Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2024, proposto da
Allstar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in Bologna, piazza Maggiore,6;
Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della licenza ex art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) rilasciata dalla Questura di Bologna in data 11 aprile 2024 per la raccolta del gioco mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., presso il locale indicato nello stesso provvedimento, nella parte in cui limita l’esercizio dell’attività assentita in ragione della presenza, ad una distanza inferiore a 500 metri della sala giochi, del luogo di culto denominato Chiesa Evangelica Cinese, nonché degli atti presupposti, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
- la determinazione PGN n. 717932/2023 (non conosciuta), con la quale è stato modificato l’elenco dei luoghi sensibili allegato alla mappatura comunale approvata con determinazione PGN 57985/2018, con la qualificazione come tale della predetta chiesa;
- della DGRER n. 68/2019, recante modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (…) si sensi dell’art. 6, comma 2bis della L.R. n. 5/2013 (…) nella parte cui, al suo Allegato 1, prevede che l’aggiorna-mento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo (...) comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Bologna e del Comune di Bologna e di Regione Emilia Romagna;
Vista la memoria con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa AR BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Allstar ha impugnato la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., rilasciatale dalla Questura di Bologna, nella parte in cui limitava l’attività assentita presso la sala giochi di via Creti n. 30, imponendo la chiusura in occasione dello svolgimento domenicale delle celebrazioni religiose presso la Chiesa evangelica cinese di via Mascherino, n. 11, considerata quale luogo sensibile, ai sensi e per gli effetti della normativa regionale in tema di prevenzione e contrasto della ludopatia.
In particolare, essa ha contestato la riconducibilità della Chiesa evangelica cinese alla categoria dei luoghi di culto prevista dalla norma (primo motivo), nonché la violazione del principio di liberalizzazione delle attività commerciali di cui all’art. 31, comma 2 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 e della connessa legislazione statale in materia di giochi e scommesse, sostenendo che i provvedimenti impugnati avrebbero comportato un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale.
In data 16 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato che ciò non ha, in concreto, comportato quanto temuto e, dunque, la sala giochi in questione risulta pienamente operativa sino al 15 novembre 2033, con la conseguenza che non sussiste alcun interesse della ricorrente alla decisione della controversia.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto la compensazione delle spese del giudizio, cui si è opposta la Regione che ha ampiamente argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso, affinché sia dichiarata la soccombenza virtuale e sanzionato il comportamento processuale della ricorrente, che, nonostante la situazione fosse da tempo consolidata, ha depositato la rinuncia solo dopo che Regione e Comune hanno dispiegato la loro difesa. Alla richiesta di imputazione delle spese secondo la regola della soccombenza virtuale si è associato anche il Comune.
Al Collegio non rimane, dunque, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, imputando le spese del giudizio alla ricorrente, in ragione non solo della mancata dimostrazione della lesività del provvedimento impugnato e dell’illegittimità dello stesso, ma, ancor prima, del suo comportamento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore delle tre Amministrazioni resistenti, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per un totale di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BE, Presidente FF, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR BE |
IL SEGRETARIO