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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa LE RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3130/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
[...]
Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di , giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata Pt_1
presso quest'ultima in , Lungomare Clementi AF n. 15; Pt_1
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: ) persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Conti, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Andrea Baratta in , Pt_1
Lungomare Clementi AF n. 15;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il
[...]
Controparte_2
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 371/2019 del
[...]
31.01.2019 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla CP_1
quale cessionaria dei crediti già vantati dalla Curatela del
[...] Parte_2 ha ingiunto l'odierno opponente di pagare la somma di euro 72.315,00, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle Fatture nn.
52/2024 del 22.06.2024 di euro 68.337,78 e 18 del 08.06.2024 di euro 3.977,32, relative al contratto di appalto pubblico, rep. 5753, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di urgenza sulla facciata della Cattedrale di Amalfi stipulato con in data Parte_3
09.05.2003.
Eccepiva: preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.;
l'inammissibilità dell'azione spiegata dalla per nullità dell'atto di cessione Controparte_1
del credito;
la prescrizione del credito vantato dall'opposta; nel merito l'inesistenza e/o inesigibilità del credito posto a base del decreto ingiuntivo;
inefficacia nei confronti della
P.A. opposta del credito azionato in sede monitoria;
difetto di legittimazione e/o interesse a ricorrere della la prescrizione degli interessi moratori. CP_1
Concludeva chiedendo: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O., in favore del G.A., trattandosi di materia attratta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo
(contratti di appalto per lavori di pubblico interesse); in subordine, accertare e dichiarare che l'azione monitoria di è inammissibile, in quanto a nulla vale l'atto di Controparte_1
cessione del credito in favore della banca ricorrente, in quanto, non poteva avere effetto l'atto di cessione di un credito insussistente e/o inesigibile e/o inefficace;
accertare e dichiarare, in via incidentale, preliminare e/o principale, la nullità del menzionato atto di cessione del credito del 06.12.2016, o, in subordine, la sua inefficacia nei confronti della P.A.
e comunque il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse a ricorrere della
[...]
in via ulteriormente gradata, accogliere l'eccezione di prescrizione di parte opponente CP_1
e accertare e dichiarare che i crediti posti a base del decreto ingiuntivo, relativi a fatture emesse nell'anno 2004, sono ampiamente prescritti sia per sorte capitale che per interessi
(questi ultimi, peraltro, soggetti per legge a prescrizione breve quinquennale); in ogni caso,
in via principale e nel merito accertare e dichiarare, anche in via incidentale e/o d'ufficio, la nullità del menzionato atto di cessione del credito del 06.12.2016, o, in subordine, la sua inefficacia nei confronti della P.A.; accertare e dichiarare la insussistenza e/o l'estinzione per prescrizione e/o l'inesigibilità e/o l'inefficacia nei confronti della P.A. ingiunta dei crediti posti a base del decreto ingiuntivo telematico n. 371/19; revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il medesimo decreto ingiuntivo telematico n. 371/2019 (RGN 10567/2018), del 31/01/19,
emesso dal Tribunale di Salerno;
in subordine, ridurre il quantum richiesto all'importo ritenuto di giustizia;
il tutto con ogni conseguente statuizione di legge.
Con comparsa depositata in data 30.09.2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando l'opposizione avversaria ed eccependo: l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O.; l'infondatezza dell'eccezione relativa alla inammissibilità del monitorio;
l'infondatezza della prescrizione del credito in sorte capitale,
quanto agli interessi;
con concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.., senza necessità
di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 18.06.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sul difetto di giurisdizione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario sollevata dal Controparte_3
.
[...] Parte_1 Parte_1
Non a caso il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che a prescindere dalla stipula del contratto di appalto “deve essere riconosciuta la giurisdizione: del giudice ordinario,
laddove la controversia abbia ad oggetto i fatti dell'inadempimento delle prestazioni convenute
verificatisi a seguito dell'instaurazione del rapporto, anche in via d'urgenza (cfr. Cass. S.U. 21
maggio 2019, n. 13660 e Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3865); del giudice amministrativo,
laddove la controversia si sia determinata a seguito della verifica della correttezza dell'aggiudicazione
da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498)” (cfr. Cons. Stato, V,
n. 590 del 2022).
