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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/01/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 622/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: USUCAPIONE
e promossa
D A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
c.f. C.F._1
avv. GIANNARELLI MAURIZIO - PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_1
(SP)
C.F. C.F._2
Avv. BOGGI CARLO -PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 29.6.2023:
PER L'ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione, accertare e dichiarare che l'attrice nata a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...]in Corso Firenze 93/5 (C.F. ha CodiceFiscale_3 posseduto con l'animo del proprietario in modo esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto sino dal 1972 e comunque dal 1981 e comunque per un tempo ultraventennale, la porzione di terreno descritta ed indicata in premessa della consistenza di mq.281 e facente originariamente parte di più ampio appezzamento di terreno e consistente oggi nel sedime di cui al mapp. 1999 del Fg. 7 del catasto terreni di Ameglia (SP) e per l'effetto, in ragione del suo acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale sul sedime, così come gravato – in forza di suoi stessi atti di costituzione di servitù d'uso e di passo – a vantaggio delle proprietà di cui alle vendite effettuate nel 1980 e di cui alle produzioni 6,7,8 e 9; dichiarare, che l'attrice è l'unica ed esclusiva proprietaria di tale Parte_1
sedime; ordinare per l'effetto e di conseguenza ai competenti Conservatori dei Registri
Immobiliari ed catastali di operare ogni necessaria trascrizione dell'emananda sentenza dichiarativa ed ogni voltura a favore dell'attrice con Parte_1
esonero per gli stessi da ogni e qualsiasi responsabilità.
Con vittoria di spese legali e peritali di lite”
2 PER LA CONVENUTA: “In Via Preliminare e pregiudiziale:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrarris reiectis, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione intrapresa da per Parte_1
il mancato " effettivo" espletamento del percorso obbligatorio di mediazione di cui al DLGS 28/2010 ed assumere ogni altro conseguenziale provvedimento.
Nel merito:
Respingere le domande tutte avanzate dall'attrice perché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto di essere dichiarata proprietaria esclusiva, per Parte_1
usucapione ultraventennale, del terreno censito al catasto del Comune di
Ameglia (SP) al foglio 7 mapp. 1999 (superficie mq 281), di cui è proprietaria
, allegando che: Controparte_1
- tale mappale era ricompreso nel più ampio appezzamento di terreno dalla stessa acquistato nell'anno 1972 unitamente a e dove è stato Parte_2 edificato nel 1977 un compendio denominato “ , Org_1
composto da otto unità immobiliari;
- durante i lavori, erano stati realizzati, nell'allora mappale 198 (già mapp.
961 e in seguito frazionato nei mapp. 1431 e 1999), uno stradello di accesso all'edificio condominiale e otto stalli di parcheggio a servizio e di pertinenza di ciascuna unità immobiliare;
- gli allora comproprietari e nei singoli atti di vendita delle T_ Parte_2
unità immobiliari, si erano riservati la proprietà del terreno non occupato dall'edificio realizzato, costituendo diritto di servitù di passaggio e di
3 parcheggio sulla porzione in cui erano stati realizzati la strada di accesso e gli otto stalli di parcheggio a favore delle singole unità immobiliari facenti parte del;
Org_1
- già dal 1980 la parte adibita a parcheggio veniva recintata con rete e cancello, e negli anni successivi veniva realizzata dall'attrice e dagli altri condomini sul sedime destinato a parcheggio una tensostruttura di paletti di ferro coperta con rete ombreggiante
- Marina e hanno alienato in data 29.10.1981 i terreni rimasti in Parte_2
loro proprietà (tra cui, asseritamente per mero errore materiale, il mapp.
961 ex 198) alla e in data Organizzazione_2
27.7.1982 hanno provveduto alla divisione delle porzioni di fabbricato rimaste in loro comproprietà menzionando nell'atto i diritti di uso esclusivo sulle porzioni di terreno ad uso giardino e ad uso parcheggio nonché un diritto di comproprietà spettante pro quota “sulla porzione della superficie catastale complessiva di mq.770 del terreno residuato dalla costruzione dell'edificio”;
- la nell'anno 1984 ha alienato Organizzazione_2
a (dante causa dell'odierna convenuta) i mappali 961 Persona_1
(ex 198) e 962 (ex 962/a) menzionando nell'atto di compravendita l'esistenza di una servitù di passo e di parcheggio a beneficio di altre proprietà;
- il nel 1994 ha edificato un muretto tra l'area di sua proprietà Per_1
non gravata dalla servitù e quella occupata dallo stradello e dagli stalli adibiti a parcheggio, oggetto della presente causa;
- Con atto di frazionamento catastale del 12.4.2017 la porzione di terreno oggetto di causa ha assunto l'attuale identificazione catastale (mapp. 1999 fg. 7 Castasto Fabbricati Comune di Ameglia – cfr. visura catastale in atti).
4 ha quindi allegato di essersi sempre comportata come Parte_1
proprietaria del frastaglio di terreno, oggi identificato catastalmente al fg. 7 mapp 1999 del comune di Ameglia, anche dopo aver venduto il terreno alla e dopo i successivi atti di Organizzazione_3
trasferimento e nonostante la sua attuale formale intestazione di proprietà in capo a . Controparte_1
Quest'ultima si è costituita richiedendo il rigetto delle domande dell'attrice, in via preliminare per il mancato effettivo espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione e nel merito contestando le allegazioni della T_ pur ammettendo l'esistenza di servitù di passo in favore dell'immobile denominato Org_1
La convenuta ha rilevato che il terreno oggetto di causa è sempre stato utilizzato sia dai condomini del (cioè Parte_3 Org_1
sia dalla famiglia - per la sosta delle auto e per il
[...] CP_1 Per_1
temporaneo parcheggio di clienti e deposito di materiali inerenti alle attività intraprese nel tempo dalla la quale, a far data dal 2003, ha espletato CP_1 presso la propria abitazione attività di B&B denominata “ e Org_4
poi dal 2014 ha adibito parte del proprio immobile a laboratorio/tappezzeria nautica.
La convenuta ha quindi precisato che l'attrice, alla pari degli altri condomini, ha fatto uso per decenni del terreno solo quale contitolare dell'incontestato diritto di servitù di passo;
che la non si sarebbe mai occupata della T_
manutenzione o gestione del terreno in questione, non avrebbe mai pagato imposte e tasse inerenti a detto terreno, e già nel giudizio possessorio promosso dalla stessa nel 2017 dinanzi a questo Tribunale, si era dichiarata mera titolare di diritto di servitù di passo e di parcheggio;
ed infine che l'azione intrapresa in questa sede dalla sarebbe strumentale al fine di non T_
5 ottemperare all'ordinanza di demolizione di opere abusive pronunciata dal nei confronti di tutti i condomini utilizzatori del parcheggio, Controparte_2 su impulso della stessa (intento desumibile anche dal fatto che l'atto CP_1 di citazione è datato 11.3.2019, cioè + di poco successivo all'ordinanza comunale, datata 11.2.2019).
Espletata l'istruttoria la causa giunge ora in decisione.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorie per le motivazioni contenute nell'ordinanza del 30.9.2019, integralmente richiamate in questa sede.
Va ancora preliminarmente evidenziato che il possesso rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione deve infatti esplicarsi in un potere di fatto, pieno, esclusivo e continuo, corrispondente all'esercizio del relativo diritto: il possessore, deve cioè manifestare - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. per tutte Cass. sez. II sent. n. 8662 del 12.4.2010).
Inoltre, il possesso utile ad usucapire deve essere pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, continuo (precisandosi che a tale fine quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario cfr. Cass. sez. II sent. n. 15092 del 9.10.2003) ed ininterrotto nel tempo (ed al riguardo si fa riferimento sia all'interruzione naturale – allorchè il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene – sia all'interruzione civile, conseguente all'azione giudiziale del proprietario volta a contestare la legittimità del possesso ovvero al riconoscimento del diritto altrui da parte del
6 possessore alla stregua degli artt. 2943 e 2944 c.c. – cfr. tra le altre Cass. Sez.
II sent. n. 16234 del 25.7.2011).
L'onere della prova di un dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente compatibile con il possesso altrui, grava, secondo i più basilari principi in materia di prove, su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. da ultimo Cass. sez.
6-2 ord. n. 6123 del 5.3.2020).
Peraltro, tenuto anche conto del riconoscimento a livello costituzionale del diritto di proprietà, la prova del maturarsi della usucapione deve essere particolarmente rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite (e comprovate in sede testimoniale e documentale), nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà esclusiva (cfr. sul punto anche Cass. sez. II sent.
n, 20539 del 30.8.2017: “ In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale
n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”).
Nel merito, la domanda va rigettata.
Il mappale 1999 fg. 7 oggetto di causa, in origine in comproprietà tra l'attrice e il cugino è stato inequivocabilmente trasferito in proprietà della Parte_2
a.r.l. nel 1982, la quale nel 1984 lo Organizzazione_2
ha a sua volta trasferito in proprietà ad ed infine trasferito Persona_1
7 da quest'ultimo in proprietà della odierna convenuta, , n Controparte_1
sede di separazione consensuale ritualmente omologata.
Il mappale 1999, come evidenziato dalla stessa attrice che tale diritto ha costituito quale originaria proprietaria, è gravato da indiscusso diritto di servitù di passaggio a favore delle unità immobiliari site nel di cui Org_1
da sempre è condomina anche la ed è stato fin dalla costruzione del T_
condominio destinato anche a parcheggio, a seguito di realizzazione di otto stalli per autovetture.
Ad oggi dunque l'attrice ha titolo per utilizzare il terreno oggetto di causa quale condomina e quindi contitolare del sopraindicato diritto di servitù.
L'attrice ha dedotto viceversa di aver posseduto tale terreno dapprima quale comproprietaria e poi di aver continuato ad esercitare un possesso utile “ad usucapionem”, ovvero un possesso ad immagine non più del diritto di comproprietà bensì di proprietà esclusiva a far data dal trasferimento della proprietà alla (e cioè a far data Organizzazione_3
dal 29.10.1981 ad oggi), estrinsecantesi in particolare nella realizzazione degli stalli di parcheggio, della recinzione dell'area e dello stradello e nella costruzione del cancello oltre che nell'utilizzo del terreno per il passaggio e il parcheggio.
Non vi è tuttavia prova del fatto che l'attrice dal momento del trasferimento della proprietà a terzi abbia continuato ad utilizzare il terreno come proprietaria esclusiva e non quale mera condomina contitolare del diritto di servitù costituito a favore anche delle unità abitative di cui era ed è comproprietaria.
Valgano al riguardo le seguenti considerazioni:
- L'attrice ha dedotto che il mapp. 1999 sarebbe stato alienato alla
[...]
per errore o, meglio, per mera Organizzazione_3
dimenticanza: la circostanza è ininfluente al fine del decidere in quanto ciò
8 che unicamente rileva è l'accertamento della sussistenza di un possesso dal 1981 in poi in capo alla avente requisiti tali da poter T_ legittimamente comportare l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva.
Va tuttavia sul punto rilevato da un lato che tale deduzione, contenuta nell'atto introduttivo, contrasta radicalmente con quanto dichiarato dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale in merito alla vendita dell'area oggetto di causa alla Organizzazione_3
[...
, dichiarazione confessoria di per sé giustificatrice del rigetto della domanda (“Il problema nasce dal fatto che noi abbiamo trasferito in proprietà alla ditta anche la striscia di terreno sia adibita al parcheggio che al passaggio, con l'accordo che avremmo continuato ad usufruirne noi, solo perché la ditta potesse usufruire di un aumento dell'indice di edificabilità”); dall'altro che in tutti gli atti di compravendita succedutisi nel tempo si dà atto dell'esistenza della servitù di passaggio e di parcheggio e dal 1981 ad oggi la mai ha rivendicato la proprietà del terreno ammettendo anzi, T_
come si dirà più avanti, di essere titolare di mero diritto di servitù di passo e di parcheggio sullo stesso.
- Gli stalli per il parcheggio dei veicoli, la recinzione dell'area e dello stradello e il cancello sono stati realizzati dalla e dal cugino quando ancora T_
erano comproprietari di tutto il compendio, come allegato dalla stessa attrice nell'atto di citazione e dunque non possono ritenersi manifestazione di un possesso utile ad usucapire a far data da epoca successiva al trasferimento di proprietà.
- Il passaggio e il parcheggio dei veicoli, peraltro non solo da parte della T_
ma anche degli altri condomini, è la naturale e più intensa estrinsecazione di un diritto di servitù di passaggio o di parcheggio (irrilevante in questa
9 sede ogni disquisizione sulla effettiva sussistenza o meno di un diritto di servitù di parcheggio: tali attività non possono quindi ritenersi inequivoca manifestazione di un possesso ad immagine del diritto di proprietà (peraltro esclusiva quale quella dedotta dall'attrice);
- nel ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale nel 2017 (allegato agli atti) dall'odierna attrice e da altri condomini, i ricorrenti si proclamavano titolari del diritto di servitù di transito pedonale e veicolare così come descritto nel regolamento di condominio, deducendo che tutti gli acquirenti successivi agli originari proprietari compresi i ricorrenti (e per essi in possesso T_
mediato i conduttori delle singole unità abitative) avevano fruito sin dai primi anni '80 liberamente, pubblicamente, pacificamente ed esclusivamente sia dello stradello di accesso carrabile da e per la via pubblica sia degli stalli numerati da 1 a 8 (specificando addirittura l'eccezione in merito allo stallo n. 3 pertinente alla proprietà insistente su terreno ancora di Pt_4
proprietà ; T_
- l'utilizzo dell'area oggetto di causa da più persone (non solo i proprietari delle unità immobiliari del a anche dei conduttori delle Org_1
stesse) esclude in ogni caso un possesso esclusivo utile ad usucapionem da parte della sola T_
- l'attrice ha dedotto che la proprietà del terreno in capo a sé sarebbe rimasta incontestata dal , che anzi avrebbe eretto un muretto di Per_1 delimitazione dell'area in questione a confine con il suo terreno: non si vede quale lamentela avrebbe dovuto esternare il - e quindi Per_1 successivamente la - in merito all'utilizzo del terreno da parte di CP_1
terzi ( e altri condomini), trattandosi di utilizzo conforme al diritto di T_
servitù di passo da questi ultimi goduto ed esercitato, mentre la realizzazione del muretto, di cui peraltro la convenuta ha fornito una
10 spiegazione credibile, non può ritenersi di per sé indice di un riconoscimento di proprietà in capo alla el terreno di cui si discute;
T_
- né infine potrebbe sostenersi, logicamente prima ancora che giuridicamente, che la costituzione di un diritto d'uso (di un posto da adibirsi a parcheggio) a favore dei condomini da parte della quando ancora T_ era proprietaria di tutto il compendio, sia espressione di un'immutata signoria di fatto ad immagine del diritto di proprietà sul terreno anche dopo il trasferimento del bene a terzi
Di nessun ausilio sono infine le risultanze testimoniali, in gran parte connotate da evidenti reticenze e contraddizioni ed in ogni caso tra loro contrastanti.
Nello specifico, infatti, le dichiarazioni rese dai testimoni, pur confermando ad esempio l'esistenza del cancello per accedere all'area oggetto di causa, divergono sul fatto che:
- il cancello in passato fosse sempre aperto o quasi sempre chiuso (cfr. teste
: “Io dalla mia finestra vedo il terreno oggetto di causa, che Testimone_1
ha il ghiaino e non è coltivato né coltivabile, è recintato da una rete ma non
è chiuso nel senso che ci si può accedere, c'è un cancello che è sempre stato coperto da rovi e che io stessa ho scoperto da pochi anni, comunque
è sempre stato aperto, solo ultimamente talvolta l'ho visto chiuso”, teste
: “Per accedere al terreno vi è un cancello che è sempre Testimone_2
stato aperto e tanti anni fa era pieno di sterpaglie. Non ho mai visto chiuso il cancello.”, teste : “Il cancello era aperto giorno e notte e tutto Tes_3
l'anno. Io vedevo altre macchine parcheggiate, non saprei dire se altri vi parcheggiassero , ma non credo. La aveva le chiavi del cancello CP_1 che io stessa ho visto” ed infine teste : “ Io a volte Testimone_4
parcheggiavo in quel terreno, quando magari non trovavo parcheggio sulla strada o dentro il parcheggio della sig.ra dove c'è il piazzale e CP_1
11 dove stanno due macchine. Quando ho parcheggiato, circa venti anni fa, il cancello era aperto ed era la a dirmi che se non trovavo CP_1
parcheggio potevo parcheggiare lì): viceversa cfr. teste : Testimone_5
“il terreno oggetto di causa è tutto recintato e c'è un cancello per entrare che è chiuso e si vede anche nella foto n. 8 oltre che nella 6 dove si vede meglio. Quando la famiglia ra a Genova d'inverno, tenevo io le chiavi T_ del cancello, tuttora ho le chiavi in casa” e teste : “Il cancello Testimone_6 veniva chiuso quando non c'erano e alla sera;
di giorno, quando la famiglia ra lì rimaneva aperto per praticità”). T_
E tuttavia, a riprova del fatto che quantomeno il cancello non rimanesse aperto solo in estate, va ancora una volta fatto riferimento alla causa possessoria instaurata dalla da altri condomini nel 2017, nella quale T_
si deduce quale atto di spoglio e/o di turbativa del possesso il deposito da parte della di pancali all'interno degli stalli dei parcheggi di CP_1
pertinenza al nei primi giorni del mese di aprile. Org_1
Persino l'attrice del resto ha confermato che almeno in estate il cancello rimaneva sempre aperto .
