Art. 34.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.