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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
RG FF, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00002-2025 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00005-2025 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00005-2025 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00005-2025 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: chiede il respingimento della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_4 (Società_4) con sede in Austria nella persona del legale rappresentante pro tempore signor Rappresentante_2 Rappresentante_2 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate (AE) per l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'Iva per l'anno 2015 e all'IRES, Irap, Iva per l'anno
2016, notificati entrambi in data 3 gennaio 2025.
L'Agenzia delle Entrate ha fondato gli avvisi di accertamento sulla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, conclusa con un processo verbale di costituzione datato 14 giugno 2023, alla luce della quale ha presunto che la società ricorrente fosse da ritenersi una società esterovestita e pertanto non avesse ottemperato agli obblighi dichiarativi delle imposte in Italia.
Gli elementi su cui l'Ufficio fonda le proprie presunzioni sono i seguenti: la società austriaca è stata costituita in coincidenza con l'estinzione della preesistente società a responsabilità limitata che aveva la medesima denominazione e la propria sede in Italia con un'unica collaboratrice, che è transitata nella società austriaca con le medesime funzioni;
2) la sede della società non sarebbe altro che una mera domiciliazione presso lo studio di commercialista che conservava la contabilità e presentava le dichiarazioni fiscali in Austria;
3) la redazione dei contratti e l'emissione delle fatture da parte della ricorrente sarebbe materialmente avvenuta in Italia e la clientela della società sarebbe composta da soggetti residenti in Italia.
Nel ricorso si eccepisce: 1) la decadenza degli avvisi di accertamento notificati successivamente al
31/12/2024; 2) l'illegittimità della inesistente esterovestizione e la violazione dell'art.73 TUIR poiché l'attività della società è collocata in Austria e comunque all'estero e non l'Italia ed inoltre la società ha presentato regolari dichiarazioni dei redditi in Austria versando le relative imposte;
3) il difetto di prova rilevante ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs 546/92; 4) con riguardo all'Iva accertata, la società richiede la sua rideterminazione tenendo conto delle fatture passive acquisite dall' Ufficio in sede diverifica, la cui Iva deve essere scomputata dall'Iva attiva calcolata sui ricavi relativi alle operazioni imponibili;
5) l' illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza di motivazione, per l'insussistenza dei presupposti di colpevolezza della società e del legale presentante;
In conclusione la società ricorrente richiede l'annullamento degli atti impugnati in quanto illegittimi ed infondati;
in subordine, richiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate, ritenute non proporzionate alle violazioni contestate ed alla condotta collaborativa della società; in ulteriore subordine, che venga applicato l'articolo 2 del D.Lgs 87/24 ed il principio del favor rei. Il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, replicando preliminarmente all'eccezione di decadenza formulata in ricorso che ritiene infondata in quanto, per l'accertamento relativo all'anno 2015 si era in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 43 DPR 600/73 ratione-temporis, con conseguente raddoppio del termine;
mentre per quanto concerne l'anno di imposta 2016 viene contestata l'omessa dichiarazione dei redditi e pertanto il termine di decadenza risulta essere di 7 anni dall'anno di presentazione della dichiarazione ( quindi entro il 31/12/2024 ) termine che è stato prorogato di 85 gg. in ragione dell'art.67, co. 18/20 generalmente applicabile a tutti i termini come affermato dalla recente sentenza della Cassazione;
pertanto anche l'accertamento per l'anno 2016 risulta tempestivo.
L'AE contesta inoltre il merito di tutte le altre eccezioni formulate in ricorso, conclude richiedendo il rigetto dello stesso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia riguarda due avvisi di accertamento emanati dall'AE dopo un'attività ispettiva della
Guardia di Finanza avviata a seguito delle risultanze emerse nell'ambito di un procedimento penale , n.
9848/20 RGNR della Procura della Repubblica di Venezia , derivante dall'indagine posta in essere dalla
Procura della Repubblica di Milano avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di delitti, tra i quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio, dalla quale emergeva l'esistenza di bonifici effettuati dalla Società_2 a favore della società Società_3 riferibile ai membri dell'associazione a delinquere, e di movimenti di denaro contante dei quali il signor Rappresentante_2 Rappresentante_2 aveva beneficiato, come risultato da intercettazioni ambientali. Inoltre i verificatori, a seguito di una perquisizione effettuata il 10/07/2019 presso l'abitazione del sig.
