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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC SE NN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7355/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015894124501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 novembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla
Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 28 novembre 2024 (n. 7355/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella esattoriale n. 03420200015894124501, notificata il 18 ottobre 2024, importo € 584,47 per tassa auto 2015, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 533002993523 notificato il 3.03.2018.
Il ricorrente eccepiva:
1) Omessa notifica dell'atto presupposto e, di conseguenza, la decadenza o prescrizione della pretesa tributaria atteso che, dovendosi applicare il termine breve di prescrizione, triennale per il bollo auto, non essendo stati notificati atti prodromici il termine risultava abbondantemente decorso;
2) Infondatezza della pretesa in presenza di credito non certo in relazione agli interessi passivi calcolati.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
In data 19 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche in cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito e di notifica dell'atto presupposto da rivolgere solo all'Ente impositore, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza pandemica.
In data 14 gennaio 2026 parte ricorrente allegava memoria illustrativa per insistere nei motivi di ricorso.
La Regione Calabria non si è costituita.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Parti resistenti, ente impositore e concessionario, in presenza di specifica eccezione formulata da parte ricorrente che ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, non hanno depositato l'avviso di accertamento n. 533002993523 con prova della notifica asseritamente eseguita in data 3.03.2018.
Dovendosi ritenere la cartella di pagamento impugnata il primo atto con il quale il tributo è stato richiesto, risulta decorso in data 31 dicembre 2018, il termine di decadenza/prescrizione triennale sancito dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86, per la TASSA AUTO 2015. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto.
In ragione della soccombenza le Parti resistenti in solido vanno condannate al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e la Regione Calabria, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 116,50, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, da corrispondere all'Erario, atteso che la parte ricorrente è ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC SE NN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7355/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200015894124501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 novembre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla
Regione Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 28 novembre 2024 (n. 7355/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava ricorso avverso la cartella esattoriale n. 03420200015894124501, notificata il 18 ottobre 2024, importo € 584,47 per tassa auto 2015, allegava l'atto impugnato, ove si indicava quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 533002993523 notificato il 3.03.2018.
Il ricorrente eccepiva:
1) Omessa notifica dell'atto presupposto e, di conseguenza, la decadenza o prescrizione della pretesa tributaria atteso che, dovendosi applicare il termine breve di prescrizione, triennale per il bollo auto, non essendo stati notificati atti prodromici il termine risultava abbondantemente decorso;
2) Infondatezza della pretesa in presenza di credito non certo in relazione agli interessi passivi calcolati.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.
In data 19 gennaio 2025 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche in cui eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito e di notifica dell'atto presupposto da rivolgere solo all'Ente impositore, per il resto chiedeva il rigetto del ricorso in quanto i termini erano stati sospesi e prorogati per l'emergenza pandemica.
In data 14 gennaio 2026 parte ricorrente allegava memoria illustrativa per insistere nei motivi di ricorso.
La Regione Calabria non si è costituita.
All'udienza del 5 febbraio 2026 nessuno era comparso e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Parti resistenti, ente impositore e concessionario, in presenza di specifica eccezione formulata da parte ricorrente che ha lamentato l'omessa notifica dell'atto presupposto, non hanno depositato l'avviso di accertamento n. 533002993523 con prova della notifica asseritamente eseguita in data 3.03.2018.
Dovendosi ritenere la cartella di pagamento impugnata il primo atto con il quale il tributo è stato richiesto, risulta decorso in data 31 dicembre 2018, il termine di decadenza/prescrizione triennale sancito dall'art. 5 del D.L. n. 953/82 come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86, per la TASSA AUTO 2015. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto.
In ragione della soccombenza le Parti resistenti in solido vanno condannate al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e la Regione Calabria, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 116,50, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge, da corrispondere all'Erario, atteso che la parte ricorrente è ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci