Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 15/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13710/C del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 07.02.2025 proposto da
[OMISSIS] [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a [Omissis] ([OMISSIS]),
il [omissis] ed ivi residente in [...][Omissis] n. [Omissis], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Stefania GA (C.F. [...]) e BR RA (C.F.
[...]), presso il cui studio, in Perugia, Piazza Italia n. 4, è elettivamente domiciliato contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS
(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto ZI (C.F. [...]), EL AR (C.F. RLTMLL 71E53F158Y) del Foro di Perugia, e Stefania Di AT (C.F.
[...]) del Foro di Terni, in virtù di procura alle liti Sentenza n. 2/C/2026 repertorio n. 37875 Raccolta n. 7313 del 22.03.2024 per atti notaio Roberto AN di Fiumicino/Roma, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali,1- 5, presso l’Ufficio dell’Avvocatura I.N.P.S.
Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;
Uditi, nella pubblica udienza del 12.01.2026, con l’assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, l’Avv. BR RA per il ricorrente e l’Avv. Stefania Di AT per INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il ricorso in epigrafe, il sig. [Omissis], ex dipendente di Poste Italiane s.p.a., riferiva di aver sottoscritto, nel maggio 2009, accordi sindacali di incentivo all’esodo in attesa di raggiungere il diritto a pensione e di avere successivamente sottoscritto, in data 29.12.2009, una domanda di pensione presentata all’IPOST, nonché di essere stato collocato in pensione nel mese di luglio 2011.
In data 21 luglio 2018, riceveva da INPS una richiesta di ripetizione di ratei di pensione per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2018, per complessivi euro 153.645,44. Detta richiesta era motivata sulla base dell’annullamento della pensione in quanto, da verifiche effettuate, era emersa l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento, posto che questa era stata concessa in costanza di lavoro dipendente (con il datore privato [OMISSIS] [Omissis] s.r.l.). Avverso tale richiesta il sig. [Omissis]
presentava ricorso in via amministrativa e, successivamente, ricorreva al Tribunale di Perugia che, con sentenza n. 419/2024, declinava la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti.
Conseguentemente, il sig. [Omissis] presentava ricorso a questa Sezione lamentando l’irrepetibilità delle somme in questione in virtù dell’art. 52 l. n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall’art. 13, l. n.
412/1991, evidenziando che INPS (subentrata ad IPOST dal 31.05.2010 e, quindi, prima del pensionamento), tramite una semplice interrogazione a sistema sarebbe stato in grado di verificare la sussistenza della dedotta condizione ostativa alla percezione della pensione, essendo il rapporto con [OMISSIS] [Omissis] s.r.l. pienamente in regola ed effettuando il datore di lavoro i dovuti versamenti previdenziali. Anche in considerazione di tanto, il ricorrente rappresentava l’insussistenza del dolo. La buona fede sarebbe, altresì, dimostrata dal fatto che la domanda di pensione venne sottoscritta nel dicembre 2009, ossia due anni prima che potesse effettivamente godere del trattamento, sicché non aveva prestato particolare attenzione al suo contenuto; peraltro, alla data del pensionamento, non gli veniva richiesto di compilare altri documenti e neppure aveva avuto l’occasione di segnalare, al momento opportuno, di avere un modesto reddito da lavoro dipendente.
Inoltre, sosteneva che, sulla base dell’art. 13 della l. n. 412/1991, considerato che l’ultima rata del presunto indebito risaliva in realtà al febbraio 2017 (in quanto il diverso rapporto di lavoro era cessato a tale data), INPS era decaduta dal diritto di pretendere la restituzione dei ratei di pensione erogati a tutto il dicembre 2016. In subordine, lamentava che la richiesta di restituzione era stata formulata al lordo delle ritenute di legge.
Conclusivamente, chiedeva di “dichiarare la totale (o in subordine parziale)
irripetibilità delle somme richieste dall’INPS al Sig. [Omissis] [Omissis],
condannando l’INPS alla restituzione delle quote di pensione nel frattempo recuperate dall’Istituto in danno del Sig [Omissis], oltre accessori di legge”.
II. Si costituiva INPS, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza in fatto idonea a sostenere il suo diritto di credito nei confronti di INPS e, dunque, che l’Istituto non avrebbe diritto a ripetere la somma in questione;
- il sig. [Omissis] aveva compilato e sottoscritto, in data 29.12.2019, una domanda di pensionamento dichiarando espressamente di cessare dal servizio in data 01.01.2010, omettendo di dichiarare la sussistenza, già dal 2006, di altro rapporto di lavoro con [OMISSIS] [Omissis] s.r.l.., pur essendo espressamente indicato nella dichiarazione sottoscritta la seguente dicitura: “consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri e si impegna a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto e sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’IPOST comporta, oltre alla responsabilità prevista dalla legge, il recupero delle somme indebitamente riscosse” (D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)”;
- che, in considerazione della mancanza ab origine dei requisiti per l’accesso alla pensione, poiché non era cessato il rapporto lavorativo con
[OMISSIS] [Omissis] s.r.l., il provvedimento di pensionamento era stato annullato con efficacia ex tunc e che, pertanto, non troverebbero applicazione l’art. 52, l. n. 88/1989 e 13, l. n. 412/1991, poiché presupponenti l’esistenza di un provvedimento viziato;
- INPS era subentrata ad IPOST a seguito della presentazione della domanda amministrativa di pensionamento e, quindi, non possedeva alcun database dai cui poter verificare in autonomia la non veridicità dei dati che il ricorrente aveva dichiarato. Ad ogni modo, la circostanza che le Pubbliche Amministrazioni possano verificare la veridicità dei dati autodichiarati e/o autocertificati, non autorizzerebbe i terzi a rendere dichiarazioni mendaci;
- ribadiva la correttezza del quantum dell’indebito poiché l’Istituto aveva corrisposto dette somme in assenza dei presupposti di legge e, poiché l’ultima rata di pensione era stata liquidata nel mese di giugno 2018, INPS doveva recuperare per intero le somme erogate sine titulo, correttamente calcolate, come da costante giurisprudenza, al lordo delle imposte.
III. All’udienza del 23 settembre 2025, su richiesta di questo Giudice circa la sussistenza di una comune volontà di pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, la difesa del ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a tentare una soluzione conciliativa, mentre la difesa di INPS ha rappresentato di dover necessariamente, al fine di vagliare tale possibilità, conferire con i competenti rappresentanti dell’Istituto. Pertanto, con ordinanza n. 16/2025, in applicazione dell’art. 164, c. 1, c.g.c., è stata fissata l’odierna udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, invitando le parti a valutare l'opportunità di accordarsi per risolvere la pendenza nei termini seguenti: riduzione dell’indebito in misura pari al 50% per cento, da cui scomputare le somme già oggetto di recupero da parte di INPS.
IV. In data 02.01.2026, la difesa del sig. [Omissis] ha depositato una memoria in cui si insisteva per l’accoglimento della domanda, ripercorrendo le argomentazioni già delineate nel ricorso e ribadendo che INPS – subentrato ad IPOST – aveva la possibilità di effettuare tutte le verifiche in merito alla posizione del ricorrente che, d’altro canto, versava in totale buona fede.
In pari data, INPS depositava una memoria in cui si riportava alle deduzioni e conclusioni rassegnate in atti, producendo, altresì, una comunicazione del Direttore della Direzione provinciale con cui, sulla base della disamina fornita dal competente Ufficio – che riteneva l’indebito interamente recuperabile in base a quanto previsto dalla circolare dell’Istituto n. 47/2018, essendo esso inquadrabile nella classificazione degli indebiti pensionistici propri, soggetti al termine prescrizionale ordinario – si riteneva di non accogliere l’ipotesi conciliativa.
V. Alla pubblica udienza del 12.01.2026 le parti ribadivano le argomentazioni già prospettate, rinviando agli atti depositati.
Considerato in
DIRITTO
I. Il ricorso merita parziale accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
II. L'art. 22, comma 1, lett. c), della L. 30 aprile 1969, n. 153 dispone che
gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione, a condizione che "non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione". La riforma introdotta dal d.lgs.
n. 503/1992 ha ribadito che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, c.
6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, c.
7). Successivamente, anche il comma 189 della l. n. 662/1996 ha disposto che il conseguimento delle pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché dei trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Dalla ricostruzione del quadro normativo emerge, quindi, la necessità del requisito dell’inoccupazione al fine del conseguimento del diritto alla pensione.
III. La giurisprudenza, d’altro canto, è costante nel ritenere che “la circostanza che il requisito della cessazione dell'attività lavorativa sia elemento costitutivo del diritto alla prestazione comporta che esso deve sussistere al momento della presentazione della domanda in via amministrativa” con la conseguenza che “il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazioni” (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 23034/2024, cfr.
anche, ex multis, Sez. I app., sent. n. 90/2025, Cass. civ. nn. 16789/2014, 4480/2013). Ciò in quanto la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro -
dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 Cost., c. 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita (Cass. civ., sent. n. 14417/2019).
Tale assunto non è, peraltro, scalfito dalla possibilità, ammessa dal legislatore, del cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, posto che questo “non toglie che la prestazione non può essere erogata, se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma (art. 22, L. n. 153 del 1969) che ha introdotto la pensione di anzianità” (Sez. I app., sent. n. 90/2025, cfr. anche Cass. civ. ord. n.
34527/2023, sent. n. 14417/2019).
Peraltro, la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli articoli 22, c. 1, lettera c), della l. n. 153/1969; 10, c. 6, del D. Lgs. n.
503/1992 e 1, c. 189, della l. n. 662/1996, ha precisato che il "diritto vivente" della Corte di cassazione, in tema di perdurante vigenza del requisito della inoccupazione, si sofferma proprio su quest'ultimo requisito e sulla disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro,
"per segnalare che si tratta di regole e fasi distinte" (Corte Cost., sent. n.
213/2020).
IV. Tanto premesso, emerge dalla documentazione in atti che il sig.
[Omissis] aveva un rapporto di lavoro dipendente part-time con la
[OMISSIS] [Omissis] s.r.l. a decorrere dal 21.09.2006 e fino al 28.02.2017, poi
proseguito, dal 18.04.2018 al 30.11.2019 con la [OMISSIS] [Omissis] [omissis]
[omissis] [omissis] s.r.l. e che, pertanto, sia al momento della domanda che a quello dell’effettivo pensionamento, era titolare di un rapporto di lavoro dipendente con altro datore di lavoro rispetto a Poste Italiane s.p.a., risultando, quindi, carente un requisito costitutivo imprescindibile del diritto alla prestazione. Conseguentemente, il provvedimento di recupero dell’INPS non appare affetto da vizi di illegittimità.
V. Occorre, allora, verificare la fondatezza della domanda del ricorrente, che ha invocato l’applicazione della speciale normativa in materia di indebito pensionistico dettata dagli artt. 52 l. n. 88/1989, e 13, l. n. 412/1991.
L'art. 52, c. 2, l. n. 88/1989 statuisce l’irrepetibilità delle somme erogate indebitamente a titolo previdenziale, a meno che non sussista il dolo dell'interessato, mentre l’art. 13, c. 1, l. n. 412/1991 dettaglia tale regola, stabilendo che la irrepetibilità di cui all'art. 52 c. 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che questa non ha luogo non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore è dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che era tenuto a comunicare, salvo che questi non siano già conosciuti dall’ente competente.
Conseguentemente, in termini generali, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato; e) la conoscenza, da parte dall'ente competente, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non segnalati dal pensionato. Difettando anche una sola delle predette condizioni, opera la regola della ordinaria ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. tra le altre Cass. civ. nn. 16767/2024, 10337/2023, 5984 e 21878/2022, 31832/2019).
Con riferimento, in particolare, al dolo dell’interessato, la Corte di cassazione ha chiarito che “è ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente
(cfr. Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi). (…). Inoltre, si è ricordato che in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui l'INPS è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 27096 del 2018, 12097 del 2013 e 21019 del 2007). Il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr. fra le tante, Cass. nn. 1919 del 2018, 11498 del 1996 e già Cass. 4849 del 1986).” (Cass. civ. ord. n.
16767/2024). Più nel dettaglio, la Corte di cassazione ha, altresì, ritenuto che “integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una
prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo" (Cass.
civ., sent. n. 27096/2018 e n. 12097/2013).
Infine, occorre anche rilevare che, nella particolare disciplina regolante l’indebito pensionistico, il dolo del percipiente il trattamento pensionistico è previsto come condizione ostativa alla irrepetibilità anche dall’art. 206, d.P.R. n. 1092/1973, a norma del quale “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”.
VI. Ebbene, nel caso in esame risulta che il sig. [Omissis], nella domanda di pensionamento – presentata ad IPOST (e non ad INPS, sebbene questo vi sia successivamente subentrato) in costanza di rapporto con la [OMISSIS] [Omissis] s.r.l. - ha espressamente dichiarato solo di cessare dal servizio (con Poste Italiane s.p.a.) in data 01.01.2010, del tutto omettendo di specificare la sussistenza di altro rapporto di lavoro subordinato, sebbene nel modulo compilato tale possibilità vi fosse (nell’elenco con le caselle da barrare, quella successiva a quella effettivamente barrata dal ricorrente circa la cessazione del servizio prevedeva la voce “presta
attività lavorativa dipendente e allega dichiarazione del datore di lavoro”).
Peraltro, nella medesima domanda, come rilevato dalla resistente INPS, lo stesso ha anche sottoscritto la seguente dichiarazione: “consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri e si impegna a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione riguardante i dati indicati nel presente modulo. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto e sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’IPOST comporta, oltre alla responsabilità prevista dalla legge, il recupero delle somme indebitamente riscosse (D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)”.
Considerando che, come emerge chiaramente dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamate, il requisito della cessazione dell'attività lavorativa è elemento costitutivo del diritto alla prestazione pensionistica, si ritiene che il soggetto che richiede l’accesso a detta prestazione sia tenuto a dichiarare l’eventuale sussistenza di ulteriori rapporti di lavoro subordinato posto che, sebbene questa sia un’informazione astrattamente conoscibile dall’istituto previdenziale, come puntualizzato dalla giurisprudenza della suprema Corte sopra richiamata, non si può ragionevolmente ritenere che INPS, in considerazione dell’elevatissimo numero di rapporti di cui è titolare passivo, possa attivarsi per verificare la posizione di ogni singolo creditore senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi, specialmente laddove la domanda di pensione sia stata presentata ad ente diverso
(nel caso di specie IPOST, cui INPS è successivamente subentrata) e, come nel caso di specie, ove il lavoratore abbia pacificamente omesso di dichiarare nella domanda di pensione circostanze di fatto rilevanti
(recte, ostative al riconoscimento della pensione), nonostante gli fosse stato espressamente richiesto. Si deve, dunque, ritenere - in assenza di una comunicazione che il soggetto richiedente la pensione era tenuto a rendere, posto che l’inesistenza di altri rapporti di lavoro rappresenta elemento costitutivo del diritto a pensione – che non possano sussistere alcuna buona fede o affidamento incolpevole del ricorrente da tutelare, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’irrepetibilità dell’indebito pensionistico. D’altro canto, è regola generale nella materia pensionistica che il diritto dell’amministrazione al recupero di somme indebitamente percepite retroceda innanzi alla presenza di una consolidata situazione di legittimo affidamento del privato (si pensi al caso, sebbene diverso, di ripetizione dell’indebito in sede di conguaglio fra trattamento definitivo e provvisorio, cfr. Sez. riun. sent. n.
2/QM/2012 e 7/2007/QM), qui non ravvisabile, sulla scorta dell’orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato secondo cui “integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività” (Cass. civ., sent. n. 27096/2018 e n.
12097/2013).
VI. In merito, infine, al quantum dell’indebito, va considerato che in data 28.02.2017 è cessato il rapporto di lavoro con [OMISSIS] [Omissis] s.r.l. e che,
quindi, essendo venuta meno la condizione ostativa al diritto alla pensione, a decorrere da tale data, il sig. [Omissis] ha diritto a percepire i ratei pensionistici spettanti. INPS, nella propria memoria, ha chiarito che “Nel maggio 2018 l’Istituto ha dunque annullato la prestazione pensionistica liquidata a suo tempo in quanto adottata in assenza dei presupposti di legge e ha liquidato una nuova pensione di anzianità, cat. PT
(ex IPOST), con decorrenza 1 marzo 2017, avendo il ricorrente cessato attività lavorativa il 28 febbraio 2017, nonché una pensione supplementare con decorrenza 1 aprile 2018”.
Pertanto, in considerazione del fatto che all’annullamento della prestazione pensionistica è seguita la contestuale liquidazione di una nuova prestazione, con decorrenza 1° marzo 2017 (ossia quando il rapporto di lavoro con il datore [OMISSIS] era effettivamente cessato), anche il quantum del recupero deve considerarsi corretto, posto che, come detto, il sig. [Omissis] ha maturato il diritto alla pensione dal 1° marzo 2017 e, da tale data, è titolare della pensione cat. PT (ex IPOST).
È, pertanto, corretto che INPS abbia disposto il recupero della pensione inizialmente concessa e complessivamente erogata, purché, ovviamente, detti recuperi tengano conto di quanto spettante al ricorrente in virtù della nuova pensione riconosciuta a partire dal 1°
marzo 2017, non potendovi essere una duplice riscossione di un trattamento fondato sulla medesima posizione assicurativa ma, d’altro canto, non potendosi nemmeno privare il sig. [Omissis] dello spettante trattamento pensionistico dal 1° marzo 2017.
VII. Infine, si condivide la tesi del ricorrente secondo cui il recupero andrebbe effettuato al netto e non al lordo delle ritenute di legge.
Le Sezioni di appello della Corte dei conti hanno ritenuto, in passato, che le somme oggetto di recupero dovessero essere calcolate al lordo delle ritenute fiscali (ex plurimis Sez. I app. n. 380/2015, Sez. II n.
681/2017, Sez. App. Sicilia n.238/2015).
La Corte di cassazione, invece, ha da tempo chiarito che le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (ex multis, Cass. civ. nn.
1464/2012, 21196/2020, 22359/2021), poiché versando il datore di lavoro la retribuzione al netto delle ritenute fiscali, la ripetizione dell’indebito deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente percepito dal lavoratore. Recentemente, poi, la Suprema Corte ha puntualizzato che “principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2 - bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante” (Cass. civ. lav. Ord.
n. 16626/2024).
Tale orientamento è stato, poi, fatto proprio anche da alcune pronunce di questa Corte (ex multis, Sez. I app., sent. n. 27/2021; Sez. II app., sent.
n. 392/2021), che vi hanno ritenuto di aderire anche in considerazione del mutato quadro normativo, ossia alla luce delle modifiche apportate all’art. 10 del d.P.R. n. 917/1986 dall’art. 150 del d.l. n. 34/2020. Al
riguardo vale, altresì, osservare che con la citata sentenza n. 392/2021, la II Sezione centrale d’appello di questa Corte, in relazione ad un recupero avviato prima dell’entrata in vigore delle predette modifiche e pur rilevando che le nuove previsioni normative, così come disposto dal comma 3 dell’art. 150 citato, si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, ha rilevato che “quando il rapporto è sub iudice come nel caso di specie, la sua definitività non può che derivare dal perfezionamento del giudizio che lo riguarda”, ritenendo, quindi, che anche in caso di recuperi avviati prima dell’entrata in vigore della modifica normativa in discorso, il principio secondo cui il recupero vada effettuato al netto e non al lordo delle ritenute fiscali possa trovare applicazione.
VII. Conclusivamente, il sig. [Omissis] dovrà restituire quanto indebitamente percepito all’INPS, che dovrà procedere al ricalcolo dell’indebito al netto delle ritenute fiscali.
VIII. La particolare complessità della questione e la presenza di orientamenti tra loro difformi, inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la compensazione delle spese legali ai sensi dell’art. 31, c. 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice
BE TE
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Elena RR)
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
Il Giudice
BE TE
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 15 gennaio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena RR
(f.to digitalmente)
In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena RR
(f.to digitalmente)