Rappresentante_2 Rappresentante_2 sita a Santa MA di LA ( VE) , in Indirizzo_1, hanno rinvenuto della documentazione contabile intestata sia alla Società_4 GMBH avente sede in Austria, sia alla Società_2 con sede negli Stati Uniti d'America, ed alcune fatture che riportavano nell'intestazione l'indirizzo sopra indicato relativo alle società estere ubicate negli Stati Uniti ed in Austria;
in particolare, con riguardo alla società ricorrente, risultava un ulteriore indirizzo di riferimento situato sempre in Santa MA di LA (VR) in Indirizzo_2
, luogo di residenza della sig.ra Nominativo_1, dipendente della Società_4. Dalle verifiche effettuate ed autorizzate dalla Procura della Repubblica di Venezia sono emersi, a giudizio della Guardia di Finanza plurimi elementi dotati di gravità precisione e concordanza che evidenziano che la società austriaca, in immediata continuità con la omonima società italiana estinta nel 2013 - anno di istituzione della società austriaca- rappresentava un caso di esterovestizione effettuato per mere ragioni di convenienza fiscale, avendo di fatto continuato l'attività della omonima società nazionale operando nel medesimo settore, con la medesima dipendente transitata dalla società italiana a quella austriaca, in assenza di un reale ufficio e di organizzazione in Austria, infine continuando ad avere, come oggetto della propria attività, unicamente dei rapporti con soggetti economici residenti sul territorio nazionale.
Alla luce di tutti questi elementi l'AE ha conseguentemente applicato alla società, considerata una mera esterovestizione, il regime fiscale italiano ai sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR.
Più specificatamente: a) con riguardo all'anno 2015 la Guardia di Finanza, esaminata la documentazione contabile inviata dallo studio fiscale austriaco, ha rilevato che il risultato risultava negativo in quanto i costi hanno superato i ricavi, con una conseguente perdita e pertanto è stato contestato alla società esclusivamente il mancato assoggettamento all'IVA delle fatture attive emesse dalla società nei confronti di clienti nazionali, accertata nell'importo di €. 74.639,22; b) relativamente all'anno 2016 nell'avviso di accertamento il maggior reddito è stato determinato in €. 22.970,49 , accertando conseguentemente le maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, determinata quest'ultima dal mancato assoggettamento all'imposta delle fatture attive emesse dalla Società_4 nell'importo di €. 69.918,00 ( pari al 22% dei ricavi ammontanti ad €. 317.811,11).
In entrambi gli avvisi di accertamento vengono inoltre irrogate le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni e omesse operazioni contabili previste dalla legge relativamente alle fatture attive e passive.
2.
Con il primo motivo di ricorso la società eccepisce la decadenza degli avvisi di accertamento notificati in data 03/01/2025 ritenendo che il termine decadenziale sia stato stabilito al 31/12/2024. L'eccezione non merita accoglimento poiché si è in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni in un caso penalmente rilevante, come dimostrato dai procedimenti penali avviati sia dalla Procura della Repubblica di Milano che quello della procura della Repubblica di Venezia n. RGNR 9848/2020. Inoltre , come confermato dalla Cassazione con il decreto n. 1630/25 risulta applicabile, relativamente all'accertamento per l'anno
2016, la proroga di 85 giorni prevista per l'emergenza COVID e quindi il termine del 31/12/2024 è riportato al 26/03/2025. 3.
Con i motivi nn. 2 e 3 si eccepisce l'illegittimità della “inesistente” estero-vestizione in violazione dell'art.73
TUIR e il difetto di prova;
i due motivi sono connessi , afferendo al merito della controversia, e non sono meritevoli di accoglimento.
Gli elementi essenziali che l'AE pone a fondamento delle riprese a tassazione sono i seguenti:
A) da un punto di vista più generale si richiama a quanto è emerso dalle indagini penali poste in essere nell'ambito dei due procedimenti: il primo della Procura della Repubblica di Milano avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata , tra l'altro, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio e l'altra, della Procura della Repubblica di Venezia da cui sarebbe emerso che il sig. Rappresentante_2 Rappresentante_2 era l'amministratore di fatto della società Società_2 con sede negli Stati Uniti d'America
- ma in realtà esterovestita avendo la sede della propria attività in Santa MA di LA - e la attuale ricorrente
Società_4, anch'essa riferibile allo stesso Rappresentante_2 che ne è il legale rappresentante;
ritenuta anch'essa una società esterovestita .
