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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6727/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MALATESTA BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MALATESTA BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, nato a [...] il Parte_1 29.4.1960, e nata a [...] il [...], agiscono Controparte_1 congiuntamente per chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli ai sensi degli artt. 337bis e ter e seguenti cc.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio, dalla quale sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]. Per_2
I ricorrenti, nell'atto del ricorso, hanno chiesto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa familiare alla una regolamentazione dettagliata del CP_1 calendario di visite madre-figli, l'assegno di mantenimento a carico della stessa di 200,00€ mensili, oltre che il pagamento a suo carico della scuola privata del figlio , di circa 500,00 € mensili. Per_2 pagina 1 di 5 Alla prima udienza del 2.10.2025, si è svolta l'audizione dei ricorrenti, presenti personalmente. Hanno riferito che i figli trascorrono la maggior parte del tempo con il padre, presso la sua abitazione a AR dell'EM in via San Donato n 190. Tuttavia, il figlio vede la madre Per_2 quotidianamente. La madre ha spiegato che, essendo stata lei a voler far frequentare al figlio minore una scuola privata, pagherà lei la retta della scuola. Per tale motivo, tratterà l'assegno unico. A domanda del Giudice, le parti hanno manifestato il loro consenso affinché l'assegno unico venga percepito esclusivamente dalla madre.
Alla medesima udienza, i ricorrenti hanno modificato l'accordo presentato nell'atto del ricorso, escludendo l'assegnazione della casa coniugale alla ORa, considerato che i figli sono già conviventi con il padre presso l'abitazione sita in AR dell'EM in via San Donato n 190, presso cui trasferiranno la loro residenza. Il procuratore ha insistito nel ricorso, escludendo l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Queste le condizioni delle parti:
1.I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente con il padre presso il quale fisseranno la residenza anagrafica ossia a AR LLEM (BO), in via San Donato, 190.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in via Alfredo Calzolari, n. 26 a Bologna, di proprietà esclusiva della ORa
, è assegnata alla stessa, con tutti gli arredi. Controparte_1
3. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Durante il periodo scolastico, al termine delle lezioni, alle ore 14:00 circa, tutti i giorni, compreso il pranzo e lo svolgimento dei compiti per poi rientrare nella casa paterna all'ora di cena, verso le 19;00 in maniera autonoma oppure tramite il padre che passerà a prenderli. I minori trascorreranno weekend alternati con entrambi i genitori e precisamente dalle ore 14:00 del sabato al lunedì mattina.
Nei mesi estivi, i ragazzi saranno liberi di frequentare entrambi i genitori nei tempi e nei giorni che riterranno più consoni per le loro esigenze;
così come potranno continuare a rispettare lo stesso calendario previsto nei mesi invernali compreso la previsione dei weekend alternati. Entrambi i minori trascorreranno ad agosto un periodo di vacanza pari a due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore. Il periodo sarà comunicato dalla ORa negli anni dispari, entro il 30 CP_1 aprile di ogni anno, iniziando da quest'anno;
a. Nella giornata del compleanno di e di , si potrà organizzare una serata da Persona_1 Per_2 trascorrere insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo degli stessi e compatibilmente alle esigenze dei figli;
b. entrambi i minori trascorreranno con il padre il giorno del di lui genetliaco ed il giorno della Festa del Papà e, sinallagmaticamente, trascorreranno con la madre il giorno del di lei genetliaco ed il giorno della Festa della Mamma;
c. Per le Festività di Natale: i minori trascorreranno la giornata della Vigilia, Natale e 31 dicembre con la madre e NT NO e il primo gennaio con il padre ad anni alterni, iniziando da quest'anno con la madre;
d. Per le Festività Pasquali: i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni, iniziando dall'anno prossimo (2026);
pagina 2 di 5 Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle esigenze dei figli, la frequentazione dovrà intendersi libera e suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione tenendo conto anche dell'età dei ragazzi.
Ogni eventuale scostamento - di giorni, orari o di pernottamenti- dipenderà esclusivamente dalla insindacabile volontà dei figli minori, in ragione delle proprie esigenze;
4. quanto all'assegno di mantenimento la ORa verserà al OR , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli minorenni, l'importo mensile di € 200,00 (duecentovirgolazerozero) entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT. Nel contributo ordinario di mantenimento sono ricomprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – così come indicato nel Protocollo sulle spese ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Bologna che si richiama integralmente;
5.La ORa si obbliga a pagare l'intero corso di studi di;
attualmente lo stesso CP_1 Per_2 frequenta il secondo anno IPIA presso la scuola privata Salesiani, a Bologna, sostenendo, attualmente una spesa pari ad euro 5.000,00 annuali, suddivisi in rate da euro 500,00 mensili da versare direttamente alla Scuola;
6. la ORa acconsente che la deduzione fiscale relativa ai figli sia operata al 50% dal CP_1 OR , e viceversa ai sensi di legge;
Parte_1
7.l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ORa per entrambi i CP_1 figli;
attualmente la somma è pari ad euro 340,00 al mese per entrambi;
8. entrambi i genitori si impegnano a concedere le opportune autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del minore;
9.le Parti danno atto, altresì, che ciascuno di essi gode di adeguati redditi propri, di essere economicamente autosufficienti e di non avere altri beni in comune oltre quello dinanzi citato e, conseguentemente, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
10. Spese legali compensate.
*******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente provvedimento camerale.
Nel caso di specie, il figlio ha raggiunto la maggior età nel corso del procedimento. Persona_1
Pertanto, in tema di affidamento, il Tribunale dispone solo per il figlio minore , essendo Per_2 riconosciuta al primogenito la capacità di decidere autonomamente. Diversamente, si statuisce sulle questioni di natura economica riguardanti il figlio maggiore, permanendo il dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, e , alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della Persona_1 Per_2 capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido del minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse del figlio , ovvero l'affidamento Per_2 condiviso e la collocazione prevalente presso il padre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione della madre (non collocataria) con il figlio, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, pagina 3 di 5 Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Nel caso di specie, le parti si sono premurate di predisporre un dettagliatissimo calendario di visite che tiene conto degli impegni lavorativi della madre, garantendo, comunque, una frequentazione idonea e regolare con il figlio.
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze del minore, la scelta di porre a carico della madre, l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile complessivo di Per_2 200 €, comprensivo del 50% delle spese straordinarie.
Proprio in merito alle spese straordinarie, le parti si sono riportate per la loro individuazione al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Si precisa, inoltre, che la sig.ra manterrà la percezione, quale unica beneficiaria, dell'assegno Pt_2 unico universale della somma di 340,00€ per entrambi i figli.
Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , con Persona_2 collocamento presso il padre;
dà atto e dispone che i genitori, salvi diversi accordi tra loro, tengano con sé il figlio con le Per_2 seguenti modalità: durante il periodo scolastico, al termine delle lezioni, alle ore 14:00 circa, tutti i giorni, compreso il pranzo e lo svolgimento dei compiti per poi rientrare nella casa paterna all'ora di cena, verso le 19;00 in maniera autonoma oppure tramite il padre che passerà a prenderli. Il minore trascorrerà i weekend alternati con entrambi i genitori e precisamente dalle ore 14:00 del sabato al lunedì mattina.
Nei mesi estivi, il ragazzo sarà libero di frequentare entrambi i genitori nei tempi e nei giorni che riterranno più consoni per le sue esigenze;
così come potrà continuare a rispettare lo stesso calendario previsto nei mesi invernali compreso la previsione dei weekend alternati. Il minore trascorrerà Per_2 ad agosto un periodo di vacanza pari a due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore. Il periodo sarà comunicato dalla ORa negli anni dispari, entro il 30 aprile di ogni anno, CP_1 iniziando da quest'anno;
a. Nella giornata del compleanno di e di , si potrà organizzare una serata da Persona_1 Per_2 trascorrere insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo degli stessi e compatibilmente alle esigenze dei figli;
b. il minore con il padre il giorno del di lui genetliaco ed il giorno della Festa del Papà e, sinallagmaticamente, trascorrerà con la madre il giorno del di lei genetliaco ed il giorno della Festa della Mamma; pagina 4 di 5 c. Per le Festività di Natale: il minore trascorrerà la giornata della Vigilia, Natale e 31 dicembre con la madre e NT NO e il primo gennaio con il padre ad anni alterni, iniziando da quest'anno con la madre;
d. Per le Festività Pasquali: il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni, iniziando dall'anno prossimo (2026);
Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle esigenze del figlio, la frequentazione dovrà intendersi libera e suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione tenendo conto anche dell'età del ragazzo.
Ogni eventuale scostamento - di giorni, orari o di pernottamenti- dipenderà esclusivamente dalla insindacabile volontà del figlio minore, in ragione delle proprie esigenze;
dà atto e dispone che la ORa verserà al OR , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minorenni, l'importo mensile di € 200,00 (duecentovirgolazerozero) entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT. Nel contributo ordinario di mantenimento sono ricomprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – così come indicato nel Protocollo sulle spese ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Bologna che si richiama integralmente;
dà atto e dispone che la ORa pagherà l'intero corso di studi di , sostenendo una CP_1 Per_2 spesa di 5.000,00 € annuali, suddivisi in rate da euro 500,00 mensili da versare direttamente alla scuola;
dà atto che la ORa acconsente che la deduzione fiscale relativa ai figli sia operata al 50% CP_1 dal OR , e viceversa ai sensi di legge;
Parte_1 dà atto e dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ORa per entrambi i figli, per la somma di 340,00 € al mese per entrambi;
CP_1 dà atto che entrambi i genitori si impegnano a concedere le opportune autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del minore; dà atto che le parti danno atto, altresì, che ciascuno di essi gode di adeguati redditi propri, di essere economicamente autosufficienti e di non avere altri beni in comune oltre quello dinanzi citato e, conseguentemente, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
Spese legali interamente compensate dalle parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 8.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6727/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MALATESTA BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 MALATESTA BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MALATESTA BARBARA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, nato a [...] il Parte_1 29.4.1960, e nata a [...] il [...], agiscono Controparte_1 congiuntamente per chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli ai sensi degli artt. 337bis e ter e seguenti cc.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale e una convivenza more uxorio, dalla quale sono nati due figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...]. Per_2
I ricorrenti, nell'atto del ricorso, hanno chiesto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso il padre, l'assegnazione della casa familiare alla una regolamentazione dettagliata del CP_1 calendario di visite madre-figli, l'assegno di mantenimento a carico della stessa di 200,00€ mensili, oltre che il pagamento a suo carico della scuola privata del figlio , di circa 500,00 € mensili. Per_2 pagina 1 di 5 Alla prima udienza del 2.10.2025, si è svolta l'audizione dei ricorrenti, presenti personalmente. Hanno riferito che i figli trascorrono la maggior parte del tempo con il padre, presso la sua abitazione a AR dell'EM in via San Donato n 190. Tuttavia, il figlio vede la madre Per_2 quotidianamente. La madre ha spiegato che, essendo stata lei a voler far frequentare al figlio minore una scuola privata, pagherà lei la retta della scuola. Per tale motivo, tratterà l'assegno unico. A domanda del Giudice, le parti hanno manifestato il loro consenso affinché l'assegno unico venga percepito esclusivamente dalla madre.
Alla medesima udienza, i ricorrenti hanno modificato l'accordo presentato nell'atto del ricorso, escludendo l'assegnazione della casa coniugale alla ORa, considerato che i figli sono già conviventi con il padre presso l'abitazione sita in AR dell'EM in via San Donato n 190, presso cui trasferiranno la loro residenza. Il procuratore ha insistito nel ricorso, escludendo l'assegnazione della casa coniugale alla madre. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Queste le condizioni delle parti:
1.I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente con il padre presso il quale fisseranno la residenza anagrafica ossia a AR LLEM (BO), in via San Donato, 190.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in via Alfredo Calzolari, n. 26 a Bologna, di proprietà esclusiva della ORa
, è assegnata alla stessa, con tutti gli arredi. Controparte_1
3. La madre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Durante il periodo scolastico, al termine delle lezioni, alle ore 14:00 circa, tutti i giorni, compreso il pranzo e lo svolgimento dei compiti per poi rientrare nella casa paterna all'ora di cena, verso le 19;00 in maniera autonoma oppure tramite il padre che passerà a prenderli. I minori trascorreranno weekend alternati con entrambi i genitori e precisamente dalle ore 14:00 del sabato al lunedì mattina.
Nei mesi estivi, i ragazzi saranno liberi di frequentare entrambi i genitori nei tempi e nei giorni che riterranno più consoni per le loro esigenze;
così come potranno continuare a rispettare lo stesso calendario previsto nei mesi invernali compreso la previsione dei weekend alternati. Entrambi i minori trascorreranno ad agosto un periodo di vacanza pari a due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore. Il periodo sarà comunicato dalla ORa negli anni dispari, entro il 30 CP_1 aprile di ogni anno, iniziando da quest'anno;
a. Nella giornata del compleanno di e di , si potrà organizzare una serata da Persona_1 Per_2 trascorrere insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo degli stessi e compatibilmente alle esigenze dei figli;
b. entrambi i minori trascorreranno con il padre il giorno del di lui genetliaco ed il giorno della Festa del Papà e, sinallagmaticamente, trascorreranno con la madre il giorno del di lei genetliaco ed il giorno della Festa della Mamma;
c. Per le Festività di Natale: i minori trascorreranno la giornata della Vigilia, Natale e 31 dicembre con la madre e NT NO e il primo gennaio con il padre ad anni alterni, iniziando da quest'anno con la madre;
d. Per le Festività Pasquali: i minori trascorreranno la giornata di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni, iniziando dall'anno prossimo (2026);
pagina 2 di 5 Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle esigenze dei figli, la frequentazione dovrà intendersi libera e suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione tenendo conto anche dell'età dei ragazzi.
Ogni eventuale scostamento - di giorni, orari o di pernottamenti- dipenderà esclusivamente dalla insindacabile volontà dei figli minori, in ragione delle proprie esigenze;
4. quanto all'assegno di mantenimento la ORa verserà al OR , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli minorenni, l'importo mensile di € 200,00 (duecentovirgolazerozero) entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT. Nel contributo ordinario di mantenimento sono ricomprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – così come indicato nel Protocollo sulle spese ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Bologna che si richiama integralmente;
5.La ORa si obbliga a pagare l'intero corso di studi di;
attualmente lo stesso CP_1 Per_2 frequenta il secondo anno IPIA presso la scuola privata Salesiani, a Bologna, sostenendo, attualmente una spesa pari ad euro 5.000,00 annuali, suddivisi in rate da euro 500,00 mensili da versare direttamente alla Scuola;
6. la ORa acconsente che la deduzione fiscale relativa ai figli sia operata al 50% dal CP_1 OR , e viceversa ai sensi di legge;
Parte_1
7.l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ORa per entrambi i CP_1 figli;
attualmente la somma è pari ad euro 340,00 al mese per entrambi;
8. entrambi i genitori si impegnano a concedere le opportune autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del minore;
9.le Parti danno atto, altresì, che ciascuno di essi gode di adeguati redditi propri, di essere economicamente autosufficienti e di non avere altri beni in comune oltre quello dinanzi citato e, conseguentemente, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
10. Spese legali compensate.
*******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente provvedimento camerale.
Nel caso di specie, il figlio ha raggiunto la maggior età nel corso del procedimento. Persona_1
Pertanto, in tema di affidamento, il Tribunale dispone solo per il figlio minore , essendo Per_2 riconosciuta al primogenito la capacità di decidere autonomamente. Diversamente, si statuisce sulle questioni di natura economica riguardanti il figlio maggiore, permanendo il dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, e , alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della Persona_1 Per_2 capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido del minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse del figlio , ovvero l'affidamento Per_2 condiviso e la collocazione prevalente presso il padre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione della madre (non collocataria) con il figlio, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, pagina 3 di 5 Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita del figlio, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.).
Nel caso di specie, le parti si sono premurate di predisporre un dettagliatissimo calendario di visite che tiene conto degli impegni lavorativi della madre, garantendo, comunque, una frequentazione idonea e regolare con il figlio.
Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle esigenze del minore, la scelta di porre a carico della madre, l'onere di contribuire al mantenimento del figlio versando un assegno mensile complessivo di Per_2 200 €, comprensivo del 50% delle spese straordinarie.
Proprio in merito alle spese straordinarie, le parti si sono riportate per la loro individuazione al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Si precisa, inoltre, che la sig.ra manterrà la percezione, quale unica beneficiaria, dell'assegno Pt_2 unico universale della somma di 340,00€ per entrambi i figli.
Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , con Persona_2 collocamento presso il padre;
dà atto e dispone che i genitori, salvi diversi accordi tra loro, tengano con sé il figlio con le Per_2 seguenti modalità: durante il periodo scolastico, al termine delle lezioni, alle ore 14:00 circa, tutti i giorni, compreso il pranzo e lo svolgimento dei compiti per poi rientrare nella casa paterna all'ora di cena, verso le 19;00 in maniera autonoma oppure tramite il padre che passerà a prenderli. Il minore trascorrerà i weekend alternati con entrambi i genitori e precisamente dalle ore 14:00 del sabato al lunedì mattina.
Nei mesi estivi, il ragazzo sarà libero di frequentare entrambi i genitori nei tempi e nei giorni che riterranno più consoni per le sue esigenze;
così come potrà continuare a rispettare lo stesso calendario previsto nei mesi invernali compreso la previsione dei weekend alternati. Il minore trascorrerà Per_2 ad agosto un periodo di vacanza pari a due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore. Il periodo sarà comunicato dalla ORa negli anni dispari, entro il 30 aprile di ogni anno, CP_1 iniziando da quest'anno;
a. Nella giornata del compleanno di e di , si potrà organizzare una serata da Persona_1 Per_2 trascorrere insieme ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo degli stessi e compatibilmente alle esigenze dei figli;
b. il minore con il padre il giorno del di lui genetliaco ed il giorno della Festa del Papà e, sinallagmaticamente, trascorrerà con la madre il giorno del di lei genetliaco ed il giorno della Festa della Mamma; pagina 4 di 5 c. Per le Festività di Natale: il minore trascorrerà la giornata della Vigilia, Natale e 31 dicembre con la madre e NT NO e il primo gennaio con il padre ad anni alterni, iniziando da quest'anno con la madre;
d. Per le Festività Pasquali: il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre ad anni alterni, iniziando dall'anno prossimo (2026);
Tale calendarizzazione dovrà intendersi flessibile: i genitori concordano che in ragione delle esigenze del figlio, la frequentazione dovrà intendersi libera e suscettibile di ampliamento e/o di diversa organizzazione tenendo conto anche dell'età del ragazzo.
Ogni eventuale scostamento - di giorni, orari o di pernottamenti- dipenderà esclusivamente dalla insindacabile volontà del figlio minore, in ragione delle proprie esigenze;
dà atto e dispone che la ORa verserà al OR , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minorenni, l'importo mensile di € 200,00 (duecentovirgolazerozero) entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta ad adeguamento annuale ISTAT. Nel contributo ordinario di mantenimento sono ricomprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – così come indicato nel Protocollo sulle spese ordinarie e straordinarie nei procedimenti in materia familiare approvato dal Tribunale di Bologna che si richiama integralmente;
dà atto e dispone che la ORa pagherà l'intero corso di studi di , sostenendo una CP_1 Per_2 spesa di 5.000,00 € annuali, suddivisi in rate da euro 500,00 mensili da versare direttamente alla scuola;
dà atto che la ORa acconsente che la deduzione fiscale relativa ai figli sia operata al 50% CP_1 dal OR , e viceversa ai sensi di legge;
Parte_1 dà atto e dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla ORa per entrambi i figli, per la somma di 340,00 € al mese per entrambi;
CP_1 dà atto che entrambi i genitori si impegnano a concedere le opportune autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto del minore; dà atto che le parti danno atto, altresì, che ciascuno di essi gode di adeguati redditi propri, di essere economicamente autosufficienti e di non avere altri beni in comune oltre quello dinanzi citato e, conseguentemente, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
Spese legali interamente compensate dalle parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 8.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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