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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
UE GA, RE
LL OB, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 952/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Comproprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Comproprietaria Ricorrente - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025GE0101871 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese;
Resistente: respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale 2025GE0101871, relativo all'immobile sito in comune di Genova,
Indirizzo_1, Indirizzo_1, in catasto al foglio Dati catastali_1.
Con il suddetto avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha attribuito all'appartamento la categoria
A/1 classe 3, vani 7, rendita euro 2.386,00 in luogo della proposta, con procedura DOCFA, categoria A/2, classe 3.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione e la sua infondatezza nel merito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
La causa è stata decisa all'udienza del 10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Circa la sollevata eccezione concernente l'omesso invito al contraddittorio preventivo, in violazione dell'art
4 octies D.M. 34/2019 (e non dell'art. 5 ter DLGS 218/1997, abrogato dal DLGS n. 13 del 12/02/2024),
l'Ufficio ha osservato che l'obbligo del contraddittorio - previsto dall'art 6 bis della legge 212/2000 – è riferito, ai sensi dell'art.
7-bis D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67,
“esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Pertanto, attesa la struttura fortemente partecipativa dell'atto emanato all'esito della procedura DOCFA, che si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente» come più volte precisato dalla Suprema Corte (cfr. per tutte di Cassazione sez. 5 n. 9717 del 10/04/2024), gli atti di determinazione delle rendite delle unità immobiliari urbane, emanati a seguito di denuncia o dichiarazione di accatastamento o variazione (DOCFA) presentata dal contribuente – come nella specie - sono da comprendere tra gli atti per i quali il modello procedimentale già prevede una forma “speciale” di contraddittorio e sono quindi, (ai sensi del predetto DL 39/2024) da escludere dal contraddittorio preventivo.
La ratio della disposizione in questione, infatti, fonda sulla necessità di chiarimenti per il contribuente e l'Amministrazione quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti ai fini fiscali, e ciò non è ravvisabile nel caso di specie, atteso l'iter che ha preceduto l'accertamento.
2) La Corte non ignora, né contesta, il principio per il quale gli atti della Pubblica Amministrazione, quando incidono sulla sfera patrimoniale, debbano essere motivati, per consentire al contribuente, che ne è destinatario, di comprenderne le ragioni di fatto e di diritto, onde svolgere tutte le osservazioni ed eccezioni del caso in sede di impugnazione.
Nel caso di provvedimenti aventi natura catastale, tuttavia, l'attività dell'Ufficio si sostanzia in una valutazione in cui confluiscono specifiche cognizioni tecnico- scientifiche, e alla decisione finale non sono estranei profili di discrezionalità tecnica.
La procedura DOCFA, che qui ci occupa, è un procedimento dal carattere partecipativo, posto che il contribuente, nel proporre il nuovo classamento del suo immobile, è nella piena conoscenza dei dati ed elementi poi utilizzati dall'Agenzia: al DOCFA è altresì allegata una perizia descrittiva e valutativa.
Le circostanze di cui sopra portano ad escludere, nella specie, il denunciato vizio di motivazione.
Infatti, per giurisprudenza consolidata - condivisa dal Collegio - “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994,
n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (Sez.
5, Sentenza n. 23237 del 31/10/2014)”, e “qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Sez. 5,
Sentenza n. 2268 del 03/02/2014, Rv. 629511)”.
3) Nel merito, parte ricorrente ritiene che l'appartamento de quo non possegga caratteristiche signorili tali da giustificare il classamento in A1.
Ha in particolare eccepito che la zona della Foce, in cui è sito l'immobile oggetto di accertamento, non può essere qualificata come «centrale» o di «pregio» e che solo l'ultimazione degli ambiziosi interventi di riqualificazione urbana, ultimazione non certo prossima, potrebbe eventualmente incidere positivamente sulla trasformazione del quartiere fieristico in area residenziale.
La Corte ritiene che tali valutazioni di parte ricorrente, concernenti il “pregio” del quartiere dove sono ubicati gli immobili oggetto di procedimento, non siano equilibrate, pur in riferimento alla situazione attuale. L'area su cui sorge l'edificio in cui è ubicato l'immobile de quo, quartiere nato come residenziale signorile - comprensivo di abitazioni di categoria signorile A/1 – risulta non distante da Località_1, prossima ai palazzi di Indirizzo_2 e agli stabili di Indirizzo_3, progettati dall'arch. Daneri.
Si tratta di edifici caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici di pregio e prestigio, che, inseriti nel contesto territoriale compreso tra la collina di Albaro e quella di Carignano- zone rinomate per la loro signorilità – danno luogo ad una continuità di signorilità del contesto territoriale che li contiene, accresciuta con la realizzazione stessa degli edifici ed abitazioni oggetto di procedimento, esulanti dalla ordinarietà edilizia del territorio, per le loro caratteristiche tecnologiche, costruttive e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Si veda la chiara sentenza n.285/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, passata in giudicato, la quale specifica, in merito al quartiere della Foce, che questo “è ben servito dai mezzi pubblici che in tre-quattro fermate giungono al centro” ed “è a poche centinaia di metri dell'inizio della passeggiata a mare di Genova e notoriamente gli appartamenti ivi ubicati hanno consistente valore immobiliare”
La stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con recente sentenza n. 408/2025 ha, altresì, evidenziato il carattere signorile di un immobile sito nel non distante palazzo di Indirizzo_4
, osservando che lo stesso si trovava “Inserito altresì in zona signorile, in pieno centro di Genova, nel quartiere Foce che non risulta aver subito nel tempo situazioni degrado, né interventi speculativi immobiliari tali da modificarne le condizioni estrinseche. Il palazzo affaccia sul mare sulla Zona della Ex Fiera interessata da un progetto di ristrutturazione e rivalutazione, il c.d. Nominativo_1”.
Ad avviso della resistente Agenzia delle Entrate, anche per tali ragioni non potrebbe negarsi il carattere di signorilità degli edifici ed immobili in questione: la recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanze nn. 6276/2025, 8725/2020, 23389/2021, 2250/21) ha sottolineato, sul punto, che "in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spaziotemporale”.
Il Collegio ritiene convincente la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, considerate le caratteristiche specifiche dell'immobile oggetto di causa: questo, infatti, è appartamento che, oltre ad essere dotato di doppi servizi, è di dimensioni importanti (131 mq catastali suddivisi in 7 vani).
E' altresì rilevante che l'immobile sia di eccellente qualificazione energetica e che all'interno del condominio siano previsti spazi per il co-working e palestra, ciò che ne accresce (unitamente alle altre caratteristiche sopra descritte) il prestigio.
L'appartamento è correttamente censito in categoria A1.
Non si rilevano contrasti della normativa richiamata da parte ricorrente con norme di rilievo costituzionale
(né con la normativa CEDU), considerato che il procedimento di attribuzione della rendita e classamento catastale avviene in maniera omogenea in base ad una uniforme normativa, essendo altresì possibile tenere in considerazione l'eterogeneità degli elementi caratterizzanti le fattispecie oggetto di valutazione.
Il ricorso deve essere respinto.
Concorrono giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità e parziale novità delle questioni dedotte, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
UE GA, RE
LL OB, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 952/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Comproprietario Ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Comproprietaria Ricorrente - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Geometra Libero Professionista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025GE0101871 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese;
Resistente: respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale 2025GE0101871, relativo all'immobile sito in comune di Genova,
Indirizzo_1, Indirizzo_1, in catasto al foglio Dati catastali_1.
Con il suddetto avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha attribuito all'appartamento la categoria
A/1 classe 3, vani 7, rendita euro 2.386,00 in luogo della proposta, con procedura DOCFA, categoria A/2, classe 3.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione e la sua infondatezza nel merito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
La causa è stata decisa all'udienza del 10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Circa la sollevata eccezione concernente l'omesso invito al contraddittorio preventivo, in violazione dell'art
4 octies D.M. 34/2019 (e non dell'art. 5 ter DLGS 218/1997, abrogato dal DLGS n. 13 del 12/02/2024),
l'Ufficio ha osservato che l'obbligo del contraddittorio - previsto dall'art 6 bis della legge 212/2000 – è riferito, ai sensi dell'art.
7-bis D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67,
“esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Pertanto, attesa la struttura fortemente partecipativa dell'atto emanato all'esito della procedura DOCFA, che si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente» come più volte precisato dalla Suprema Corte (cfr. per tutte di Cassazione sez. 5 n. 9717 del 10/04/2024), gli atti di determinazione delle rendite delle unità immobiliari urbane, emanati a seguito di denuncia o dichiarazione di accatastamento o variazione (DOCFA) presentata dal contribuente – come nella specie - sono da comprendere tra gli atti per i quali il modello procedimentale già prevede una forma “speciale” di contraddittorio e sono quindi, (ai sensi del predetto DL 39/2024) da escludere dal contraddittorio preventivo.
La ratio della disposizione in questione, infatti, fonda sulla necessità di chiarimenti per il contribuente e l'Amministrazione quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti ai fini fiscali, e ciò non è ravvisabile nel caso di specie, atteso l'iter che ha preceduto l'accertamento.
2) La Corte non ignora, né contesta, il principio per il quale gli atti della Pubblica Amministrazione, quando incidono sulla sfera patrimoniale, debbano essere motivati, per consentire al contribuente, che ne è destinatario, di comprenderne le ragioni di fatto e di diritto, onde svolgere tutte le osservazioni ed eccezioni del caso in sede di impugnazione.
Nel caso di provvedimenti aventi natura catastale, tuttavia, l'attività dell'Ufficio si sostanzia in una valutazione in cui confluiscono specifiche cognizioni tecnico- scientifiche, e alla decisione finale non sono estranei profili di discrezionalità tecnica.
La procedura DOCFA, che qui ci occupa, è un procedimento dal carattere partecipativo, posto che il contribuente, nel proporre il nuovo classamento del suo immobile, è nella piena conoscenza dei dati ed elementi poi utilizzati dall'Agenzia: al DOCFA è altresì allegata una perizia descrittiva e valutativa.
Le circostanze di cui sopra portano ad escludere, nella specie, il denunciato vizio di motivazione.
Infatti, per giurisprudenza consolidata - condivisa dal Collegio - “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994,
n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (Sez.
5, Sentenza n. 23237 del 31/10/2014)”, e “qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (Sez. 5,
Sentenza n. 2268 del 03/02/2014, Rv. 629511)”.
3) Nel merito, parte ricorrente ritiene che l'appartamento de quo non possegga caratteristiche signorili tali da giustificare il classamento in A1.
Ha in particolare eccepito che la zona della Foce, in cui è sito l'immobile oggetto di accertamento, non può essere qualificata come «centrale» o di «pregio» e che solo l'ultimazione degli ambiziosi interventi di riqualificazione urbana, ultimazione non certo prossima, potrebbe eventualmente incidere positivamente sulla trasformazione del quartiere fieristico in area residenziale.
La Corte ritiene che tali valutazioni di parte ricorrente, concernenti il “pregio” del quartiere dove sono ubicati gli immobili oggetto di procedimento, non siano equilibrate, pur in riferimento alla situazione attuale. L'area su cui sorge l'edificio in cui è ubicato l'immobile de quo, quartiere nato come residenziale signorile - comprensivo di abitazioni di categoria signorile A/1 – risulta non distante da Località_1, prossima ai palazzi di Indirizzo_2 e agli stabili di Indirizzo_3, progettati dall'arch. Daneri.
Si tratta di edifici caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici di pregio e prestigio, che, inseriti nel contesto territoriale compreso tra la collina di Albaro e quella di Carignano- zone rinomate per la loro signorilità – danno luogo ad una continuità di signorilità del contesto territoriale che li contiene, accresciuta con la realizzazione stessa degli edifici ed abitazioni oggetto di procedimento, esulanti dalla ordinarietà edilizia del territorio, per le loro caratteristiche tecnologiche, costruttive e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Si veda la chiara sentenza n.285/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, passata in giudicato, la quale specifica, in merito al quartiere della Foce, che questo “è ben servito dai mezzi pubblici che in tre-quattro fermate giungono al centro” ed “è a poche centinaia di metri dell'inizio della passeggiata a mare di Genova e notoriamente gli appartamenti ivi ubicati hanno consistente valore immobiliare”
La stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, con recente sentenza n. 408/2025 ha, altresì, evidenziato il carattere signorile di un immobile sito nel non distante palazzo di Indirizzo_4
, osservando che lo stesso si trovava “Inserito altresì in zona signorile, in pieno centro di Genova, nel quartiere Foce che non risulta aver subito nel tempo situazioni degrado, né interventi speculativi immobiliari tali da modificarne le condizioni estrinseche. Il palazzo affaccia sul mare sulla Zona della Ex Fiera interessata da un progetto di ristrutturazione e rivalutazione, il c.d. Nominativo_1”.
Ad avviso della resistente Agenzia delle Entrate, anche per tali ragioni non potrebbe negarsi il carattere di signorilità degli edifici ed immobili in questione: la recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanze nn. 6276/2025, 8725/2020, 23389/2021, 2250/21) ha sottolineato, sul punto, che "in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come "signorile", "civile" o "popolare" corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spaziotemporale”.
Il Collegio ritiene convincente la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, considerate le caratteristiche specifiche dell'immobile oggetto di causa: questo, infatti, è appartamento che, oltre ad essere dotato di doppi servizi, è di dimensioni importanti (131 mq catastali suddivisi in 7 vani).
E' altresì rilevante che l'immobile sia di eccellente qualificazione energetica e che all'interno del condominio siano previsti spazi per il co-working e palestra, ciò che ne accresce (unitamente alle altre caratteristiche sopra descritte) il prestigio.
L'appartamento è correttamente censito in categoria A1.
Non si rilevano contrasti della normativa richiamata da parte ricorrente con norme di rilievo costituzionale
(né con la normativa CEDU), considerato che il procedimento di attribuzione della rendita e classamento catastale avviene in maniera omogenea in base ad una uniforme normativa, essendo altresì possibile tenere in considerazione l'eterogeneità degli elementi caratterizzanti le fattispecie oggetto di valutazione.
Il ricorso deve essere respinto.
Concorrono giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità e parziale novità delle questioni dedotte, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.