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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/12/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1595/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1595/2025 promosso con ricorso depositato in data 01/09/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. OLIVIER GI,
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. OLIVIER
GI
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , Per_1
nata il [...], e , nata il [...], entrambe Per_2
maggiorenni ed autosufficienti;
;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2 6.7.1996 in Comune di Belluno da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 57, parte II, serie A, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già coniugale, di proprietà della sig.ra
[...]
assegnata alla stessa;
il sig. si impegna Pt_1 Parte_2
a rilasciare l'immobile entro e non oltre il 31.12.2025;
2) si prende atto che i ricorrenti sono autosufficienti sotto il profilo economico;
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
UM LL
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. UM GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1595/2025 promosso con ricorso depositato in data 01/09/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. OLIVIER GI,
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. OLIVIER
GI
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale delle figlie , Per_1
nata il [...], e , nata il [...], entrambe Per_2
maggiorenni ed autosufficienti;
;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2 6.7.1996 in Comune di Belluno da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 57, parte II, serie A, anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione già coniugale, di proprietà della sig.ra
[...]
assegnata alla stessa;
il sig. si impegna Pt_1 Parte_2
a rilasciare l'immobile entro e non oltre il 31.12.2025;
2) si prende atto che i ricorrenti sono autosufficienti sotto il profilo economico;
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 3/12/2025
Il presidente est.
UM LL
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