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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2021 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNIBATTISTA QUINTILIANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Viale Bovio N 29;
PARTE ATTRICE contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
1) accertare il danno occorso ai beni di proprietà dell'esponente per quanto esposto in narrativa;
Tribunale di Teramo
2) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di € 9.500,00, oltre I.V.A., od alla somma che riterrà di Giustizia, a titolo di risarcimento per i danni tutti subiti dalla proprietà dell'esponente e per le spese peritali relative all'accertamento ed alla quantificazione dei medesimi;
3) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi di causa, ex D.M.G. 55/2014, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie da calcolarsi sul compenso ed oneri accessori.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
- la sig.ra è proprietaria di un immobile sito nel comune di Teramo, F.ne Parte_1
Nepezzano, località Piane Pozzo/Villa Marini n. 160, distinto al N.C.E.U. del predetto comune al foglio n. 41, part. 438 sub 2, cat. A/2, part. 438 sub 3 cat. C/2;
- a fine di novembre 2009, la medesima si era accorta che alcuni locali, posti al piano seminterrato dell'immobile, presentavano grosse chiazze di umidità sui muri perimetrali confinanti con la strada comunale;
- su sollecitazione dell'attrice, in data 23 dicembre 2009 una pattuglia dei Vigili Urbani si era recata in loco e, accertato l'accaduto, di cui era redatto apposito verbale ed eseguito rilievo fotografico, aveva segnalato la circostanza all'ufficio manutenzioni del CP_1
;
[...]
- il pur a fronte della segnalazione dei Vigili Urbani era rimasto inerte e in data 14 CP_1 giugno 2010 una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Teramo si era recata presso l'abitazione della sig.ra e, ispezionati i locali danneggiati e la strada, aveva Parte_1 accertato che a confine con la proprietà dell'attrice scorreva un rigagnolo d'acqua che, a causa del deterioramento della via comunale, si infiltrava sotto terra in corrispondenza delle stanze danneggiate di proprietà dell'esponente, constatando, altresì, che il danno persisteva anche dopo vari giorni di assenza di precipitazioni piovose;
- dopo aver segnalato in ripetute occasioni il problema all'Ente, nel 2012 l'attrice aveva convenuto in giudizio il chiedendo il risarcimento dei danni;
il CP_1 CP_1
non si era costituito in giudizio e aveva avviato delle trattative in via
[...] stragiudiziale che erano culminate nella sottoscrizione di una transazione che prevedeva il pagamento della somma onnicomprensiva di € 6.500,00, a tacitazione e stralcio della pretesa risarcitoria e con l'impegno dell'attrice ad abbandonare la causa, nei termini e modi di cui all'art. 309 c.p.c., sicché a seguito dell'avvenuto la causa era stata abbandonata;
- il aveva successivamente adottato alcune misure volte a evitare il reiterarsi del CP_1 danno, ma dopo alcuni anni l'immobile di proprietà dell'attrice aveva subìto una violenta infiltrazione di acqua piovana, proveniente dalla confinante strada comunale, provocata
2 Tribunale di Teramo
dagli interventi mal eseguiti dal e dalla mancanza di manutenzione Controparte_1 ordinaria;
- segnatamente, l'Ente nel tentativo di irregimentare le acque aveva eseguito alcune opere tra cui il rifacimento dell'asfalto e il posizionamento di una grata a valle della casa della sig.ra senza però ripristinare la zanella a confine con la proprietà della sig.ra Parte_1 [...]
, né posizionare una grata di raccolta a monte della via, che per morfologia è in Pt_1 forte pendenza;
- in data 15 novembre 2017 erano intervenuti i Vigili del Fuoco e avevano redatto apposita relazione che era stata trasmessa via pec al CP_1
- l'ente aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice di riferimento, ma alcun riscontro concreto era pervenuto ai fini della risoluzione del problema, sicché si era reso necessario intraprendere il presente giudizio.
Non si è costituito in giudizio l'ente convenuto;
all'udienza del 5 ottobre 2021, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante prove orali e a mezzo di ctu;
in data 25 luglio 2025 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate da parte attrice, con assegnazione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Il fatto storico che l'immobile di proprietà dell'attrice – sito in Teramo, F.ne Nepezzano, località Piane Pozzo/Villa Marini n. 160 – abbia subìto delle importanti infiltrazioni è processualmente pacifico, essendo stato provato in via documentale (cfr. rapporto dei Vigili del Fuoco del 15 novembre
2017), ed essendo stato confermato sia dai testimoni escussi che dal ctu nominato, ing. Per_1
[...]
La causa di tale fenomeno infiltrativo, e i conseguenti danni riportati dall'immobile in oggetto, sarebbero da ricondursi eziologicamente, secondo la prospettazione attorea, ad una cattiva manutenzione della strada comunale che costeggia l'immobile, che impedirebbe un corretto deflusso delle acque piovane.
In punto di diritto, non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, finanche quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695; Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508).
Invero, secondo l'orientamento di legittimità più recente, dalla proprietà pubblica sulle strade (e sulle relative pertinenze) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche quello della
3 Tribunale di Teramo
custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, della presunzione di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., in tutti i casi in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario, la custodia della res, intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
Segnatamente, i criteri di imputazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. non possono prescindere dalla considerazione della natura e della funzione dei detti beni, indipendentemente dalla loro maggiore o minore estensione, atteso che -mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene (sia in virtù del principio cuius commoda eius et incomoda, sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui), - il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Di talché, per i beni demaniali, possono essere posti a carico dell'ente pubblico solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (cfr. Cass. Civ, 16 maggio 2008, n. 12449).
In definitiva, deve affermarsi che:
- la responsabilità della P.A. è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne
è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante;
- la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa, tuttavia l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, CP_1 essere accertate.
Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c.. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica
4 Tribunale di Teramo
dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia).
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che i danni lamentati sono riconducibili a vizi di manutenzione afferenti ad una strada comunale, sulla quale l'effettività del potere di controllo, istituzionalmente domandato all'Amministrazione comunale, deve ritenersi certamente sussistente.
Questo innanzi ritenuto incide anche sulla ripartizione dell'onere probatorio, atteso che, secondo una diffusa opinione della Suprema Corte di Cassazione cui questo Tribunale intende dar seguito, "il danneggiato che chiede il risarcimento per il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della p.a., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso" (cfr.
Cass.
9.10.2008 n. 24881).
Conseguentemente, incombe sulla stessa P.A. l'onere di provare, per andare esente dalla responsabilità presunta a suo carico, che il danno si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi - com'è noto- anche il comportamento colposo del danneggiato se e nella misura in cui abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Venendo al caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, risulta pacifico che l'evento lesivo dedotto da parte attroce è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione: il ctu nominato ha infatti appurato che “Il sopralluogo del 16/07/2024 e la documentazione esaminata confermano che la proprietà ha subito un allagamento significativo. Sono state rilevate macchie da Parte_1 infiltrazione sulle pareti e sul muro di confine. La causa principale del danno è la pendenza della strada verso l'immobile e l'inadeguata gestione delle acque piovane, aggravata da una zanella difettosa e un tombino ostruito”; segnatamente, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che “Dalle
5 Tribunale di Teramo
foto si evince in maniera chiara che la sezione trasversale della strada ha pendenza verso l'immobile della SI . L'acqua piovana, spinta 'a battente' contro il muro di confine si è infiltrata Parte_1 all'interno della proprietà , allagando i locali di confine. Dal sopralluogo è emerso che la Parte_1 zanella in calcestruzzo risulta essere inidonea, in quanto priva di una opportuna concavità, inoltre il manto di asfalto non è stato correttamente sovrapposto alla zanella stessa per tutta la sua lunghezza.
In considerazione di ciò, l'acqua piovana si è fatta strada tra le lesioni del manto stradale e della
'zanella' infiltrandosi all'interno del terreno di proprietà . Il fenomeno infiltrativo è stato Parte_1 poi acuito anche dalla parziale ostruzione dell'unico tombino presente in zona. L'ingresso pedonale nord dell'abitazione si trova alla medesima quota del piano stradale, per ovviare al pericolo di allagamento la SI ha fatto erigere una piccola barriera di mattoni meglio identificata Parte_1 nell'immagine fotografica seguente”.
Anche i testi escussi hanno confermato che prima del 15 novembre 2017 – data in cui si è verificato un evento meteorico di particolare intensità – l'immobile dell'attrice versava in buone condizioni;
mentre successivamente l'edificio era stato interessato da un importante fenomeno infiltrativo che aveva provocato significativi danni.
La Suprema Corte ha altresì specificato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito.
Nel caso di specie, come detto, tutti gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria depongono per una responsabilità del , che, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato Controparte_1 la sussistenza di qualsivoglia circostanza idonea a recidere il nesso causale tra il danno e la res custodita.
D'altro canto deve evidenziarsi come l'ente, pur ritualmente convenuto in giudizio, non ha inteso costituirsi.
In proposito, basti rammentare che un orientamento ormai consolidato, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2.
6 Tribunale di Teramo
Pertanto, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata a una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, pur tuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, rappresenta elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, nel cui ambito la contumacia del convenuto si impone quale elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Ciò detto, quanto alla natura e consistenza dei danni riscontrati nell'immobile di parte attrice, è utile ancora una volta richiamare la relazione del consulente tecnico d'ufficio: “Dal sopralluogo del
16/07/2024 e dallo studio della documentazioni presente in atti si evince chiaramente che la proprietà
risulta aver subito almeno un importante allagamento. Nello specifico è possibile rilevare Parte_1 la presenza di macchie da infiltrazione sulla base delle pareti nord ed ovest del fabbricato nonché sulla parte bassa del muro di confine di proprietà […] I danni rilevati riguardano principalmente le finiture di alcuni vani a piano terra della signora , occorrerà quindi effettuare delle operazioni di Parte_1 ripristino degli intonaci e nuova tinteggiatura dei locali. Si specifica che nelle pareti parzialmente interessate dal fenomeno infiltrativo si dovrà procedere con il trattamento dell'intonaco nella zona degradata e la tinteggiatura dell'intera parete”.
Quanto all'ammontare del danno in termini monetari, il tecnico ha specificato che “Considerata la modesta entità dei lavori si ritiene opportuno incrementare il costo complessivo dei lavori del 20% in accordo alle 'avvertenze' indicate nei PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI NELLA REGIONE
ABRUZZO 2024 di cui si riporta stralcio: 'I prezzi fanno riferimento ad opere eseguite in normali condizioni di lavoro. In relazione alla peculiarità delle opere da realizzare - quali le particolari condizioni locali, la modesta entità dei lavori rispetto ai costi di approntamento del cantiere, le speciali difficoltà esecutive, il rispetto dei requisiti ambientali minimi, ecc. - il progettista potrà incrementare specifici prezzi fino ad un massimo del 30% dandone motivata giustificazione'.”
Il costo complessivo dei lavori di ripristino dell'immobile è stato pertanto quantificato in €
7.968,66, comprensivo della maggiorazione del 20% che il ctu ha ritenuto di applicare.
Tali risultanze appaiono meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo;
segnatamente, la maggiorazione del 20% appare congrua: invero, considerata la modesta entità dei lavori e i maggiori oneri connessi all'allestimento del cantiere e alla gestione delle lavorazioni in spazi limitati, si è ritenuto opportuno applicare una maggiorazione del 20% sui costi delle opere. Tale incremento è conforme a quanto previsto dalle “Avvertenze” dei Prezzi Informativi
Opere Edili nella Regione Abruzzo 2024, che consentono un adeguamento fino al 30% in presenza di particolari condizioni esecutive o di lavori di ridotta consistenza.
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese peritali relative all'accertamento e alla quantificazione dei danni sofferti, trattandosi di richiesta genericamente formulata e priva di prove a supporto.
7 Tribunale di Teramo
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di condanna del Controparte_1 ad eseguire le opere necessarie a evitare il reiterarsi della situazione pregiudizievole: sebbene sia auspicabile che l'ente provveda alle necessarie opere di riparazione, onde scongiurare il verificarsi di ulteriori danni in futuro, la domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di scritti conclusivi. Trattasi evidentemente di domanda nuova che, pur sostenuta dalla stessa causa petendi della domanda risarcitoria, ha un petitum differente, avente ad oggetto un facere.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'ente convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore del decisum, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Anche le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico del CP_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
AN ST, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 703/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte qua la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di €
[...] Parte_1
7.968,66, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, Controparte_1 che liquida in € 5.000,00, per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, ed € 269,00 per esborsi (contributo unificato, marca da bollo e notifica);
4) pone a carico del il compenso spettante al ctu, come già liquidato Controparte_1 con decreto del 23 gennaio 2025.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AN ST
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703/2021 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNIBATTISTA QUINTILIANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Viale Bovio N 29;
PARTE ATTRICE contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 24 giugno 2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
1) accertare il danno occorso ai beni di proprietà dell'esponente per quanto esposto in narrativa;
Tribunale di Teramo
2) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di € 9.500,00, oltre I.V.A., od alla somma che riterrà di Giustizia, a titolo di risarcimento per i danni tutti subiti dalla proprietà dell'esponente e per le spese peritali relative all'accertamento ed alla quantificazione dei medesimi;
3) condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese e compensi di causa, ex D.M.G. 55/2014, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie da calcolarsi sul compenso ed oneri accessori.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
- la sig.ra è proprietaria di un immobile sito nel comune di Teramo, F.ne Parte_1
Nepezzano, località Piane Pozzo/Villa Marini n. 160, distinto al N.C.E.U. del predetto comune al foglio n. 41, part. 438 sub 2, cat. A/2, part. 438 sub 3 cat. C/2;
- a fine di novembre 2009, la medesima si era accorta che alcuni locali, posti al piano seminterrato dell'immobile, presentavano grosse chiazze di umidità sui muri perimetrali confinanti con la strada comunale;
- su sollecitazione dell'attrice, in data 23 dicembre 2009 una pattuglia dei Vigili Urbani si era recata in loco e, accertato l'accaduto, di cui era redatto apposito verbale ed eseguito rilievo fotografico, aveva segnalato la circostanza all'ufficio manutenzioni del CP_1
;
[...]
- il pur a fronte della segnalazione dei Vigili Urbani era rimasto inerte e in data 14 CP_1 giugno 2010 una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Teramo si era recata presso l'abitazione della sig.ra e, ispezionati i locali danneggiati e la strada, aveva Parte_1 accertato che a confine con la proprietà dell'attrice scorreva un rigagnolo d'acqua che, a causa del deterioramento della via comunale, si infiltrava sotto terra in corrispondenza delle stanze danneggiate di proprietà dell'esponente, constatando, altresì, che il danno persisteva anche dopo vari giorni di assenza di precipitazioni piovose;
- dopo aver segnalato in ripetute occasioni il problema all'Ente, nel 2012 l'attrice aveva convenuto in giudizio il chiedendo il risarcimento dei danni;
il CP_1 CP_1
non si era costituito in giudizio e aveva avviato delle trattative in via
[...] stragiudiziale che erano culminate nella sottoscrizione di una transazione che prevedeva il pagamento della somma onnicomprensiva di € 6.500,00, a tacitazione e stralcio della pretesa risarcitoria e con l'impegno dell'attrice ad abbandonare la causa, nei termini e modi di cui all'art. 309 c.p.c., sicché a seguito dell'avvenuto la causa era stata abbandonata;
- il aveva successivamente adottato alcune misure volte a evitare il reiterarsi del CP_1 danno, ma dopo alcuni anni l'immobile di proprietà dell'attrice aveva subìto una violenta infiltrazione di acqua piovana, proveniente dalla confinante strada comunale, provocata
2 Tribunale di Teramo
dagli interventi mal eseguiti dal e dalla mancanza di manutenzione Controparte_1 ordinaria;
- segnatamente, l'Ente nel tentativo di irregimentare le acque aveva eseguito alcune opere tra cui il rifacimento dell'asfalto e il posizionamento di una grata a valle della casa della sig.ra senza però ripristinare la zanella a confine con la proprietà della sig.ra Parte_1 [...]
, né posizionare una grata di raccolta a monte della via, che per morfologia è in Pt_1 forte pendenza;
- in data 15 novembre 2017 erano intervenuti i Vigili del Fuoco e avevano redatto apposita relazione che era stata trasmessa via pec al CP_1
- l'ente aveva denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice di riferimento, ma alcun riscontro concreto era pervenuto ai fini della risoluzione del problema, sicché si era reso necessario intraprendere il presente giudizio.
Non si è costituito in giudizio l'ente convenuto;
all'udienza del 5 ottobre 2021, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del . Controparte_1
La causa è stata istruita mediante prove orali e a mezzo di ctu;
in data 25 luglio 2025 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate da parte attrice, con assegnazione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Il fatto storico che l'immobile di proprietà dell'attrice – sito in Teramo, F.ne Nepezzano, località Piane Pozzo/Villa Marini n. 160 – abbia subìto delle importanti infiltrazioni è processualmente pacifico, essendo stato provato in via documentale (cfr. rapporto dei Vigili del Fuoco del 15 novembre
2017), ed essendo stato confermato sia dai testimoni escussi che dal ctu nominato, ing. Per_1
[...]
La causa di tale fenomeno infiltrativo, e i conseguenti danni riportati dall'immobile in oggetto, sarebbero da ricondursi eziologicamente, secondo la prospettazione attorea, ad una cattiva manutenzione della strada comunale che costeggia l'immobile, che impedirebbe un corretto deflusso delle acque piovane.
In punto di diritto, non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, finanche quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come una strada pubblica (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. Civ., Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12695; Cass. Civ., Sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508).
Invero, secondo l'orientamento di legittimità più recente, dalla proprietà pubblica sulle strade (e sulle relative pertinenze) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche quello della
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custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, della presunzione di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c., in tutti i casi in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario, la custodia della res, intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo.
Segnatamente, i criteri di imputazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. non possono prescindere dalla considerazione della natura e della funzione dei detti beni, indipendentemente dalla loro maggiore o minore estensione, atteso che -mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene (sia in virtù del principio cuius commoda eius et incomoda, sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui), - il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.
Di talché, per i beni demaniali, possono essere posti a carico dell'ente pubblico solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (cfr. Cass. Civ, 16 maggio 2008, n. 12449).
In definitiva, deve affermarsi che:
- la responsabilità della P.A. è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già a un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne
è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante;
- la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa, tuttavia l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, CP_1 essere accertate.
Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c.. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica
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dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia).
Venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che i danni lamentati sono riconducibili a vizi di manutenzione afferenti ad una strada comunale, sulla quale l'effettività del potere di controllo, istituzionalmente domandato all'Amministrazione comunale, deve ritenersi certamente sussistente.
Questo innanzi ritenuto incide anche sulla ripartizione dell'onere probatorio, atteso che, secondo una diffusa opinione della Suprema Corte di Cassazione cui questo Tribunale intende dar seguito, "il danneggiato che chiede il risarcimento per il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della p.a., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso" (cfr.
Cass.
9.10.2008 n. 24881).
Conseguentemente, incombe sulla stessa P.A. l'onere di provare, per andare esente dalla responsabilità presunta a suo carico, che il danno si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi - com'è noto- anche il comportamento colposo del danneggiato se e nella misura in cui abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Venendo al caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti e all'esito della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, risulta pacifico che l'evento lesivo dedotto da parte attroce è scaturito da una res affidata alla custodia dell'amministrazione: il ctu nominato ha infatti appurato che “Il sopralluogo del 16/07/2024 e la documentazione esaminata confermano che la proprietà ha subito un allagamento significativo. Sono state rilevate macchie da Parte_1 infiltrazione sulle pareti e sul muro di confine. La causa principale del danno è la pendenza della strada verso l'immobile e l'inadeguata gestione delle acque piovane, aggravata da una zanella difettosa e un tombino ostruito”; segnatamente, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che “Dalle
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foto si evince in maniera chiara che la sezione trasversale della strada ha pendenza verso l'immobile della SI . L'acqua piovana, spinta 'a battente' contro il muro di confine si è infiltrata Parte_1 all'interno della proprietà , allagando i locali di confine. Dal sopralluogo è emerso che la Parte_1 zanella in calcestruzzo risulta essere inidonea, in quanto priva di una opportuna concavità, inoltre il manto di asfalto non è stato correttamente sovrapposto alla zanella stessa per tutta la sua lunghezza.
In considerazione di ciò, l'acqua piovana si è fatta strada tra le lesioni del manto stradale e della
'zanella' infiltrandosi all'interno del terreno di proprietà . Il fenomeno infiltrativo è stato Parte_1 poi acuito anche dalla parziale ostruzione dell'unico tombino presente in zona. L'ingresso pedonale nord dell'abitazione si trova alla medesima quota del piano stradale, per ovviare al pericolo di allagamento la SI ha fatto erigere una piccola barriera di mattoni meglio identificata Parte_1 nell'immagine fotografica seguente”.
Anche i testi escussi hanno confermato che prima del 15 novembre 2017 – data in cui si è verificato un evento meteorico di particolare intensità – l'immobile dell'attrice versava in buone condizioni;
mentre successivamente l'edificio era stato interessato da un importante fenomeno infiltrativo che aveva provocato significativi danni.
La Suprema Corte ha altresì specificato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.
Orbene, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito.
Nel caso di specie, come detto, tutti gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria depongono per una responsabilità del , che, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato Controparte_1 la sussistenza di qualsivoglia circostanza idonea a recidere il nesso causale tra il danno e la res custodita.
D'altro canto deve evidenziarsi come l'ente, pur ritualmente convenuto in giudizio, non ha inteso costituirsi.
In proposito, basti rammentare che un orientamento ormai consolidato, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2.
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Pertanto, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata a una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, pur tuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, rappresenta elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, nel cui ambito la contumacia del convenuto si impone quale elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Ciò detto, quanto alla natura e consistenza dei danni riscontrati nell'immobile di parte attrice, è utile ancora una volta richiamare la relazione del consulente tecnico d'ufficio: “Dal sopralluogo del
16/07/2024 e dallo studio della documentazioni presente in atti si evince chiaramente che la proprietà
risulta aver subito almeno un importante allagamento. Nello specifico è possibile rilevare Parte_1 la presenza di macchie da infiltrazione sulla base delle pareti nord ed ovest del fabbricato nonché sulla parte bassa del muro di confine di proprietà […] I danni rilevati riguardano principalmente le finiture di alcuni vani a piano terra della signora , occorrerà quindi effettuare delle operazioni di Parte_1 ripristino degli intonaci e nuova tinteggiatura dei locali. Si specifica che nelle pareti parzialmente interessate dal fenomeno infiltrativo si dovrà procedere con il trattamento dell'intonaco nella zona degradata e la tinteggiatura dell'intera parete”.
Quanto all'ammontare del danno in termini monetari, il tecnico ha specificato che “Considerata la modesta entità dei lavori si ritiene opportuno incrementare il costo complessivo dei lavori del 20% in accordo alle 'avvertenze' indicate nei PREZZI INFORMATIVI OPERE EDILI NELLA REGIONE
ABRUZZO 2024 di cui si riporta stralcio: 'I prezzi fanno riferimento ad opere eseguite in normali condizioni di lavoro. In relazione alla peculiarità delle opere da realizzare - quali le particolari condizioni locali, la modesta entità dei lavori rispetto ai costi di approntamento del cantiere, le speciali difficoltà esecutive, il rispetto dei requisiti ambientali minimi, ecc. - il progettista potrà incrementare specifici prezzi fino ad un massimo del 30% dandone motivata giustificazione'.”
Il costo complessivo dei lavori di ripristino dell'immobile è stato pertanto quantificato in €
7.968,66, comprensivo della maggiorazione del 20% che il ctu ha ritenuto di applicare.
Tali risultanze appaiono meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo;
segnatamente, la maggiorazione del 20% appare congrua: invero, considerata la modesta entità dei lavori e i maggiori oneri connessi all'allestimento del cantiere e alla gestione delle lavorazioni in spazi limitati, si è ritenuto opportuno applicare una maggiorazione del 20% sui costi delle opere. Tale incremento è conforme a quanto previsto dalle “Avvertenze” dei Prezzi Informativi
Opere Edili nella Regione Abruzzo 2024, che consentono un adeguamento fino al 30% in presenza di particolari condizioni esecutive o di lavori di ridotta consistenza.
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese peritali relative all'accertamento e alla quantificazione dei danni sofferti, trattandosi di richiesta genericamente formulata e priva di prove a supporto.
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Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di condanna del Controparte_1 ad eseguire le opere necessarie a evitare il reiterarsi della situazione pregiudizievole: sebbene sia auspicabile che l'ente provveda alle necessarie opere di riparazione, onde scongiurare il verificarsi di ulteriori danni in futuro, la domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta solo in sede di scritti conclusivi. Trattasi evidentemente di domanda nuova che, pur sostenuta dalla stessa causa petendi della domanda risarcitoria, ha un petitum differente, avente ad oggetto un facere.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'ente convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore del decisum, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Anche le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico del CP_1
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
AN ST, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 703/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte qua la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di €
[...] Parte_1
7.968,66, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, Controparte_1 che liquida in € 5.000,00, per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, ed € 269,00 per esborsi (contributo unificato, marca da bollo e notifica);
4) pone a carico del il compenso spettante al ctu, come già liquidato Controparte_1 con decreto del 23 gennaio 2025.
Così deciso, in Teramo, il giorno 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AN ST
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