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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.34/2025
@-Acc.AA - Indebito assistenziale(requisito sanitario) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 11.02.2025, e vertente tra
(appellante) e l (appellato), Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°206/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso di teso ad Parte_1
CP_ ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma di €.22.701,25 a titolo di indebito assistenziale maturato negli anni dal 2015 al 2022, a seguito della revoca della pensione di inabilità civile comunicata in data 03.03.2022, a causa della accertata perdita (con decorrenza dal mese di dicembre 2015) del requisito sanitario per l'erogazione di tale provvidenza (come da visita di revisione in data 16.12.2015, in cui era stata riconosciuta una invalidità parziale, e non più totale), con correlata CP_ richiesta dell' di restituzione dei ratei erogati in eccesso nel periodo dal 01.01.2016 al 28.02.2022.
1 Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto inconferente il richiamo operato dal ricorrente all'art.52 della legge n.88/1989, osservando che la fattispecie concerneva un indebito di natura assistenziale, soggetto alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c.. Ha altresì ribadito che il diritto alle prestazioni assistenziali sorge direttamente dalla legge e viene meno nel momento in cui sia accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari prescritti, a prescindere dall'adozione del formale provvedimento di revoca da parte dell'ente. Conseguentemente, le erogazioni effettuate dopo la visita di revisione del 16 dicembre 2015, che aveva accertato il venir meno dello stato invalidante, non potevano ritenersi irripetibili, essendo applicabile la regola generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., risultando irrilevante il ritardo dell' nella sospensione e revoca della prestazione. CP_2
Avvero tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata per i seguenti motivi: 1) erroneità e contraddittorietà della decisione in ordine alla eccepita violazione dell'art. 52 della l. n.88 del 1989, che esclude la ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte in assenza di dolo dell'interessato; 2) omessa pronuncia, e comunque erroneità della decisione, in ordine all'eccezione di violazione dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991, che impone all di procedere al recupero entro l'anno successivo alla verifica reddituale;
3) erroneità e CP_2 contraddittorietà della decisione in punto di applicabilità dell'art.2033 c.c., in violazione dell'art. 38 della
Costituzione. Ha quindi concluso, previa rimessione della causa in istruttoria (con ordine di esibizione CP_ del fascicolo relativo alla propria posizione previdenziale e con ammissione dell'interrogatorio formale), chiedendo, in via principale, la riforma della sentenza impugnata con declaratoria di nullità o illegittimità degli atti di recupero adottati dall' e, in via subordinata, la limitazione della pretesa CP_2 restitutoria all'annualità prevista dall'art. 13 di cui alla legge n. 412/1991; con il favore delle spese di lite.
CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
L' , in particolare, ha evidenziato la pacifica sussistenza dell'indebito oggettivo, posto che, a CP_1 seguito di visita di revisione del 16 dicembre 2015, al ricorrente era stata riconosciuta un'invalidità parziale, con conseguente perdita del diritto alla pensione di invalidità civile n. . Il relativo Numer_1 verbale sanitario era stato notificato al in data 24 dicembre 2015, senza che lo stesso avesse Parte_1 provveduto a proporre impugnazione, con conseguente definitività dell'accertamento medico-legale a far data da giugno 2016. Secondo l' l'appellante, pur consapevole della perdita dei requisiti sanitari, CP_2 aveva continuato a percepire indebitamente la prestazione fino a febbraio 2022, approfittando del mero disguido tecnico dell'Ente che non aveva provveduto all'immediata revoca della pensione. L ha CP_1 contestato, inoltre, la sussistenza dell'invocata buona fede, sostenendo che l'appellante fosse perfettamente consapevole dell'insussistenza del diritto sin dal dicembre 2015. Sul piano processuale, ha
2 richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei giudizi instaurati dal pensionato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe sul ricorrente l'onere di provare il titolo giustificativo della prestazione percepita, mentre alcuna dimostrazione era stata fornita nel caso di specie. Ha infine sostenuto la piena ripetibilità dell'indebito in esame, trattandosi di prestazione assistenziale, cui si applica la disciplina generale dell'art. 2033 c.c. e non quella speciale dettata per le prestazioni previdenziali. Ne conseguiva, ad avviso dell'Ente,
l'inapplicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88/1989, sia dell'art. 13 di cui alla legge n. 412/1991, invocati dall'appellante.
1.- Preliminarmente, va disattesa la richiesta di parte appellante di rimessione della causa in CP_ istruttoria e di esibizione del fascicolo relativo alla propria posizione previdenziale, stante la estrema genericità dell'istanza medesima. E' noto, infatti, che l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c. p. c. - che costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito - deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi. Condizione per l'accoglimento dell'istanza intesa a che il giudice ordini alla controparte parte di esibire documenti in suo possesso è che la parte istante deduca che i documenti da esibirsi contengono la prova dei fatti controversi in causa, giacché l'ordine non può essere emesso al solo scopo di indagare se tale prova può essere rinvenuta nei documenti. L'ordine di esibire documentazione, del resto, può essere impartito ad uno dei contendenti con esclusivo riguardo ad atti necessari al processo, ovvero concernenti la controversia, e, quindi solo per atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa. CP_ Ciò a maggior ragione nella controversia in esame, in cui l' ha già prodotto la documentazione in suo possesso relativa ai fatti di causa, per cui era onere dell'appellante indicare specificamente quali altri documenti fossero indispensabili per le statuizioni da prendere.
Ad ogni buon conto, merita di essere sottolineato, con riguardo all'asserito vizio di motivazione nella valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, che nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione medesime (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori già acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente la necessità di acquisire altri mezzi istruttori richiesti dalle parti (Cass. n.11176/2017). Nella fattispecie, il Tribunale ha esaminato la fattispecie in esame giungendo alla conclusione della infondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito assistenziale, per il quale vige un regime di libera recedibilità. A ciò si aggiunga che la documentazione già prodotta in atti consente di attribuire rilievo decisivo al verbale sanitario di
3 revisione del 16.11.2015 e alla relata di notifica del 24.12.2015, da cui risulta l'avvenuta conoscenza, da parte del ricorrente, dell'accertamento negativo sui requisiti sanitari. Tali elementi probatori, unitamente agli atti amministrativi dell' risultano sufficienti a fondare la decisione di merito, rendendo CP_2 superflua ogni ulteriore attività istruttoria. Ne consegue che la mancata specifica pronuncia sull'ordine di esibizione e sull'interrogatorio non integra vizio di omessa pronuncia, né ha arrecato pregiudizio al diritto di difesa, trattandosi di prove non decisive rispetto ai fatti già documentalmente accertati.
In quest'ordine di concetti, l'istanza di rimessione in istruttoria non può essere accolta.
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2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di violazione dell'art. 13, comma 2, della legge n.412/1991, sostenendo che l' CP_2 avrebbe dovuto recuperare le somme indebitamente corrisposte entro l'anno successivo alla verifica, sicché la richiesta del 2022 sarebbe tardiva.
Il motivo è infondato.
La norma richiamata si riferisce espressamente ai casi di indebiti previdenziali derivanti da verifiche reddituali, ossia a prestazioni pensionistiche collegate al possesso di determinati requisiti di reddito.
Anche ipotizzando l'estensione dell'ambito di applicazione di tale disposizione alle prestazioni assistenziali, vi è che nella specie la causa dell'indebito non è il venir meno del requisito reddituale, bensì la perdita del requisito sanitario, accertata nella visita di revisione del 16.11.2015. L'art. 13 cit., pertanto, risulta del tutto inapplicabile al caso in esame.
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3.- E' invece fondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 52 della legge n. 88/1989 (norma attinente all'indebito previdenziale), ritenendo la fattispecie regolata dall'art. 2033 c.c., vertendosi nella fattispecie in materia di indebito assistenziale. La parte appellante invoca quindi l'applicazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, secondo il quale le somme indebitamente corrisposte dall'ente previdenziale non sono ripetibili, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
La censura è condivisibile.
E' noto che, secondo l'orientamento tradizionale, non possono trovare applicazione in materia assistenziale le norme relative all'indebito previdenziale (art.52 Legge 8 Marzo 1989 n°88; art.13 Legge
30 dicembre 1991 n.412), che non sarebbero estensibili in via analogica anche alla indebita percezione di prestazioni assistenziali (cfr. tra le altre Cass. 29 ottobre 2004 n. 20992). Secondo tale orientamento interpretativo, pertanto, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali troverebbe la propria
4 regolamentazione esclusivamente nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella L.23 dicembre 1998, n.448, art.37, comma 8 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), e nel
D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma 5, convertito nella L.24 novembre 2003, n.326 (in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali).
Ritiene tuttavia la Corte che l'art. 52 della legge n.88/1989 esprima un peculiare principio di settore della materia pensionistica, la cui ratio è di tutelare l'affidamento del cittadino incolpevole, impedendo che egli debba restituire prestazioni già consumate per il sostentamento proprio e della famiglia, quando l'indebita corresponsione sia imputabile esclusivamente a disfunzioni dell'Ente erogatore.
Il principio, che ha trovato progressiva conferma nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, muove dall'esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato, quello dell'ente pubblico al recupero di quanto indebitamente erogato;
dall'altro, quello, di rango costituzionale, della persona ad un'esistenza libera e dignitosa (artt. 2 e 38 Cost.), che verrebbe irrimediabilmente compromessa dalla ripetizione di somme oramai destinate a coprire bisogni essenziali di vita.
Nel caso di specie, la pensione di invalidità civile è stata revocata a seguito della sottoposizione di a visita di revisione in data 16.11.2015, nel corso della quale è stata accertata la Parte_1 insussistenza del necessario requisito sanitario per poter fruire di detta provvidenza (essendo risultato l'appellante affetto da invalidità parziale, e non totale), con la conseguenza che i ratei percepiti nel periodo successivo alla notifica della definitività di tale accertamento sono stati considerati indebiti. Se è quindi pacifico che la revisione sanitaria del 16.11.2015 ha accertato il venir meno del requisito sanitario per continuare a beneficiare della pensione di invalidità civile, è tuttavia altrettanto pacifico che l' CP_2 abbia colpevolmente omesso di interromperne l'erogazione, consentendone la prosecuzione sino al febbraio 2022, e richiedendo poi la restituzione dei ratei pagati in eccesso con comunicazione del 15 febbraio 2022, ossia a distanza di ben sette anni dall'accertamento.
Ciò premesso, l'art. 13 della legge n.412/1991, in sede di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, precisa al primo comma che queste ultime si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite…
Al riguardo, va detto come la Suprema Corte abbia ripetutamente chiarito che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova
5 applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile” (v. Cass.Civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223; Cass.Civ., sez. lav.,
15/10/2019, n.26036; Cass.Civ., sez. lav., 09/11/2018, n.28771).
In quest'ordine di concetti, l'inerzia dell' , protrattasi per ben sette anni, nel procedere alla CP_1 revoca della pensione di inabilità, dopo aver accertato il venir meno dello stato di inabilità totale, costituisce senza dubbio una condotta negligente, ossia colposa, causativa dell'errore nella liquidazione dei ratei della pensione di inabilità dal 2015 al 2022.
Viceversa, rispetto all'assistito che, come l'odierno appellante, deve presumersi in buona fede al momento della ricezione dei ratei pensionistici, il lungo lasso temporale, trascorso nella perdurante situazione di “apparente” titolarità del diritto a percepire le somme erogate, non può che costituire uno specifico fattore di radicamento di tale stato soggettivo di buona fede che, in uno alla ricorrenza dell'errore, imputabile a scarsa solerzia del solvens nel revocare la pensione di inabilità, realizza la fattispecie di irripetibilità disciplinata dal citato art. 52 l.n.88/89.
In altri termini, il lungo trascorrere del tempo concorre vieppiù a determinare una situazione di apparenza del diritto, idonea a generare affidamento del percettore, che dal canto suo non abbia, come in specie, contribuito in alcun modo al verificarsi dell'errore stesso, né era in grado di avvedersene, attesa l'oggettiva complessità dei dati e dei riferimenti tecnici che presiedono al meccanismo di liquidazione di un trattamento pensionistico, la cui conoscibilità non è esigibile dal profano. CP_ In altri termini, la condotta dell' si pone in aperto contrasto con i princìpi di correttezza, buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), non potendosi può ritenere esigibile dal pensionato, di fronte a ratei corrisposti regolarmente per un arco temporale così prolungato, una condotta di costante verifica dell'ammontare della pensione, tanto più che nella fattispecie l'appellante versava comunque nelle condizioni di invalidità parziale per poter comunque beneficiare di altri trattamenti di invalidità civile. Il che esclude che nel caso in esame possa configurarsi una condotta dolosa e/o fraudolenta del pensionato.
Inoltre, ovvie esigenze di ragionevolezza impongono di non gravare il percettore di un obbligo restitutorio sproporzionato rispetto alla gravità del suo comportamento, quando l'erogazione indebita sia stata determinata da errori, colpevoli inerzie o ritardi imputabili all'amministrazione. La giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha del resto chiarito che, in presenza di indebito non imputabile al dolo del percettore, la ripetizione deve ritenersi esclusa, essendo prevalente la tutela dell'affidamento e del sostegno costituzionale ai bisogni primari. Analoghe affermazioni si rinvengono nella giurisprudenza costituzionale, che ha chiarito come l'art. 38 Cost. appresti una garanzia a favore del cittadino incolpevole, sottraendo la disciplina dell'indebito assistenziale alla rigida regola dell'art. 2033 c.c..
6 In definitiva, va esclusa la sussistenza di una condotta dolosa da parte del , il quale ha Parte_1 continuato a percepire i ratei unicamente in virtù della protratta corresponsione da parte dell' che CP_2 ha ingenerato in lui un affidamento meritevole di tutela, essendo illogico pretendere che lo stesso, di fronte a pagamenti regolari protrattisi per circa sette anni, potesse rendersi conto del loro carattere CP_ indebito. Ne consegue che la richiesta di restituzione dell si pone in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento, atteso che, diversamente opinando, l'applicazione automatica della regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c. condurrebbe ad un esito manifestamente irragionevole, lesivo dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, sicurezza sociale e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.. A tutto voler concedere, la restituzione andrebbe comunque limitata ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando in ogni caso esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (v. Cass.Civ., sez. lav., 02/12/2019, n.31372), come CP_ invece pretende l' nel caso in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve Parte_1 essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con conseguente declaratoria di illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' CP_2
L'accoglimento del gravame comporta, in applicazione del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell' parte soccombente, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in CP_2 favore dell'appellante, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°206/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.09.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' nei confronti dell'appellante con CP_2 Parte_1 conseguente esclusione dell'obbligo di restituzione dei ratei di pensione di inabilità indebitamente percepiti nel periodo dal 01.01.2016 al 28.02.2022;
- condanna l a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_2 liquidano in complessivi euro 2.200,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il grado di appello, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.
10.03.2014), I.V.A. e C.P.A.
7 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI NI
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.Lorenzo Donninelli
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