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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1361/2025 RG avente ad oggetto: « retribuzione - retribuzione professionale docenti supplenze brevi e saltuarie»
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avvocati Parte_1
SI OR e SI EA ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dai Dottori ROCCO MARIA CHIARA e FAVARO AN,
NI AN e UC EN ed elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIA, 89 30030 MARTELLAGO,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo « CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ E/O
INEFFICACIA CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE 1) Del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni
1 nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei. ACCERTARE E DICHIARARE Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/21 e
2021/22 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.922,40, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE La convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.922,40, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari»
Nel costituirsi il ha Controparte_1 contestato la pretesa, dedotto ed eccepito «In via preliminare e/o pregiudiziale:
• fissarsi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., altra udienza, e autorizzare la chiamata in causa del (C.F. ) – CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
2
[...] con sede in Controparte_4
Roma (00198) Piazza Dalmazia n. 1, nonché nella Sua articolazione periferica della (C.F. ) con Controparte_5 P.IVA_2 sede in Calle dei Cerchieri 1263/a, in persona dei rispettivi legali CP_5 rappresentanti p.t.; In via principale, nel merito: • rigettare le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata: • nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione della voce stipendiale per cui è causa tenuto conto dei giorni di assenza dal servizio e dunque di effettivo servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici per cui è causa;
In ogni caso: • con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011,
e, in subordine, con compensazione delle stesse;
»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. Deve preliminarmente rigettarsi l'istanza di chiamata in causa della atteso che il legittimato passivo nelle Controparte_5 CP_5 controversie di lavoro del personale del è Controparte_6 quest'ultimo quale datore di lavoro, irrilevante essendo che ad altri CP_7 spetti l'attività di liquidazione e pagamento.
2. La ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto in CP_1 virtù di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie meglio riportati in ricorso e lamenta di non aver ricevuto in tali periodi la
“Retribuzione Professionale Docenti”, non corrisposta appunto in quanto docenti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
3. La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che deve essere condiviso, secondo il quale «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di
3 cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (vd. Cass. L.,
20015/2018; conf. Cass. L. 6293/20).
4. Ed invero deve essere pienamente condivisa la motivazione svolta dal
S.C. che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., la quale ha osservato come «2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per Firmato i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale
4 in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;».
5. Dunque osserva il S.C. «3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
5 (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione
Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
6 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; (...)».
6. Non sono state provate nel caso in esame “significative diversificazioni nell'attività” della ricorrente rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche: il dovrebbe allegare e provare che durante il CP_1 tempo delle singole supplenze la ricorrente non ha svolto la stessa attività
7 svolta dalle colleghe o che è stato esonerato da parte dell'attività svolta da queste ultime.
7. La ricorrente ha formulato le proprie richieste ricalcolando l'importo mensile in riferimento ai giorni di effettivo servizio o che devono considerarsi tali. Il evidenziando di non essere in grado di interloquire sui CP_1 conteggi, per il caso in cui non fosse autorizzata la chiamata in causa della
, ha chiesto di ordinare alla stessa in quanto Controparte_5 titolare della gestione della piattaforma NOIPA, di «trasmettere informazioni e/o documentazione e/o eventuali prospetti relativi alle somme da liquidarsi a titolo di RPD a favore della parte ricorrente per gli aa.ss. di cui al ricorso», evidenziando in caso diverso la difficoltà di dare esecuzione alla sentenza.
8. Attesa la genericità dell'istanza, ritiene la giudicante di dover provvedere come in dispositivo, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti(R.P.D.) in relazione ai contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie indicati in ricorso e condannando, per l'effetto, il Controparte_6 resistente al pagamento di quanto dovuto pari ad € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n.
724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre
2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e
147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., nei limiti di cui al dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni
8 giuridiche e di fatto trattate (medie ed ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (insussistenti), aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di venti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti(R.P.D.) in relazione ai contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_6 resistente al conseguente pagamento pari ad € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di CP_1 lite che liquida in € 1.100,00=, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato (€
49,00), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Venezia, all'udienza del 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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