Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2980
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
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TAR
Sentenza 18 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 6 maggio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95, d.lgs. 36 del 2023. Eccesso di potere per omessa motivazione e difetto di istruttoria

    Il Consiglio di Stato conferma il principio che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni ma non le ammissioni, salvo che non vi sia contestazione in gara. La motivazione di ammissione può essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione. Le valutazioni della commissione di gara sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo nei limiti dell'illogicità o travisamento dei presupposti. L'amministrazione ha acquisito i certificati del Casellario giudiziale, avendo piena cognizione dei fatti. La ritenuta non rilevanza di un rinvio a giudizio si fondava su molteplici argomenti, inclusa la distanza temporale dei fatti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avvalimento interno al RTI per la certificazione UNI ISO 50001

    Il Collegio ritiene possibile integrare i requisiti richiesti dalla legge di gara in capo a tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese anche con avvalimento interno, purché l'ausiliaria ne sia provvista in misura sovrabbondante. La documentazione prodotta attesta il possesso della certificazione UNI ISO 50001 in maniera sovrabbondante da parte della mandante (ausiliaria), soddisfacendo le condizioni per la validità dell'avvalimento interno. Lo standard UNI EN ISO non attiene alla qualità delle prestazioni, ma alla gestione delle risorse energetiche. L'analisi energetica dimostra che i sistemi di gestione dell'energia sono concepiti per essere applicati a pluralità di cantieri e mezzi, non limitati a un singolo appalto. L'inclusione di ulteriori cantieri determinerebbe solo un incremento dei dati gestiti, senza snaturare la logica di sistema. Le contestazioni sulla tardività e sull'ambito di applicazione della certificazione sono respinte in quanto non contemplate dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Contestazione dei punteggi attribuiti per i criteri B1, B2 e B3

    Il Tribunale aveva disposto una verificazione, all'esito della quale è stata confermata la correttezza tecnica e logica delle valutazioni della Commissione di gara. La valutazione delle offerte è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. Non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità, ma occorre dimostrare la palese inattendibilità e insostenibilità del giudizio tecnico. La contestazione atomistica di singoli elementi non inficia la valutazione globale. Le censure attengono a valutazioni tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante, non sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo manifesta incoerenza o abnormità. Il giudice ha aderito alle conclusioni del verificatore, ritenute accurate e suffragate da motivazione logica e coerente.

  • Rigettato
    Violazione del principio di segretezza dell'offerta economica

    Il divieto di commistione tra elementi economici e tecnici non è assoluto, ma relativo al caso concreto. Si deve verificare se l'anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica nell'offerta tecnica abbia la capacità di influenzare la valutazione della Commissione. Possono essere inclusi singoli elementi economici necessari a rappresentare le soluzioni realizzative, purché non facenti parte dell'offerta economica e marginali. Non è sufficiente che dati economici siano rinvenuti nell'offerta tecnica, occorre dimostrare la loro concreta attitudine ad influenzare le determinazioni del seggio di gara. Nella specie, non vi era una effettiva dimostrazione delle criticità riscontrate dall'appellante. Gli unici dati economici rinvenibili erano marginali, non riferiti allo specifico cantiere, e non raffrontabili con i prezzi a base di gara, non consentendo alla Commissione di intuire il contenuto dell'offerta economica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2980
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2980
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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