Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 6 maggio 2025
Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02980/2026REG.PROV.COLL.
N. 04864/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4864 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0C3ABB124, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo, 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 741/2025 e della sentenza non definitiva del medesimo Tribunale n. 1318/2024, rese tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- s.r.l. e del Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. IO RO e uditi per le parti gli avvocati Vagnucci, Pecorilla in dichiarata delega di Genovese e Cuonzo in dichiarata delega di Merani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte, -OMISSIS- s.r.l. impugnava il provvedimento di aggiudicazione n. -OMISSIS- del 2024 adottato dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in favore dell’ATI tra -OMISSIS- s.r.l. (mandataria) e -OMISSIS- s.p.a. (mandante), unitamente agli atti connessi e conseguenti, a conclusione di una gara per interventi di impermeabilizzazione e consolidamento strutturale delle opere idriche esistenti nel tratto opera di presa - ponte canale sul torrente Guarabione.
La ricorrente, classificatasi al secondo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 71,4464, di cui 50,97 per l’offerta tecnica, a fronte di un punteggio di 79,4936 ottenuto dall’ATI -OMISSIS---OMISSIS-, di cui 60,00 per l’offerta tecnica, per uno scarto complessivo di 8,0472 punti, deduceva le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 95, d.lgs. 36 del 2023. Eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria .
2) Errata attribuzione del punteggio per il criterio “certificazioni”. Punti 10. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza di motivazione .
3) Errore materiale nell’attribuzione del punteggio per il criterio b1 alla -OMISSIS-. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria .
4) Sui punteggi attribuiti all’ati -OMISSIS---OMISSIS- per i criteri B1, B2 E B3. Punti 50. Eccesso di potere per motivazione apparente/contraddittoria/assente .
5) Sull’inammissibilità delle proposte migliorative per la presenza della valorizzazione economica delle soluzioni proposte .
Costituitesi in giudizio, le parti intimate concludevano per l’infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.
Con sentenza non definitiva 18 dicembre 2024 n. 1318, il Tribunale adito respingeva i motivi nn. 1, 2, 3 e 5 siccome infondati, rimettendo a verificazione l’esplicazione delle ragioni eminentemente tecniche dedotte con il motivo sub n. 4.
Quindi, con sentenza definitiva n. 741 del 6 maggio 2025 il medesimo Tribunale respingeva anche l’ulteriore motivo di gravame.
Avverso tali decisioni -OMISSIS- s.r.l. interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Errata motivazione della sentenza in relazione al primo motivo inerente “la violazione dell’art. 95, d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria” .
2) Errata motivazione della sentenza in relazione al secondo motivo inerente “errata attribuzione del punteggio per il criterio “Certificazioni”. Punti 10. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per carenza di motivazione” .
3) Errata motivazione della sentenza in relazione al quarto motivo inerente “sui punteggi attribuiti all’ATI -OMISSIS---OMISSIS- per i criteri B1, B2 e B3. Punti 50. Eccesso di potere per motivazione apparente/contraddittoria/assente” .
4) Sul quinto motivo inerente “sull’inammissibilità delle proposte migliorative per la presenza della valorizzazione economica delle soluzioni proposte” .
Costituitosi in giudizio, il Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto. Analogamente faceva la società -OMISSIS- s.r.l., controinteressata, che altresì ribadiva la già dedotta (nel precedente grado di giudizio) inammissibilità del quarto motivo di ricorso introduttivo.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 19 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello viene contestato l’assunto – sul quale il TAR ha fondato il rigetto del primo motivo di ricorso introduttivo – secondo cui “ uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell'illecito professionale e la sua incidenza sull'affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell'ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente. In quest'ultima ipotesi, la motivazione di ammissione può anche essere implicita, o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale ”.
A specifico conforto di tale assunto, il primo giudice aveva ritenuto di poter superare le obiezioni di parte ricorrente rilevando che “ Il rinvio a giudizio del legale rappresentante della capogruppo risale al 2021 ossia tre anni addietro l’aggiudicazione, non riguarda fatti attinenti la compagine, non è stato seguito da alcun provvedimento cautelare o comunque anche da condanne e si limita sostanzialmente a fare luce su fatti che ad oggi risalgono a per lo meno a cinque anni fa ed in questa sequela appaiono irrilevanti. Quanto alla condanna a carico del consigliere -OMISSIS- è risalente al 2018 ed è stata ritenuta ininfluente per quanto concerne l’affidabilità del concorrente, vista la datazione e data l’ipotesi di reato estranea alla materia degli appalti pubblici e comunque alle ipotesi rilevanti ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023. Per cui si deve ammettere che i fatti riportati dovessero essere fatti rientrare in quella lata discrezionalità amministrativa che non richiede appunto motivazione per le ammissioni di aspiranti concorrenti laddove sussistano per così dire “ombre” minime ai fini di un ordinato sviluppo della procedura ”.
A fronte di ciò, deduce l’appellante, sarebbe stata in realtà del tutto assente una valutazione (sia pur attenuata) in ordine all’affidabilità dell’aggiudicataria: le argomentazioni riportate in sentenza, infatti, altro non sarebbero che testuali riproduzioni del contenuto delle difese in giudizio della stazione appaltante, offerte peraltro solo in occasione del contenzioso di primo grado (in tal modo operandosi, tra l’altro, una sorta di inammissibile motivazione postuma del provvedimento).
Il motivo non è fondato.
E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa ( ex pluribus , Cons. Stato, V, 19 luglio 2024, n. 6520) quello per cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; VI, 21 maggio 2014, n. 2622; III, 24 dicembre 2013, n. 6236; V, 30 giugno 2011, n. 3924; III, 11 marzo 2011, n.1583; VI, 24 giugno 2010, n. 4019); né rileva la circostanza che l’eventuale (potenziale) causa espulsiva non sia stata espressamente indicata nel provvedimento di esclusione – al fine di escluderne la concreta rilevanza – poiché, altrimenti, si dovrebbe dar vita ad un provvedimento di ammissione in cui, rispetto ad ogni singola ipotesi astrattamente prevista dal legislatore, l’amministrazione ne esamini e valuti la concreta insussistenza, in palese contrasto con il principio di speditezza dell’azione amministrativa (Cons. Stato, V, n. 5499 del 2018).
Per giurisprudenza costante, dunque, la stazione appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente incisivi della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia , ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa.
E’ invece la valutazione di gravità che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni.
La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente, né determina un ostacolo alla piena tutela giudiziale degli altri concorrenti, cui è comunque garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso l’ammissione.
Ciò detto in termini generali, va ricordato che le valutazioni della Commissione di gara sono “ esercizio di discrezionalità tecnica ”, sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei suoi presupposti, rispetto alle quali “ La motivazione risiede nell’utilizzo di un criterio tecnico attendibile, il quale è da solo sufficiente a supportare il contenuto decisorio del provvedimento ” (Cons. Stato, V, 5 agosto 2025, n. 6915), dovendo il giudice limitarsi a verificare se la risposta data dall’amministrazione “ rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date al problema, alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto ”.
In questi termini, le (sopra) riprodotte valutazioni del primo giudice risultano coerenti con i limiti propri del suo sindacato di legittimità, “ dovendosi […] limitare a verificare se la risposta data da questa rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date al problema, alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto ” (nella specie, tanto il rinvio a giudizio quanto la condanna richiamati dalla società ricorrente riguardavano inoltre dei fatti risalenti, per di più estranei alla compagine societaria e comunque alla materia degli appalti pubblici).
Le risultanze in atti smentiscono, per il resto, che la stazione appaltante abbia omesso qualsiasi valutazione in ordine all’affidabilità dell’operatore economico poi risultato aggiudicatario: alla presentazione, da parte di -OMISSIS- s.r.l., di un DGUE che dava puntualmente conto del carico pendente e della condanna richiamati dall’appellante faceva infatti seguito l’acquisizione, da parte dell’amministrazione, dei certificati del Casellario giudiziale dei componenti del raggruppamento aggiudicatario, venendo così il Consorzio di bonifica ad avere piena cognizione dei fatti.
Ora, impregiudicato l’obbligo di segnalare eventuali precedenti penali rilevanti (ossia di sentenze di condanna) ed a prescindere – per contro – dalla questione se sia o meno necessario dichiarare, ai fini della partecipazione ad una gara, anche i semplici carichi pendenti (ossia l’esistenza di uno o più giudizi a carico non ancora definiti con sentenza, come nel caso in esame), le conclusioni cui è giunto il primo giudice non possono dirsi contraddittorie o illogiche: la ritenuta non rilevanza di un atto di rinvio a giudizio si fondava infatti su molteplici argomenti, in primis la circostanza che la società capogruppo non risultava coinvolta nella vertenza in questione.
