TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2230/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2230/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Nigroli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 23/12/2025 il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 4/8/2020 e che dalla loro unione non Controparte_1 nascevano figli, chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, in ragione della violazione del dovere di fedeltà coniugale, nonché di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento nell'importo ritenuto equo dal Tribunale.
Istaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. svoltasi in data 23/12/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, rinunciando alle ulteriori domande (addebito e mantenimento).
Orbene, alla medesima udienza, su invito del Giudice, il difensore di parte ricorrente discuteva la causa chiedendo la pronuncia della separazione, senza ulteriori condizioni.
Il Giudice, preso atto, poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
il quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato
[...] il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
4. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2230/2024
R.G.:
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2230/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Nigroli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
All'udienza del 23/12/2025 il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 21.6.2024 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 4/8/2020 e che dalla loro unione non Controparte_1 nascevano figli, chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico del marito, in ragione della violazione del dovere di fedeltà coniugale, nonché di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento nell'importo ritenuto equo dal Tribunale.
Istaurato correttamente il contraddittorio, all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. svoltasi in data 23/12/2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, rinunciando alle ulteriori domande (addebito e mantenimento).
Orbene, alla medesima udienza, su invito del Giudice, il difensore di parte ricorrente discuteva la causa chiedendo la pronuncia della separazione, senza ulteriori condizioni.
Il Giudice, preso atto, poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_1
il quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato
[...] il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
4. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2230/2024
R.G.:
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3