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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AC NI, AT
BERARDI NI MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1023/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caulonia - Via Roma 41 89041 Caulonia RC
elettivamente domiciliato presso oslcomunecaulonia@asmepec.it
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5369/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 22/07/2024 Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 1080025220010124 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2146/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Caulonia- Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Caulonia e Sogert, Società Gestione
Riscossione Tributi per l'annullamento dell'avviso di pagamento esecutivo n. 1080025220010124 relativo alla tassa sui rifiuti Tari 2017 per complessivi di €. 3.775,52. Al riguardo la contribuente eccepiva la nullità per avvenuta prescrizione e/o decadenza;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per mancanza dei presupposti impositivi trattandosi di convento;
riduzione della superficie tassabile;
riduzione in quanto la struttura si trova fuori dal centro urbano. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva la concessionaria Sogert che contestava i motivi di ricorso in quanto privi di rilevanza e comunque infondati in fatto e in diritto. Con sentenza n.5369/2024 depositata in data 22.07.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico- rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. La Ricorrente_1 ritenendo errata la decisione ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: erroneità della sentenza per difetto di motivazione con riguardo anche alla mancata valutazione della riduzione della tariffa;
erroneità della sentenza per errata applicazione delle disposizioni in ordine al tipo di immobile monostico. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito la Sorget che ha contestato i motivi. Ha insistito per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati con l'atto di appello, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto.
La normativa che disciplina la notifica dell'avviso di accertamento pone molta importanza sui termini entro i quali l'atto dev'essere notificato al contribuente. Detti termini, previsti a pena decadenza sono disciplinati dall'art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006 che prevede quanto segue: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”. Nel caso in esame, l'ente impositore ha depositato presso l'ufficio postale l'avviso in data 5.12.2022 e successivamente ricevuto dal contribuente in data 23.2.2023. Quindi, per la scindibilità degli atti, quello che rileva per non incorrere nella decadenza è la data del deposito per la notifica o cosiddetta postalizzazione che nel caso in esame è avvenuta in data 5.12.2022 e non quello successivo della consegna. Infatti, ai fini del rispetto del termine quinquennale di decadenza previsto dalla norma d'imposta per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari è sufficiente che l'atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza. La decadenza è il periodo di tempo, previsto dalle singole leggi d'imposta, entro cui l'ente impositore deve procedere alla notifica dell'atto conclusivo, in modo da rendere esigibile il diritto di credito nei confronti del debitore. Dalla data di notifica dell'atto impositivo (accertamento esecutivo, cartella di pagamento, ingiunzione fiscale, sentenza definitiva) inizia a decorrere la prescrizione (dies quo) istituto giuridico che regola l'estinzione del diritto dell'ente impositore a riscuotere il tributo esigibile nel corso del tempo e matura con il termine previsto dalla legge (dies ad quem), atteso che non esiste un termine unico, ma varia da tributo a tributo. Il tributo TARI si prescrive con il decorso del termine quinquennale. Pertanto il motivo va disatteso.
In ordine all'esenzione del tributo e/o riduzione delle superficie, la Corte osserva.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.13375/2021, ha ricondotto le disposizioni concordatarie di esenzione nell'alveo delle norme programmatiche, come noto, non di immediata applicazione, ritenendo che si tratti di disposizioni che per loro natura indicano obiettivi o principi generali, riservando alla successiva attività del legislatore la completa determinazione dell'ambito applicativo. Ne deriva che, in assenza di una normativa specifica, al fine di fruire dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti, è insufficiente la mera condizione soggettiva considerata nella ricordata normativa del Trattato lateranense rimasta inattuata, attesa la natura di tassa sui rifiuti, che non colpisce l'immobile, ma ha la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione, per cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della Tari, lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l'esenzione dalla tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13740;
Cass., Sez. 6″, 19 dicembre 2018, n. 32789; Cass., Sez. 5″, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5″, 3 maggio 2019, n. 11679; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2019, n. 20752). Per quanto concerne la riduzione della superficie manca agli atti istanze specifiche sia per quanto concerne la riduzione della superficie, sia per quanto concerne la distanza dal centro abitato, la quale distanza è irrilevante se la raccolta si svolge con normalità. Stando cosi le cose, i motivi formulati con l'atto di appello vanno rigettati in quanto infondate. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla controparte, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari oltre oneri ed accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
AC NI, AT
BERARDI NI MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1023/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caulonia - Via Roma 41 89041 Caulonia RC
elettivamente domiciliato presso oslcomunecaulonia@asmepec.it
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5369/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 22/07/2024 Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 1080025220010124 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2146/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Caulonia- Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Caulonia e Sogert, Società Gestione
Riscossione Tributi per l'annullamento dell'avviso di pagamento esecutivo n. 1080025220010124 relativo alla tassa sui rifiuti Tari 2017 per complessivi di €. 3.775,52. Al riguardo la contribuente eccepiva la nullità per avvenuta prescrizione e/o decadenza;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per mancanza dei presupposti impositivi trattandosi di convento;
riduzione della superficie tassabile;
riduzione in quanto la struttura si trova fuori dal centro urbano. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva la concessionaria Sogert che contestava i motivi di ricorso in quanto privi di rilevanza e comunque infondati in fatto e in diritto. Con sentenza n.5369/2024 depositata in data 22.07.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico- rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. La Ricorrente_1 ritenendo errata la decisione ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: erroneità della sentenza per difetto di motivazione con riguardo anche alla mancata valutazione della riduzione della tariffa;
erroneità della sentenza per errata applicazione delle disposizioni in ordine al tipo di immobile monostico. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito la Sorget che ha contestato i motivi. Ha insistito per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati con l'atto di appello, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto.
