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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13421 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
R.G.N. 21094/2023
Udienza del 30/09/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice l'avv. SAVARESE ROBERTO oggi assistito ai fini della pratica forense dal dott. Parte_1
Giorgio Tibo, il quale precisa le conclusioni come in atti e discute la causa in conformità chiedendo l'accoglimento delle stesse
Per parte convenuta GIÀ è comparso l'avv. FRANCO Controparte_1 Controparte_1
ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Paolo Cantore il quale si riporta agli scritti depositati e discute la causa in conformità chiedendo l'accoglimento delle relative conclusioni
Il Giudice
udita la discussione decide come da separato provvedimento da considerarsi parte integrante di questo verbale
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21094/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
, c. f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Savarese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Romeo Romei n. 27, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE contro c. f. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, Piazza del lavoro n. 3, per procura allegata alla comparsa di costituzione.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: finanziamento, opposizione al decreto ingiuntivo n. 3369/2023 (R.G. 5824/23) emesso dal Tribunale di Roma il 21.02.23.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione orale del 30 settembre 2025.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 18.10.2023.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3369/2023 (R.G. Parte_1
5824/23) emesso il 21.02.23, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento di euro 11.587,96 in favore di quale saldo debitorio Controparte_1 relativo al contratto di finanziamento stipulato in data 09.06.2016, con Controparte_3 che l'aveva poi ceduto alla (cfr. contratto di finanziamento in Controparte_1 all. 2 atto di citazione e cessione del credito in all. 3 e 4 comparsa di costituzione).
Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la presenza di usura e anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la dando prova della propria legittimazione attiva Controparte_1 attraverso il deposito del contratto di cessione, della comunicazione di notifica della cessione e del contratto di finanziamento con piano di ammortamento ed estratto conto certificato, e instando per la conferma del decreto.
All'udienza del 26.03.24 al decreto veniva concessa la provvisoria esecutorietà e all'odierna udienza, la causa, senza necessità di istruttoria, sulle conclusioni rassegnate riportandosi ai rispettivi atti difensivi, viene decisa
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va premesso che in materia di finanziamento o prestito personale si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di inadempimento delle obbligazioni in base ai quali: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass., Sez. Un. n. 13533/01).
Nel caso di specie va, innanzitutto, evidenziato che parte opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma oggetto del prestito personale ma ha esclusivamente eccepito l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la presenza di usura e anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese.
Riguardo alla prova del credito in esame la , sulla quale ricadeva l'onere di allegare CP_4
i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ha fornito la prova della titolarità del credito con il deposito del contratto di cessione stipulato con la prodotto Controparte_3 unitamente all'elenco delle posizioni cedute circa il credito azionato in monitorio, e della avvenuta comunicazione della cessione inviata all'opponente con Parte_1 raccomandata a/r del 11.11.20 (cfr. all. 6 docc. 5, 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta);
e del credito stesso e del suo ammontare, producendo copia del contratto di finanziamento, dell'erogazione della somma e del relativo estratto conto. (cfr. all. 6 docc. 3, 4 e 8 comparsa di costituzione e risposta).
Ha in tal modo assolto pienamente al proprio onere probatorio.
La ha ricercato il fatto estintivo o modificato dell'obbligazione assunta, eccependo la Pt_1 indeterminatezza e l'usurarietà delle condizioni contrattuali siglate.
Sul punto va affermato che parte opponente non ha effettuato una specifica allegazione né del tasso moratorio da considerare usurario né del calcolo in base al quale lo stesso avrebbe superato la soglia usura, contravvenendo a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'onere di specifica allegazione nell'ambito dell'usurarietà dei tassi (cfr.
Sez., Un., n. 19597/20).
Riguardo, poi, alla doglianza relativa all'asserito anatocismo derivante dall'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice nel piano di ammortamento c.d. alla francese va rilevato quanto segue.
Il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata dalle pronunce della
S.C. n. 21095/04 e n. 24418/10, è quello relativo alla produzione di interessi occulti sugli interessi già scaduti, ovverosia attiene all'imputazione sugli interessi maturati a capitale, dando luogo, in tal modo, alla maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, è bene ricordarlo, non è ex se illecito ,come prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c..
L'art. 1194 c.c., poi, lascia libertà di accordo alle parti in ordine alle modalità di pagamento, con l'effetto che nella prassi bancaria esistono diversi meccanismi di estinzione del debito;
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel metodo francese, quindi, poiché vengono pagati prima gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi, il che non ha come conseguenza che gli interessi, calcolati sulla residua quota di capitale alta, sebbene complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana, maturino interessi su interessi.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano - nel mutuo “all'italiana” con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale e detto capitale si mantiene costante - ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati e il debitore ha il vantaggio di godere di rate ad interessi costanti uguali e, quindi, di gestire meglio i propri flussi di cassa.
Tale scelta non produce effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla
Cassazione. Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Va poi ricordato che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Ciò che avviene, in definitiva, nel piano di ammortamento “alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, interessi comunque calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti che passano a capitale che è l'ipotesi disciplinata dall'art 1283 c.c., come affermato dalla giurisprudenza di merito e, dalla recentissima sentenza della S.C. a sezioni unite n. 15130 del 29.5.2024.
Parte opponente, pertanto, non ha fornito prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito azionato dall'opposta limitandosi ad avanzare eccezioni generiche che sono rimaste prive di riscontro processuale. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, per le sole fasce svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 21094/23 così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3369/2023 (R.G. 5824/23) emesso dal Tribunale di Roma il 21.02.2023;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in euro 1.700,00, 0ltre spese generali e oneri come per legge.
Sentenza resa, ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., in Roma il 30 settembre 2025, allegata al verbale chiuso alle ore 16 e 30.
Il GOP
Paola Giardina