Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 731
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica cartella

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di mancata riferibilità della PEC di notifica al contribuente, nonostante la presunzione di validità della notifica a mezzo PEC da pubblici elenchi, poiché il contribuente ha fornito prova specifica che l'indirizzo PEC utilizzato non corrispondeva a quello a lui riferibile secondo i registri pubblici associati al suo codice fiscale. Inoltre, per gli atti di pignoramento successivi, l'agente della riscossione ha utilizzato un sistema di notifica diverso (raccomandata).

  • Accolto
    Decadenza

    La Corte accoglie il ricorso per omessa notifica, pertanto la questione della decadenza diventa assorbita.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte accoglie il ricorso per omessa notifica, pertanto la questione della prescrizione diventa assorbita.

  • Accolto
    Omesso invio avviso bonario

    La Corte accoglie il ricorso per omessa notifica, pertanto la questione dell'avviso bonario diventa assorbita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 731
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 731
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo