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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17277 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 964 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(REGGIO DI CALABRIA (RC), 14/12/1975), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FORGIONE PATRIZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BRASILE, 19/12/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. PAGLIONE ANDREA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
21/09/2002 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva il figlio (2003), Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con previsione che ciascuno provvede autonomamente al proprio mantenimento e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva al ricorso.
Alla prima udienza del 01/12/2025 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente Parte_1 Controparte_1
al matrimonio dagli stessi contratto in data 21/09/2002 con previsione che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
CI per il prosieguo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del 3 matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 964/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(REGGIO DI CALABRIA (RC), 14/12/1975) e Controparte_1
(BRASILE, 19/12/1976) relativamente al matrimonio
[...]
contratto in data 21/09/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 1053, parte II, serie A04, anno 2002 alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
CI come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 964 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(REGGIO DI CALABRIA (RC), 14/12/1975), con Parte_1
il patrocinio dell'avv. FORGIONE PATRIZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BRASILE, 19/12/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. PAGLIONE ANDREA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
21/09/2002 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva il figlio (2003), Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con previsione che ciascuno provvede autonomamente al proprio mantenimento e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva al ricorso.
Alla prima udienza del 01/12/2025 il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente Parte_1 Controparte_1
al matrimonio dagli stessi contratto in data 21/09/2002 con previsione che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
CI per il prosieguo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del 3 matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 964/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(REGGIO DI CALABRIA (RC), 14/12/1975) e Controparte_1
(BRASILE, 19/12/1976) relativamente al matrimonio
[...]
contratto in data 21/09/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 1053, parte II, serie A04, anno 2002 alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del giudice Stefania
CI come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 01/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi