CASS
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 3
- 1. Anno 2025 - Pagina 4https://dirittifondamentali.it/
CategoriaAnno 2025 La Cassazione penale si pronuncia in tema di elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona stabilendo che lo stesso si sostanzia nel sufficiente dolo generico, non essendo richiesto alcun dolo specifico.(Cass. pen., Sez. V, sent. 14/03/2025 (data ud. 28/01/2025), n. 10357) L'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) si sostanzia nelsufficiente dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittimarestrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione. Non viene richiesto alcun dolospecifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente. Dichiarata …
Leggi di più… - 2. L’avvocato ha diritto di accesso alle intercettazioniRedazione · https://ildiritto.it/ · 21 febbraio 2025
- 3. Cassazione penale e tribunali di meritohttps://dirittifondamentali.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NA RC SO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 22/04/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RC SO NA e ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che in data 19 marzo 2024 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha ritenuto NA gravemente indiziato della Penale Sent. Sez. 6 Num. 6529 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 04/12/2024 commissione dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8-13, 16-19, 21, 23) e di cui agli artt. 110, 56 e 629, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen (capo 49). 2. L'avvocato Angela Porcelli, nell'interesse di NA, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la nullità dell'ordinanza impugnata, e della stessa ordinanza genetica, in ragione della lesione del diritto di difesa conseguente all'intempestiva messa a disposizione dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Il difensore premette di aver dedotto innanzi al Tribunale del riesame l'illegittima compressione del diritto di difesa, per effetto della tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali, ma rileva che l'eccezione sarebbe stata illegittimamente disattesa. L'avvocato Porcelli precisa che: - In data 13 aprile 2024 è stato nominato difensore di fiducia da RC SO NA, successivamente all'esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma che ha disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente;
- in data 15 aprile 2024 ha proposto richiesta di riesame di tale ordinanza e ha richiesto al Pubblico Ministero procedente il rilascio di copia dei supporti informatici;
- in data 17 aprile 2024 il Pubblico ministero ha autorizzato la messa a disposizione dei supporti informatici richiesti dal difensore;
- solo in data 17 aprile 2024, recatosi presso la segreteria del Pubblico Ministero per ricevere le copie degli atti, è venuto a conoscenza che i supporti delle intercettazione erano depositati presso la c.d. sala del Centro per l'Intercettazione delle Comunicazioni Elettroniche (CICE); - in data 17 aprile 2024, nel primo pomeriggio il difensore, recatosi presso il CICE, ha, tuttavia, accertato che quest'ufficio era chiuso, come il giorno successivo, che era sabato;
Il lunedì 22 aprile 2024 si è, dunque, celebrata l'udienza del procedimento di riesame senza che il difensore avesse avuto la possibilità di ascoltare le intercettazioni a causa dell'ingiustificato lasso di tempo decorso tra la concessione dell'autorizzazione da parte del pubblico ministero e l'effettiva messa a disposizione dei supporti. Ad avviso del difensore, dunque, l'impossibilità fisica di accedere all'ufficio C.I.C.E., che costituisce pur sempre un'articolazione dipendente dalla Procura della 2 Repubblica presso il Tribunale di Roma, avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, pregiudicando l'accesso alla copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite. La violazione del diritto di difesa comporterebbe, a causa dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, l'integrale caducazione dell'ordinanza cautelare, che, sulle stesse, si fonda. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la nullità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le stesse non sono stare tempestivamente messe a disposizione della difesa. Il difensore rileva che il Giudice per le indagini preliminari ha posto a raffronto le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da IA AN e, in misura minore, da RE IC con le risultanze delle intercettazioni, indicate mediante il riferimento al numero di R.I.T. Pertanto, una volta dichiarate inutilizzabili le intercettazioni, non residuerebbero più elementi indizianti nei confronti del ricorrente;
l'ordinanza impugnata, peraltro, non avrebbe chiarito la valenza da attribuirsi alle dichiarazioni dei chiamanti in reità IA AN e RE IC. 3. Con istanza depositata in data 4 novembre 2024 l'avvocato Angela Porcelli ha chiesto la trattazione orale del ricorso. In data 18 novembre 2024 il difensore ha depositato una memoria, ribadendo le proprie censure e insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica in ragione della tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali. 3. Il motivo è infondato. 3.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento 3 c)- cautelare, anche se non depositate. La Corte costituzionale, in questa pronuncia ha affermato che «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria», e che la tutela del diritto di difesa, in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita, impone che ai difensori sia riconosciuto il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero. L'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione vigente, modificata dall'art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, sancisce che «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni». La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi, ha statuito che, a seguito dell'adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l'ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l'istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01 e -02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868-02). L'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. peri., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01). 3.2. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 293 cod. proc. pen., in quanto ha rilevato che il Pubblico Ministero, con provvedimento notificato in data 17 aprile 2024, ha autorizzato tempestivamente (rispetto alla richiesta presentata in data 15 aprile 2024) il difensore ad ottenere copia dei supporti informatici delle intercettazione eseguite. Il Tribunale, con motivazione logica e puntuale, ha, inoltre, rilevato che il difensore non ha documentato compiutamente la propria eccezione (fií fine non può essere utilizzata la documentazione fotografica, asseritamente attestante gli accessi all'ufficio C.I.C.E., in quanto queste immagini ritraevano solo la porta 4 chiusa dell'ufficio ascolto;
parimenti non è rilevante l'e-mail del 19 aprile 2024, con la quale la Segreteria dell'ufficio del Pubblico Ministero ha dato unicamente atto di essere venuta a conoscenza che un collaboratore del difensore «è sceso alla sala Cice per la copia dei Rit». Il difensore, peraltro, non ha chiarito perché, una volta autorizzato dal Pubblico Ministero in data 17 aprile 2024, non si sia recato prontamente presso la sede del C.I.C.E., anche a mezzo di collaboratori delegati per l'incombente, e non già nel primo pomeriggio (atteso che l'udienza di riesame era fissata per il lunedì mattina successivo, il materiale informatico era copioso, e che vi era il rischio della chiusura pomeridiana dell'ufficio). Non possono, inoltre, essere esaminate le attestazioni prodotte dal difensore nel presente giudizio e acquisite successivamente all'adozione dell'ordinanza impugnata. In tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, in quanto sono inammissibili (ex plurimis: Sez. 3, n. 23151 del 24/01/20190, Zamparini, Rv. 275982-01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 - 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Di Puorto Rv. 255308 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la nullità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto non sono stare tempestivamente messe a disposizione della difesa. 5. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto non è stato dimostrato il presupposto di tale eccezione, costituito dalla tardiva messa a disposizione in favore del difensore dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nel presente procedimento. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da RC SO NA e ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che in data 19 marzo 2024 ha applicato nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha ritenuto NA gravemente indiziato della Penale Sent. Sez. 6 Num. 6529 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 04/12/2024 commissione dei delitti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), e di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 8-13, 16-19, 21, 23) e di cui agli artt. 110, 56 e 629, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen (capo 49). 2. L'avvocato Angela Porcelli, nell'interesse di NA, ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore ha eccepito la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la nullità dell'ordinanza impugnata, e della stessa ordinanza genetica, in ragione della lesione del diritto di difesa conseguente all'intempestiva messa a disposizione dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Il difensore premette di aver dedotto innanzi al Tribunale del riesame l'illegittima compressione del diritto di difesa, per effetto della tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali, ma rileva che l'eccezione sarebbe stata illegittimamente disattesa. L'avvocato Porcelli precisa che: - In data 13 aprile 2024 è stato nominato difensore di fiducia da RC SO NA, successivamente all'esecuzione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Roma che ha disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente;
- in data 15 aprile 2024 ha proposto richiesta di riesame di tale ordinanza e ha richiesto al Pubblico Ministero procedente il rilascio di copia dei supporti informatici;
- in data 17 aprile 2024 il Pubblico ministero ha autorizzato la messa a disposizione dei supporti informatici richiesti dal difensore;
- solo in data 17 aprile 2024, recatosi presso la segreteria del Pubblico Ministero per ricevere le copie degli atti, è venuto a conoscenza che i supporti delle intercettazione erano depositati presso la c.d. sala del Centro per l'Intercettazione delle Comunicazioni Elettroniche (CICE); - in data 17 aprile 2024, nel primo pomeriggio il difensore, recatosi presso il CICE, ha, tuttavia, accertato che quest'ufficio era chiuso, come il giorno successivo, che era sabato;