La normativa che disciplina la notifica dell'avviso di accertamento pone molta importanza sui termini entro i quali l'atto dev'essere notificato al contribuente. Detti termini, previsti a pena decadenza sono disciplinati dall'art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006 che prevede quanto segue: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”. Nel caso in esame, l'ente impositore ha depositato presso l'ufficio postale l'avviso in data 5.12.2022 e successivamente ricevuto dal contribuente in data 23.2.2023. Quindi, per la scindibilità degli atti, quello che rileva per non incorrere nella decadenza è la data del deposito per la notifica o cosiddetta postalizzazione che nel caso in esame è avvenuta in data 5.12.2022 e non quello successivo della consegna. Infatti, ai fini del rispetto del termine quinquennale di decadenza previsto dalla norma d'imposta per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi tributari è sufficiente che l'atto impositivo venga spedito prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario avvenga successivamente a tale scadenza. La decadenza è il periodo di tempo, previsto dalle singole leggi d'imposta, entro cui l'ente impositore deve procedere alla notifica dell'atto conclusivo, in modo da rendere esigibile il diritto di credito nei confronti del debitore. Dalla data di notifica dell'atto impositivo (accertamento esecutivo, cartella di pagamento, ingiunzione fiscale, sentenza definitiva) inizia a decorrere la prescrizione (dies quo) istituto giuridico che regola l'estinzione del diritto dell'ente impositore a riscuotere il tributo esigibile nel corso del tempo e matura con il termine previsto dalla legge (dies ad quem), atteso che non esiste un termine unico, ma varia da tributo a tributo. Il tributo TARI si prescrive con il decorso del termine quinquennale. Pertanto il motivo va disatteso.
In ordine all'esenzione del tributo e/o riduzione delle superficie, la Corte osserva.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.13375/2021, ha ricondotto le disposizioni concordatarie di esenzione nell'alveo delle norme programmatiche, come noto, non di immediata applicazione, ritenendo che si tratti di disposizioni che per loro natura indicano obiettivi o principi generali, riservando alla successiva attività del legislatore la completa determinazione dell'ambito applicativo. Ne deriva che, in assenza di una normativa specifica, al fine di fruire dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti, è insufficiente la mera condizione soggettiva considerata nella ricordata normativa del Trattato lateranense rimasta inattuata, attesa la natura di tassa sui rifiuti, che non colpisce l'immobile, ma ha la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell'imposizione, per cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della Tari, lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l'esenzione dalla tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2017, n. 13740;
Cass., Sez. 6″, 19 dicembre 2018, n. 32789; Cass., Sez. 5″, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5″, 3 maggio 2019, n. 11679; Cass., Sez. 5^, 1 agosto 2019, n. 20752). Per quanto concerne la riduzione della superficie manca agli atti istanze specifiche sia per quanto concerne la riduzione della superficie, sia per quanto concerne la distanza dal centro abitato, la quale distanza è irrilevante se la raccolta si svolge con normalità. Stando cosi le cose, i motivi formulati con l'atto di appello vanno rigettati in quanto infondate. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla controparte, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari oltre oneri ed accessori come per legge.