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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZZ DA, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4841/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2312 del 02.10.2024 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2762/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla Citta Metropolitana di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2312 del 02.10.2024 per TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020 notificato il 19.11.2024, eccependo l'insussistenza dei presupposti impositivi ed il difetto di legittimazione attiva della Città Metropolitana di Palermo.
La Citta Metropolitana di Palermo, nel costituirsi, ha contestato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
E', invero, fondato il motivo con il quale viene dedotta l'insussistenza del presupposto impositivo.
Al riguardo, si osserva che la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TO) - oggi sostituita dal c.d. canone unico introdotto dall' art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n.
160/2019) - è disciplinata dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Ai sensi dell'art. 38 i presupposti oggettivi per l'applicazione della TO sono l'occupazione di qualsiasi natura effettuata nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993).
Inoltre, sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico nonchéǵ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa (art. 38, comma 2).
Il successivo art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 introduce un criterio speciale per i passi carrabili, definendoli “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.”
In definitiva, l'accesso carrabile è soggetto al pagamento della tassa Tosap, ove si verifichi una effettiva sottrazione della superficie alla collettività, tramite un manufatto e/o una modifica del piano stradale finalizzata ad un uso privato.
Nel caso specifico parte ricorrente ha allegato e dedotto che nessuna modifica finalizzata all'accesso alla proprietà del ricorrente risulta realizzata sul piano stradale e tanto in effetti emerege pure dal fascicolo fotografico depositato dalla resistente, dal quale si evince pure, al confine tra la strada privata e quella provinciale non sono presenti né marciapiedi né banchine né opere infrastrutturali, la cui eventuale modifica potrebbe costituire sottrazione o occupazione di suolo pubblico.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna la Città Metropolitana di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 300, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e accessori di legge.
Palermo, 7.11.2025
La giudice IE ZI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZZ DA, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4841/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2312 del 02.10.2024 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2762/2025 depositato il
13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla Citta Metropolitana di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2312 del 02.10.2024 per TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020 notificato il 19.11.2024, eccependo l'insussistenza dei presupposti impositivi ed il difetto di legittimazione attiva della Città Metropolitana di Palermo.
La Citta Metropolitana di Palermo, nel costituirsi, ha contestato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
E', invero, fondato il motivo con il quale viene dedotta l'insussistenza del presupposto impositivo.
Al riguardo, si osserva che la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TO) - oggi sostituita dal c.d. canone unico introdotto dall' art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n.
160/2019) - è disciplinata dagli artt. 38 ss. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Ai sensi dell'art. 38 i presupposti oggettivi per l'applicazione della TO sono l'occupazione di qualsiasi natura effettuata nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993).
Inoltre, sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico nonchéǵ le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa (art. 38, comma 2).
Il successivo art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 introduce un criterio speciale per i passi carrabili, definendoli “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.”
In definitiva, l'accesso carrabile è soggetto al pagamento della tassa Tosap, ove si verifichi una effettiva sottrazione della superficie alla collettività, tramite un manufatto e/o una modifica del piano stradale finalizzata ad un uso privato.
Nel caso specifico parte ricorrente ha allegato e dedotto che nessuna modifica finalizzata all'accesso alla proprietà del ricorrente risulta realizzata sul piano stradale e tanto in effetti emerege pure dal fascicolo fotografico depositato dalla resistente, dal quale si evince pure, al confine tra la strada privata e quella provinciale non sono presenti né marciapiedi né banchine né opere infrastrutturali, la cui eventuale modifica potrebbe costituire sottrazione o occupazione di suolo pubblico.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna la Città Metropolitana di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 300, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e accessori di legge.
Palermo, 7.11.2025
La giudice IE ZI