Per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate il sig. Rappresentante_2 avrebbe posto in essere un medesimo schema fraudolento ai fini di evadere i carichi fiscali sulla sua attività svolta mediante le due società esterovestite, collocate al di fuori dell'Italia malgrado l'attività venisse svolta in realtà nella sede di Santa
MA di LA ( VE) ed era rivolta a clienti italiani;
traendone i benefici dimostrati dalle somme di denaro contante e dai bonifici tratti dalla società Società_2, intestataria di un conto corrente presso la banca ceca Komercni Banka AS, provati sia da intercettazioni effettuate che dalle analisi finanziarie poste in essere dai verificatori nell'ambito delle indagini .
B) la continuità esistente fra la società Società_4 Srl - società di diritto italiano con sede in Santa MA di LA, Indirizzo_1, di cui il Rappresentante_2 era legale rappresentante - e la società austriaca Società_4 GMBH, costituita nel medesimo anno in cui la società italiana è cessata. Le due società hanno mantenuto lo stesso dipendente, sig.ra Nominativo_1 con le medesime mansioni e la sede legale a Villach in Austria era presso lo studio del suo commercialista. Lo stesso Rappresentante_2 ai verificatori ha motivato la scelta di chiudere la società italiana e di aprire quella in Austria solamente per i benefici fiscali derivanti dalla minore pressione fiscale transalpina. Infine la dipendente sig.ra Nominativo_1 ha dichiarato in atti di non essersi mai recata presso la sede della società austriaca, poiché nella sede legale era presente solamente il commercialista che curava la contabilità e presentava le dichiarazioni al fisco austriaco;
tutte le attività di gestione della società: i contatti con i clienti per la redazione dei contratti e la connessa attività amministrativa, il pagamento delle fatture passive, veniva curata dalla dipendente dalla sua abitazione in
Italia col “ telelavoro”, utilizzando un pc della società ed usufruendo di tutta la documentazione contabile ed amministrativa completamente informatizzata. C) anche il sig. Nominativo_2, qualificatosi come “ collaboratore “ del sig. Rappresentante_2 per procacciare gli affari ( le “ sponsorizzazioni” che erano il “business” della società ) operava in Italia e, quando necessario, si recava nell'ufficio sito in Santa MA di LA per contattare la sig. Nominativo_1. Nominativo_2, residente in Italia, negli anni interessati dalla verifica non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale né risulta percettore di alcun reddito dal 2015 al 2019, salvo un reddito percepito da altra società nel 2018.
D) le risultanze dei questionari inviati dall'Amministrazione ai clienti, tutti italiani, della società ricorrente dimostrano che la sottoscrizione dei contratti avveniva presso le proprie sedi alla presenza o del Rappresentante_2
o del Nominativo_2 e che per ogni esigenza si interfacciavano unicamente con i due soggetti e mai con la sede austriaca.
A fronte di questi numerosi elementi portati dall'Ufficio a supporto delle proprie presunzioni - elementi che nel loro insieme risultano concordanti e precisi nel dimostrare l'esterovestizione della società - la ricorrente si limita a contestare che il sig. Rappresentante_2 risiedeva stabilmente in Spagna dal 2008 e che egli lavorava per conto della società austriaca - che gestiva un Team motociclistico iscritto ai campionati europei di categoria
- ricercando gli sponsor per garantire la gestione del Team;
si limita inoltre ad affermare, senza portare alcuna prova certa, che la società aveva una base operativa in Austria utilizzata per non meglio precisate
“ ragioni tecniche e logistiche”.
L'unica documentazione prodotta riguarda fatture emesse dalla società Società_5 che trasportava nei vari circuiti le moto e le attrezzature, oltre a contratti di sponsorizzazione siglati con i clienti italiani con documentazione fotografica e moduli di iscrizione alle gare.
Non vi è nulla che attesti l'effettività dell'attività della ricorrente al di fuori dell'Italia: non risulta nessun dipendente o collaboratore in Austria, né tantomento una “base operativa “ attrezzata , nessuna utenza al di fuori di quelle relative al commercialista situato in Villach.
