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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2628/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossone e l'Ente impositore Agenzia delle Entrate gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alla cartella n. 09420220027456266000 di € 4.870,85, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025
Eccepiva:
- Omessa notifica cartella
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio avviso bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
Si costituiva soltanto Agenzia Entrate che tuttavia produceva copia notifica via pec della cartella in data 30 maggio 2022 e di successivi atti interruttivi
Nelle memorie difensive parte ricorrente deduceva e contestata la riferibilità della pec alla sua persona
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica ritiene che il ricorso vada accolto.
L'Ente impositore ha prodotto copia delle relate di notifica (effettuate via pec) sia della cartella in data 30 maggio 2022 che dell'intimazione di Pagamento n. 09420249007685436000 notificata in data 21 maggio
2024.
Tuttavia è fondata l'eccezione afferente la mancata riferibilità della pec a Ricorrente_1 UM Vero è che a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida e la semplice contestazione apodittica non supera la presunzione.
Nel caso concreto, però, la UM non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri con il suo codice fiscale che identifica la riferibilità alla sua persona
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato da verosimile omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2628/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Riscossone e l'Ente impositore Agenzia delle Entrate gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alla cartella n. 09420220027456266000 di € 4.870,85, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025
Eccepiva:
- Omessa notifica cartella
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio avviso bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
Si costituiva soltanto Agenzia Entrate che tuttavia produceva copia notifica via pec della cartella in data 30 maggio 2022 e di successivi atti interruttivi
Nelle memorie difensive parte ricorrente deduceva e contestata la riferibilità della pec alla sua persona
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica ritiene che il ricorso vada accolto.
L'Ente impositore ha prodotto copia delle relate di notifica (effettuate via pec) sia della cartella in data 30 maggio 2022 che dell'intimazione di Pagamento n. 09420249007685436000 notificata in data 21 maggio
2024.
Tuttavia è fondata l'eccezione afferente la mancata riferibilità della pec a Ricorrente_1 UM Vero è che a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida e la semplice contestazione apodittica non supera la presunzione.
Nel caso concreto, però, la UM non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri con il suo codice fiscale che identifica la riferibilità alla sua persona
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato da verosimile omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese