Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 659
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti impositivi

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando che nel caso specifico non vi era stata alcuna modifica del piano stradale finalizzata all'accesso alla proprietà privata, elemento necessario per l'applicazione della tassa. È stata inoltre rilevata l'assenza di opere infrastrutturali la cui modifica potesse configurare sottrazione o occupazione di suolo pubblico.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva

    La Corte non ha esplicitamente motivato su questo punto, ma l'accoglimento del ricorso su altri motivi implica implicitamente il rigetto di questa eccezione o la sua irrilevanza ai fini della decisione finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 659
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 659
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo