o ritardato pagamento dei contributi. E, se è vero che, nel caso di denuncia presentata spontaneamente entro i sei mesi dalla scadenza del termine di adempimento, la sanzione una tantum non è dovuta, realizzandosi una fattispecie di
"ravvedimento operoso", previsto dal legislatore, occorre pur sempre considerare che, per beneficiare della misura premiale dell'eliminazione della sanzione predetta, il versamento dei contributi o premi deve essere effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Senza trascurare di considerare che un'interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale
l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge n. 843 del 1978, aggraverebbe la posizione dell'Ente previdenziale, imponendo allo stesso un'incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati. Del resto, l'espresso riferimento da parte del legislatore alle denuncie mensili obbligatorie non può restare privo di significato, anche in considerazione del valore legale attribuito a tali titoli: ne deriva, quindi, che, nel vigore della legge n. 662 de 1966 (applicabile alla specie), in ogni ipotesi in cui le denunce obbligatorie non siano state presentate è integrata la fattispecie legale sanzionabile, anche qualora i dipendenti risultino registrati nei libri matricola”.
Sempre in ordine all'elemento soggettivo, secondo la Suprema Corte (Cass. 6405/2017) “la formulazione della norma (art. 116, comma 8, lett. b) "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il
14 datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..."), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio
a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento;
e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così ancora Cass., 28966/2011, cit.; Cass. n. 10509 del
25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015)”.
Pertanto, l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), che riguarda le sole ipotesi in cui il contribuente, pur avendo provveduto a tutte le denunce e le iscrizioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e dei relativi redditi e faccia presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Anche in caso di omissione contributiva, tuttavia, grava sul contribuente inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che nella fattispecie in esame, l'opponente non ha affatto assolto. Tali considerazioni,
d'altra parte, sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
8110/2021).
Sul quantum del trattamento sanzionatorio, le doglianze sollevate relative al superamento del limite massimo appaiono infondate, tenuto conto del fatto che, una volta che le sanzioni hanno raggiunto il tetto massimo del 60%, sull'importo dovuto maturano gli interessi di mora in base al comma 9 della norma citata. Ciò considerando anche la genericità delle doglianze relative all'illegittimità delle sanzioni avanzate dal ricorrente.
15 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto con e mentre non sono dovute nei confronti della attesa la CP_1 Controparte_3 CP_4
mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_3
spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti, con attribuzione;
- Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1
in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti della CP_4
Aversa, 29.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2186/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Genny Chiacchio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe Diaco
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249007271078000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
“a) 37120160001403836000 per euro 2759,44 presumibilmente notificato in data
13.05.2016 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno 2015;
b) 37120160011627869000 per euro 2733,63 presumibilmente notificata in data 08.12.2016 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno 2015;
c) 37120170002615344000 per euro 1071,18 presumibilmente notificato in data 23.08.2017 avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017;
d) 37120170002992907000 per euro 800,11 presumibilmente notificato in data 12.08.2017 ed avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno
2017;
e) 37120170008328675000 per euro 5489,40 presumibilmente notificato in data
30.10.2017 ed avente ad oggetto contributi IVS per l'anno 2016;
f) 371201700128864830000 per euro 798,00 presumibilmente notificato in data 20.10.2017 avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017;
g) 37120170015293870000 per euro 3066,32 presumibilmente notificato in data 15.12.2017 avente ad oggetto omesso pagamento Modello DM10 e somme aggiuntive per l'anno 2017”;
notificata in data 29.1.2024, per il mancato pagamento di contributi previdenziali IVS e DM dovuti all' . CP_1
La stessa ha dedotto: l'omessa notifica delle cartelle;
l'intervenuta decadenza;
l'illegittimità delle sanzioni;
la prescrizione dei crediti.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“-dichiararsi l'illegittimità, in parte qua, dell'impugnato provvedimento per le ragioni indicate in ricorso;
2 -dichiarare l'annullamento delle indicate cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione
e/o decadenza nonchè per le ragioni indicate in atti;
b) in via subordinata, accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte;
c) Vinte le spese e le competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara essere antistatario”.
Non si costituiva la pertanto se ne dichiara la contumacia. CP_4
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al CP_1 Controparte_3
ricorso con varie argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
In particolare, l' eccepiva in memoria, altresì, l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_1
adito in favore del Tribunale di Napoli con riferimento alle cartelle nn.:
-37120170002615344000;
-37120170002992907000;
-371201700128864830000;
-37120170015293870000;
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante con separata ordinanza ha dichiarato l'incompetenza territoriale del
Tribunale in epigrafe con riguardo alle cartelle nn.:
-37120170002615344000;
-37120170002992907000;
-371201700128864830000;
-37120170015293870000;
mentre ha disposto il prosieguo del giudizio in relazione agli avvisi nn.:
3 -37120160001403836000;
-37120160011627869000;
-37120170008328675000;
decidendo la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
4 L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della
5 cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 giorni dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18
d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva sia per i vizi formali sia per i vizi di merito.
