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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6202/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Matteo Sances, mandato in Parte_1
atti
Attore
Contro
Oggetto:
C.F con sede in Roma
Opposizione ex Controparte_1 P.IVA_1 art.615 c.p.c. Controparte_2 alla via Giuseppe Grezar 14.-
sociali, ; in Controparte_3 Controparte_4
persona del rispettivi rappresentanti legali pro-tempore con Avvocatura dello
Stato
Convenute
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso cartella esattoriale n.05920110040036789000 ( €.2.552,21) e cartella esattoriale n.05920140003547881000( €.17.618,17) portate nella comunicazione preventiva di scrizione ipotecaria n.05976202300001511000 per mancato pagamento di alcuni atti esattoriali tra cui le su indicate cartelle.
L'attore sostanzialmente asseriva la nullità delle predette cartelle esattoriali per mancata risposta degli enti impositori ai sensi della legge 228/2012
In pratica il contribuente dopo aver ricevuto in data 02.03.2022 l'intimazione di 2
pagamento n.05920229001648410000 indicante la diffida al pagamento di alcuni atti, tra cui le due cartelle esattoriali in oggetto in data 04.04.2022 nei termini legge ( ex lege228/12) contestava illegittimità dei predetti atti esattoriali oltre che la non debenza delle somme.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva 'Ispettorato Territoriale di Lecce in quale nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025
per la discussione e quindi veniva decisa per la decisione
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettato.
Ed invero nel caso in esame della documentazione in atti da parte convenuta si evince agevolmente che le diffide del contribuente inoltrate in data
04.04.2022 22.08.2023 risultano entrambe riscontrate in temini negativi dall'Agente Riscossione dapprima con per del 25.05.22. e successivamente con pec 19.09.2023 mediante cui veniva evidenziata la legittimità dell'operato sia in tema di contenuto che di motivazione degli atti notificati e quindi l'impossibilità per il debitore di eccepire la caducazione dei titoli.
Pertanto è evidente la legittimità dell'operato dell nella Controparte_6
specie in esame. 3
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta L'oposizione siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,06.05.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6202/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Matteo Sances, mandato in Parte_1
atti
Attore
Contro
Oggetto:
C.F con sede in Roma
Opposizione ex Controparte_1 P.IVA_1 art.615 c.p.c. Controparte_2 alla via Giuseppe Grezar 14.-
sociali, ; in Controparte_3 Controparte_4
persona del rispettivi rappresentanti legali pro-tempore con Avvocatura dello
Stato
Convenute
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso cartella esattoriale n.05920110040036789000 ( €.2.552,21) e cartella esattoriale n.05920140003547881000( €.17.618,17) portate nella comunicazione preventiva di scrizione ipotecaria n.05976202300001511000 per mancato pagamento di alcuni atti esattoriali tra cui le su indicate cartelle.
L'attore sostanzialmente asseriva la nullità delle predette cartelle esattoriali per mancata risposta degli enti impositori ai sensi della legge 228/2012
In pratica il contribuente dopo aver ricevuto in data 02.03.2022 l'intimazione di 2
pagamento n.05920229001648410000 indicante la diffida al pagamento di alcuni atti, tra cui le due cartelle esattoriali in oggetto in data 04.04.2022 nei termini legge ( ex lege228/12) contestava illegittimità dei predetti atti esattoriali oltre che la non debenza delle somme.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva 'Ispettorato Territoriale di Lecce in quale nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025
per la discussione e quindi veniva decisa per la decisione
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettato.
Ed invero nel caso in esame della documentazione in atti da parte convenuta si evince agevolmente che le diffide del contribuente inoltrate in data
04.04.2022 22.08.2023 risultano entrambe riscontrate in temini negativi dall'Agente Riscossione dapprima con per del 25.05.22. e successivamente con pec 19.09.2023 mediante cui veniva evidenziata la legittimità dell'operato sia in tema di contenuto che di motivazione degli atti notificati e quindi l'impossibilità per il debitore di eccepire la caducazione dei titoli.
Pertanto è evidente la legittimità dell'operato dell nella Controparte_6
specie in esame. 3
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta L'oposizione siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,06.05.2025 Il G.O Marilena Caroppo