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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio IA Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 396 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA partita I.V.A. n. nella Parte_1 P.IVA_1 persone del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv.
PE IA TA
ATTRICE
E
e la Controparte_1 Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 06 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato la società in Parte_1
p.d.l.r.p.t. citava in giudizio dinanzi questo Tribunale, le odierne parti convenute per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, I) In via principale, per i motivi sopra esposti , accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, condannare le parti convenute al pagamento della somma complessiva pari ad € 26.000,00 omnia, di cui € 17,352.06 corrispondente al totale dell'importo versato ed € 8.647,94 a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante per come esposto in narrativa, e/o da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al danno d'immagine arrecato alla e oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi dal dovuto fino al soddisfo”.
I convenuti rimanevano contumaci nonostante la regolarità formale della citazione.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
La contumacia del convenuto non introduce alcuna deroga al principio dell'onere della prova né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore. (cfr.: Cass. Civ. sent. n. 1648/96).
In virtù del deposito delle contestazioni scritte, regolarmente inviate a parte convenuta, l'attore ha provato per tabulas la tempestività della denunzia dei difetti riscontrati sui beni acquistati.
Orbene, la sentenza resa da Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148, ha affermato che In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica.
Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c..
Pagina 2 di 6 Nella specie, è pacifico che i difetti di funzionamento si siano manifestati entro il predetto lasso di tempo semestrale dall'acquisto, tanto che la stessa venditrice si adoperò per concordare le modalità di risoluzione della problematica, nella specie di estrarre le batterie dai mezzi e spedirle all'indirizzo fornito (sede CP_2
Ravenna).
Nel merito, la domanda attorea risulta fondata, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
La presente controversia ha natura contrattuale.
Ebbene, in relazione a tale tipologia di controversia, il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Parte attrice provava il titolo. Ed invero risulta documentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal titolare , quale Controparte_1 titolare della , del 31 dicembre 2015 attestante l'integrale CP_1 pagamento del prezzo rilasciato a titolo di quietanza. Si attesta inoltre che i mezzi sono nuovi di fabbrica e liberi da eventuali patti di riservato dominio o privilegi.
Ed ancora in tema di responsabilità contrattuale, configurabile nell'ipotesi scrutinata, si richiede all'attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale – anche in relazione al principio di prossimità probatoria – la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 13533, in Guida al diritto,
2001, n. 45, la quale ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).
Pagina 3 di 6 Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che la società convenuta non ha diligentemente provveduto all'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Ed invero mediante l'istruttoria documentale, l'istante ha documentalmente provato che i mezzi acquistati abbiano, nel tempo e a brevissima distanza dalla consegna, dato svariati segni di malfunzionamento rendendo gli stessi inidonei all'uso predestinato.
Tale circostanza, tra l'altro, non è stata specificamente contestata da parte convenuta che preferiva rimanere contumace.
Altresì, i testi escussi hanno confermato la gravità dei vizi ed il conseguente difetto di conformità del veicolo.
A tal proposito, si osserva che il requisito dell'affidabilità del mezzo non è conseguente alla sua funzionalità occasionale e comunque, nel caso specifico, è escluso dalle molteplicità e varietà delle anomalie manifestate dal bene fin dai primi mesi dall'acquisto e che hanno reso i mezzi medesimi insicuri e privi di conformità rispetto all'uso cui gli stessi potevano ragionevolmente essere e sono stati destinati (cfr. Trib. di Ravenna, sentenza del 21.09.2021; Trib. di Palermo, sentenza 17/11/2015 n° 6589).
Ciò posto, si rileva che la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario, tenuto conto che, comunque, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento.
In pratica, il consumatore acquirente, al fine di tutelare i propri diritti, oltre ai consueti rimedi della azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, ha anche la possibilità di richiedere al professionista venditore la riparazione o la sostituzione.
Peraltro, la riparazione e la sostituzione del veicolo non sono i soli rimedi esperibili dal consumatore, atteso che l'eccessiva onerosità dei primi, come pure la loro inidoneità, è tale da consentire al consumatore/acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o anche soltanto il risarcimento dei danni (cfr. Cassazione
Pagina 4 di 6 civile, sez. II, 20/01/2020, n. 1082 e, in precedenza, Cassazione civile, sez. III,
30/05/2019, n. 14775).
Ne deriva che la domanda di risoluzione proposta dall'attore deve essere accolta.
Tuttavia, l'intervenuta risoluzione contrattuale non determina, nel caso concreto, la restituzione dell'integrale importo versato dall'acquirente per l'acquisto del bene.
