Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza degli avvisi di accertamento

    L'eccezione non è accolta poiché si è in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni in un caso penalmente rilevante e, per l'anno 2016, il termine di decadenza è stato prorogato di 85 giorni per l'emergenza COVID.

  • Rigettato
    Illegittimità esterovestizione e violazione art. 73 TUIR

    La Corte ritiene provata l'esterovestizione sulla base di molteplici elementi concordanti e precisi forniti dall'Agenzia delle Entrate, tra cui la continuità con la precedente società italiana, la sede fittizia in Austria, l'operatività in Italia e la clientela italiana. La ricorrente non ha fornito prove sufficienti a contrastare tali elementi.

  • Rigettato
    Difetto di prova

    La Corte ritiene che gli elementi forniti dall'Ufficio siano gravi, precisi e concordanti, e che l'onere della prova sia stato ribaltato sul contribuente, il quale non ha prodotto elementi sufficienti a confutare le presunzioni dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Mancata attestazione di conformità del processo verbale di constatazione

    Il rilievo è irrilevante poiché il contenuto del PVC è stato ripreso negli avvisi di accertamento e nelle controdeduzioni dell'Ufficio, su cui si basa il giudizio della Corte.

  • Rigettato
    Rideterminazione IVA con deduzione fatture passive

    L'IVA non può essere dedotta in quanto non esposta nelle fatture passive e non versata all'erario, poiché i soggetti emittenti non le hanno ritenute imponibili IVA.

  • Rigettato
    Annullamento sanzioni per carenza motivazione e insussistenza presupposti

    La conferma degli avvisi di accertamento comporta la debenza delle sanzioni amministrative conseguenti.

  • Rigettato
    Rideterminazione sanzioni in via subordinata

    La Corte non ritiene la richiesta meritevole di accoglimento, escludendo l'applicazione generalizzata del favor rei e richiamando la giurisprudenza della Cassazione sull'irretroattività delle nuove sanzioni più favorevoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 21
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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