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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente
RA FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1479/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02404/2023 IRES-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Appellato: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9503DE02404-2023 della Direzione provinciale di Monza e Brianza dell'Agenzia delle entrate, recante recuperi vari di imposta (IRES,
IRAP e IVA) per l'annualità 2018, fondati sul presupposto dell'utilizzo di fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti.
Dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione, pronunciato con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano i cui estremi sono indicati in intestazione, la società contribuente ha proposto appello.
Si è costituito in resistenza l'ufficio impositore.
All'udienza di trattazione del 21 gennaio 2026 le parti hanno concordemente riferito che la controversia è stata definita in via stragiudiziale. Hanno pertanto chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alla concorde dichiarazione delle parti ora riportata il presente giudizio va definito con pronuncia di estinzione per la causa prevista dall'art. 46 del codice del processo tributario, di cui al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, il 21 gennaio 2026
Milano, 21 gennaio 2026
Il Giudice estensore Dr. Fabio Franconiero
Il Presidente
Dr. Filippo Lamanna
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente
RA FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1479/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4332/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02404/2023 IRES-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Appellato: dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9503DE02404-2023 della Direzione provinciale di Monza e Brianza dell'Agenzia delle entrate, recante recuperi vari di imposta (IRES,
IRAP e IVA) per l'annualità 2018, fondati sul presupposto dell'utilizzo di fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti.
Dopo il rigetto in primo grado dell'impugnazione, pronunciato con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano i cui estremi sono indicati in intestazione, la società contribuente ha proposto appello.
Si è costituito in resistenza l'ufficio impositore.
All'udienza di trattazione del 21 gennaio 2026 le parti hanno concordemente riferito che la controversia è stata definita in via stragiudiziale. Hanno pertanto chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alla concorde dichiarazione delle parti ora riportata il presente giudizio va definito con pronuncia di estinzione per la causa prevista dall'art. 46 del codice del processo tributario, di cui al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, il 21 gennaio 2026
Milano, 21 gennaio 2026
Il Giudice estensore Dr. Fabio Franconiero
Il Presidente
Dr. Filippo Lamanna