CASS
Sentenza 7 ottobre 2021
Sentenza 7 ottobre 2021
Massime • 1
E' inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze interlocutorie pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare su eccezioni e questioni preliminari, in quanto le stesse non sono autonomamente impugnabili, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio, meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio e suscettibili di essere sempre modificati fino al momento della decisione. (Fattispecie in tema di ordinanza del giudice per l'udienza preliminare dichiarativa dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2021, n. 36372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36372 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel procedimento nei confronti di US GR, nato a [...] il [...] US MU, nato a [...] il [...] US ZI, nato a [...] il [...] ID TO, nato a [...] il [...] ID LU, nato a [...] il [...] GA LO, nato a [...] il [...] IC PA, nato a [...] il [...] RO EP, nato a [...] il [...] RE OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 3/2/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36372 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 08/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, provvedendo sulle eccezioni sollevate dagli imputati nel corso dell'udienza preliminare, ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Asti e ha dichiarato inutilizzabili gli atti di indagine compiuti successivamente al 30 novembre 2017. Dato atto della particolare complessità delle investigazioni, relative a dieci indagati per plurime frodi fiscali, con la conseguente applicabilità del termine di un anno alle indagini ai sensi dell'art. 407, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., decorrente dalla data di iscrizione della notizia di reato, dunque dal 30 novembre 2016, il Giudice dell'udienza preliminare ne ha rilevato l'avvenuto decorso in data 30 novembre 2017, dichiarando di conseguenza l'inutilizzabilità di quelli successivi. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti. Premessa l'impugnabilità del provvedimento adottato dal Giudice dell'udienza preliminare, in quanto emesso in fase antecedente al dibattimento o alla fase preliminare dello stesso, con la conseguente inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 586 cod. proc. pen., ha eccepito la tardività della eccezione di inutilizzabilità sollevata da GR, MU e ZI US e da TO ID, in quanto la stessa, da sollevare nella prima occasione utile, non riguardando una inutilizzabilità patologica, avrebbe potuto essere sollevata nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2018, innanzi al Tribunale del riesame di Torino, quando, però, nessuno degli indagati aveva sollevato la questione, con la conseguente tardività della proposizione della eccezione il 25 febbraio 2020, nel corso dell'udienza preliminare. Ha, inoltre, lamentato la mancata considerazione della sospensione feriale dei termini, che avrebbe dovuto condurre a differire il termine di durata massima delle indagini preliminari al 30 dicembre 2017 anziché al 30 novembre 2017, come indicato dal Giudice dell'udienza preliminare, e la genericità della eccezione di inutilizzabilità, che avrebbe dovuto contenere la specifica indicazione degli atti d'indagine inutilizzabili in relazione a ogni contestazione, tenendo conto dei fatti nuovi contestati dal pubblico ministero nel corso dell'udienza del 14 gennaio 2020. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, a causa della tardività della eccezione di inutilizzabilità e della mancata considerazione, nella 2 individuazione del termine di scadenza delle indagini preliminari, della sospensione feriale dei termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto nei confronti di un provvedimento non impugnabile. 2. L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, da proporre immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459), con il conseguente onere per le parti di eccepirla tempestivamente, cui consegue l'obbligo per il giudice di esaminare l'eccezione e di indicare alle parti gli atti utilizzabili ai fini della decisione. Tale provvedimento non è, però, autonomamente impugnabile, tantomeno mediante ricorso per cassazione, posto che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, appunto, la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati, sono impugnabili autonomamente solamente le sentenze e le ordinanze in materia cautelare. Ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, il ricorso per cassazione può essere sempre proposto nei confronti dei provvedimenti sulla libertà personale e delle sentenze, quando non sono altrimenti impugnabili, ma tra tali provvedimenti non rientra certamente il provvedimento adottato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti oggetto del ricorso in esame. Le ordinanze interlocutorie pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, quale quella impugnata, sono meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio (cfr. sul tema Sez. 3, n. 35201 del 10/04/2017, C., Rv. 270682; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991, Zacco, Rv. 188080; Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985), e, proprio perché prodromiche ad altro provvedimento e suscettibili di essere sempre modificate fino al momento della decisione, non sono idonee ad arrecare alle parti alcun pregiudizio insanabile (pregiudizio che nel caso in esame non è neppure stato indicato, essendosi conclusa l'udienza preliminare con l'emissione del decreto che dispone il giudizio), e non sono, pertanto, autonomamente impugnabili, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio, i cui eventuali vizi 3 fr: rientrano tra le nullità tipiche previste dall'art. 429 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767). 3. Deve anche escludersi che il provvedimento censurato abbia i caratteri dell'atto abnorme, secondo la nozione che ne è stata data dalle Sezioni Unite con le sentenze TT (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, TT, Rv. 238240) e NI (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NI, Rv. 243590), non avendo natura decisoria, né la possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, posto che non ha determinato una indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica, in quanto dopo la lettura in udienza dell'ordinanza impugnata l'udienza preliminare è proseguita fino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio. 4. Le censure in ordine a detta dichiarazione di inutilizzabilità potranno essere utilmente fatte valere, se rilevanti, mediante l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio, secondo la regola generale di cui all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., in base alla quale i provvedimenti di carattere istruttorio adottati nel corso del giudizio possono essere impugnati unitamente alla sentenza che lo ha definito, posto che la dichiarazione di inutilizzabilità di cui il pubblico ministero si duole non ha inciso sulla pronunzia del decreto che dispone il giudizio e potrà, comunque, essere rivalutata nel corso del giudizio stesso e, in ogni caso, se confermata, essere oggetto di impugnazione unitamente alla sentenza. 5. Deve, dunque, concludersi per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in quanto proposto nei confronti di atto non impugnabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 8/9/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36372 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 08/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, provvedendo sulle eccezioni sollevate dagli imputati nel corso dell'udienza preliminare, ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Asti e ha dichiarato inutilizzabili gli atti di indagine compiuti successivamente al 30 novembre 2017. Dato atto della particolare complessità delle investigazioni, relative a dieci indagati per plurime frodi fiscali, con la conseguente applicabilità del termine di un anno alle indagini ai sensi dell'art. 407, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., decorrente dalla data di iscrizione della notizia di reato, dunque dal 30 novembre 2016, il Giudice dell'udienza preliminare ne ha rilevato l'avvenuto decorso in data 30 novembre 2017, dichiarando di conseguenza l'inutilizzabilità di quelli successivi. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti. Premessa l'impugnabilità del provvedimento adottato dal Giudice dell'udienza preliminare, in quanto emesso in fase antecedente al dibattimento o alla fase preliminare dello stesso, con la conseguente inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 586 cod. proc. pen., ha eccepito la tardività della eccezione di inutilizzabilità sollevata da GR, MU e ZI US e da TO ID, in quanto la stessa, da sollevare nella prima occasione utile, non riguardando una inutilizzabilità patologica, avrebbe potuto essere sollevata nel corso dell'udienza del 9 ottobre 2018, innanzi al Tribunale del riesame di Torino, quando, però, nessuno degli indagati aveva sollevato la questione, con la conseguente tardività della proposizione della eccezione il 25 febbraio 2020, nel corso dell'udienza preliminare. Ha, inoltre, lamentato la mancata considerazione della sospensione feriale dei termini, che avrebbe dovuto condurre a differire il termine di durata massima delle indagini preliminari al 30 dicembre 2017 anziché al 30 novembre 2017, come indicato dal Giudice dell'udienza preliminare, e la genericità della eccezione di inutilizzabilità, che avrebbe dovuto contenere la specifica indicazione degli atti d'indagine inutilizzabili in relazione a ogni contestazione, tenendo conto dei fatti nuovi contestati dal pubblico ministero nel corso dell'udienza del 14 gennaio 2020. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, a causa della tardività della eccezione di inutilizzabilità e della mancata considerazione, nella 2 individuazione del termine di scadenza delle indagini preliminari, della sospensione feriale dei termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto nei confronti di un provvedimento non impugnabile. 2. L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, da proporre immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459), con il conseguente onere per le parti di eccepirla tempestivamente, cui consegue l'obbligo per il giudice di esaminare l'eccezione e di indicare alle parti gli atti utilizzabili ai fini della decisione. Tale provvedimento non è, però, autonomamente impugnabile, tantomeno mediante ricorso per cassazione, posto che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, appunto, la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati, sono impugnabili autonomamente solamente le sentenze e le ordinanze in materia cautelare. Ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, il ricorso per cassazione può essere sempre proposto nei confronti dei provvedimenti sulla libertà personale e delle sentenze, quando non sono altrimenti impugnabili, ma tra tali provvedimenti non rientra certamente il provvedimento adottato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti oggetto del ricorso in esame. Le ordinanze interlocutorie pronunciate dal giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, quale quella impugnata, sono meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio (cfr. sul tema Sez. 3, n. 35201 del 10/04/2017, C., Rv. 270682; Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991, Zacco, Rv. 188080; Sez. 1, n. 789 del 06/02/1996, Anzalone, Rv. 203985), e, proprio perché prodromiche ad altro provvedimento e suscettibili di essere sempre modificate fino al momento della decisione, non sono idonee ad arrecare alle parti alcun pregiudizio insanabile (pregiudizio che nel caso in esame non è neppure stato indicato, essendosi conclusa l'udienza preliminare con l'emissione del decreto che dispone il giudizio), e non sono, pertanto, autonomamente impugnabili, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio, i cui eventuali vizi 3 fr: rientrano tra le nullità tipiche previste dall'art. 429 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020, Formenti, Rv. 279767). 3. Deve anche escludersi che il provvedimento censurato abbia i caratteri dell'atto abnorme, secondo la nozione che ne è stata data dalle Sezioni Unite con le sentenze TT (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, TT, Rv. 238240) e NI (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, NI, Rv. 243590), non avendo natura decisoria, né la possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, posto che non ha determinato una indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica, in quanto dopo la lettura in udienza dell'ordinanza impugnata l'udienza preliminare è proseguita fino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio. 4. Le censure in ordine a detta dichiarazione di inutilizzabilità potranno essere utilmente fatte valere, se rilevanti, mediante l'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudizio, secondo la regola generale di cui all'art. 586, comma 1, cod. proc. pen., in base alla quale i provvedimenti di carattere istruttorio adottati nel corso del giudizio possono essere impugnati unitamente alla sentenza che lo ha definito, posto che la dichiarazione di inutilizzabilità di cui il pubblico ministero si duole non ha inciso sulla pronunzia del decreto che dispone il giudizio e potrà, comunque, essere rivalutata nel corso del giudizio stesso e, in ogni caso, se confermata, essere oggetto di impugnazione unitamente alla sentenza. 5. Deve, dunque, concludersi per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in quanto proposto nei confronti di atto non impugnabile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 8/9/2021