Con riguardo alla documentazione contabile della società rinvenuta dai verificatori nel corso dell'accesso presso la sede di Santa MA di LA ( VR), la ricorrente si limita a dichiarare che : “ l'indirizzo indicato fungeva da mero luogo di raccolta dei diversi contratti stipulati con gli sponsor italiani che poi venivano unitariamente inviati presso la sede effettiva in Austria”. Osserva la Corte che, a fronte degli elementi addotti dall'AE sinteticamente riportati più sopra, che risultano certamente gravi precisi e concordanti nel supportare le presunzioni sulla esterovestizione, l'onere della prova viene ribaltato sul contribuente, che deve produrre altrettanti elementi dotati di analoga gravità, precisione e concordanza che contrastino quelli dell'Ufficio. Appare invece del tutto evidente che la società non è stata in grado di produrre tali elementi , anche presuntivi, a confutazione di quelli portati dall'Amministrazione e fondati non solo sulla documentazione recuperata con l'accesso effettuato, ma anche su dichiarazioni sia della sig.ra Nominativo_1, che del sig. Nominativo_2 e dai questionari compilati dai clienti italiani della società.
In conclusione, gli avvisi di accertamento risultano legittimi, in quanto presunzione della violazione dell'art. 73 co. 3 del TUIR risulta fondata su consistenti elementi di prova concordanti e precisi , non contestati adeguatamente dalla ricorrente.
4.
Con riferimento alla richiesta in via subordinata di rideterminazione dell'IVA tenendo conto delle fatture passive acquisite nel corso della verifica, va rilevato che al di là della mancata presentazione della dichiarazione IVA da parte della società, l'imposta non può essere dedotta in quanto essa non è stata esposta nelle fatture, poiché i soggetti che le hanno emesse non le hanno ritenute imponibili IVA;
conseguentemente l'imposta non è stata versata all'RI e pertanto la ripresa risulta corretta.
5.
Con un ultimo motivo la società contesta le sanzioni comminate - ribadendo che l'annullamento delle riprese a tassazione accertate comporterà ovviamente l'annullamento delle sanzioni l'insussistenza - eccependo comunque la violazione degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 472/97 per carenza di motivazione e, in via subordinata, richiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate in quanto illegittime e comunque non proporzionate alle limitazioni contestate e alla condotta collaborativa della società, con l'applicazione del principio generale del
“favor rei” nonché l'applicazione degli art 3, co.3 D Lgs.472/97 e n. 2 del D. Lgs. 87/2024.
Osserva la Corte che, come sopra argomentato con riguardo al merito della controversia , la conferma degli avvisi di accertamento comporta la debenza delle sanzioni amministrative conseguenti.
Per quanto concerne la richiesta formulata in via subordinata la Corte non la ritiene meritevole di accoglimento.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal D. Lgs.
158/2015 non operano in maniera generalizzata in “favor rei” rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione ,in sede di legittimità, di uno “ jus superveniens” più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione imponga il suo annullamento o l'applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella applicata ( Cass. Sez V ord. 33906/24 e n. 577/24).
Inoltre va richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 1270/25 ( alla cui motivazione ex art. 118 disp. att.
c.p.c si rinvia ) che ha ritenuto che l'irretroattività disposta dall'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 87/2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo, che non può fermarsi sui soli interventi inerenti il carico delle sanzioni, come proposto dalla ricorrente.
Infine la società ricorrente formula l' eccezione di mancata attestazione di conformità con riferimento al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Mirano e depositato in atti dalla Agenzia delle Entrate;
in udienza il rappresentante dell'Ufficio contesta l'eccezione della ricorrente rilevando che trattasi della copia digitalizzata del p.v.c. il cui originale è in possesso dell'AE. Osserva la Corte che il contenuto del p.v.c. è stato ripreso negli avvisi di accertamento in modo sintetico, stante la sua ampiezza, ma tuttavia largamente sufficiente ad esporre gli elementi specifici dettagliati nel p.v.c su cui sono fondate le riprese a tassazione;
su tali elementi riproposti nelle controdeduzioni dell'Ufficio
è basato il presente giudizio della Corte, pertanto il rilievo formulato risulta irrilevante.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e conferma gli avvisi di accertamento impugnati;
la condanna alle spese segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso della società e conferma, per l'effetto, gli avvisi di accertamento impugnati;
2. condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite all'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi €. 9.255,00.
Venezia , li 23/10/2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
RG FF, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00002-2025 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00005-2025 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00005-2025 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303VR00005-2025 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: chiede il respingimento della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_4 (Società_4) con sede in Austria nella persona del legale rappresentante pro tempore signor Rappresentante_2 Rappresentante_2 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate (AE) per l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi all'Iva per l'anno 2015 e all'IRES, Irap, Iva per l'anno
2016, notificati entrambi in data 3 gennaio 2025.
L'Agenzia delle Entrate ha fondato gli avvisi di accertamento sulla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, conclusa con un processo verbale di costituzione datato 14 giugno 2023, alla luce della quale ha presunto che la società ricorrente fosse da ritenersi una società esterovestita e pertanto non avesse ottemperato agli obblighi dichiarativi delle imposte in Italia.
Gli elementi su cui l'Ufficio fonda le proprie presunzioni sono i seguenti: la società austriaca è stata costituita in coincidenza con l'estinzione della preesistente società a responsabilità limitata che aveva la medesima denominazione e la propria sede in Italia con un'unica collaboratrice, che è transitata nella società austriaca con le medesime funzioni;
2) la sede della società non sarebbe altro che una mera domiciliazione presso lo studio di commercialista che conservava la contabilità e presentava le dichiarazioni fiscali in Austria;
3) la redazione dei contratti e l'emissione delle fatture da parte della ricorrente sarebbe materialmente avvenuta in Italia e la clientela della società sarebbe composta da soggetti residenti in Italia.
Nel ricorso si eccepisce: 1) la decadenza degli avvisi di accertamento notificati successivamente al
31/12/2024; 2) l'illegittimità della inesistente esterovestizione e la violazione dell'art.73 TUIR poiché l'attività della società è collocata in Austria e comunque all'estero e non l'Italia ed inoltre la società ha presentato regolari dichiarazioni dei redditi in Austria versando le relative imposte;
3) il difetto di prova rilevante ai sensi dell'articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs 546/92; 4) con riguardo all'Iva accertata, la società richiede la sua rideterminazione tenendo conto delle fatture passive acquisite dall' Ufficio in sede diverifica, la cui Iva deve essere scomputata dall'Iva attiva calcolata sui ricavi relativi alle operazioni imponibili;
5) l' illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza di motivazione, per l'insussistenza dei presupposti di colpevolezza della società e del legale presentante;
In conclusione la società ricorrente richiede l'annullamento degli atti impugnati in quanto illegittimi ed infondati;
in subordine, richiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate, ritenute non proporzionate alle violazioni contestate ed alla condotta collaborativa della società; in ulteriore subordine, che venga applicato l'articolo 2 del D.Lgs 87/24 ed il principio del favor rei. Il tutto con la vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, replicando preliminarmente all'eccezione di decadenza formulata in ricorso che ritiene infondata in quanto, per l'accertamento relativo all'anno 2015 si era in presenza di una fattispecie penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 43 DPR 600/73 ratione-temporis, con conseguente raddoppio del termine;
mentre per quanto concerne l'anno di imposta 2016 viene contestata l'omessa dichiarazione dei redditi e pertanto il termine di decadenza risulta essere di 7 anni dall'anno di presentazione della dichiarazione ( quindi entro il 31/12/2024 ) termine che è stato prorogato di 85 gg. in ragione dell'art.67, co. 18/20 generalmente applicabile a tutti i termini come affermato dalla recente sentenza della Cassazione;
pertanto anche l'accertamento per l'anno 2016 risulta tempestivo.
L'AE contesta inoltre il merito di tutte le altre eccezioni formulate in ricorso, conclude richiedendo il rigetto dello stesso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia riguarda due avvisi di accertamento emanati dall'AE dopo un'attività ispettiva della
Guardia di Finanza avviata a seguito delle risultanze emerse nell'ambito di un procedimento penale , n.
9848/20 RGNR della Procura della Repubblica di Venezia , derivante dall'indagine posta in essere dalla
Procura della Repubblica di Milano avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di delitti, tra i quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio, dalla quale emergeva l'esistenza di bonifici effettuati dalla Società_2 a favore della società Società_3 riferibile ai membri dell'associazione a delinquere, e di movimenti di denaro contante dei quali il signor Rappresentante_2 Rappresentante_2 aveva beneficiato, come risultato da intercettazioni ambientali. Inoltre i verificatori, a seguito di una perquisizione effettuata il 10/07/2019 presso l'abitazione del sig.
Rappresentante_2 Rappresentante_2 sita a Santa MA di LA ( VE) , in Indirizzo_1, hanno rinvenuto della documentazione contabile intestata sia alla Società_4 GMBH avente sede in Austria, sia alla Società_2 con sede negli Stati Uniti d'America, ed alcune fatture che riportavano nell'intestazione l'indirizzo sopra indicato relativo alle società estere ubicate negli Stati Uniti ed in Austria;
in particolare, con riguardo alla società ricorrente, risultava un ulteriore indirizzo di riferimento situato sempre in Santa MA di LA (VR) in Indirizzo_2
, luogo di residenza della sig.ra Nominativo_1, dipendente della Società_4. Dalle verifiche effettuate ed autorizzate dalla Procura della Repubblica di Venezia sono emersi, a giudizio della Guardia di Finanza plurimi elementi dotati di gravità precisione e concordanza che evidenziano che la società austriaca, in immediata continuità con la omonima società italiana estinta nel 2013 - anno di istituzione della società austriaca- rappresentava un caso di esterovestizione effettuato per mere ragioni di convenienza fiscale, avendo di fatto continuato l'attività della omonima società nazionale operando nel medesimo settore, con la medesima dipendente transitata dalla società italiana a quella austriaca, in assenza di un reale ufficio e di organizzazione in Austria, infine continuando ad avere, come oggetto della propria attività, unicamente dei rapporti con soggetti economici residenti sul territorio nazionale.
Alla luce di tutti questi elementi l'AE ha conseguentemente applicato alla società, considerata una mera esterovestizione, il regime fiscale italiano ai sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR.
Più specificatamente: a) con riguardo all'anno 2015 la Guardia di Finanza, esaminata la documentazione contabile inviata dallo studio fiscale austriaco, ha rilevato che il risultato risultava negativo in quanto i costi hanno superato i ricavi, con una conseguente perdita e pertanto è stato contestato alla società esclusivamente il mancato assoggettamento all'IVA delle fatture attive emesse dalla società nei confronti di clienti nazionali, accertata nell'importo di €. 74.639,22; b) relativamente all'anno 2016 nell'avviso di accertamento il maggior reddito è stato determinato in €. 22.970,49 , accertando conseguentemente le maggiori imposte IRES, IRAP ed IVA, determinata quest'ultima dal mancato assoggettamento all'imposta delle fatture attive emesse dalla Società_4 nell'importo di €. 69.918,00 ( pari al 22% dei ricavi ammontanti ad €. 317.811,11).
In entrambi gli avvisi di accertamento vengono inoltre irrogate le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni e omesse operazioni contabili previste dalla legge relativamente alle fatture attive e passive.
2.
Con il primo motivo di ricorso la società eccepisce la decadenza degli avvisi di accertamento notificati in data 03/01/2025 ritenendo che il termine decadenziale sia stato stabilito al 31/12/2024. L'eccezione non merita accoglimento poiché si è in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni in un caso penalmente rilevante, come dimostrato dai procedimenti penali avviati sia dalla Procura della Repubblica di Milano che quello della procura della Repubblica di Venezia n. RGNR 9848/2020. Inoltre , come confermato dalla Cassazione con il decreto n. 1630/25 risulta applicabile, relativamente all'accertamento per l'anno
2016, la proroga di 85 giorni prevista per l'emergenza COVID e quindi il termine del 31/12/2024 è riportato al 26/03/2025. 3.
Con i motivi nn. 2 e 3 si eccepisce l'illegittimità della “inesistente” estero-vestizione in violazione dell'art.73
TUIR e il difetto di prova;
i due motivi sono connessi , afferendo al merito della controversia, e non sono meritevoli di accoglimento.
Gli elementi essenziali che l'AE pone a fondamento delle riprese a tassazione sono i seguenti:
A) da un punto di vista più generale si richiama a quanto è emerso dalle indagini penali poste in essere nell'ambito dei due procedimenti: il primo della Procura della Repubblica di Milano avente ad oggetto un'associazione a delinquere finalizzata , tra l'altro, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio e l'altra, della Procura della Repubblica di Venezia da cui sarebbe emerso che il sig. Rappresentante_2 Rappresentante_2 era l'amministratore di fatto della società Società_2 con sede negli Stati Uniti d'America
- ma in realtà esterovestita avendo la sede della propria attività in Santa MA di LA - e la attuale ricorrente
Società_4, anch'essa riferibile allo stesso Rappresentante_2 che ne è il legale rappresentante;
ritenuta anch'essa una società esterovestita .
