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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6993/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239015727884000 BOLLO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320239015727884000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3907/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, LO IC IA ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento (indicato in epigrafe) e le cartelle di pagamento sottostanti con n. finale 523, 092 e 565, aventi ad oggetto le tasse automobilistiche per gli anni 2011,
2013 e 214, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
b) difetto di motivazione degli atti impugnati;
c) prescrizione dei crediti tributari.
Costituitasi in giudizio, l'ADER ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio della ricorrente. Nel resto, ha chiesto il rigetto del ricorso rappresentando di aver notificato le cartelle di pagamento prodromiche.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per aver presentato istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto degli atti impugnati.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione di tardiva costituzione in giudizio della ricorrente, presentata in via preliminare dall'ADER poiché la stessa non fornisce adeguata prova di quanto affermato. In particolare non ha dimostrato la data dell'avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso, che non consente a questo Giudicante di emettere una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Nel merito, va rilevato che, attraverso la documentazione prodotta, la ricorrente ha dimostrato che l'ADER ha accettato l'istanza di rateazione, presentata in data 4/11/2025, delle somme iscritte a ruolo aventi ad oggetto, tra le altre, le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione di pagamento impugnato. La suddetta istanza costituisce riconoscimento di debito che comporta la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Catania 18/11/2025 Il Giudice
(dott.ssa Carmela La Rosa
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6993/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239015727884000 BOLLO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320239015727884000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3907/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, LO IC IA ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento (indicato in epigrafe) e le cartelle di pagamento sottostanti con n. finale 523, 092 e 565, aventi ad oggetto le tasse automobilistiche per gli anni 2011,
2013 e 214, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
b) difetto di motivazione degli atti impugnati;
c) prescrizione dei crediti tributari.
Costituitasi in giudizio, l'ADER ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio della ricorrente. Nel resto, ha chiesto il rigetto del ricorso rappresentando di aver notificato le cartelle di pagamento prodromiche.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per aver presentato istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto degli atti impugnati.
All'udienza del 18/11/2025, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione di tardiva costituzione in giudizio della ricorrente, presentata in via preliminare dall'ADER poiché la stessa non fornisce adeguata prova di quanto affermato. In particolare non ha dimostrato la data dell'avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso, che non consente a questo Giudicante di emettere una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Nel merito, va rilevato che, attraverso la documentazione prodotta, la ricorrente ha dimostrato che l'ADER ha accettato l'istanza di rateazione, presentata in data 4/11/2025, delle somme iscritte a ruolo aventi ad oggetto, tra le altre, le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione di pagamento impugnato. La suddetta istanza costituisce riconoscimento di debito che comporta la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania di primo grado, in composizione monocratica, sezione 2°, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Catania 18/11/2025 Il Giudice
(dott.ssa Carmela La Rosa