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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2998/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa dal SI Pt_1
(c.f. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso
[...] CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Megale, contro la (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, in Via Corte D'Appello n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pizzutelli, e il SI contumace Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8/9/2021 il SI ha agito nei confronti della Parte_1 [...]
e del SI per ottenere il ristoro dei danni biologici, morali e Controparte_1 Controparte_2 materiali asseritamente subiti in un incidente avvenuto a Sora (FR) attorno alle 18:25 del 30/10/2018. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che nella circostanza era a bordo della Alfa 75 targata
FR432579, di sua proprietà, fermo in corrispondenza della rotonda di Piazza San Domenico, quando venne tamponato nella parte posteriore destra del veicolo dalla Fiat OB targata ES640RP, appartenente al SI (in quel frangente alla guida), assicurata per la r.c.a. con la . Controparte_2 CP_1
Ha riferito, nello stesso tempo, che all'urto, tale da provocargli serie lesioni craniche e cervicali, fecero seguito quarantatré giorni di inabilità temporanea assoluta o parziale, una riduzione permanente dell'integrità fisica, estesa all'apparato uditivo, stimabile in misura del 12% e la necessità di sostenere ingenti costi (in tutto € 1.971,01) per ripristinare la piena funzionalità dell'automobile incidentata. A detta del SI si sarebbero rivelati inutili tutti i tentativi volti a conseguire gli importi effettivamente Pt_1 dovuti prima dell'avvio del processo, avendo ricevuto dalla (con la quale all'epoca Controparte_3 era assicurato) e dalla soltanto € 1.200,00 e € 730,00 a titolo di risarcimento, nell'ordine, CP_1 dei pregiudizi materiali e biologici. Sulla scorta di tali rilievi l'istante ha chiesto la condanna solidale dei convenuti alla corresponsione delle somme residue, quantificate in € 25.108,25, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o nella diversa cifra spettante, e al rimborso di tutti gli oneri processuali.
***
Costituita con comparsa del 29/11/2021, la ha negato la riconducibilità agli accadimenti del CP_1
30/10/2018 delle patologie uditive descritte dal SI Ha dato conto, nella stessa prospettiva, Pt_1 dell'idoneità della somma ricevuta dall'attore a titolo di risarcimento del danno biologico (pari, come detto,
a € 730,00) a ristorare i pregiudizi fisici scaturiti dall'evento. In forza di quanto precede la società ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa e per il riconoscimento in proprio favore delle spese di lite.
***
Il SI è rimasto contumace. CP_2
*** Nelle successive fasi del processo il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio Persona_1 per la valutazione medico legale delle lesioni lamentate dal SI in conseguenza del sinistro. Pt_1
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della versione definitiva dell'elaborato peritale e l'espletamento delle prove orali, all'udienza del 3/12/2025 la in via conciliativa ha offerto alla controparte CP_1
l'importo omnicomprensiva di € 4.000,00 a titolo di riparazione del danno, il rimborso della metà degli oneri di consulenza tecnica e la rifusione delle spese processuali liquidate dal giudice, purché riferite ai parametri del D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
Il SI ha declinato l'offerta pretendendo un risarcimento non inferiore a € 18.000,00. Pt_1
In assenza di accordo la controversia è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale è dell'avviso che le richieste di condanna avanzate dall'attore debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che la dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato conferma nella testimonianza del SI , presente in Piazza San Domenico. Testimone_1
A suo dire, in particolare, la vettura di proprietà del convenuto urtò da tergo la Alfa 75 dell'istante, ferma all'altezza della rotonda ubicata lungo l'asse viario per consentire ad altre automobili di procedere oltre.
Il teste ha anche fatto riferimento alla sensazione di dolore al cranio accusata in quel frangente dall'attore.
Nessun elemento consente di ricondurre parte della responsabilità dell'incidente al SI Pt_1
Non è contestato che al momento dell'incidente il SI fosse assicurato con la . CP_2 CP_1
Se ne desume che ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 il proprietario della Fiat
OB e la compagnia assicurativa sono chiamate a rispondere in via solidale delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento a titolo, rispettivamente, di responsabile civile e di assicuratore della vettura.
***
La perizia a firma del dr. attesta, al riguardo, che il SI è affetto da “lievi postumi di Per_1 Pt_1 cervicefalgia post traumatica” a cui si associano limitazioni nella nell'estensione e nella rotazione del collo.
Per il consulente tecnico si è al cospetto di lesioni senz'altro compatibili con l'incidente del 30/10/2018. Tes_ Visto il contenuto della deposizione del SI , non vi è motivo di supporre che le patologie in questione, ormai stabilizzate, trovino origine in un evento diverso dall'incidente per il quale si procede.
Sebbene i SIi e abbiano dichiarato che dopo il sinistro Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
l'attore aveva cominciato ad accusare problemi all'udito, il dr. ha escluso, per converso, che anche Per_1 tali inconvenienti possano essere ricondotti, sul piano causale, ai traumi scaturiti dal tamponamento.
Depone in questo senso, in effetti, la lieve entità dell'urto provocato dal SI , a sua volta CP_1 desumibile dalle modalità di verificazione del sinistro, avvenuto in corrispondenza di una rotonda Tes_ frequentata da più veicoli (oltre alle vetture delle parti in causa, quella del SI e le automobili alle quali l'attore aveva dato la precedenza) e la limitata entità delle lesioni cervicali che ne sono derivate.
Secondo le indicazioni del dr. , di conseguenza, al SI vanno riconosciuti danni da Per_1 Pt_1 inabilità temporanea assoluta di quindici giorni e danni da inabilità temporanea al 50% di venti giorni.
Si deve ritenere, ancora, che l'incidente abbia procurato all'infortunato lesioni dell'integrità fisica del 2%.
***
In una pronuncia relativamente recente la Corte di Cassazione ha precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 3/3/2023, n. 6444).
***
Impregiudicate le considerazioni che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione il Tribunale reputa che le tabelle elaborate nel D.M. 18/7/2025 ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 costituiscano un affidabile parametro di determinazione dell'entità del pregiudizio biologico risarcibile.
Per lesioni assimilabili a quelle subite dal SI (settantaseienne al momento dell'illecito), i Pt_1 valori tabellari indicano in € 963,40 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, invece, nella misura forfetaria minima di € 56,18.
Tenuto conto della consistenza dei postumi dell'incidente riscontrati dal dr. , dell'età Per_1 dell'infortunato e del valore del richiamato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente occorso all'istante può quantificarsi in almeno € 1.420,05. A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, in aggiunta, € 1.404,50 [(€ 56,18 x 15 gg. x 100%) + (€ 56,18 x 20 gg. x 50%)].
***
Non vi è prova che le lesioni riportate dal SI in occasione del sinistro abbiano provocato Pt_1 particolari sofferenze soggettive o ripercussioni negative di natura psicologica o alla vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento di somme supplementari rispetto a quelle corrispondenti ai valori minimi delle tabelle milanesi a titolo di danno morale o di personalizzazione di quello biologico.
***
L'estrema genericità delle deduzioni articolate sul punto nell'atto di citazione, non integrate negli scritti ex art. 183 c.p.c., impedisce di riconoscere all'istante, del pari, il ristoro dei danni patrimoniali invocati.
***
Per i motivi anzidetti l'entità dei pregiudizi patiti dal SI a seguito dell'incidente stradale, di Pt_1 natura solo non patrimoniale, in termini monetari equivale a € 2.824,55 (€ 1.420,05 + € 1.404,50).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore dell'obbligazione risarcitoria insoddisfatta implica che l'istante, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, possa pretendere dalle controparti gli interessi legali sul relativo importo, a decorrere dal 30/10/2018, secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Gli accessori in esame corrispondono in totale a € 311,89. I pregiudizi (non patrimoniali) occorsi alla vittima dell'illecito possono essere quantificati, pertanto, in € 3.136,44 (€ 2.824,55 + € 311,89).
***
Per stessa ammissione del SI il danno biologico controverso è stato indennizzato dalla Pt_1 CP_1 attraverso la corresponsione, in data 8/6/2020, dell'importo di € 730,00, equivalente, con interessi
[...] legali (€ 89,01) e rivalutazione monetaria (€ 135,78), a € 954,79 (€ 730,00 + € 89,01 + € 135,78).
Ne deriva che le parti convenute sono tenute a versare all'istante € 2.181,65 (€ 3.136,44 - € 954,79)
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
La notevole differenza tra la somma spettante all'attore e quella richiesta nelle fasi iniziali del processo e l'esorbitanza dell'importo offerto dalla a titolo transattivo rispetto al dovuto rendono ragione del CP_1 riconoscimento, in favore del SI di un terzo delle spese processuali contemplate dal D.M. n. Pt_1
55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 di non elevata complessità.
Alla luce di siffatti criteri gli oneri dovuti dalla e dal SI possono essere liquidati CP_1 CP_2 nella misura già ridotta di € 588,00 (€ 88,00 per esborsi, € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase di trattazione, € 150,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali di legge. Per le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica, già stimate in corso di causa, restano a carico delle parti in misura di un terzo ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2998/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara e Controparte_2 [...]
responsabili in solido per i danni non patrimoniali subiti da in CP_1 Parte_1 occasione dell'incidente stradale verificatosi a Sora (FR) il 30/10/2018;
➢ condanna e , in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
la somma di € 2.181,65 (oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza Parte_1
a quella del pagamento) a titolo di risarcimento dei danni oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 di di un terzo degli oneri di giudizio, stimabili nella misura già ridotta di 588,00, Parte_1 oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ pone a carico delle parti per un terzo ciascuna il pagamento degli oneri di consulenza tecnica.
Cassino, 4/12/2025
il giudice
LI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2998/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3/12/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., promossa dal SI Pt_1
(c.f. , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso
[...] CodiceFiscale_1 dall'avv. Giuseppe Megale, contro la (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, in Via Corte D'Appello n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pizzutelli, e il SI contumace Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'8/9/2021 il SI ha agito nei confronti della Parte_1 [...]
e del SI per ottenere il ristoro dei danni biologici, morali e Controparte_1 Controparte_2 materiali asseritamente subiti in un incidente avvenuto a Sora (FR) attorno alle 18:25 del 30/10/2018. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che nella circostanza era a bordo della Alfa 75 targata
FR432579, di sua proprietà, fermo in corrispondenza della rotonda di Piazza San Domenico, quando venne tamponato nella parte posteriore destra del veicolo dalla Fiat OB targata ES640RP, appartenente al SI (in quel frangente alla guida), assicurata per la r.c.a. con la . Controparte_2 CP_1
Ha riferito, nello stesso tempo, che all'urto, tale da provocargli serie lesioni craniche e cervicali, fecero seguito quarantatré giorni di inabilità temporanea assoluta o parziale, una riduzione permanente dell'integrità fisica, estesa all'apparato uditivo, stimabile in misura del 12% e la necessità di sostenere ingenti costi (in tutto € 1.971,01) per ripristinare la piena funzionalità dell'automobile incidentata. A detta del SI si sarebbero rivelati inutili tutti i tentativi volti a conseguire gli importi effettivamente Pt_1 dovuti prima dell'avvio del processo, avendo ricevuto dalla (con la quale all'epoca Controparte_3 era assicurato) e dalla soltanto € 1.200,00 e € 730,00 a titolo di risarcimento, nell'ordine, CP_1 dei pregiudizi materiali e biologici. Sulla scorta di tali rilievi l'istante ha chiesto la condanna solidale dei convenuti alla corresponsione delle somme residue, quantificate in € 25.108,25, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o nella diversa cifra spettante, e al rimborso di tutti gli oneri processuali.
***
Costituita con comparsa del 29/11/2021, la ha negato la riconducibilità agli accadimenti del CP_1
30/10/2018 delle patologie uditive descritte dal SI Ha dato conto, nella stessa prospettiva, Pt_1 dell'idoneità della somma ricevuta dall'attore a titolo di risarcimento del danno biologico (pari, come detto,
a € 730,00) a ristorare i pregiudizi fisici scaturiti dall'evento. In forza di quanto precede la società ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa e per il riconoscimento in proprio favore delle spese di lite.
***
Il SI è rimasto contumace. CP_2
*** Nelle successive fasi del processo il dr. è stato nominato consulente tecnico d'ufficio Persona_1 per la valutazione medico legale delle lesioni lamentate dal SI in conseguenza del sinistro. Pt_1
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della versione definitiva dell'elaborato peritale e l'espletamento delle prove orali, all'udienza del 3/12/2025 la in via conciliativa ha offerto alla controparte CP_1
l'importo omnicomprensiva di € 4.000,00 a titolo di riparazione del danno, il rimborso della metà degli oneri di consulenza tecnica e la rifusione delle spese processuali liquidate dal giudice, purché riferite ai parametri del D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
Il SI ha declinato l'offerta pretendendo un risarcimento non inferiore a € 18.000,00. Pt_1
In assenza di accordo la controversia è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale è dell'avviso che le richieste di condanna avanzate dall'attore debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che la dinamica del sinistro riportata nell'atto di citazione ha trovato conferma nella testimonianza del SI , presente in Piazza San Domenico. Testimone_1
A suo dire, in particolare, la vettura di proprietà del convenuto urtò da tergo la Alfa 75 dell'istante, ferma all'altezza della rotonda ubicata lungo l'asse viario per consentire ad altre automobili di procedere oltre.
Il teste ha anche fatto riferimento alla sensazione di dolore al cranio accusata in quel frangente dall'attore.
Nessun elemento consente di ricondurre parte della responsabilità dell'incidente al SI Pt_1
Non è contestato che al momento dell'incidente il SI fosse assicurato con la . CP_2 CP_1
Se ne desume che ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 del d.lgs. n. 209/2005 il proprietario della Fiat
OB e la compagnia assicurativa sono chiamate a rispondere in via solidale delle conseguenze pregiudizievoli dell'evento a titolo, rispettivamente, di responsabile civile e di assicuratore della vettura.
***
La perizia a firma del dr. attesta, al riguardo, che il SI è affetto da “lievi postumi di Per_1 Pt_1 cervicefalgia post traumatica” a cui si associano limitazioni nella nell'estensione e nella rotazione del collo.
Per il consulente tecnico si è al cospetto di lesioni senz'altro compatibili con l'incidente del 30/10/2018. Tes_ Visto il contenuto della deposizione del SI , non vi è motivo di supporre che le patologie in questione, ormai stabilizzate, trovino origine in un evento diverso dall'incidente per il quale si procede.
Sebbene i SIi e abbiano dichiarato che dopo il sinistro Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
l'attore aveva cominciato ad accusare problemi all'udito, il dr. ha escluso, per converso, che anche Per_1 tali inconvenienti possano essere ricondotti, sul piano causale, ai traumi scaturiti dal tamponamento.
Depone in questo senso, in effetti, la lieve entità dell'urto provocato dal SI , a sua volta CP_1 desumibile dalle modalità di verificazione del sinistro, avvenuto in corrispondenza di una rotonda Tes_ frequentata da più veicoli (oltre alle vetture delle parti in causa, quella del SI e le automobili alle quali l'attore aveva dato la precedenza) e la limitata entità delle lesioni cervicali che ne sono derivate.
Secondo le indicazioni del dr. , di conseguenza, al SI vanno riconosciuti danni da Per_1 Pt_1 inabilità temporanea assoluta di quindici giorni e danni da inabilità temporanea al 50% di venti giorni.
Si deve ritenere, ancora, che l'incidente abbia procurato all'infortunato lesioni dell'integrità fisica del 2%.
***
In una pronuncia relativamente recente la Corte di Cassazione ha precisato che “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. 3/3/2023, n. 6444).
***
Impregiudicate le considerazioni che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione il Tribunale reputa che le tabelle elaborate nel D.M. 18/7/2025 ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 costituiscano un affidabile parametro di determinazione dell'entità del pregiudizio biologico risarcibile.
Per lesioni assimilabili a quelle subite dal SI (settantaseienne al momento dell'illecito), i Pt_1 valori tabellari indicano in € 963,40 l'ammontare del punto base di invalidità. L'importo relativo a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidato, invece, nella misura forfetaria minima di € 56,18.
Tenuto conto della consistenza dei postumi dell'incidente riscontrati dal dr. , dell'età Per_1 dell'infortunato e del valore del richiamato punto di invalidità, il danno alla salute di carattere permanente occorso all'istante può quantificarsi in almeno € 1.420,05. A titolo di inabilità temporanea vanno liquidati, in aggiunta, € 1.404,50 [(€ 56,18 x 15 gg. x 100%) + (€ 56,18 x 20 gg. x 50%)].
***
Non vi è prova che le lesioni riportate dal SI in occasione del sinistro abbiano provocato Pt_1 particolari sofferenze soggettive o ripercussioni negative di natura psicologica o alla vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento di somme supplementari rispetto a quelle corrispondenti ai valori minimi delle tabelle milanesi a titolo di danno morale o di personalizzazione di quello biologico.
***
L'estrema genericità delle deduzioni articolate sul punto nell'atto di citazione, non integrate negli scritti ex art. 183 c.p.c., impedisce di riconoscere all'istante, del pari, il ristoro dei danni patrimoniali invocati.
***
Per i motivi anzidetti l'entità dei pregiudizi patiti dal SI a seguito dell'incidente stradale, di Pt_1 natura solo non patrimoniale, in termini monetari equivale a € 2.824,55 (€ 1.420,05 + € 1.404,50).
***
L'appartenenza alla categoria dei debiti di valore dell'obbligazione risarcitoria insoddisfatta implica che l'istante, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, possa pretendere dalle controparti gli interessi legali sul relativo importo, a decorrere dal 30/10/2018, secondo il sistema di commisurazione prefigurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Gli accessori in esame corrispondono in totale a € 311,89. I pregiudizi (non patrimoniali) occorsi alla vittima dell'illecito possono essere quantificati, pertanto, in € 3.136,44 (€ 2.824,55 + € 311,89).
***
Per stessa ammissione del SI il danno biologico controverso è stato indennizzato dalla Pt_1 CP_1 attraverso la corresponsione, in data 8/6/2020, dell'importo di € 730,00, equivalente, con interessi
[...] legali (€ 89,01) e rivalutazione monetaria (€ 135,78), a € 954,79 (€ 730,00 + € 89,01 + € 135,78).
Ne deriva che le parti convenute sono tenute a versare all'istante € 2.181,65 (€ 3.136,44 - € 954,79)
***
Sulla cifra decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del saldo.
***
La notevole differenza tra la somma spettante all'attore e quella richiesta nelle fasi iniziali del processo e l'esorbitanza dell'importo offerto dalla a titolo transattivo rispetto al dovuto rendono ragione del CP_1 riconoscimento, in favore del SI di un terzo delle spese processuali contemplate dal D.M. n. Pt_1
55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00 di non elevata complessità.
Alla luce di siffatti criteri gli oneri dovuti dalla e dal SI possono essere liquidati CP_1 CP_2 nella misura già ridotta di € 588,00 (€ 88,00 per esborsi, € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 150,00 per la fase di trattazione, € 150,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali di legge. Per le stesse ragioni le spese di consulenza tecnica, già stimate in corso di causa, restano a carico delle parti in misura di un terzo ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2998/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara e Controparte_2 [...]
responsabili in solido per i danni non patrimoniali subiti da in CP_1 Parte_1 occasione dell'incidente stradale verificatosi a Sora (FR) il 30/10/2018;
➢ condanna e , in solido tra loro, a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1
la somma di € 2.181,65 (oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza Parte_1
a quella del pagamento) a titolo di risarcimento dei danni oggetto delle statuizioni che precedono;
➢ condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 di di un terzo degli oneri di giudizio, stimabili nella misura già ridotta di 588,00, Parte_1 oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ pone a carico delle parti per un terzo ciascuna il pagamento degli oneri di consulenza tecnica.
Cassino, 4/12/2025
il giudice
LI AR