A ciò aggiungasi, come evidenziato dal primo giudice – sulla scorta dei rilievi documentati dalla parte resistente – che il suddetto rinvio a giudizio era stato disposto nel 2021, dunque con riferimento a fatti verificatisi in un periodo necessariamente antecedente: in quanto risalenti, per forza di cose, ad oltre un triennio prima dell’indizione della procedura di gara, varrebbe comunque per essi la possibilità, riconosciuta all’amministrazione, di non attribuire rilevanza a fatti che, per il tempo trascorso, non rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.
In questi termini, l’art. 96 comma 10, lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede a fortiori che la causa di esclusione per illecito professionale grave, rileva “ per tre anni decorrenti rispettivamente: […] 3) dalla commissione del fatto ”: arco temporale, quest’ultimo, all’evidenza già trascorso dal provvedimento di rinvio a giudizio e dunque, a maggior ragione, dalla precedente commissione del fatto.
Con il secondo motivo di appello viene invece contestata l’attribuzione all’ATI -OMISSIS- di 10 punti riferiti alle sei certificazioni richieste dal disciplinare di gara (la IS 9001, la ISO 14001, la ISO 45001, la ISO 37001, la ISO 5001 e la SA 8000), difettandone i presupposti dal momento che – come precisato dalla legge di gara – “ […] in caso di R.T.I. per conseguire il relativo punteggio occorre che siano possedute da tutti i componenti ”; nel caso di ricorso ad avvalimento, in particolare, si sarebbe dovuto distinguere tra “ […] dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta ” e “ […] casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione ”.
Nella specie, conclude l’appellante, l’attribuzione del punteggio di 10 in favore del RTI -OMISSIS- non sarebbe legittimo, “ essendo illegittimo l’avvalimento operato all’interno dell’RTI a beneficio della mandataria -OMISSIS-, della certificazione UNI ISO 50001, posseduta dalla sola mandante -OMISSIS- ”: obietta infatti -OMISSIS- s.r.l. che all’interno del medesimo raggruppamento non avrebbe potuto operare l’avvalimento volto a riconoscere ad un operatore quelle caratteristiche che ad esso non sono proprie, posto che la certificazione verrebbe a mancare (in capo all’ausiliaria) a seguito della volturazione ad altro soggetto (l’ausiliata). In estrema sintesi, il medesimo certificato di qualità non potrebbe essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitino del suo possesso ai fini della qualificazione, poiché: i) o l’ausiliaria si priverebbe del requisito ceduto/prestato all’altro raggruppato, divenendo così a sua volta carente del requisito richiesto dalla disciplina di gara in capo a tutti i componenti del RTI; ii) o il requisito soggettivo verrebbe inopinatamente duplicato da parte dei medesimi raggruppati, in violazione della disciplina euro-unitaria ed interna sull’avvalimento.
Neppure questo motivo è fondato.
Ritiene infatti il Collegio di dover dare continuità all’orientamento della Sezione (in termini, Cons. Stato, V, 9 marzo 2023, n. 2515) secondo cui è ben possibile integrare i requisiti richiesti dalla legge di gara in capo a tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese (anche) con avvalimento interno al detto RTI, purché l’ausiliaria ne sia provvista in misura sovrabbondante e sufficiente alla sua soddisfazione in capo ad entrambi gli operatori (ossia sé medesima e l’impresa ausiliata: cfr., in proposito, Anac, delibere n. 1343 del 20 dicembre 2017 e n. 1140 del 22 dicembre 2020).
Già solo sulla scorta di tali considerazioni preliminari il motivo di gravame va dunque respinto, avendo l’appellante contestato in radice la possibilità stessa di ricorrere comunque all’avvalimento interno al RTI, non anche la presunta incapienza del requisito “prestato”.
Per completezza, va però rilevato che, in ottemperanza a quanto disposto dal Collegio con ordinanza istruttoria 13 novembre 2025, n. 8896, il raggruppamento appellato ha prodotto – in data 12 dicembre 2025 – la documentazione attestante il possesso, in capo alla mandante (ed ausiliaria) -OMISSIS- s.p.a., della certificazione UNI ISO 50001 (relativa peraltro, come anticipato, ad un requisito premiale e non già ad una condizione di partecipazione alla procedura) in maniera sovrabbondante rispetto alle occorrenze di gara, in tal modo risultando concretamente soddisfatte le condizioni per la validità dell’avvalimento cd. interno.
Come già anticipato nella richiamata ordinanza n. 8896 del 2025, lo standard UNI EN ISO non attiene alla qualità delle prestazioni offerte, bensì alla gestione efficace delle risorse energetiche sulla base di documentati processi organizzativi interni all’impresa.
L’analisi energetica prodotta in atti dà atto di come i sistemi di gestione dell’energia (cd. SGE) utilizzati dall’ausiliaria -OMISSIS- s.p.a. non fossero limitati a un singolo impianto, comprendendo le principali fonti di consumo energetico aziendale (ossia tutte le attività di cantiere e le macchine operatrici utilizzate nei diversi siti); le procedure di monitoraggio, la raccolta dati, gli indicatori di prestazione ed i piani di miglioramento risultano pertanto concepiti per essere applicati ad una pluralità variabile di cantieri e mezzi, distribuiti sul territorio, non già circoscritti a singoli appalti.
In questi termini, l’inclusione di ulteriori cantieri o mezzi – come nel caso dell’appalto di cui si controverte – verrebbe a determinare non già un mutamento strutturale delle procedure seguite, bensì solamente un incremento dei dati gestiti e delle attività di monitoraggio, senza pertanto richiedere la definizione di un nuovo e diverso SGE: come correttamente evidenziato dall’appellata -OMISSIS- s.r.l., “ Queste risorse, funzionali all’obiettivo di garantire l’applicazione di una metodologia e di un sistema efficiente di gestione dell’energia, non sono “consumate” dall’utilizzo in un singolo appalto, ma possono essere messe a disposizione di più cantieri e anche di altri operatori economici che operano in stretta integrazione con -OMISSIS- (come la mandataria -OMISSIS-). Da un punto di vista tecnico–organizzativo, il SGE possiede quindi una capacità strutturale eccedente il minimo necessario a garantire la conformità energetica delle sole attività “interne” di -OMISSIS-: la stessa logica di sistema (raccolta dati, EnPI, baseline, schede di rifornimento, monitoraggio km/ore) è progettata per gestire flussi energetici aggiuntivi senza snaturarsi ”.
Neppure è pertinente l’obiezione – dedotta per la prima volta da -OMISSIS- s.r.l. nella memoria in data 2 marzo 2026 – secondo cui entrambi i certificati posseduti da -OMISSIS- s.p.a. in realtà non
contemplavano l’attività del cantiere, che avrebbe costituito il vero oggetto di quanto richiesto dal disciplinare di gara (sì che, a rigore, neppure la mandante avrebbe potuto usufruire del punteggio relativo al possesso della Certificazione 50001) e che, comunque, vi sarebbe stata un’interruzione del possesso dello stesso prima della sottoscrizione del contratto: al di là infatti della tardività di tale deduzione, la specificazione di cui trattasi non era in realtà contemplata nella legge di gara.
La lex specialis richiedeva infatti (ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale) solo il possesso della certificazione ISO 50001 in sé, senza specificare l’ambito di utilizzo della stessa (ossia la sua riferibilità all’attività di cantiere o altro), né l’attività di cantiere esauriva le attività oggetto del contratto di appalto.
Del resto, l’avvalimento de quo consisteva nel mettere a disposizione della mandataria -OMISSIS- s.r.l. personale, strumenti (supporto organizzativo in primis ) e logiche di analisi energetica, sì che ben avrebbe potuto utilizzarsi la certificazione ISO 50001 per procedere ad un aumento dell’efficienza energetica, riduzione dei costi e miglioramento delle prestazioni energetiche anche solo nell’ambito delle attività di recupero, lavorazione e vendita materiali inerti.
Parimenti infondata (ed in primis inammissibile, per tardività) è l’ulteriore obiezione della presunta interruzione del possesso – in capo a -OMISSIS- s.p.a. – del requisito su cui si verte nel periodo 8 ottobre 2024 - 15 ottobre2024: risulta infatti dagli atti che il certificato QA/266/20, rilasciato il 5 agosto 2020, era stato fatto sì oggetto di aggiornamento in data 15 ottobre 2024, ma ciò di per sé non implica alcuna soluzione di continuità del possesso dello standard o del sistema di gestione presupposto.