- l'area oggetto di causa fosse utilizzata solo dai condomini (cfr. teste
: “Io conosco la sig.ra e che io sappia non ha mai Testimone_5 CP_1
utilizzato il terreno, anche quando aveva il B&B, che penso abbia ancora, faceva parcheggiare le macchine dei clienti nella parte a destra rispetto al cancello, fuori dal terreno”) ovvero anche dalla ed i suoi clienti e CP_1 ospiti (cfr. teste : “Il terreno confina con la proprietà della Testimone_1
e dietro c'è una casa con sei o otto appartamenti e si passa dal CP_1
terreno per arrivare alla casa. Posso dire che io ho sempre utilizzato questo terreno, utilizzato da chiunque avesse bisogno di parcheggiare lì, io stessa ho imparato lì ad andare in bicicletta e ci giocavo. Questo da quando
12 ricordo fino ad ora. Anche la e i clienti del suo b&b hanno sempre CP_1
parcheggiato lì, e così i suoi familiari e gli amici della figlia. So chi è la signora ma non abbiamo rapporti e come tutti ha anche lei utilizzato T_ questo terreno.”): ciò a prescindere alla irrilevanza probatoria delle dichiarazioni scritte di terzi prodotte dalla convenuta in merito all'utilizzo Parte quale parcheggio dell'area oggetto di causa da parte degli ospiti del o di altre persone perché non confermate in sede testimoniale).
- l'area oggetto di causa sarebbe stata utilizzata per transito e parcheggio solo dalla famiglia dell'attrice o suoi affittuari (come contraddittoriamente dichiarato dal teste : “L'area veniva utilizzata solo dai Testimone_6 condomini dell'immobile, cioè la famiglia della , i nonni e gli zii ed T_ anche un cugino di . Erano 4 appartamenti tutti della loro famiglia” Per_2
e : “So che la Marina aveva fatto tipo un gazebo, ma solo il Testimone_7
tetto per coprire le macchine, non saprei dire quando è stato messo. Io passavo di lì perché avevo un terreno vicino. Non so se la affittasse T_ gli appartamenti so che venivano da Genova d'estate loro, cioè lei, suo padre, suo zio, suo genero, tutti.”) o anche da persone diverse, compresi gli altri abitanti del condominio (circostanza pacifica in causa e confermata anche dalla teste : “Il terreno confina con la proprietà della Testimone_1
e dietro c'è una casa con sei o otto appartamenti e si passa dal CP_1
terreno per arrivare alla casa).
Va infine considerato che la realizzazione del cancello, della recinzione e della tensostruttura con funzione di copertura degli stalli di parcheggio, è da imputarsi non alla sola ma ai condomini del complesso (cfr. atto di T_
citazione e richiesta autorizzazione al Sindaco per coprire con idoneo materiale la struttura esistente, datata 2.8.1988 e firmata dalla insieme T_
ad altre 4 persone, agli atti di causa).
13 mentre la circostanza per cui la n passato avrebbe incaricato un operaio T_ per occuparsi del taglio dell'erba (cfr. teste ), oltre che generica Testimone_7
non essendo collocata nel tempo, non assume alcuna rilevanza probatoria.
La che peraltro almeno dal 2003 non si reca personalmente sui luoghi T_ di causa, non ha dato neppure prova di aver mai provveduto – tantomeno in via esclusiva - alla manutenzione o realizzazione di opere sul terreno oggetto di causa (la circostanza per cui la in passato avrebbe incaricato un T_ operaio per occuparsi del taglio dell'erba, riferita dalla teste oltre che Tes_7
generica non è collocata nel tempo ed è quindi priva di alcuna rilevanza probatoria); ed ha ammesso di non aver mai pagato imposte o tasse ad esso relative (tutte attività tipicamente connotanti un dominio sul bene quale proprietario ed esulanti dalle facoltà e doveri del titolare del diritto di servitù).
Conclusivamente, in difetto di prova rigorosa di un possesso esclusivo e ultraventennale da parte dell'attrice ad immagine del diritto di proprietà, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza vanno liquidate alla stregua della tab. 2 del D.M. 55/2014, aggiornato ad oggi, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia da valutarsi anche secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c. e art. 5 comma ultima parte D.M. 55/2014
(dovendosi avere riguardo agli interessi perseguiti dalle parti, di rilevanza ben maggiore rispetto al valore derivante dal mero calcolo aritmetico ex art. 15
c.p.c.) e della intensa attività processuale resasi necessaria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 622/2019
Così provvede
RI l'eccezione di improcedibilità della domanda;
14 RI la domanda di usucapione proposta dall'attrice;
ND parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, che si liquidano in € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge
Cosi deciso in La Spezia il 3 gennaio 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
15