All'uopo, va evidenziato che in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un mezzo che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (Cassazione civile sez. II, 28/07/2020). In tale ottica, si prospetta valorizzabile anche il disposto dell'art. 130 del codice del consumo, il quale, al comma 8, sancisce che nella determinazione della somma da restituire si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal compratore. Orbene, dalle risultanze processuali non è emerso che l'istante abbia smesso di circolare per vari anni con i mezzi acquistati, ancorché risultati affetti dagli accertati vizi. Inoltre, è notorio che i mezzi medesimi abbiano subito un fisiologico deprezzamento visto il lungo lasso di tempo intercorso dal momento dell'acquisto (anno 2015). In definitiva, all'attore va restituita una somma inferiore rispetto all'originario prezzo d'acquisto dei mezzi che viene quantificato in euro 10.000,00, corrispondente all'attuale valore medio degli stessi secondo le stime riportate da riviste specializzate.
Non sono documentate spese sostenute per i costi delle riparazioni, indi nulla è dovuto.
Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento dei danni esistenziali e morali formulata dall'istante.
A tal scopo si rileva che le summenzionate tipologie di danni, che rientrano nell'alveo del danno non patrimoniale, sono risarcibili solo quando il fatto generatore costituisca reato, oppure quando la lesione lamentata abbia inciso su valori della persona umana costituzionalmente garantiti, traducendosi, ad es., in danno alla salute, alla libertà personale, alla personalità o all'integrità fisica (Cass.
12.9.11 n. 18641; id.
4.6.09 n. 12885; id. 30.4.09 n. 10120; id.
9.4.09 n. 8703; id.
16.2.09 n. 3677; id. 11.11.08 n. 26972).
Pagina 5 di 6 Ipotesi che non sembrano ravvisarsi nel caso in esame.
Va parimenti disattesa la domanda proposta dall'attore tesa ad ottenere il risarcimento dei residui danni poiché non provato il nesso di causalità.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (studio euro 500,00 introduttiva euro 500,00 istruttoria euro 900,00 decisionale euro 900,00).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n . 396/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda di risoluzione proposta dall'attore e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.000,00, corrispondente all'attuale valore medio dei mezzi secondo le stime riportate in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento dei residui danni;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi oltre IVA, CPA e accessori di legge che distrae in favore del procuratore costituito – avv. PE IA Teresa TA – dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 18 dicembre 2025
Il giudice G.OP.
dott. ssa IA Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio IA Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 396 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA partita I.V.A. n. nella Parte_1 P.IVA_1 persone del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv.
PE IA TA
ATTRICE
E
e la Controparte_1 Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 06 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato la società in Parte_1
p.d.l.r.p.t. citava in giudizio dinanzi questo Tribunale, le odierne parti convenute per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, I) In via principale, per i motivi sopra esposti , accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita e, per l'effetto, condannare le parti convenute al pagamento della somma complessiva pari ad € 26.000,00 omnia, di cui € 17,352.06 corrispondente al totale dell'importo versato ed € 8.647,94 a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante per come esposto in narrativa, e/o da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre al danno d'immagine arrecato alla e oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi dal dovuto fino al soddisfo”.
I convenuti rimanevano contumaci nonostante la regolarità formale della citazione.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
La contumacia del convenuto non introduce alcuna deroga al principio dell'onere della prova né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore. (cfr.: Cass. Civ. sent. n. 1648/96).
In virtù del deposito delle contestazioni scritte, regolarmente inviate a parte convenuta, l'attore ha provato per tabulas la tempestività della denunzia dei difetti riscontrati sui beni acquistati.
Orbene, la sentenza resa da Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148, ha affermato che In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica.
Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c..
Pagina 2 di 6 Nella specie, è pacifico che i difetti di funzionamento si siano manifestati entro il predetto lasso di tempo semestrale dall'acquisto, tanto che la stessa venditrice si adoperò per concordare le modalità di risoluzione della problematica, nella specie di estrarre le batterie dai mezzi e spedirle all'indirizzo fornito (sede CP_2
Ravenna).
Nel merito, la domanda attorea risulta fondata, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
La presente controversia ha natura contrattuale.
Ebbene, in relazione a tale tipologia di controversia, il creditore deve provare il titolo ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Parte attrice provava il titolo. Ed invero risulta documentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal titolare , quale Controparte_1 titolare della , del 31 dicembre 2015 attestante l'integrale CP_1 pagamento del prezzo rilasciato a titolo di quietanza. Si attesta inoltre che i mezzi sono nuovi di fabbrica e liberi da eventuali patti di riservato dominio o privilegi.
Ed ancora in tema di responsabilità contrattuale, configurabile nell'ipotesi scrutinata, si richiede all'attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale – anche in relazione al principio di prossimità probatoria – la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 13533, in Guida al diritto,
2001, n. 45, la quale ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).
Pagina 3 di 6 Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che la società convenuta non ha diligentemente provveduto all'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Ed invero mediante l'istruttoria documentale, l'istante ha documentalmente provato che i mezzi acquistati abbiano, nel tempo e a brevissima distanza dalla consegna, dato svariati segni di malfunzionamento rendendo gli stessi inidonei all'uso predestinato.
Tale circostanza, tra l'altro, non è stata specificamente contestata da parte convenuta che preferiva rimanere contumace.
Altresì, i testi escussi hanno confermato la gravità dei vizi ed il conseguente difetto di conformità del veicolo.
A tal proposito, si osserva che il requisito dell'affidabilità del mezzo non è conseguente alla sua funzionalità occasionale e comunque, nel caso specifico, è escluso dalle molteplicità e varietà delle anomalie manifestate dal bene fin dai primi mesi dall'acquisto e che hanno reso i mezzi medesimi insicuri e privi di conformità rispetto all'uso cui gli stessi potevano ragionevolmente essere e sono stati destinati (cfr. Trib. di Ravenna, sentenza del 21.09.2021; Trib. di Palermo, sentenza 17/11/2015 n° 6589).
Ciò posto, si rileva che la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario, tenuto conto che, comunque, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento.
In pratica, il consumatore acquirente, al fine di tutelare i propri diritti, oltre ai consueti rimedi della azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, ha anche la possibilità di richiedere al professionista venditore la riparazione o la sostituzione.
Peraltro, la riparazione e la sostituzione del veicolo non sono i soli rimedi esperibili dal consumatore, atteso che l'eccessiva onerosità dei primi, come pure la loro inidoneità, è tale da consentire al consumatore/acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o anche soltanto il risarcimento dei danni (cfr. Cassazione
Pagina 4 di 6 civile, sez. II, 20/01/2020, n. 1082 e, in precedenza, Cassazione civile, sez. III,
30/05/2019, n. 14775).
Ne deriva che la domanda di risoluzione proposta dall'attore deve essere accolta.
Tuttavia, l'intervenuta risoluzione contrattuale non determina, nel caso concreto, la restituzione dell'integrale importo versato dall'acquirente per l'acquisto del bene.
All'uopo, va evidenziato che in virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un mezzo che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (Cassazione civile sez. II, 28/07/2020). In tale ottica, si prospetta valorizzabile anche il disposto dell'art. 130 del codice del consumo, il quale, al comma 8, sancisce che nella determinazione della somma da restituire si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal compratore. Orbene, dalle risultanze processuali non è emerso che l'istante abbia smesso di circolare per vari anni con i mezzi acquistati, ancorché risultati affetti dagli accertati vizi. Inoltre, è notorio che i mezzi medesimi abbiano subito un fisiologico deprezzamento visto il lungo lasso di tempo intercorso dal momento dell'acquisto (anno 2015). In definitiva, all'attore va restituita una somma inferiore rispetto all'originario prezzo d'acquisto dei mezzi che viene quantificato in euro 10.000,00, corrispondente all'attuale valore medio degli stessi secondo le stime riportate da riviste specializzate.
Non sono documentate spese sostenute per i costi delle riparazioni, indi nulla è dovuto.
Va rigettata, invece, la richiesta di risarcimento dei danni esistenziali e morali formulata dall'istante.
A tal scopo si rileva che le summenzionate tipologie di danni, che rientrano nell'alveo del danno non patrimoniale, sono risarcibili solo quando il fatto generatore costituisca reato, oppure quando la lesione lamentata abbia inciso su valori della persona umana costituzionalmente garantiti, traducendosi, ad es., in danno alla salute, alla libertà personale, alla personalità o all'integrità fisica (Cass.
12.9.11 n. 18641; id.
4.6.09 n. 12885; id. 30.4.09 n. 10120; id.
9.4.09 n. 8703; id.
16.2.09 n. 3677; id. 11.11.08 n. 26972).
Pagina 5 di 6 Ipotesi che non sembrano ravvisarsi nel caso in esame.
Va parimenti disattesa la domanda proposta dall'attore tesa ad ottenere il risarcimento dei residui danni poiché non provato il nesso di causalità.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (studio euro 500,00 introduttiva euro 500,00 istruttoria euro 900,00 decisionale euro 900,00).
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n . 396/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda di risoluzione proposta dall'attore e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 10.000,00, corrispondente all'attuale valore medio dei mezzi secondo le stime riportate in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento dei residui danni;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 2.800,00 per compensi oltre IVA, CPA e accessori di legge che distrae in favore del procuratore costituito – avv. PE IA Teresa TA – dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 18 dicembre 2025
Il giudice G.OP.
dott. ssa IA Francesca Di Maio
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