Art. 2.
La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei magazzini di cui all'art. 3 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068 , convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166 , e che, alla data anzidetta, trovavasi giacente nei magazzini stessi.
La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al mercurio metallo prodotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei magazzini di cui all'art. 3 del citato decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068 , convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166 , e che, alla data anzidetta, trovavasi giacente nei magazzini stessi.