Con il terzo motivo di appello vengono quindi sintetizzati i sei profili di doglianza a suo tempo dedotti con il quarto motivo di ricorso introduttivo, sul presupposto che la sentenza impugnata, sul punto, si sia limitata a passivamente richiamare le conclusioni raggiunte dal verificatore nominato, quale proprio ausiliario tecnico, dal Collegio giudicante di primo grado (in tal modo fornendo, a posteriori, gli elementi giustificativi che l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario non avrebbe in realtà potuto offrire).
Più nel dettaglio, l’appellante contesta l’attribuzione, in favore del RTI aggiudicatario, dei punteggi relativi ai criteri B1, B2 e B3, a fronte di proposte ritenute in parte asseritamente non realizzabili in rapporto alle caratteristiche dell’appalto, in parte non migliorative rispetto alle specifiche di gara. Più precisamente, con riferimento ai criteri B1 e B2, l’aggiudicatario avrebbe indicato un veicolo a due cabine per tunnel e gallerie, di altezza pari a 1850 mm, con la precisazione che “ il veicolo è alternativo a quello a singola cabina in base alle disponibilità di mercato e alla tempistica di consegna ”, laddove il riferimento alla “ disponibilità del mercato ” renderebbe l’offerta indeterminata. In ogni caso, il mezzo offerto in miglioria sarebbe troppo alto rispetto alle travi trasversali presenti lungo il tracciato – dunque non passerebbe in galleria – e neppure consentirebbe (in ragione della sua larghezza) il trasporto sul cassonetto di un eventuale ferito.
Ancora, l’aggiudicatario avrebbe previsto la verifica di stabilità strutturale soltanto in corso d’opera, laddove avrebbe dovuto esserne prevista anche una preventiva; lo stesso avrebbe inoltre previsto il posizionamento di rampe mobili e scalette all’interno del canale per agevolare l’evacuazione, soluzione che però avrebbe determinato un intralcio al transito dei mezzi elettrici.
Le modalità di approvvigionamento, infine, sarebbero risultate estremamente farraginose.
Un’ulteriore criticità riscontrata dall’appellate risiederebbe nel posizionamento delle torri scala, ritenuto pregiudizievole per la sicurezza.
Altresì viene contestata l’attribuzione di un punteggio premiale per aver previsto il posizionamento di cartellonistica antinebbia, soluzione che a detta dell’appellante dovrebbe ritenersi del tutto pacifica nell’ambito della sicurezza di cantiere.
Analoga doverosità, in applicazione della normativa vigente, riguarderebbe la miglioria proposta dal RTI aggiudicatario in ordine alla ventilazione della galleria; peraltro, la mancata descrizione già solo delle caratteristiche basilari dell’impianto proposto non consentirebbe di comprendere se lo stesso abbia in concreto una reale natura migliorativa.
Rilievi critici vengono poi espressi riguardo ai parapetti provvisori – ritenuti del tutto inutili, così come proposti dall’aggiudicataria – stante la mancata previsione di linee-vita (positivamente stimata, invece, dalla Commissione di gara) anche in fase di posa degli stessi. La finitura offerta dal RTI -OMISSIS- non avrebbe inoltre natura migliorativa, essendo prevista nell’Elenco prezzi, ma pure dovrebbe ritenersi “inidonea”, come desumibile dalle osservazioni della Commissione di gara in ordine all’offerta di una terza concorrente (l’ATI -OMISSIS- s.r.l.).
Sul criterio B2, poi, le migliorie del RTI aggiudicatario erano state valutate come “buone”, giudizio cui dovrebbe corrispondere un coefficiente pari a 0,60 (e non già ad 1, come invece in concreto attribuito).
Il motivo non può essere accolto.
Come anticipato nella precedente esposizione “in fatto”, riguardo alle analoghe censure formulate nel precedente grado di giudizio, il Tribunale adito aveva disposto procedersi a verificazione, all’esito della quale era stata confermata la correttezza, sotto il profilo tecnico e logico, delle valutazioni operate dalla Commissione di gara nel valutare il contenuto dell’offerta tecnica del RTI poi risultato aggiudicatario.