Il lunedì 22 aprile 2024 si è, dunque, celebrata l'udienza del procedimento di riesame senza che il difensore avesse avuto la possibilità di ascoltare le intercettazioni a causa dell'ingiustificato lasso di tempo decorso tra la concessione dell'autorizzazione da parte del pubblico ministero e l'effettiva messa a disposizione dei supporti. Ad avviso del difensore, dunque, l'impossibilità fisica di accedere all'ufficio C.I.C.E., che costituisce pur sempre un'articolazione dipendente dalla Procura della 2 Repubblica presso il Tribunale di Roma, avrebbe leso il diritto di difesa del ricorrente, pregiudicando l'accesso alla copia dei supporti informatici delle intercettazioni eseguite. La violazione del diritto di difesa comporterebbe, a causa dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, l'integrale caducazione dell'ordinanza cautelare, che, sulle stesse, si fonda. 2.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la nullità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le stesse non sono stare tempestivamente messe a disposizione della difesa. Il difensore rileva che il Giudice per le indagini preliminari ha posto a raffronto le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da IA AN e, in misura minore, da RE IC con le risultanze delle intercettazioni, indicate mediante il riferimento al numero di R.I.T. Pertanto, una volta dichiarate inutilizzabili le intercettazioni, non residuerebbero più elementi indizianti nei confronti del ricorrente;
l'ordinanza impugnata, peraltro, non avrebbe chiarito la valenza da attribuirsi alle dichiarazioni dei chiamanti in reità IA AN e RE IC. 3. Con istanza depositata in data 4 novembre 2024 l'avvocato Angela Porcelli ha chiesto la trattazione orale del ricorso. In data 18 novembre 2024 il difensore ha depositato una memoria, ribadendo le proprie censure e insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica in ragione della tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali. 3. Il motivo è infondato. 3.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento 3 c)- cautelare, anche se non depositate. La Corte costituzionale, in questa pronuncia ha affermato che «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria», e che la tutela del diritto di difesa, in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita, impone che ai difensori sia riconosciuto il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero. L'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella formulazione vigente, modificata dall'art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, sancisce che «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni». La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi, ha statuito che, a seguito dell'adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delle conversazioni captate, anche mediante l'ascolto delle tracce foniche, in vista del giudizio di riesame e senza che l'istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01 e -02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868-02). L'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. peri., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689-01). 3.2. Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 293 cod. proc. pen., in quanto ha rilevato che il Pubblico Ministero, con provvedimento notificato in data 17 aprile 2024, ha autorizzato tempestivamente (rispetto alla richiesta presentata in data 15 aprile 2024) il difensore ad ottenere copia dei supporti informatici delle intercettazione eseguite. Il Tribunale, con motivazione logica e puntuale, ha, inoltre, rilevato che il difensore non ha documentato compiutamente la propria eccezione (fií fine non può essere utilizzata la documentazione fotografica, asseritamente attestante gli accessi all'ufficio C.I.C.E., in quanto queste immagini ritraevano solo la porta 4 chiusa dell'ufficio ascolto;
parimenti non è rilevante l'e-mail del 19 aprile 2024, con la quale la Segreteria dell'ufficio del Pubblico Ministero ha dato unicamente atto di essere venuta a conoscenza che un collaboratore del difensore «è sceso alla sala Cice per la copia dei Rit». Il difensore, peraltro, non ha chiarito perché, una volta autorizzato dal Pubblico Ministero in data 17 aprile 2024, non si sia recato prontamente presso la sede del C.I.C.E., anche a mezzo di collaboratori delegati per l'incombente, e non già nel primo pomeriggio (atteso che l'udienza di riesame era fissata per il lunedì mattina successivo, il materiale informatico era copioso, e che vi era il rischio della chiusura pomeridiana dell'ufficio). Non possono, inoltre, essere esaminate le attestazioni prodotte dal difensore nel presente giudizio e acquisite successivamente all'adozione dell'ordinanza impugnata. In tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, in quanto sono inammissibili (ex plurimis: Sez. 3, n. 23151 del 24/01/20190, Zamparini, Rv. 275982-01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, Notarianni, Rv. 256445 - 01; Sez. 2, n. 8460 del 14/02/2013, Di Puorto Rv. 255308 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la nullità e l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto non sono stare tempestivamente messe a disposizione della difesa. 5. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto non è stato dimostrato il presupposto di tale eccezione, costituito dalla tardiva messa a disposizione in favore del difensore dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite nel presente procedimento. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.