Deve essere dichiarato, poi, il difetto di legittimazione passiva della poiché il CP_4
giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
Parte ricorrente, dunque, propone il ricorso deducendo l'assenza di notifica dell'avviso di addebito e l'intervenuta prescrizione del credito maturata sia in data antecedente sia in quella successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento. Al riguardo, giova rammentare i principi stabiliti dalla Corte di cassazione secondo cui “come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie,
6 quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del
29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016)” (Corte di
Cassazione, VI Sez., ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 3005).
Con riferimento al termine di prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
7 acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1
dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_1
122 del 2010)” (cfr. S.U. n. 23397 del 17 novembre 2016).
Com'è noto, infatti, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In applicazione della suddetta disciplina, quindi, si evince che i crediti oggetto del presente giudizio soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, la questione può essere risolta sulla base del principio della ragione più liquida.
Ed infatti, giova evidenziare che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
8 trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Dagli atti di causa si evince che tutte le tre cartelle innanzi menzionate, ovvero le nn.:
-37120160001403836000;
-37120160011627869000;
-37120170008328675000;
sono state portate a conoscenza del ricorrente in quanto oggetto dell'intimazione n.
07120229002366477000 notificata in data 4.3.2022.
A quanto precede consegue che tra la data di notifica della predetta intimazione (4.3.2022) e quella dell'intimazione di pagamento impugnata (29.1.2024), non è decorso il termine di prescrizione quinquennale normativamente previsto. Ciò anche in considerazione della prescrizione c.d. Covid eccepita dall' . Per i crediti di natura contributiva, infatti, trova CP_1
applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020,
n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”;
9 “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al
30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
Pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.
Altresì, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dell'iscrizione al ruolo proposta dal ricorrente. A tal proposito, è opportuno evidenziare che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 preclude
l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito” (Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021,
n.38).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, considerata l'irretrattabilità dell'avviso di addebito non tempestivamente impugnato, con il ricorso per cui è causa l'istante non può far valere vizi inerenti alla cartella regolarmente notificata e non impugnata, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
In ordine alle sanzioni, poi, occorre rilevare quanto segue.
Il dato normativo di riferimento è l'art. 116 co. 8 l 388/00, rubricato” Misure per favorire
l'emersione del lavoro irregolare”, secondo cui “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
10 a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Può ritenersi possibile l'applicazione di tale regime sanzionatorio anche ai lavoratori autonomi, al di là della rubrica della norma e del termine “datore di lavoro”, tanto discendendo dal riferimento, ripetuto due volte, alla categoria dei “soggetti” e dalla finalità della norma di sanzionare tutte le categorie professionali, nessuna testualmente esclusa, che non provvedano a presentare le prescritte denunce o nascondano alcune poste contabili.
A questo punto va risolta la questione in ordine al regime sanzionatorio applicabile al caso in esame e verificare se la fattispecie concreta sia sussumibile in quello più grave dell'evasione o piuttosto in quello più favorevole, in termini economici, dell'omissione.
In via preliminare, la disciplina dell'omissione contributiva deve essere tenuta distinta dalla possibilità per il contribuente di pagamento delle sanzioni in misura ridotta in presenza di un ragionevole affidamento generato dalla prassi applicativa e dall'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2 co. 26 l. 335/95, ipotesi prospettata dall'opponente al fine di escludere il dolo. In quest'ultimo caso, infatti, il dato normativo di riferimento è l'art. 116 co. 15 lett. a) l. 388/2000 in base al quale "fermo restando l'integrale pagamento dei
11 contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'art. 124 c.p., comma 1, all'autorità giudiziaria".
Orbene, è possibile la riduzione delle sanzioni civili nella misura degli interessi legali [art. 116 co. 15 lett a)], a tre condizioni: che il soggetto produca apposita domanda amministrativa motivata di riduzione, che si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione, e infine che non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame. Il contribuente o un suo intermediario presentano l'istanza di riduzione delle sanzioni, nonché il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, in via telematica.
Costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre all'apposita delibera del consiglio di amministrazione dell'ente impositore e la ricorrenza di una delle tre ipotesi previste dalla norma (incertezza applicativa, fatto doloso del terzo, crisi aziendale) infatti, l'integrale pagamento della contribuzione controversa. Il che è confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28637/2018) secondo cui “l'applicabilità delle sanzioni in misura ridotta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l'ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse
a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 01/03/2016 n. 4077,
10/12/2013n. 27513), presuppone l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, situazione che qui non viene dedotta, in disparte il fatto che il medesimo comma 15 richiede a tal fine un provvedimento di competenza del
12 consiglio di amministrazione dell'ente impositore, sulla base di direttive impartite in sede ministeriale (Cass. n. 15897 del 26/06/2017)”.
Considerazioni analoghe devono essere effettuate anche per l'ipotesi di riduzione automatica di cui all'art. 116 co. 10 l. cit. secondo cui “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Allo stesso modo, deve essere esclusa la possibilità di applicare direttamente l'ipotesi di omissione contributiva di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) per assenza del dolo.
Il regime sanzionatorio dell'omissione contributiva, infatti, deve essere limitato solo ed esclusivamente all'ipotesi del mero inadempimento all'obbligazione contributiva a seguito della presentazione di tutte le dichiarazioni richieste dalla legge e dell'osservanza di tutti gli obblighi formali e procedimentali mentre il regime sanzionatorio dell'evasione si applica ogni qual volta risulti violato uno degli obblighi di segnalazione del debito contributivo in quanto funzionali al regolare svolgimento dell'attività dell'ente previdenziale.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. 4808/05) secondo cui “non può negarsi, infatti, che l'ipotesi meno grave, di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 217, si articola in due sub-ipotesi, ravvisabili: a1) nel mancato
o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie;
a2) nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie. Nell'ipotesi sub
a1) la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento, mentre l'ipotesi sub a2), pur nella sua apparente contraddittorietà si spiega perché vi sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, pur sussistendo l'obbligo della denuncia (come nel caso di collaboratori familiari) sicché è sufficiente, perché si abbia omissione contributiva, che sia regolare la denuncia, senza il relativo pagamento. Pertanto, la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato
13 pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti
- in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione. Supporta tale conclusione la considerazione - fatta propria dalle citate sentenze nn. 1552/2003 e 5386/2003 - che, diversamente opinando, non troverebbe mai applicazione l'ipotesi particolare - ricadente appunto nella lettera b) e non nella lettera a) secondo l'espressa previsione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 217, cit. - della spontanea denuncia tardiva (c.d. ravvedimento operoso) entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi se il ritardo nella denuncia dovesse equipararsi per ciò solo (e quindi sempre) alla fattispecie del mero mancato o ritardato pagamento dei contributi. E, se è vero che, nel caso di denuncia presentata spontaneamente entro i sei mesi dalla scadenza del termine di adempimento, la sanzione una tantum non è dovuta, realizzandosi una fattispecie di
"ravvedimento operoso", previsto dal legislatore, occorre pur sempre considerare che, per beneficiare della misura premiale dell'eliminazione della sanzione predetta, il versamento dei contributi o premi deve essere effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Senza trascurare di considerare che un'interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale
l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte dalla legge n. 843 del 1978, aggraverebbe la posizione dell'Ente previdenziale, imponendo allo stesso un'incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra i soggetti interessati. Del resto, l'espresso riferimento da parte del legislatore alle denuncie mensili obbligatorie non può restare privo di significato, anche in considerazione del valore legale attribuito a tali titoli: ne deriva, quindi, che, nel vigore della legge n. 662 de 1966 (applicabile alla specie), in ogni ipotesi in cui le denunce obbligatorie non siano state presentate è integrata la fattispecie legale sanzionabile, anche qualora i dipendenti risultino registrati nei libri matricola”.
Sempre in ordine all'elemento soggettivo, secondo la Suprema Corte (Cass. 6405/2017) “la formulazione della norma (art. 116, comma 8, lett. b) "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il
14 datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate..."), attribuisce rilievo all'elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall'altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio
a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento;
e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato (così ancora Cass., 28966/2011, cit.; Cass. n. 10509 del
25/06/2012; Cass. n. 4188 del 20/02/2013; Cass. n. 17119 del 25/08/2015)”.
Pertanto, l'omessa iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), che riguarda le sole ipotesi in cui il contribuente, pur avendo provveduto a tutte le denunce e le iscrizioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e dei relativi redditi e faccia presumere l'esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Anche in caso di omissione contributiva, tuttavia, grava sul contribuente inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che nella fattispecie in esame, l'opponente non ha affatto assolto. Tali considerazioni,
d'altra parte, sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
8110/2021).
Sul quantum del trattamento sanzionatorio, le doglianze sollevate relative al superamento del limite massimo appaiono infondate, tenuto conto del fatto che, una volta che le sanzioni hanno raggiunto il tetto massimo del 60%, sull'importo dovuto maturano gli interessi di mora in base al comma 9 della norma citata. Ciò considerando anche la genericità delle doglianze relative all'illegittimità delle sanzioni avanzate dal ricorrente.
15 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto con e mentre non sono dovute nei confronti della attesa la CP_1 Controparte_3 CP_4
mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_3
spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti, con attribuzione;
- Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano CP_1
in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti della CP_4
Aversa, 29.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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