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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1606/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM NT Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1606/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.AIELLO Parte_1
GIUSY
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AB AO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 3/9/2025 Parte_1 e Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in data 7/9/2013, che dalla unione erano nata la figlia Per_1 e
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi concordano che sia attuato l'affido condiviso della figlia minore RO TO, con collocazione prevalente presso la madre
IO AL e continuerà a risiedere nella casa coniugale in
Castrovillari al Parco Pia 9/A di proprietà della madre;
2) il padre potrà tenere con sé la figlia RO TO due week end al mese alternati, dal sabato alle ore 15.30 fino alla domenica alle ore
20.00 e vederla tutti i giorni della settimana, nel pomeriggio, dalle
15.00 alle 20.00, nel rispetto della volontà della minore;
3) con riferimento alle festività Natalizie (vigilia e giorno di Natale e vigilia e giorno di Capodanno) e a quelle Pasquali (giorno di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo), la minore trascorrerà, in virtù del principio dell'alternanza, la viglia con la mamma e il giorno con il papà, salvo diverso accordo di giorni tra i due genitori;
4) per quanto concerne il periodo estivo (luglio-agosto) il padre potrà vederla e tenerla con sé per 1 mese, alternando annualmente i mesi, ovvero secondo diverso accordo tra i coniugi;
5) le ricorrenze della bambina (compleanni, onomastici ecc. Dovranno essere, preferibilmente, trascorse dalla bambina con entrambi i genitori: 6) la Sig.ra IO AL, al fine di favorire il rapporto della piccola con il papà, si dichiara disponibile, ad ampliarne il diritto di visita, previa intesa tra lei e il Sig. RO e sempre nel rispetto del supremo interesse della minore;
7) La casa familiare sita a Castrovillari in Parco Pia 9/A di proprietà della
Sig. IO AL resterà nella sua esclusiva disponibilità;
8) Il Sig. RO IA verserà alla Sig.ra IO AL, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
9) Le spese extra assegno, per come di seguito elencate, relative alla figlia minore, verranno ripartite nella misura del 50% tra le parti e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto l'altro genitore;
11) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili nel caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
12) Il Sig. RO IA provvederà a prelevare i suoi effetti personali dall'abitazione coniugale;
13) Le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e
Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore IM NT
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM NT Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1606/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.AIELLO Parte_1
GIUSY
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AB AO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 3/9/2025 Parte_1 e Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in data 7/9/2013, che dalla unione erano nata la figlia Per_1 e
rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi concordano che sia attuato l'affido condiviso della figlia minore RO TO, con collocazione prevalente presso la madre
IO AL e continuerà a risiedere nella casa coniugale in
Castrovillari al Parco Pia 9/A di proprietà della madre;
2) il padre potrà tenere con sé la figlia RO TO due week end al mese alternati, dal sabato alle ore 15.30 fino alla domenica alle ore
20.00 e vederla tutti i giorni della settimana, nel pomeriggio, dalle
15.00 alle 20.00, nel rispetto della volontà della minore;
3) con riferimento alle festività Natalizie (vigilia e giorno di Natale e vigilia e giorno di Capodanno) e a quelle Pasquali (giorno di Pasqua e
Lunedi dell'Angelo), la minore trascorrerà, in virtù del principio dell'alternanza, la viglia con la mamma e il giorno con il papà, salvo diverso accordo di giorni tra i due genitori;
4) per quanto concerne il periodo estivo (luglio-agosto) il padre potrà vederla e tenerla con sé per 1 mese, alternando annualmente i mesi, ovvero secondo diverso accordo tra i coniugi;
5) le ricorrenze della bambina (compleanni, onomastici ecc. Dovranno essere, preferibilmente, trascorse dalla bambina con entrambi i genitori: 6) la Sig.ra IO AL, al fine di favorire il rapporto della piccola con il papà, si dichiara disponibile, ad ampliarne il diritto di visita, previa intesa tra lei e il Sig. RO e sempre nel rispetto del supremo interesse della minore;
7) La casa familiare sita a Castrovillari in Parco Pia 9/A di proprietà della
Sig. IO AL resterà nella sua esclusiva disponibilità;
8) Il Sig. RO IA verserà alla Sig.ra IO AL, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
9) Le spese extra assegno, per come di seguito elencate, relative alla figlia minore, verranno ripartite nella misura del 50% tra le parti e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto l'altro genitore;
11) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili nel caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
12) Il Sig. RO IA provvederà a prelevare i suoi effetti personali dall'abitazione coniugale;
13) Le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e
Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore IM NT