Articolo 34 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 33Articolo 35
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20 febbraio 1952
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22 settembre 1956
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11 aprile 1963
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1 agosto 1965
Art. 34.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289 ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965