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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2861/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUCIANI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY,22 48121 48121 RAVENNA ITALIApresso il difensore avv. LUCIANI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRO CP_1 C.F._2
ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 126 40026 IMOLApresso il difensore avv. PORRO ROBERTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio ed in nome e per conto della figlia Parte_1
minorenne conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Controparte_2
Tribunale, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia da lei in quanto figlia che da in CP_2
quanto nipote, a causa della privazione assoluta delle cure parentali da parte dello CP_1
riscontrabili in atti di totale disinteresse e trascuratezza dei doveri genitoriali e di privazione della figura del nonno materno.
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delle proposte domande in CP_1
quanto infondate ed eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione processuale con riguardo all'azione esercitata dall'attrice per conto della figlia minore poiché priva di autorizzazione del Giudice Tutelare e l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione della controversia giusta scrittura privata del 18.07.2013.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva rimessa in decisione con ordinanza del 30.01.2025.
La domanda proposta da parte attrice ha ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti ad illecito endofamiliare.
Orbene, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine (Cass. 7171/2024).
In particolare il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano la loro piena tutela sia a livello Costituzionale negli artt. 2 e 30 Cost. sia a livello internazionale.
La risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di pagina 2 di 6 legittimità e di merito secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 cc.
In particolare sussiste un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cc che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. 26205/13).
La natura extracontrattuale dell'illecito endofamiliare comporta i relativi oneri probatori.
Infatti “…l'illecito endofamiliare concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (Cassazione 6518/2020).
Ne consegue che colui il quale asserisce di aver subito un danno da illecito endofamiliare è onerato della prova dell'altrui condotta illecita e del danno subito, danno che non è in re ipsa e quindi deve essere specificamente allegato e provato unitamente al relativo nesso di causalità.
Nel caso di specie risulta provato l'interessamento dello alla figlia CP_1 [...]
e non risulta invece provato che lo stesso si sia sottratto volontariamente al Parte_1
proprio ruolo genitoriale.
pagina 3 di 6 In particolare risulta incontestato che in data 10.02.1993 a seguito di una relazione tra e nasceva (ora CP_1 Controparte_3 Persona_1 [...]
). Parte_1
interrottosi il rapporto con la madre naturale, intraprendeva diverse iniziative CP_1
giudiziali volte ad ottenere l'affidamento della figlia.
In primis lo stesso presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, il quale non veniva accolto.
Quindi proponeva reclamo avanti la Corte d'Appello di Bologna, allo stesso modo respinto (doc. 19 fasc. convenuto).
Infatti la minore veniva affidata dal Tribunale dei Minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre per due giorni la settimana.
L'interesse dimostrato dallo fin dalla nascita per la piccola trova CP_1 Parte_1
conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali dell'epoca (1993) ove si legge che la madre
“adducendo il pretesto di una malattia.. per quindici giorni non la ha consegnata al padre” e che “attualmente la minore trascorre il martedì e il mercoledì con il padre ed i restanti giorni con la madre. Dal momento in cui l'accordo è stato proposto fino ad ora è sempre stato rispettato” ed ancora “ a nostro giudizio la piccola troverà CP_4
ambiente maggiormente sereno e favorevole alla sua crescita nell'ambito della famiglia
“ (doc. 13 e 14 fasc. convenuto). CP_1
A ciò aggiungasi la informativa dei Carabinieri del 20.07.1993 nella quale si adduceva che la bambina dimorava presso e che questi “ha intenzione di tenere la bimba e di CP_1
provvedere alla sua educazione nei termini stabiliti dal Giudice” (doc. 10 fasc. convenuto).
Si osserva ancora che il Procuratore della Repubblica nell'ambito del procedimento n.
393/93 RG promosso presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ritenne preferibile l'affidamento ai Servizi Sociali ed il collocamento della figlia presso il padre riconoscendo il suo interesse al bene della stessa (doc. 15 fascicolo convenuto) e nello stesso Decreto del 22.03.1994 emesso dal Tribunale per i Minorenni (doc. 20 fascicolo pagina 4 di 6 convenuto) – che pure disponeva il collocamento della figlia presso la madre – il
Tribunale evidenziò “l'attaccamento e la sollecitudine di ciascuno dei genitori nei confronti della bambina” ivi compreso il padre.
L'impegno dello non solo economico, a mantenere un rapporto con la figlia è CP_1
dimostrato dalla missiva del 20.12.99 con cui la madre dell'attrice scriveva “sono diventati più costanti e frequenti gli incontri tra padre e figlia” e dalla missiva del
10.07.2002 dove riferisce di “rapporti continuativi” (doc. 28 e 30 fasc. convenuto).
Incontestato è inoltre il fatto che abbia sempre contribuito al mantenimento della CP_1
figlia oltre ad offrirle aiuto economico quando gli veniva richiesto in situazione di difficoltà di (cfr. scrittura del 18.07.2013 doc. 7 fasc. attoreo). Parte_1
Emerge complessivamente dagli atti e dalle relazioni dei Servizi Sociali che seguivano il nucleo familiare una estrema conflittualità nei rapporti tra e CP_1 Controparte_3
con grave negativa influenza nella gestione della minore, sempre peraltro ricercata
[...]
dal padre.
Il matrimonio di ed il suo trasferimento in località nella provincia di Controparte_3
Bologna hanno ulteriormente incrementato le difficoltà oggettive nel costante mantenimento della relazione tra padre e figlia, senza peraltro che abbia mai CP_1
rinunciato alla stessa (cfr. relazione Servizi 22.07.1998).
Risulta pertanto comprovato che ha provveduto a riconoscere CP_1
spontaneamente la figlia e che con plurime iniziative si è attivato per Parte_1
ottenerne l'affidamento che tuttavia non riusciva ad ottenere nonostante le informative dei Servizi Sociali a lui favorevoli ed al parere espresso dal Procuratore della
Repubblica (doc. 15 fasc. convenuto).
Gli incontri tra e la figlia avvenivano in presenza dei Servizi Sociali da ultimo CP_1
affidatari della minore collocata presso la madre e risulta come le prescrizioni fossero rispettate dal padre.
La condotta del convenuto verso la figlia appare quindi tutt'altro che di disinteresse o distacco.
pagina 5 di 6 Parte attrice non ha fornito da parte sua alcuna prova neppure presuntiva che sia CP_1
incorso in omissioni illecite nei confronti della figlia e della di lei figlia minore (la cui nascita risulta essergli stata taciuta dalla figlia ) ovvero che queste Parte_1
ultime abbiano patito danni patrimoniali o non patrimoniali per causa delle omissioni del convenuto.
Prove a riguardo non possono infatti ritenersi le poche missive e telegrammi provenienti da e risalenti al 1994-95 contenenti unilaterali contestazioni con ogni Controparte_3
probabilità conseguenti alla esacerbata conflittualità esistente tra la stessa e CP_1
(doc. 3, 4, 16, 17, 19 fasc. attoreo).
La domanda risarcitoria pertanto priva di fondamento dovrà essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 2861/2022 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:
- respinge la domanda attorea in quanto infondata;
- condanna a rifondere in favore di le Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in € 5.810,00 per compenso oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 28 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2861/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUCIANI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA JOHN FITZGERALD KENNEDY,22 48121 48121 RAVENNA ITALIApresso il difensore avv. LUCIANI ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORRO CP_1 C.F._2
ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 126 40026 IMOLApresso il difensore avv. PORRO ROBERTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio ed in nome e per conto della figlia Parte_1
minorenne conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Controparte_2
Tribunale, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia da lei in quanto figlia che da in CP_2
quanto nipote, a causa della privazione assoluta delle cure parentali da parte dello CP_1
riscontrabili in atti di totale disinteresse e trascuratezza dei doveri genitoriali e di privazione della figura del nonno materno.
Costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto delle proposte domande in CP_1
quanto infondate ed eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione processuale con riguardo all'azione esercitata dall'attrice per conto della figlia minore poiché priva di autorizzazione del Giudice Tutelare e l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione della controversia giusta scrittura privata del 18.07.2013.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva rimessa in decisione con ordinanza del 30.01.2025.
La domanda proposta da parte attrice ha ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti ad illecito endofamiliare.
Orbene, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine (Cass. 7171/2024).
In particolare il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti del figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano la loro piena tutela sia a livello Costituzionale negli artt. 2 e 30 Cost. sia a livello internazionale.
La risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di coniugio o da quello di filiazione è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di pagina 2 di 6 legittimità e di merito secondo uno schema principalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2059 cc.
In particolare sussiste un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cc che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore (Cass. 26205/13).
La natura extracontrattuale dell'illecito endofamiliare comporta i relativi oneri probatori.
Infatti “…l'illecito endofamiliare concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (Cassazione 6518/2020).
Ne consegue che colui il quale asserisce di aver subito un danno da illecito endofamiliare è onerato della prova dell'altrui condotta illecita e del danno subito, danno che non è in re ipsa e quindi deve essere specificamente allegato e provato unitamente al relativo nesso di causalità.
Nel caso di specie risulta provato l'interessamento dello alla figlia CP_1 [...]
e non risulta invece provato che lo stesso si sia sottratto volontariamente al Parte_1
proprio ruolo genitoriale.
pagina 3 di 6 In particolare risulta incontestato che in data 10.02.1993 a seguito di una relazione tra e nasceva (ora CP_1 Controparte_3 Persona_1 [...]
). Parte_1
interrottosi il rapporto con la madre naturale, intraprendeva diverse iniziative CP_1
giudiziali volte ad ottenere l'affidamento della figlia.
In primis lo stesso presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, il quale non veniva accolto.
Quindi proponeva reclamo avanti la Corte d'Appello di Bologna, allo stesso modo respinto (doc. 19 fasc. convenuto).
Infatti la minore veniva affidata dal Tribunale dei Minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre per due giorni la settimana.
L'interesse dimostrato dallo fin dalla nascita per la piccola trova CP_1 Parte_1
conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali dell'epoca (1993) ove si legge che la madre
“adducendo il pretesto di una malattia.. per quindici giorni non la ha consegnata al padre” e che “attualmente la minore trascorre il martedì e il mercoledì con il padre ed i restanti giorni con la madre. Dal momento in cui l'accordo è stato proposto fino ad ora è sempre stato rispettato” ed ancora “ a nostro giudizio la piccola troverà CP_4
ambiente maggiormente sereno e favorevole alla sua crescita nell'ambito della famiglia
“ (doc. 13 e 14 fasc. convenuto). CP_1
A ciò aggiungasi la informativa dei Carabinieri del 20.07.1993 nella quale si adduceva che la bambina dimorava presso e che questi “ha intenzione di tenere la bimba e di CP_1
provvedere alla sua educazione nei termini stabiliti dal Giudice” (doc. 10 fasc. convenuto).
Si osserva ancora che il Procuratore della Repubblica nell'ambito del procedimento n.
393/93 RG promosso presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ritenne preferibile l'affidamento ai Servizi Sociali ed il collocamento della figlia presso il padre riconoscendo il suo interesse al bene della stessa (doc. 15 fascicolo convenuto) e nello stesso Decreto del 22.03.1994 emesso dal Tribunale per i Minorenni (doc. 20 fascicolo pagina 4 di 6 convenuto) – che pure disponeva il collocamento della figlia presso la madre – il
Tribunale evidenziò “l'attaccamento e la sollecitudine di ciascuno dei genitori nei confronti della bambina” ivi compreso il padre.
L'impegno dello non solo economico, a mantenere un rapporto con la figlia è CP_1
dimostrato dalla missiva del 20.12.99 con cui la madre dell'attrice scriveva “sono diventati più costanti e frequenti gli incontri tra padre e figlia” e dalla missiva del
10.07.2002 dove riferisce di “rapporti continuativi” (doc. 28 e 30 fasc. convenuto).
Incontestato è inoltre il fatto che abbia sempre contribuito al mantenimento della CP_1
figlia oltre ad offrirle aiuto economico quando gli veniva richiesto in situazione di difficoltà di (cfr. scrittura del 18.07.2013 doc. 7 fasc. attoreo). Parte_1
Emerge complessivamente dagli atti e dalle relazioni dei Servizi Sociali che seguivano il nucleo familiare una estrema conflittualità nei rapporti tra e CP_1 Controparte_3
con grave negativa influenza nella gestione della minore, sempre peraltro ricercata
[...]
dal padre.
Il matrimonio di ed il suo trasferimento in località nella provincia di Controparte_3
Bologna hanno ulteriormente incrementato le difficoltà oggettive nel costante mantenimento della relazione tra padre e figlia, senza peraltro che abbia mai CP_1
rinunciato alla stessa (cfr. relazione Servizi 22.07.1998).
Risulta pertanto comprovato che ha provveduto a riconoscere CP_1
spontaneamente la figlia e che con plurime iniziative si è attivato per Parte_1
ottenerne l'affidamento che tuttavia non riusciva ad ottenere nonostante le informative dei Servizi Sociali a lui favorevoli ed al parere espresso dal Procuratore della
Repubblica (doc. 15 fasc. convenuto).
Gli incontri tra e la figlia avvenivano in presenza dei Servizi Sociali da ultimo CP_1
affidatari della minore collocata presso la madre e risulta come le prescrizioni fossero rispettate dal padre.
La condotta del convenuto verso la figlia appare quindi tutt'altro che di disinteresse o distacco.
pagina 5 di 6 Parte attrice non ha fornito da parte sua alcuna prova neppure presuntiva che sia CP_1
incorso in omissioni illecite nei confronti della figlia e della di lei figlia minore (la cui nascita risulta essergli stata taciuta dalla figlia ) ovvero che queste Parte_1
ultime abbiano patito danni patrimoniali o non patrimoniali per causa delle omissioni del convenuto.
Prove a riguardo non possono infatti ritenersi le poche missive e telegrammi provenienti da e risalenti al 1994-95 contenenti unilaterali contestazioni con ogni Controparte_3
probabilità conseguenti alla esacerbata conflittualità esistente tra la stessa e CP_1
(doc. 3, 4, 16, 17, 19 fasc. attoreo).
La domanda risarcitoria pertanto priva di fondamento dovrà essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 2861/2022 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide:
- respinge la domanda attorea in quanto infondata;
- condanna a rifondere in favore di le Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in € 5.810,00 per compenso oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 28 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia
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