Per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate il sig. Rappresentante_2 avrebbe posto in essere un medesimo schema fraudolento ai fini di evadere i carichi fiscali sulla sua attività svolta mediante le due società esterovestite, collocate al di fuori dell'Italia malgrado l'attività venisse svolta in realtà nella sede di Santa
MA di LA ( VE) ed era rivolta a clienti italiani;
traendone i benefici dimostrati dalle somme di denaro contante e dai bonifici tratti dalla società Società_2, intestataria di un conto corrente presso la banca ceca Komercni Banka AS, provati sia da intercettazioni effettuate che dalle analisi finanziarie poste in essere dai verificatori nell'ambito delle indagini .
B) la continuità esistente fra la società Società_4 Srl - società di diritto italiano con sede in Santa MA di LA, Indirizzo_1, di cui il Rappresentante_2 era legale rappresentante - e la società austriaca Società_4 GMBH, costituita nel medesimo anno in cui la società italiana è cessata. Le due società hanno mantenuto lo stesso dipendente, sig.ra Nominativo_1 con le medesime mansioni e la sede legale a Villach in Austria era presso lo studio del suo commercialista. Lo stesso Rappresentante_2 ai verificatori ha motivato la scelta di chiudere la società italiana e di aprire quella in Austria solamente per i benefici fiscali derivanti dalla minore pressione fiscale transalpina. Infine la dipendente sig.ra Nominativo_1 ha dichiarato in atti di non essersi mai recata presso la sede della società austriaca, poiché nella sede legale era presente solamente il commercialista che curava la contabilità e presentava le dichiarazioni al fisco austriaco;
tutte le attività di gestione della società: i contatti con i clienti per la redazione dei contratti e la connessa attività amministrativa, il pagamento delle fatture passive, veniva curata dalla dipendente dalla sua abitazione in
Italia col “ telelavoro”, utilizzando un pc della società ed usufruendo di tutta la documentazione contabile ed amministrativa completamente informatizzata. C) anche il sig. Nominativo_2, qualificatosi come “ collaboratore “ del sig. Rappresentante_2 per procacciare gli affari ( le “ sponsorizzazioni” che erano il “business” della società ) operava in Italia e, quando necessario, si recava nell'ufficio sito in Santa MA di LA per contattare la sig. Nominativo_1. Nominativo_2, residente in Italia, negli anni interessati dalla verifica non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale né risulta percettore di alcun reddito dal 2015 al 2019, salvo un reddito percepito da altra società nel 2018.
D) le risultanze dei questionari inviati dall'Amministrazione ai clienti, tutti italiani, della società ricorrente dimostrano che la sottoscrizione dei contratti avveniva presso le proprie sedi alla presenza o del Rappresentante_2
o del Nominativo_2 e che per ogni esigenza si interfacciavano unicamente con i due soggetti e mai con la sede austriaca.
A fronte di questi numerosi elementi portati dall'Ufficio a supporto delle proprie presunzioni - elementi che nel loro insieme risultano concordanti e precisi nel dimostrare l'esterovestizione della società - la ricorrente si limita a contestare che il sig. Rappresentante_2 risiedeva stabilmente in Spagna dal 2008 e che egli lavorava per conto della società austriaca - che gestiva un Team motociclistico iscritto ai campionati europei di categoria
- ricercando gli sponsor per garantire la gestione del Team;
si limita inoltre ad affermare, senza portare alcuna prova certa, che la società aveva una base operativa in Austria utilizzata per non meglio precisate
“ ragioni tecniche e logistiche”.
L'unica documentazione prodotta riguarda fatture emesse dalla società Società_5 che trasportava nei vari circuiti le moto e le attrezzature, oltre a contratti di sponsorizzazione siglati con i clienti italiani con documentazione fotografica e moduli di iscrizione alle gare.
Non vi è nulla che attesti l'effettività dell'attività della ricorrente al di fuori dell'Italia: non risulta nessun dipendente o collaboratore in Austria, né tantomento una “base operativa “ attrezzata , nessuna utenza al di fuori di quelle relative al commercialista situato in Villach.
Con riguardo alla documentazione contabile della società rinvenuta dai verificatori nel corso dell'accesso presso la sede di Santa MA di LA ( VR), la ricorrente si limita a dichiarare che : “ l'indirizzo indicato fungeva da mero luogo di raccolta dei diversi contratti stipulati con gli sponsor italiani che poi venivano unitariamente inviati presso la sede effettiva in Austria”. Osserva la Corte che, a fronte degli elementi addotti dall'AE sinteticamente riportati più sopra, che risultano certamente gravi precisi e concordanti nel supportare le presunzioni sulla esterovestizione, l'onere della prova viene ribaltato sul contribuente, che deve produrre altrettanti elementi dotati di analoga gravità, precisione e concordanza che contrastino quelli dell'Ufficio. Appare invece del tutto evidente che la società non è stata in grado di produrre tali elementi , anche presuntivi, a confutazione di quelli portati dall'Amministrazione e fondati non solo sulla documentazione recuperata con l'accesso effettuato, ma anche su dichiarazioni sia della sig.ra Nominativo_1, che del sig. Nominativo_2 e dai questionari compilati dai clienti italiani della società.
In conclusione, gli avvisi di accertamento risultano legittimi, in quanto presunzione della violazione dell'art. 73 co. 3 del TUIR risulta fondata su consistenti elementi di prova concordanti e precisi , non contestati adeguatamente dalla ricorrente.
4.
Con riferimento alla richiesta in via subordinata di rideterminazione dell'IVA tenendo conto delle fatture passive acquisite nel corso della verifica, va rilevato che al di là della mancata presentazione della dichiarazione IVA da parte della società, l'imposta non può essere dedotta in quanto essa non è stata esposta nelle fatture, poiché i soggetti che le hanno emesse non le hanno ritenute imponibili IVA;
conseguentemente l'imposta non è stata versata all'RI e pertanto la ripresa risulta corretta.
5.
Con un ultimo motivo la società contesta le sanzioni comminate - ribadendo che l'annullamento delle riprese a tassazione accertate comporterà ovviamente l'annullamento delle sanzioni l'insussistenza - eccependo comunque la violazione degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 472/97 per carenza di motivazione e, in via subordinata, richiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate in quanto illegittime e comunque non proporzionate alle limitazioni contestate e alla condotta collaborativa della società, con l'applicazione del principio generale del
“favor rei” nonché l'applicazione degli art 3, co.3 D Lgs.472/97 e n. 2 del D. Lgs. 87/2024.
Osserva la Corte che, come sopra argomentato con riguardo al merito della controversia , la conferma degli avvisi di accertamento comporta la debenza delle sanzioni amministrative conseguenti.
Per quanto concerne la richiesta formulata in via subordinata la Corte non la ritiene meritevole di accoglimento.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal D. Lgs.
158/2015 non operano in maniera generalizzata in “favor rei” rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione ,in sede di legittimità, di uno “ jus superveniens” più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione imponga il suo annullamento o l'applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella applicata ( Cass. Sez V ord. 33906/24 e n. 577/24).
Inoltre va richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 1270/25 ( alla cui motivazione ex art. 118 disp. att.
c.p.c si rinvia ) che ha ritenuto che l'irretroattività disposta dall'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 87/2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo, che non può fermarsi sui soli interventi inerenti il carico delle sanzioni, come proposto dalla ricorrente.
Infine la società ricorrente formula l' eccezione di mancata attestazione di conformità con riferimento al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Mirano e depositato in atti dalla Agenzia delle Entrate;
in udienza il rappresentante dell'Ufficio contesta l'eccezione della ricorrente rilevando che trattasi della copia digitalizzata del p.v.c. il cui originale è in possesso dell'AE. Osserva la Corte che il contenuto del p.v.c. è stato ripreso negli avvisi di accertamento in modo sintetico, stante la sua ampiezza, ma tuttavia largamente sufficiente ad esporre gli elementi specifici dettagliati nel p.v.c su cui sono fondate le riprese a tassazione;
su tali elementi riproposti nelle controdeduzioni dell'Ufficio
è basato il presente giudizio della Corte, pertanto il rilievo formulato risulta irrilevante.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e conferma gli avvisi di accertamento impugnati;
la condanna alle spese segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso della società e conferma, per l'effetto, gli avvisi di accertamento impugnati;
2. condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite all'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi €. 9.255,00.
Venezia , li 23/10/2025