Al riguardo, il TAR dava preliminarmente atto di come le conclusioni del verificatore fossero “ ammissibili per la definizione della causa, in quanto esse non contengono osservazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica ma, al contrario […], hanno il criterio di accertamento utile per permettere al Tribunale di risolvere il tema oggetto di istruttoria ”, laddove le rimostranze di -OMISSIS- s.r.l. attenevano – e tutt’ora attengono – al contenuto tecnico-discrezionale delle valutazioni operate dalla Commissione di gara in merito ad affidabilità, adeguatezza ed idoneità dell’offerta tecnica presentata dal raggruppamento controinteressato.
Sul punto, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle offerte e – del pari – l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti ( ex pluribus , Cons. Stato, V, 25 agosto 2023, n. 7942).
In ragione di ciò, per contestare efficacemente il giudizio della Commissione non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi invece dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto; invero (Cons. stato, V, n. 7094 del 2024), “ il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione ”.
Ne consegue che la contestazione atomistica di singoli elementi valutativi non è idonea ad inficiare la valutazione globale e sintetica effettuata dalla Commissione, quando il disciplinare prevede una pluralità di criteri che concorrono a definire il giudizio complessivo.
Sono inoltre inammissibili le censure che, pur formalmente dirette a contestare vizi di legittimità, mirano in realtà ad ottenere una sostituzione delle valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante: non è dunque sufficiente dedurre genericamente l’irrealizzabilità o l’inidoneità delle offerte tecniche sulla base di una diversa valutazione dei criteri tecnici, ma occorre dimostrare puntuali e specifiche difformità rispetto al progetto posto a base di gara.
Le contestazioni di -OMISSIS- s.r.l. attengono a valutazioni tecnico-discrezionali proprie ed esclusive della stazione appaltante, relative all’idoneità, affidabilità ed adeguatezza dell’offerta tecnica presentata da un operatore economico nell’ambito di una procedura comparativa con altri offerenti. Per l’effetto, con l’unico limite della manifesta incoerenza o della altrettanto palese abnormità della scelta tecnica, si tratta di valutazioni non sindacabili nel loro contenuto di merito (per sua stessa natura opinabile) dal giudice amministrativo.
Vanno quindi condivise le conclusioni del Consorzio appellato, per cui “ con riferimento all’attribuzione dei punteggi per i criteri B1, B2 e B3, si osserva preliminarmente che là dove “non emergano, con riguardo a tutti i diversi sub criteri, elementi valutativi indicati nel disciplinare di gara, […] tali da dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nelle valutazioni svolte dal seggio di gara” non può darsi luogo alla revisione delle conclusioni cui sia giunta la Commissione. E ciò a maggior ragione quando il ricorrente, in sostanza, ritenga che la propria offerta tecnica risponda esattamente a quanto richiesto dai diversi sub criteri e, dunque, che ci sarebbe stata una sottovalutazione della propria proposta ovvero una sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicatario. Si tratta di affermazioni che hanno origine da una personale lettura dei giudizi espressi dal seggio di gara, che però non sono sufficienti a consentire (attesi i noti limiti in giudizi che attengono a valutazioni discrezionali) a evidenziarne la palese inattendibilità, la contraddittorietà e l’errore di fatto” […] ”.
Ciò premesso in termini generali, quanto alla contestata “acquiescenza” del TAR alle conclusioni del verificatore va confermato il principio secondo cui “ il giudice che abbia disposto consulenza tecnica (ovvero verificazione), qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (o del verificatore) che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cons. Stato, sez. II, 26 marzo 2021, n. 2551) ” (Cons. Stato, IV, 1° marzo 2022, n. 1446).
Nel caso di specie, attesa la natura prettamente tecnica delle censure originariamente dedotte con il quarto motivo di ricorso introduttivo (e quindi riproposte in appello), va dunque di per sé esente da censure la scelta del primo giudice di aderire alle conclusioni del verificatore da lui nominato, dopo aver dato atto della accuratezza dell’analisi dallo stesso svolta, anche alla luce delle controdeduzioni delle parti.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che le valutazioni dell’organismo verificatore poggino su un’ampia ed articolata disamina svolta in contraddittorio con i consulenti di parte e siano suffragate da una motivazione aderente ai parametri regolatori – interpretati secondo canoni di ragionevolezza tecnica – intrinsecamente logica e coerente, nonché conforme ai criteri tecnico-scientifici del settore di riferimento; quanto sopra peraltro ricordando che la verificazione, di cui all’art. 66, Cod. proc. amm., è diretta ad appurare la realtà oggettiva delle cose e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali: si estrinseca quindi in un “giudizio di risultato” che, come tale, non richiede un momento di contraddittorio, sebbene non consista comunque in un’acritica acquisizione di dati e situazioni senza alcun discernimento da parte del soggetto che la effettua.
Con il quarto motivo di appello viene infine eccepita la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica da parte del RTI aggiudicatario, derivante dal fatto che “ nei file pdf dell’offerta tecnica erano inseriti una serie di elementi economici che solo apparentemente risultavano nascosti ”, files non chiusi né editabili e contenenti indicatori economici ben precisi sotto diverse voci dell’offerta tecnica.
Erroneamente il primo giudice avrebbe respinto la censura sul presupposto che “ l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica non deve essere inteso come totalmente precluso per giurisprudenza e dunque nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante ”.
Rileva l’appellante come dalla conoscenza di un valore delle migliorie offerte superiore al mezzo milione di euro, su un appalto con base d’asta di 6,5 milioni, ossia di un peso di circa il 7,5% rispetto alla base d’asta, la Commissione di gara avrebbe potuto essere notevolmente influenzata nella valutazione dell’offerta complessiva di quella che sarebbe stata l’aggiudicataria.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Va rilevata, in primo luogo, l’assenza di una effettiva dimostrazione – e, prima ancora, di un’efficace individuazione – delle criticità riscontrate dall’appellante, che nel proprio atto di gravame non chiarisce neppure quali precisi elementi economici sarebbero stati disvelati mediante indebiti inserimenti nell’offerta tecnica.
Ciò premesso, va ribadito che il divieto di commistione tra elementi economici ed elementi tecnici dell’offerta non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi di volta in volta verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della Commissione di gara sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta ( ex pluribus , Cons. Stato, V, 6 marzo 2026, n. 1834): id est , di consentire oggettivamente alla Commissione di intuire il contenuto dell’offerta economica nella sua interezza, o perlomeno in relazione agli aspetti economicamente significativi, idonei a consentire – sia pure in via potenziale – al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la convenienza della stessa (Cons. Stato, III, 12 luglio 2018, n. 4284).
Per contro, nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703), purché – come già ricordato nella sentenza appellata – si tratti di elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante ( ex multis , Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3609).
Non è dunque sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’offerta, che dati economici siano rinvenuti nei documenti componenti l’offerta tecnica, in assenza della dimostrazione della loro concreta attitudine ad influenzare le determinazioni (e dunque l’imparzialità) del seggio di gara, venendo diversamente introdotta una ipotesi “espulsiva” in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dal Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, V, 11 maggio 2022, n. 3725).
Nel caso di specie, trova riscontro in atti l’obiezione dell’appellata -OMISSIS- s.r.l. che, muovendo dalle contestazioni articolate da -OMISSIS- s.r.l. nel precedente grado di giudizio, evidenzia come nella propria offerta tecnica non fossero presenti dati economici riferiti alle lavorazioni oggetto d’offerta, gli unici dati economici ivi rinvenibili essendo del tutto marginali, né riferiti allo specifico cantiere, né comprensivi della manodopera ed in ogni caso non raffrontabili con i prezzi a base di gara: la stessa metodologia euristica utilizzata da -OMISSIS- (“ estraendo i documenti dai files firmati digitalmente si ottengono dei PDF che sono “editabili”. In alcuni allegati è possibile così trovare delle indicazioni economiche “nascoste […] ”) dà del resto atto di come dalla semplice lettura degli atti verosimilmente la Commissione neppure avrebbe potuto avvedersi di tali dati, conseguentemente dovendosi ritenere gli stessi all’evidenza privi di attitudine (già solo in astratto) ad indirizzarne il giudizio.
Per contro, nessun elemento dell’offerta economica risultava esposto nell’offerta tecnica, come ammette la stessa -OMISSIS- s.r.l. (che infatti qualifica le presunte indicazioni economiche come “nascoste”).
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- s.r.l. al pagamento, in favore di -OMISSIS- s.r.l. e del Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 8.000,00 (ottomila/00) a favore della prima ed in euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore del secondo, oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE IN, Presidente
IO RO, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | IE IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.