Nel caso di specie, il giudizio nasce dal mancato pagamento delle fatture nn. 52/2024 del
22.06.2024 di euro 68.337,78 e 18 del 08.06.2024 di euro 3.977,32, relative al contratto di appalto pubblico, rep. 5753, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di urgenza sulla facciata della Cattedrale di Amalfi stipulato con in data 09.05.2003. Parte_3 Trattandosi di fatto relativo all'inadempimento delle prestazioni convenute verificatisi a seguito dell'instaurazione del rapporto la giurisdizione deve ritenersi radicata in capo al
Giudice Ordinario.
Sull'inammissibilità dell'ingiunzione per inefficacia della cessione
Parte opponente eccepisce l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per inefficacia della cessione nei suoi confronti.
L'eccezione è priva di fondamento.
In linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto sostanziale, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avanzata in sede monitoria.
Ebbene, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, alle cessioni di crediti vantate nei confronti di una P.A. va ritenuta applicabile la disciplina dettata dal R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 e dal successivo R.D. 23 maggio 1924, n. 827, atteso che la Pubblica
Amministrazione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti che la compongono (cfr. Cass. Civ. 981/2002).
Si osserva, a tal proposito, come la disciplina richiamata prenda le mosse dagli artt. 69 e 70
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)
artt. 69, 506 e 508.
In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, nel delineare i principi generali degli istituti in esame, in relazione alla forma che la cessione deve assumere e alla sua modalità di comunicazione, al terzo comma stabilisce espressamente che: “Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”; l'art. 70, co. 3, del medesimo R.D., dal canto suo, introduce una deroga al principio privatistico della libera cedibilità del credito,
sancito dall'art. 1260 c.c., stabilendo che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni,
forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248”, il quale, a sua volta, prevede che ”sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere
effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
A tal riguardo occorre rilevare come lo scopo della disciplina normativa illustrata (che contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile prevede il consenso del debitore ceduto/pubblica amministrazione per l'efficacia della cessione di credito), sia individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che, nel corso degli stessi, l'appaltatore o il contraente possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture, ritenendo, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto affinché la P.A., committente ed interessata a che l'appaltatore conservi i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito.
Si pone, tuttavia, in evidenza che la disposizione richiamata (art. 70 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, ed il divieto di cessione del credito senza l'adesione della P.A.) si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza, come detto, di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. civ., n.
18339/2014).
Tanto premesso, si ritiene che la descritta disciplina sia applicabile alla fattispecie per cui è
causa, sia sotto il profilo soggettivo (essendo applicabile a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di urgenza sulla facciata della Cattedrale di Amalfi).
Alla luce di ciò, si ritiene che la cessione del credito azionato con il decreto oggi opposto abbia rispettato il requisito di forma di cui all'art. 69, co. 3, R.D. n. 2440 del 1923 (in quanto la cessione è stata effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio), per cui non può
trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente relativamente ad una presunta nullità
della stessa.
Sulla prescrizione del credito
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è infondata.
Trattasi nel caso di specie di inadempimento contrattuale con conseguente applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale.
Ebbene, il contratto è stato stipulato in data 09.05.2003; il 16.11.2004 interveniva il
[...]
che con missive del Curatore Fallimentare del 20.04.2012 e Parte_4
18.03.2014 prodotte agli atti del giudizio (cfr. doc23_Comunicazione_del
_Curatore_Fallimentare) veniva intimato il pagamento del credito per cui è causa, stante anche le Fatture nn. 52/2024 del 22.06.2024 di euro 68.337,78 e 18 del 08.06.2024 di euro
3.977,32, precisando che le stesse valevano ai fini interruttivi della prescrizione;
che il
6.12.2016 la Banca odierna opposta acquistava dal Parte_4
a seguito di procedura competitiva di vendita autorizzata dal Giudice Delegato in data
20.07.2016, il credito per cui è causa, con ogni accessorio di legge;
che in data 14.08.2018
veniva notificata un ulteriore comunicazione con cui veniva richiesto il pagamento de quo;
che in data 05.02.2019 veniva notificato il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Per cui il termine ultimo di prescrizione sarebbe dovuto spirare nel 2028.
Nel merito resta assorbito ogni altro motivo con conseguente rigetto dell'opposizione proposta e conferma del Decreto Ingiuntivo.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 371/2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
7.052 (Fase Studio € 1.276, Fase Introduttiva € 814, fase Istruttoria euro 2.835, Fase Decisoria
€ 2.127), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LE RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa LE RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3130/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
[...]
Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di , giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata Pt_1
presso quest'ultima in , Lungomare Clementi AF n. 15; Pt_1
- Opponente -
CONTRO
(C.F.: ) persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Conti, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Andrea Baratta in , Pt_1
Lungomare Clementi AF n. 15;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, il
[...]
Controparte_2
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 371/2019 del
[...]
31.01.2019 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla CP_1
quale cessionaria dei crediti già vantati dalla Curatela del
[...] Parte_2 ha ingiunto l'odierno opponente di pagare la somma di euro 72.315,00, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle Fatture nn.
52/2024 del 22.06.2024 di euro 68.337,78 e 18 del 08.06.2024 di euro 3.977,32, relative al contratto di appalto pubblico, rep. 5753, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di urgenza sulla facciata della Cattedrale di Amalfi stipulato con in data Parte_3
09.05.2003.
Eccepiva: preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A.;
l'inammissibilità dell'azione spiegata dalla per nullità dell'atto di cessione Controparte_1
del credito;
la prescrizione del credito vantato dall'opposta; nel merito l'inesistenza e/o inesigibilità del credito posto a base del decreto ingiuntivo;
inefficacia nei confronti della
P.A. opposta del credito azionato in sede monitoria;
difetto di legittimazione e/o interesse a ricorrere della la prescrizione degli interessi moratori. CP_1
Concludeva chiedendo: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O., in favore del G.A., trattandosi di materia attratta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo
(contratti di appalto per lavori di pubblico interesse); in subordine, accertare e dichiarare che l'azione monitoria di è inammissibile, in quanto a nulla vale l'atto di Controparte_1
cessione del credito in favore della banca ricorrente, in quanto, non poteva avere effetto l'atto di cessione di un credito insussistente e/o inesigibile e/o inefficace;
accertare e dichiarare, in via incidentale, preliminare e/o principale, la nullità del menzionato atto di cessione del credito del 06.12.2016, o, in subordine, la sua inefficacia nei confronti della P.A.
e comunque il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse a ricorrere della
[...]
in via ulteriormente gradata, accogliere l'eccezione di prescrizione di parte opponente CP_1
e accertare e dichiarare che i crediti posti a base del decreto ingiuntivo, relativi a fatture emesse nell'anno 2004, sono ampiamente prescritti sia per sorte capitale che per interessi
(questi ultimi, peraltro, soggetti per legge a prescrizione breve quinquennale); in ogni caso,
in via principale e nel merito accertare e dichiarare, anche in via incidentale e/o d'ufficio, la nullità del menzionato atto di cessione del credito del 06.12.2016, o, in subordine, la sua inefficacia nei confronti della P.A.; accertare e dichiarare la insussistenza e/o l'estinzione per prescrizione e/o l'inesigibilità e/o l'inefficacia nei confronti della P.A. ingiunta dei crediti posti a base del decreto ingiuntivo telematico n. 371/19; revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il medesimo decreto ingiuntivo telematico n. 371/2019 (RGN 10567/2018), del 31/01/19,
emesso dal Tribunale di Salerno;
in subordine, ridurre il quantum richiesto all'importo ritenuto di giustizia;
il tutto con ogni conseguente statuizione di legge.
Con comparsa depositata in data 30.09.2019, si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando l'opposizione avversaria ed eccependo: l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O.; l'infondatezza dell'eccezione relativa alla inammissibilità del monitorio;
l'infondatezza della prescrizione del credito in sorte capitale,
quanto agli interessi;
con concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.., senza necessità
di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, all'udienza del 18.06.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sul difetto di giurisdizione
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario sollevata dal Controparte_3
.
[...] Parte_1 Parte_1
Non a caso il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che a prescindere dalla stipula del contratto di appalto “deve essere riconosciuta la giurisdizione: del giudice ordinario,
laddove la controversia abbia ad oggetto i fatti dell'inadempimento delle prestazioni convenute
verificatisi a seguito dell'instaurazione del rapporto, anche in via d'urgenza (cfr. Cass. S.U. 21
maggio 2019, n. 13660 e Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3865); del giudice amministrativo,
laddove la controversia si sia determinata a seguito della verifica della correttezza dell'aggiudicazione
da parte dell'amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498)” (cfr. Cons. Stato, V,
n. 590 del 2022).
Nel caso di specie, il giudizio nasce dal mancato pagamento delle fatture nn. 52/2024 del
22.06.2024 di euro 68.337,78 e 18 del 08.06.2024 di euro 3.977,32, relative al contratto di appalto pubblico, rep. 5753, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di urgenza sulla facciata della Cattedrale di Amalfi stipulato con in data 09.05.2003. Parte_3 Trattandosi di fatto relativo all'inadempimento delle prestazioni convenute verificatisi a seguito dell'instaurazione del rapporto la giurisdizione deve ritenersi radicata in capo al
Giudice Ordinario.
Sull'inammissibilità dell'ingiunzione per inefficacia della cessione
Parte opponente eccepisce l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per inefficacia della cessione nei suoi confronti.
L'eccezione è priva di fondamento.
In linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto sostanziale, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avanzata in sede monitoria.
Ebbene, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, alle cessioni di crediti vantate nei confronti di una P.A. va ritenuta applicabile la disciplina dettata dal R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 e dal successivo R.D. 23 maggio 1924, n. 827, atteso che la Pubblica
Amministrazione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti che la compongono (cfr. Cass. Civ. 981/2002).
Si osserva, a tal proposito, come la disciplina richiamata prenda le mosse dagli artt. 69 e 70
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato)
artt. 69, 506 e 508.
In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, nel delineare i principi generali degli istituti in esame, in relazione alla forma che la cessione deve assumere e alla sua modalità di comunicazione, al terzo comma stabilisce espressamente che: “Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”; l'art. 70, co. 3, del medesimo R.D., dal canto suo, introduce una deroga al principio privatistico della libera cedibilità del credito,
sancito dall'art. 1260 c.c., stabilendo che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni,
forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248”, il quale, a sua volta, prevede che ”sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere
effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
A tal riguardo occorre rilevare come lo scopo della disciplina normativa illustrata (che contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile prevede il consenso del debitore ceduto/pubblica amministrazione per l'efficacia della cessione di credito), sia individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che, nel corso degli stessi, l'appaltatore o il contraente possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture, ritenendo, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto affinché la P.A., committente ed interessata a che l'appaltatore conservi i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito.
Si pone, tuttavia, in evidenza che la disposizione richiamata (art. 70 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, ed il divieto di cessione del credito senza l'adesione della P.A.) si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza, come detto, di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (Cass. civ., n.
18339/2014).
Tanto premesso, si ritiene che la descritta disciplina sia applicabile alla fattispecie per cui è
causa, sia sotto il profilo soggettivo (essendo applicabile a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di urgenza sulla facciata della Cattedrale di Amalfi).
Alla luce di ciò, si ritiene che la cessione del credito azionato con il decreto oggi opposto abbia rispettato il requisito di forma di cui all'art. 69, co. 3, R.D. n. 2440 del 1923 (in quanto la cessione è stata effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio), per cui non può
trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente relativamente ad una presunta nullità
della stessa.
Sulla prescrizione del credito
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è infondata.
Trattasi nel caso di specie di inadempimento contrattuale con conseguente applicazione del regime di prescrizione ordinario decennale.
Ebbene, il contratto è stato stipulato in data 09.05.2003; il 16.11.2004 interveniva il
[...]
che con missive del Curatore Fallimentare del 20.04.2012 e Parte_4
18.03.2014 prodotte agli atti del giudizio (cfr. doc23_Comunicazione_del
_Curatore_Fallimentare) veniva intimato il pagamento del credito per cui è causa, stante anche le Fatture nn. 52/2024 del 22.06.2024 di euro 68.337,78 e 18 del 08.06.2024 di euro
3.977,32, precisando che le stesse valevano ai fini interruttivi della prescrizione;
che il
6.12.2016 la Banca odierna opposta acquistava dal Parte_4
a seguito di procedura competitiva di vendita autorizzata dal Giudice Delegato in data
20.07.2016, il credito per cui è causa, con ogni accessorio di legge;
che in data 14.08.2018
veniva notificata un ulteriore comunicazione con cui veniva richiesto il pagamento de quo;
che in data 05.02.2019 veniva notificato il decreto ingiuntivo oggi opposto.
Per cui il termine ultimo di prescrizione sarebbe dovuto spirare nel 2028.
Nel merito resta assorbito ogni altro motivo con conseguente rigetto dell'opposizione proposta e conferma del Decreto Ingiuntivo.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n. 371/2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
7.052 (Fase Studio € 1.276, Fase Introduttiva € 814, fase Istruttoria euro 2.835, Fase Decisoria
€ 2.127), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LE RA